venerdì 9 settembre 2016

LA COMMISSIONE EUROPEA PER LE PETIZIONI HA ACCOLTO UNA MIA PETIZIONE RELATIVA AL COMMA 363 DELLA l. 208/2015 PER PRESUNTA VIOLAZIONE DELLE DIRETTIVE EUROPEE HABITAT E UCCELLI

Il 18 febbraio 2016 ho presentato alla Presidenza della commissione per le petizioni del parlamento europeo  la seguente "Petizione per violazione delle Direttive 92/43/CEE (Habitat) e 79/409/CEE (Uccelli) avvenuta con il comma 363 della legge della Repubblica italiana n. 208/2015":
Sulla Gazzetta ufficiale della Repubblica italiana n. 302/2015 è stata pubblicata la legge 28 dicembre 2015, n. 208 (legge di stabilità 2016) che al comma 363, inserito nel corso dell’esame al Senato, prevede quanto segue:
«Al fine di rilanciare le spese per investimenti degli enti locali, i comuni con popolazione superiore a 20.000 abitanti, nel cui territorio ricadono interamente i siti di importanza comunitaria, come definiti dall’articolo 2, comma 1, lettera m), del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 8 settembre 1997, n. 357, e successive modificazioni, effettuano le valutazioni di incidenza dei seguenti interventi minori: manutenzione straordinaria, restauro e risanamento conservativo, ristrutturazione edilizia, anche con incrementi volumetrici o di superfici coperte inferiori al 20 per cento delle volumetrie o delle superfici coperte esistenti, opere di sistemazione esterne, realizzazione di pertinenze e volumi tecnici. L’autorità competente al rilascio dell’approvazione definitiva degli interventi di cui al presente comma provvede entro il termine di sessanta giorni. Restano ferme le disposizioni di cui agli articoli 1, comma 4, 4 e 5, comma 8, del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 8 settembre 1997, n. 357, e successive modificazioni».
Com’è noto all’interno del territorio italiano sono state individuate ai sensi della Direttiva europea 92/43/CEE (Habitat) 2314 Siti di interesse comunitario (SIC) di cui 355 sono stati individuati ai sensi della Direttiva 79/409/CEE come Zone di Protezione Speciale (ZPS).
Il citato comma 363 della L. 208/2015 si pone a mio avviso i contrasto con le predette direttive europee in quanto prevede la possibilità di interventi di ampliamento delle abitazioni presenti nelle zone SIC oltre ad interventi manutentivi che, a causa della inadeguatezza dei controlli rischiano spesso di trasformarsi in qualcosa di più importante.
Io vivo nel Comune di Sabaudia e nel Parco nazionale del Circeo insistono n. 7 SIC (rispetto ai 2314 italiani) e precisamente:
-IT6040012 SIC Laghi Fogliano, Monaci, Caprolace e Pantani dell’Inferno (1.429 ha);
-IT6040013 SIC Lago di Sabaudia (395 ha);
-IT6040014 SIC Foresta demaniale del Circeo (3.007 ha);
-IT6040016 SIC Promontorio del Circeo Quarto caldo (427 ha);
-IT6040017 SIC Promontorio del Circeo Quarto freddo (464 ha);
-IT6040018 SIC Dune del Circeo (441 ha).
-IT6040020 “Isole di Palmarola e Zannone” (incluso parzialmente per la sola Isola di Zannone, per la superficie di 103 ha).
Il SIC IT6040012 “Laghi Fogliano, Monaci, Caprolace e Pantani dell’Inferno” (1.429 ha) include
anche una piccola porzione esterna al Parco nell’area delle Terme di Fogliano, l’intera superficie dei
laghi e le aree limitrofe dentro il Parco.
Nell’area del Parco sono state individuate anche due ZPS:
- IT6040015 Parco Nazionale del Circeo
- IT6040019 Isole di Ponza, Palmarola, Zannone, Ventotene e S.Stefano
Anche se il comma 363 della L. 208/2015 prevede che restino ferme alcune norme del regolamento di cui al D.P.R. n. 357/1997, nondimeno nutro profonde perplessità in merito al testo approvato soprattutto per i danni che può provocare al delicatissimo ambiente del nostro Parco, già aggredito da più parti e che, nonostante vincoli e i divieti ha visto regredire notevolmente le aree verdi con un rilevante consumo del territorio.
Come accennato il rischio è che molti interventi di modifica del territorio avvengano proprio utilizzando voci apparentemente innocue come la “manutenzione ordinaria”.
Per quanto riguarda il rapporto tra la valutazione di incidenza e i titoli abilitativi edilizi, la sentenza della Corte di Cassazione, sez. III, 9 marzo 2011, n. 9308, ha precisato che la valutazione di incidenza per gli interventi da eseguirsi nelle zone individuate come SIC, avendo ad oggetto l’analisi dei possibili effetti che gli interventi medesimi possono avere su detti siti con riferimento agli obiettivi di conservazione, deve necessariamente precedere il rilascio del titolo abilitativo edilizio del quale costituisce requisito di efficacia.
Il Servizio studi del Parlamento nel dossier di accompagnamento della proposta di legge comprendente le schede di lettura allegate all’A.C. 3444, afferma che esisterebbe già una procedura di contenzioso aperta dall’unione Europea il 22 ottobre 2015; ma questa notizia pare non sia riuscita a fermare i nostri rappresentanti in Parlamento.
Pur ritenendo che sia giusto consentire interventi di manutenzione ordinaria (da intendersi limitata ai
soli casi rientranti in questa categoria), restauro ecc. riterrei che non possano essere ammessi aumenti di cubatura.
Desidero sottolineare che questa zona è estremamente attrattiva dal punto di vista della speculazione
edilizia anche a motivo della sua vicinanza con Roma e che quindi il rischio di aggressioni ulteriori
all’ambiente è elevato.
Con la posta di oggi 9 settembre mi è stata recapitata una lettera della Presidente della Commissione delle Petizioni con la quale mi comunica che la Commissione ha ritenuto che le questioni da me sollevate siano ricevibili e che la commissione ha deciso di chiedere alla commissione europea una indagine preliminare sui vari aspetti del problema.
Ritengo che si tratti di un importante passo avanti per tutelare le aree protette.  

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