domenica 18 settembre 2016

UNA NUOVA SENTENZA DELLA CORTE DEI CONTI TAGLIA DRASTICAMENTE LA POSSIBILITA' DI CONSULENZE ESTERNE

La Corte dei conti, Sezione Centrale di controllo di legittimità sugli atti del Governo e delle amministrazioni dello Stato con deliberazione in data 25 agosto 2016 n. 11/2016/PREV ha assunto una decisione molto interessante in merito alle consulenze della P.A. che vale naturalmente anche per quelle degli enti locali.
Si tratta di una deliberazione assunta in sede di Controllo preventivo di legittimità (art. 3, comma 1, l. 20/94
L'adunanza è del 26 luglio ma la delibera è stata depositata solo il 25 agosto. 
In primo luogo gli incarichi professionali nella pubblica amministrazione di cui all'articolo 7, comma 6, del d.lgs. n. 165/2001 devono far fronte a esigenze eccezionali, straordinarie e temporanee, che non possono in alcun modo coprire i fabbisogni ordinari e le esigenze di carattere duraturo, cui gli enti sono tenuti a far fronte attraverso la programmazione triennale del fabbisogno del personale, o attraverso la riqualificazione professionale del personale interno.
In secondo luogo le figure professionali che necessitano per la realizzazione delle attività oggetto del conferimento di incarichi di collaborazione professionale non basta che siano soggettivamente indisponibili, ma non devono essere oggettivamente presenti o comunque rinvenibili nell'ambito delle risorse umane a disposizione dell’Amministrazione conferente, la quale non può fare ricorso all'affidamento di incarichi di collaborazione per lo svolgimento di funzioni ordinarie attribuibili a personale rientrante nei ruoli organici.
Infine non è possibile affidare incarichi di consulenza per lo svolgimento di quelli che sono compiti riconducibili alle ai compiti istituzionali dell'ente e alle mansioni ordinarie proprie delle qualifiche professionali presenti nel relativo organico, tale, perciò, da poter essere svolta dal personale in servizio.
La sentenza integrale la trovate qui:

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