I Comuni per legge devono controllare che le imprese che vincono gli appalti e quelle che forniscono servizi utilizzino personale assunto regolarmente e iscritto alle casse di previdenza e assistenza.
Ora la Corte Suprema di cassazione con una sentenza molto innovativa (Sezione Lavoro, n. 17969/2016) afferma che quando la somministrazione di lavoro avvenga al di fuori dei limiti e delle condizioni di cui all'art. 20 e all'art. 21, comma 1, lett. a), b), c), d) ed e), il lavoratore può chiedere, mediante ricorso giudiziale a norma dell'art. 414 cpc, notificato anche soltanto al soggetto che ne ha utilizzato la prestazione, la costituzione di un rapporto di lavoro alle dipendenze di quest'ultimo, con effetto dall'inizio della somministrazione. Nelle ipotesi considerate, quindi, tutti i pagamenti effettuati dal somministratore, a titolo retributivo o di contribuzione previdenziale, valgono a liberare il soggetto che ne ha effettivamente utilizzato la prestazione dal debito corrispondente fino a concorrenza della somma effettivamente pagata. Tutti gli atti compiuti dal somministratore per la costituzione o la gestione del rapporto, per il periodo durante il quale la somministrazione ha avuto luogo, si intendono come compiuti dal soggetto che ne ha effettivamente utilizzato la prestazione.
Pertanto il lavoratore può citare direttamente l'ente utilizzatore.
I questo caso potrebbero esserci problemi seri per il Comune che ha omesso di svolgere i controlli del caso.
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