Nonostante i provvedimenti emanati dal governo per vincolare alcune entrate alla manutenzione stradale la situazione peggiora di giorno in giorno e non si contano più gli incidenti occorsi ad auto e pedoni (sì perché anche i marciapiedi sono spesso in condizioni pessime: l'esempio purtroppo viene anche da Roma).
L’art. 14 comma 1 del Codice della strada prevede che “Gli enti proprietari delle strade, allo scopo di garantire la sicurezza e la fluidità della circolazione, provvedono: a) alla manutenzione, gestione e pulizia delle strade, delle loro pertinenze e arredo, nonché delle attrezzature, impianti e servizi; b) al controllo tecnico dell’efficienza delle strade e relative pertinenze; c) alla apposizione e manutenzione della segnaletica prescritta”.
In giurisprudenza questa norma viene applicata soprattutto nel caso in cui la verificazione di un sinistro sia addebitabile proprio all'omessa manutenzione della strada da parte dell’ente a ciò deputato.
In sede penale si pone il problema relativo al se l’ente gestore della strada risponda – di norma – del reato di lesioni; in sede civile, la questione riguarda la possibilità di imputare all'ente i danni patrimoniali e non patrimoniali derivanti dai sinistri stradali.
La Cassazione in questi ultimi anni da una posizione di negazionismo si è orientata verso l'accoglimento della tesi della responsabilità oggettiva dell'ente locale che prescinde dal comportamento dell'autista o del pedone.
Non c'è dubbio che oltre alla responsabilità del Comune possa ravvisarsi a livello penale quella del Sindaco e del dirigente competente ove non sia stato fatto nulla per mettere i guardia del pericolo i passanti (art. 40 cp.).
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