Nel mio libro "Il Sindaco di tutti: Come gestire il Comune per un risultato durevole" ho dedicato una breve parte allo staff.
Questa mattina ho pensato di dedicare il primo dei miei post a questo argomento a causa di certi problemi che affliggono il Comune di Roma proprio a causa della composizione di questi uffici che nel corso degli anni pare che abbiano raggiunto il numero di 260 unità; un poco troppe a mio avviso, tanto che evidentemente creano problemi organizzativi e occorrono molti (troppi) dirigenti per farlo funzionare.
Non era certo questo l'intento del legislatore.
L’art. 90 del testo unico degli enti locali consente che nel regolamento di organizzazione possa essere prevista la costituzione di uffici posti alle dirette dipendenze del Sindaco, della Giunta o degli assessori, per l’esercizio delle funzioni di indirizzo e di controllo loro attribuite dalla legge, costituiti da dipendenti dell’ente, ovvero (salvo che per gli enti dissestati o strutturalmente deficitari), da collaboratori assunti con contratto a tempo determinato, i quali, se dipendenti da una pubblica amministrazione, sono collocati in aspettativa senza assegni; a questo personale, assunto con contratto di lavoro subordinato a tempo determinato, si applica il contratto collettivo nazionale di lavoro del personale degli enti locali, ma con provvedimento motivato della Giunta il trattamento economico accessorio previsto dai contratti collettivi può essere sostituito da un unico emolumento comprensivo dei compensi per il lavoro straordinario, per la produttività collettiva e per la qualità della prestazione individuale.
La giurisprudenza contabile ha più volte affrontato le problematiche connesse alla configurazione
del rapporto di lavoro in applicazione dell’art. 90, evidenziando in particolare tre aspetti:
- necessità del ricorso al contratto di lavoro a tempo determinato;
- preclusione dello svolgimento di compiti di gestione;
- conseguente non configurabilità dell’inquadramento ex art. 110 TUEL.
In una nota interpretativa dell'ANCI e dell' UPI si legge che sul primo punto i giudici contabili hanno chiarito che “l’assunzione dei collaboratori esterni da assegnare agli uffici c.d. di staff degli EELL debba avvenire con contratto di lavoro subordinato a tempo determinato e conseguente applicazione del contratto nazionale di lavoro del personale degli enti locali”, escludendo che “si possa far luogo all’assunzione mediante contratti di lavoro autonomo, nel chiaro intento di evitare che la disciplina giuridico-economica del rapporto sia dettata in contrasto con le previsioni del CCNL, per quel che riguarda, principalmente, l’entità della retribuzione” (Corte dei conti, Sez. Giurisd. Puglia, n. 241/07). Tale orientamento è stato ribadito dalla Corte dei Conti Lombardia che, con Delibera 1118/2009/PAR, ha affermato:“in relazione alle finalità previste dall’art. 90 TUEL gli enti locali concludono contratti di lavoro subordinato a tempo determinato, caratterizzati da alcune peculiarità conseguenti alla natura del rapporto”.
Sempre nella citata nota ANCI-UPI leggiamo che il principio secondo cui al personale assunto con contratto ex art. 90 TUEL è precluso lo svolgimento di attività gestionali è stato più volte richiamato dalla giurisprudenza contabile (ex multis Sezione Prima Giurisdizionale Centrale della Corte dei conti nella Sentenza n. 785/2012/A: “l'incarico ex articolo 90 non può negli effetti andare a sovrapporsi a competenze gestionali ed istituzionali dell'ente. Se così il legislatore avesse voluto, si sarebbe espresso in maniera completamente diversa e non avrebbe affatto fatto riferimento alle funzioni di indirizzo e controllo dell'autorità politica”).
In merito alla terza questione “l’inquadramento con contratto dirigenziale, ex art. 110 TUEL, del predetto personale di staff contrasta con la configurazione degli uffici istituiti ai sensi dell’art. 90 TUEL. Questi ultimi, infatti, possono svolgere esclusivamente funzioni di supporto all’attività di indirizzo e di controllo, alle dirette dipendenze dell’organo politico, al fine di evitare qualunque sovrapposizione con le funzioni gestionali ed istituzionali, che devono invece dipendere dal vertice della struttura organizzativa dell’Ente” (Sez. Contr. Lombardia, Parere n. 43/2007; Sez. Contr. Piemonte, Parere n. 312/2013).In questo contesto è intervenuto l’articolo 11, comma 4, del D.L. 90/2014 che ha introdotto un nuovo comma 3bis all’art. 90 TUEL e segnatamente :“resta fermo il divieto di effettuazione di attività gestionale anche nel caso in cui nel contratto individuale di lavoro il trattamento economico, prescindendo dal possesso del titolo di studio, è parametrato a quello dirigenziale”.
Il fatto che a distanza di mesi dalle elezioni il Sindaco ancora abbia problemi per completare il proprio staff non è un buon segnale per la città.
Il fatto che a distanza di mesi dalle elezioni il Sindaco ancora abbia problemi per completare il proprio staff non è un buon segnale per la città.
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