domenica 25 settembre 2016

LE LINEE GUIDA DELL'ANAC SULL'AFFIDAMENTO DEI SERVIZI ATTINENTI ALL'ARCHITETTURA E ALL'INGEGNERIA

L'ANAC con delibera del 14 settembre 2016 n. 973 (pubblicata il 21 settembre 2016) ha approvato le Linee Guida n. 1 recanti “Indirizzi generali sull’affidamento dei servizi attinenti all’architettura e all’ingegneria”.
I base al principio della delegificazione e della soft law molti provvedimenti attuativi del nuovo Codice degli appalti anchè trovare posto in regolamenti o decreti sano stati delegato all'ANAC. 
Si tratta del primo provvedimento di questo tipo che giunge all'approvazine definitiva dopo essere stato reso disponibile per la consultazione ed aver ricevuto il parere de Consiglio di Stato.
Sono molto importanti le modalità di affidamento per le quali viene ricordato che non sono consentite modalità di affidamento di questi servizi diverse da quelle previste dall'art. 157 comma 3 del Codice.
Un secondo elemento cardine è costituito dall’essere svolte la progettazione definitiva e quella esecutiva, preferibilmente, dal medesimo soggetto, onde garantire omogeneità e coerenza al processo (art. 23, comma 12). Tenuto conto di tale principio di continuità e del divieto di cui all’art. 24, comma 7, è ammissibile la partecipazione alla gara per il servizio di progettazione definitiva ed esecutiva anche del progettista che ha redatto l’eventuale progetto di fattibilità tecnica e economica. Risulta, infatti, accentuato il criterio di continuità nello svolgimento delle varie fasi della progettazione, permanendo il solo divieto per gli affidatari degli incarichi di progettazione di partecipare alla gara per l’appalto dei lavori (art. 24, comma 7). 
Nel bando di gara per l’affidamento dei lavori va previsto che il concorrente, affidatario della progettazione dell’appalto in questione, deve produrre la documentazione atta a dimostrare che l’esperienza acquisita nello svolgimento dell’incarico non ha potuto falsare la concorrenza (art. 24, comma 7, ultimo periodo). A tal fine è almeno necessario – in coerenza con quanto previsto per le consultazioni preliminari di mercato - mettere a disposizione di tutti gli altri candidati e offerenti le medesime informazioni messe a disposizione – anche in formato editabile - nella gara bandita per la progettazione e prevedere termini adeguati, nella gara relativa all’appalto dei lavori, per la ricezione delle offerte, in modo da consentire agli altri concorrenti di elaborare le citate informazioni. Ciò vale anche nel caso di partecipazione dell’autore del progetto di fattibilità tecnico economica alla gara per i successivi livelli di progettazione. 

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