lunedì 31 dicembre 2018

PUBBLICATA IN G.U. IL BILANCIO DI PREVISIONE DELLO STATO PER L'ANNO 2018

Sulla Gazzetta Ufficiale 302 del 31 dicembre è stata pubblicata la LEGGE 30 DICEMBRE 2018, N. 145 con la quale sono stati approvati il Bilancio di previsione dello Stato per l’anno finanziario 2019 e il bilancio pluriennale per il triennio 2019-2021.
L'art. 1 è composto di 1.143 commi, non pochi, in cui si trova di tutto: dalle assunzioni per le amministrazioni centrali allo sconto del'IVA su bei di prima necessità come i tartufi , le auto d'epoca e i francobolli da collezione; seguono altri 18 articoli di carattere tecnico.
La tabella qui a fianco penso che sia abbastanza chiara per comprendere i dati macro del bilancio e comprendere se le tasse aumenteranno o meno e quanto ci indebiteremo.
 


E' FINITO L'ANNO 2018, LA DIREZIONE GENERALE DELLA ASL LATINA AVRA' RAGGIUNTO GLI OBIETTIVI CHE AVEVA ASSEGNATO ZINGARETTI ? VOI CHE NE DITE ?

Come abbiamo visto in precedenza il Presidente Zingaretti, in veste di Commissario ad acta per la sanità laziale, solamente il 12 novembre con DCA U00412 ha fissato gli obiettivi per l'anno 2018 ai direttori generali delle Aziende sanitarie locali e di quelle ospedaliere.
Per quanto riguarda le ASL gli obiettivi erano i seguenti:
1 Economico Finanziario 
- Budget concordamenti 
- Tempi di pagamento
2 Tempi di attesa 
- Rispetto delle disposizioni regionali in merito ai tempi d’attesa per le prestazioni di specialistica ambulatoriale
3 Farmaceutica 
- Spesa convenzionata 
- Flussi informativi farmaceutica 
4 Prevenzione
- Screening oncologici per tumore della mammella, della cervice uterina, del colon-retto.
Vaccinazione MPR (Morbillo - Parotite -Rosolia).
5 Piano Esiti e qualità
- Accessi e permanenza nei PS 
- Gestione dei ricoveri per frattura del femore e parti cesarei
- Autosufficienza sangue e suoi derivati 
6 Patrimonio edilizio e tecnologico
- Monitoraggio dello stato di attuazione del processo edilizio per ciascun intervento ammesso a finanziamento
- Monitoraggio del patrimonio immobiliare delle aziende sanitarie pubbliche
- Monitoraggio ed alimentazione del flusso informativo per le alte tecnologie per le strutture pubbliche e private di cui al DM 22/04/2014 e ss.mm.
Sarebbe opportuno che il rendiconto del Direttore generale alla regione sul raggiungimento degli obiettivi fosse reso pubblico in modo da consentire ai cittadini di poter contribuire anche loro a valutare l'operato del Dott. Casati.
In particolare sarebbe interessante poter verificare i dati delle liste di attesa dato che negli obiettivi veniva assegnato un peso pari a 100 (il massimo) per questo obiettivo tragicamente non rispettato.
Lo stesso dicasi per gli accessi e i tempi nei pronto soccorso, obiettivo questo al quale era stata prevista l' assegnazione di  un massimo di 40 punti a chi lo avesse raggiunto.   

IL MESSAGGIO DI FINE ANNO DEL PRESIDENTE MATTARELLA

Quest'anno il Presidente Mattarella ha voluto, per il messaggio di fine anno, una cornice diversa, più familiare, non più dietro alla scrivania, ma seduto, quasi tra noi per ribadire i principi della nostra Costituzione. Ecco alcuni passaggi in cui sono stati sottolineati i concetti di "comunità" che rappresenta il presupposto della sicurezza e del lavoro; nel messaggio sono stati trattati anche i temi del debito pubblico e dell'immigrazone:
Tempi e abitudini cambiano ma questo appuntamento - nato decenni fa con il primo Presidente, Luigi Einaudi - non è un rito formale. Mi assegna il compito di rivolgere, a tutti voi, gli auguri per il nuovo anno: è un appuntamento tradizionale, sempre attuale e, per me, graditissimo.
Permette di formulare, certo non un bilancio, ma qualche considerazione sull’anno trascorso. Mi consente di trasmettere quel che ho sentito e ricevuto in molte occasioni nel corso dell’anno da parte di tanti nostri concittadini, quasi dando in questo modo loro voce. E di farlo da qui, dal Quirinale, casa di tutti gli italiani.
Quel che ho ascoltato esprime, soprattutto, l’esigenza di sentirsi e di riconoscersi come una comunità di vita. La vicinanza e l’affetto che avverto sovente, li interpreto come il bisogno di unità, raffigurata da chi rappresenta la Repubblica che è il nostro comune destino.
Proprio su questo vorrei riflettere brevemente, insieme, nel momento in cui entriamo in un nuovo anno.
Sentirsi “comunità” significa condividere valori, prospettive, diritti e doveri.
Significa “pensarsi” dentro un futuro comune, da costruire insieme. Significa responsabilità, perché ciascuno di noi è, in misura più o meno grande, protagonista del futuro del nostro Paese.
Vuol dire anche essere rispettosi gli uni degli altri. Vuol dire essere consapevoli degli elementi che ci uniscono e nel battersi, come è giusto, per le proprie idee rifiutare l’astio, l’insulto, l’intolleranza, che creano ostilità e timore.
So bene che alcuni diranno: questa è retorica dei buoni sentimenti, che la realtà è purtroppo un’altra; che vi sono tanti problemi e che bisogna pensare soprattutto alla sicurezza.
Certo, la sicurezza è condizione di un’esistenza serena.
Ma la sicurezza parte da qui: da un ambiente in cui tutti si sentano rispettati e rispettino le regole del vivere comune.
La domanda di sicurezza è particolarmente forte in alcune aree del Paese, dove la prepotenza delle mafie si fa sentire più pesantemente. E in molte periferie urbane dove il degrado favorisce il diffondersi della criminalità.
Non sono ammissibili zone franche dove la legge non è osservata e si ha talvolta l’impressione di istituzioni inadeguate, con cittadini che si sentono soli e indifesi.
La vera sicurezza si realizza, con efficacia, preservando e garantendo i valori positivi della convivenza.
Sicurezza è anche lavoro, istruzione, più equa distribuzione delle opportunità per i giovani, attenzione per gli anziani, serenità per i pensionati dopo una vita di lavoro: tutto questo si realizza più facilmente superando i conflitti e sostenendosi l’un l’altro.
Sarà compito di tutti i governanti,  a tutti i livelli,  quello di applicare questi principi.
Ecco il testo integrale:
MESSAGGIO DI FINE ANNO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
sARà COMPITO

BOCCIATA DALLA CONSULTA LA TRASFORMAZIONE DEI CONTRATTI A TEMPO DETERMINATO IN CONTRATTI A TEMPO INDETERMINATO


Nel comparto della sanità pubblica, anche a causa del blocco delle assunzioni, si è assisto al conferimento di moltissimi incarichi a tempo determinato ma anche all'affidamento di convenzioni con partita IVA ed infine a chiamate dirette.
Sulla question, molto complessa che si è determinata è intervenuta ora la Corte Costituzionale con sentenza n. 34 in data 27 dicembre che si è espressa in modo molto negativo come riportato qui appresso.
Il Tribunale ordinario di Foggia, in funzione di giudice del lavoro, con ordinanza del 26 ottobre 2016, iscritta al n. 32 del reg. ord. 2017, ha sollevato questioni di legittimità costituzionale dell’art. 10, comma 4-ter, del decreto legislativo 6 settembre 2001, n. 368 (Attuazione della direttiva 1999/70/CE relativa all’accordo quadro sul lavoro a tempo determinato concluso dall’UNICE, dal CEEP e dal CES), e dell’art. 36, commi 5, 5-ter e 5-quater, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 (Norme generali sull’ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche), in riferimento, nel complesso, agli artt. 3, 4, 24, 35, primo comma, 97, terzo (recte: quarto) comma, 101, secondo comma, 104, primo comma, 111, secondo comma, e 117, primo comma, della Costituzione, in relazione alla clausola 4, punto 1, e alla clausola 5, punti 1 e 2, dell’accordo quadro sul lavoro a tempo determinato, concluso il 18 marzo 1999, allegato alla direttiva 1999/70/CE del Consiglio, del 28 giugno 1999, relativa all’accordo quadro CES, UNICE e CEP sul lavoro a tempo determinato, e all’art. 4, paragrafo 3, del Trattato sull’Unione europea.
Il rimettente richiama, in particolare, i princìpi affermati dalla Corte di giustizia dell’Unione europea (CGUE) nella sentenza del 26 novembre 2014, cause riunite C-22/13, da C-61/13 a C-63/13 e C-418/18, Mascolo ed altri.
Con ordinanza dibattimentale del 23 ottobre 2018, che si allega, sono stati dichiarati inammissibili gli interventi ad adiuvandum spiegati dalla Confederazione Generale Italiana del lavoro - CGIL, dalla Federazione Lavoratori della Funzione Pubblica - CGIL, e dalla Unione Italiana del Lavoro Federazione Poteri Locali - UIL FPL, in quanto soggetti estranei al giudizio principale e non titolari di un interesse direttamente riconducibile all’oggetto del medesimo, bensì di un mero indiretto, e più generale, interesse connesso agli scopi statutari della tutela degli interessi economici e professionali degli iscritti.
Non possono essere presi in considerazione, secondo la costante giurisprudenza della Corte, ulteriori questioni o profili di costituzionalità dedotti dalle parti, oltre i limiti dell’ordinanza di rimessione; e ciò sia che siano stati eccepiti, ma non fatti propri dal giudice a quo, sia che siano diretti ad ampliare o modificare successivamente il thema decidendum, una volta che le parti si siano costituite nel giudizio incidentale di costituzionalità (ex multis, sentenza n. 276 del 2016).
Sono dunque inammissibili le deduzioni delle parti del giudizio a quo, costituitesi nel presente giudizio incidentale, che tendono ad ampliare il thema decidendum definito dall’ordinanza di rimessione.
Nel merito, le norme sono sempre censurate nel loro insieme, ma rispetto a tre diversi parametri.
Si tratta anzitutto dell’art. 10, comma 4-ter, del d.lgs. n. 368 del 2001, che è stato inserito dall’art. 4, comma 5, del decreto-legge 13 settembre 2012, n. 158 (Disposizioni urgenti per promuovere lo sviluppo del Paese mediante un più alto livello di tutela della salute), convertito, con modificazioni, nella legge 8 novembre 2012, n. 189, ed è stato abrogato dall’art. 55, comma 1, lettera b), del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81 (Disciplina organica dei contratti di lavoro e revisione della normativa in tema di mansioni, a norma dell’articolo 1, comma 7, della legge 10 dicembre 2014, n. 183), a decorrere dal 25 giugno 2015 (il d.lgs. n. 81 del 2015 non viene in rilievo, ratione temporis, nella specie, ma può comunque ricordarsi che all’art. 29, comma 2, lettera c, e 4, fa salvo anche per il personale sanitario quanto previsto dall’art. 36 del d.lgs. n. 165 del 2001).
Il citato art. 10, comma 4-ter, esclude dall’applicazione del d.lgs. n. 368 del 2001 i «contratti a tempo determinato del personale sanitario del medesimo Servizio sanitario nazionale, ivi compresi quelli dei dirigenti, in considerazione della necessità di garantire la costante erogazione dei servizi sanitari e il rispetto dei livelli essenziali di assistenza.[…] In ogni caso, non trova applicazione l’articolo 5, comma 4-bis».
Dunque, non trova applicazione la previsione (art. 5, comma 4-bis, del d.lgs. n. 368 del 2001) secondo cui, «qualora per effetto di successione di contratti a termine per lo svolgimento di mansioni equivalenti il rapporto di lavoro fra lo stesso datore di lavoro e lo stesso lavoratore abbia complessivamente superato i trentasei mesi comprensivi di proroghe e rinnovi, indipendentemente dai periodi di interruzione che intercorrono tra un contratto e l’altro, il rapporto di lavoro si considera a tempo indeterminato […]».
Oggetto di censura è poi anche l’art. 36 del d.lgs. n. 165 del 2001, nel testo applicabile ratione temporis, e precisamente:
− il comma 5, primo e secondo periodo, a norma dei quali «In ogni caso, la violazione di disposizioni imperative riguardanti l’assunzione o l’impiego di lavoratori, da parte delle pubbliche amministrazioni, non può comportare la costituzione di rapporti di lavoro a tempo indeterminato con le medesime pubbliche amministrazioni, ferma restando ogni responsabilità e sanzione. Il lavoratore interessato ha diritto al risarcimento del danno derivante dalla prestazione di lavoro in violazione di disposizioni imperative»;
− il comma 5-ter, secondo cui: «Le disposizioni previste dal decreto legislativo 6 settembre 2001, n. 368 si applicano alle pubbliche amministrazioni, fermi restando per tutti i settori l’obbligo di rispettare il comma 1, la facoltà di ricorrere ai contratti di lavoro a tempo determinato esclusivamente per rispondere alle esigenze di cui al comma 2 e il divieto di trasformazione del contratto di lavoro da tempo determinato a tempo indeterminato» (comma abrogato dall’art. 9, comma 1, lettera e, del decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75, recante «Modifiche e integrazioni al decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, ai sensi degli articoli 16, commi 1, lettera a), e 2, lettere b), c), d) ed e) e 17, comma 1, lettere a), c), e), f), g), h), l) m), n), o), q), r), s) e z), della legge 7 agosto 2015, n. 124, in materia di riorganizzazione delle amministrazioni pubbliche»;
− il comma 5-quater, in particolare nel primo periodo, nel testo anteriore alle modifiche apportate dal d.lgs. n. 75 del 2017, secondo cui: «I contratti di lavoro a tempo determinato posti in essere in violazione del presente articolo sono nulli e determinano responsabilità erariale».
Il rimettente, con una generale censura poi specificata nella trattazione delle singole questioni, denuncia che queste norme consentono, senza limiti e misure preventive antiabusive e sanzionatorie, l’utilizzazione illegittima dei contratti a tempo determinato per il personale sanitario del Servizio sanitario nazionale per più di trentasei mesi; differenziano i contratti di lavoro a tempo determinato stipulati con la pubblica amministrazione sanitaria, rispetto ai contratti a termine stipulati con datori di lavoro privati, o pubblici, come le fondazioni lirico-sinfoniche, escludendo senza ragioni oggettive i primi dalla tutela rappresentata dalla costituzione di un rapporto di lavoro a tempo indeterminato, come previsto dall’art. 5, comma 4-bis, del d.lgs. n. 368 del 2001, e senza un’adeguata misura risarcitoria, così ledendo i parametri costituzionali invocati.
La questione di legittimità costituzionale per disparità di trattamento rispetto alle altre categorie di lavoratori, sollevata in riferimento all’art. 3 Cost. e al principio di eguaglianza e non discriminazione, è inammissibile.
La censura è del tutto priva di motivazione rispetto a entrambi i casi indicati come tertia comparationis. A parte la considerazione che si omette la necessaria indicazione delle disposizioni relative (ex multis, sentenza n. 18 del 2015), manca del tutto il confronto con le altre categorie richiamate. Si tratta, infatti, di rapporti o relativi ad apparati pubblici diversi, ovvero privatistici. Nel primo caso, pertanto, occorreva dimostrare la presunta omogeneità; nel secondo, poi, non vi è alcuna considerazione della specificità del settore pubblico, pure oggetto di numerose e approfondite decisioni da parte della giurisprudenza della CGUE e costituzionale, con riferimento in particolare alla necessità che l’accesso avvenga per concorso pubblico.
Sono anche inammissibili, per la genericità e la mancanza di autosufficienza dell’ordinanza di rimessione sul punto, le censure di violazione degli artt. 4, 24, 35, primo comma, 97, quarto comma, 101, secondo comma, 104, primo comma, e 111, secondo comma, Cost., e dell’art. 117, primo comma, Cost., in relazione ai già richiamati parametri interposti eurounitari, nonché all’art. 4, paragrafo 3, del Trattato dell’Unione europea.
La questione relativa alla mancanza di misure sanzionatorie adeguate è poi sollevata per violazione dell’art. 117, primo comma, Cost, in relazione alle clausole 4, punto 1, e 5, punti 1 e 2, dell’accordo quadro CES, UNICE e CEEP sul lavoro a tempo determinato, allegato alla direttiva n. 1999/70/CE, e alle relative decisioni della CGUE.
Va premesso che nelle more del giudizio incidentale è intervenuta la sentenza della CGUE 7 marzo 2018, in causa C-494/16, Santoro, che si è pronunciata sul rinvio pregiudiziale del Tribunale ordinario di Trapani (richiamato dal rimettente). Essa si è occupata nuovamente della misura risarcitoria e in particolare della sua entità, affermando che «La clausola 5 dell’accordo quadro […] dev’essere interpretata nel senso che essa non osta a una normativa nazionale che, da un lato, non sanziona il ricorso abusivo, da parte di un datore di lavoro rientrante nel settore pubblico, a una successione di contratti a tempo determinato mediante il versamento, al lavoratore interessato, di un’indennità volta a compensare la mancata trasformazione del rapporto di lavoro a tempo determinato in un rapporto di lavoro a tempo indeterminato bensì, dall’altro, prevede la concessione di un’indennità […], accompagnata dalla possibilità, per il lavoratore, di ottenere il risarcimento integrale del danno dimostrando, mediante presunzioni, la perdita di opportunità di trovare un impiego o il fatto che, qualora un concorso fosse stato organizzato in modo regolare, egli lo avrebbe superato, purché una siffatta normativa sia accompagnata da un meccanismo sanzionatorio effettivo e dissuasivo, circostanza che spetta al giudice del rinvio verificare».
La decisione, in sostanza, ha ritenuto la compatibilità euronitaria delle statuizioni contenute nella sentenza della Corte di cassazione, sezioni unite civili, 15 marzo 2016, n. 5072 − pronunciata nel giudizio nel corso del quale era intervenuta la sentenza della CGUE 7 settembre 2015, in causa C-53/04, Marrosu e Sardino − che, dopo aver ribadito il divieto di conversione del rapporto di lavoro a termine in rapporto a tempo indeterminato, ha affermato che il dipendente pubblico, a seguito della reiterazione illegittima dei contratti a termine, ha diritto al risarcimento del danno previsto dall’art. 36, comma 5, del d.lgs. n. 165 del 2001, con esonero dall’onere probatorio, nella misura e nei limiti di cui all’art. 32, comma 5, della legge 4 novembre 2010, n. 183 (Deleghe al Governo in materia di lavori usuranti, di riorganizzazione di enti, di congedi, aspettative e permessi, di ammortizzatori sociali, di servizi per l’impiego, di incentivi all’occupazione, di apprendistato, di occupazione femminile, nonché misure contro il lavoro sommerso e disposizioni in tema di lavoro pubblico e di controversie di lavoro).
La questione dunque non è fondata.
Difatti, se da una parte, non può che confermarsi l’impossibilità per tutto il settore pubblico di conversione del rapporto da tempo determinato a tempo indeterminato − secondo la pacifica giurisprudenza euronitaria e nazionale −, dall’altra sussiste una misura sanzionatoria adeguata, costituita dal risarcimento del danno nei termini precisati dalla Corte di cassazione.

domenica 30 dicembre 2018

Approvata la legge di bilancio dello Stato ma PD e LeU non partecipano al voto.

La Camera, in zona Cesarini, ha approvato in seconda lettura e in via definitiva la legge di bilancio dello Stato per l'anno 2019 con 313 voti a favore, un astenuto e 70 voti contrari.
I deputati del PD e di LeU non hanno partecipato al voto per protesta.
Sembra essere tornati al 1924 quando i deputati dell'opposizione decisero la secessione dell'Aventino.
Una scelta che personalmente non condivido.
Ora il Governo dovrà avviare una serie di provvedimenti per attuare le norme contenute nella manovra finanziaria, ma sarà opportuno che vengano monitorati continuamente e con attenzione i conti pubblici per evitare deragliamenti rispetto ai risultati attesi.

sabato 29 dicembre 2018

IL CITTADINO DI SABAUDIA MARCO OMIZZOLO TRA LE PERSONE INSIGNITE IERI DAL PRESIDENTE MATTARELLA CON UNA ONORIFICENZA AL MERITO DELLA REPUBBLICA PER IL SUO IMPEGNO SOCIALE

Il Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, ha conferito, motu proprio, trentatré onorificenze al Merito della Repubblica Italiana a cittadine e cittadini che si sono distinti per atti di eroismo, per l'impegno nella solidarietà, nel soccorso, per l'attività in favore dell'inclusione sociale, nella cooperazione internazionale, nella tutela dei minori, nella promozione della cultura e della legalità. 
Il Presidente Mattarella ha individuato, tra i tanti esempi presenti nella società civile e nelle istituzioni, alcuni casi significativi di impegno civile, di dedizione al bene comune e di testimonianza dei valori repubblicani.
Tra questi desidero ricordare il mio amico Marco Omizzolo.
La motivazione pubblicata sul sito della Presidenza della repubblica recita: Marco Omizzolo, 43 anni (Sabaudia - LT), Cavaliere dell'Ordine al Merito della Repubblica Italiana: “Per la sua coraggiosa opera in difesa della legalità attraverso il contrasto al fenomeno del caporalato”
Sociologo, legale rappresentante dell’associazione di promozione sociale Tempi moderni e consigliere della cooperativa sociale In Migrazione che svolge servizi di mediazione culturale e assistenza ai migranti. 
Ha più volte denunciato, anche con dettagliati dossier, il fenomeno del caporalato e dello sfruttamento degli stranieri nei campi. 
Segue da anni il fenomeno dei braccianti nell’Agro Pontino: ha descritto la rete dei caporali, raccontato le condizioni di vita, i problemi di salute e lo stato delle abitazioni di questi lavoratori. 
Da quando ha cominciato ad impegnarsi sulla questione, riceve avvertimenti e minacce di morte. 
E' soprattutto grazie a Marco che è stata approvata la legge 29 ottobre 2016, n. 199, meglio nota come legge contro  il caporalato.
Ma cosa è il caporalato? E' un sistema di organizzazione del lavoro (soprattutto agricolo, ma non solo), operato da soggetti, spesso legati a organizzazioni criminali, che reclutano lavoratori alla giornata e li trasportano sui campi o nei cantieri edili per metterli a disposizione di un’impresa o altro datore di lavoro. 
La legge 199/2016 promette di facilitare la repressione di questo fenomeno attraverso la previsione di punizioni più severe per chiunque si renda, a vario titolo, responsabile di queste condotte distorsive del mercato del lavoro e lesive dei diritti della persona.
La scelta di nominare Cavaliere della Repubblica una persona come Marco, impegnato quotidianamente a favore dei migranti è un segnale forte da parte del Presidente Mattarella nei confronti di chi quotidianamente istiga al razzismo ignorando i valori fondanti della nostra Repubblica. 

PREVISTA LA FUGA DAGLI OSPEDALI DEL PERSONALE MEDICO CHE CHIEDERA' DI ESSERE POSTO IN QUIESCENZA GRAZIE ALLE NORME CONTENUTE NELLA NUOVA LEGGE DI BILANCIO DELLO STATO

Le misure per il collocamento in quiescenza previste nella proposta di legge di bilancio dello Stato per l'anno 2019 che dovrebbe essere approvata entro oggi 30 dicembre, potrebbero creare problemi gravi al funzionamento della sanità del Lazio consentendo a molte unità di personale altamente specializzato medico (chirurghi, anestesisti, radiologi, ecc.) di andare in pensione (spesso a malincuore ma stanchi di lottare contro la disorganizzazione e le difficoltà che si riscontrano sul luogo di lavoro), magari andando a lavorare in qualche struttura privata accreditata.
A questo si aggiungerà anche tra qualche anno la carenza di medici specializzati per cui sarà anche difficile coprire i posti che si verranno a creare.
In questo modo i problemi per i pazienti rischiano di aumentare inoltre si verrà a creare un nuovo gap generazionale che si aggiungerà a quelli già creati nel recente passato.
Non è così che si dimostra di voler difendere il Servizio Sanitario Nazionale al quale vien data una nuova spallata a favore sempre dei privati.

DOPO MOLTA ATTESA PARTONO I PRIMI PERCORSI DIAGNOSTICO TERAPEUTICI PER PAZIENTI CRONICI AFFETTI DA BPCO E DIABETE

Da alcuni anni le società scientifiche, d'intesa con il Ministero della salute hanno predisposto delle linee guida per la cura di alcune patologie croniche.
Con il Decreto del commissario ad acta della regione Lazio per il piano di rientro dal disavanzo n. U00113/2016 erano stati approvati i percorsi diagnostico terapeutici assistenziali per la BPCO e per il diabete.
Con deliberazioni nn. 1158 e 1159 in data 27 dicembre il Direttore generale della ASL Latina ha, finalmente, approvato i Percorsi Diagnostico Terapeutici Assistenziali per la Broncopatia Cronica Ostruttiva (BPCO) e per il diabete mellito.
I PDTA sono strumenti in grado di assicurare la gestione clinica integrata dei problemi di salute secondo standard assistenziali tenendo conto di linee guida di comprovata validità scientifica.
Si tratta di un provvedimento molto atteso dai pazienti cronici che soffrono di queste patologie.
In questo modo potrà essere correttamente gestita la presa in carico di questi pazienti che potranno fruire di percorsi agevolati per visite ed accertamenti periodici e della medicina di iniziativa.
Ora dovremo vedere come faranno i pazienti ad essere presi in carico medico di medicina generale, specialista ambulatoriale, medico ospedaliero; sarà necessaria molta informazione.
Ad esempio a Sabaudia manca anche lo spirometro e l'unico specialista è presente solo un giorno a settimana per poche ore.
L'atto risulta essere stato predisposto dalla UOC formazione e rapporti con l'università il che, almeno a me desta perplessità dato che la materia è prevalentemente di competenza dei servizi sanitari.
Stranamente le deliberazioni in questione sono prive della firma del Direttore amministrativo che, anche se l'atto non comporta spesa (almeno direttamente) dovrebbe essere apposta. 
Risulta che il Direttore amministrativo aziendale abbia lasciato l'incarico ma, anche se non è stato nominato il nuovo, dovrebbe esserci uno di dirigenti amministrativi per sostituirlo. 
Si tratta dell'ennesima dimostrazione dello smantellamento in atto della  funzione amministrativa della ASL.
Si volevano chiudere i PPI senza aver implementato, come prescritto per legge, l'assistenza territoriale, meno male che i cittadini hanno saputo tener ferma la loro posizione riuscendo a convincere gli amministratori locali e la stessa direzione generale.


L'AZIENDA SANITARIA LATINA HA APERTO LE CONSULTAZIONI SUL NUOVO PIANO PER LA PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE E DELLA TRASPARENZA PER IL TRIENNIO 2019-2021


L'Azienda sanitaria Latina comunica di aver ha avviato la Consultazione Pubblica sul Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione e Trasparenza 2019-2021.
L'iniziativa è volta a consentire la partecipazione attiva dei portatori di interesse interni ed esterni al processo di aggiornamento del suddetto Piano che potete trovare qui: PTPCT 2019-2021.
E' importante che associazioni e cittadini forniscano il loro contributo e che facciano sentire la loro voce per migliorare il documento e per fare in modo che poi venga rispettato e fatto rispettare da dirigenti e dipendenti.
Tutti gli eventuali contributi devono essere inviati entro e non oltre le ore 13:00 del 21/01/2019 ai seguenti indirizzi di posta elettronica:

venerdì 28 dicembre 2018

TRANSPARENCY INTERNATIONAL HA FATTO IL PUNTO SUL RISPETTO DELL'ACCESSO GENERALIZZATO DA PARTE DELLE AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE IN ITALIA

La sezione italiana di Transparency International con la fine dell'anno ha provato a fare il punto sullo stato di attuazione del FOIA.
Come molti sanno il 23 dicembre 2016 in Italia è divenuto operativo il diritto di accesso generalizzato previsto dal FOIA (Freedom of Information Act). A partire da quella data, ognuno di noi ha potuto esercitare il suo diritto di accesso ad atti e documenti detenuti dalla Pubblica Amministrazione.
A due anni dalla sua entrata in vigore però il FOIA è ancora uno strumento poco conosciuto dai cittadini e difficile da utilizzare anche per i giornalisti. Proprio questi ultimi invece avrebbero nel FOIA uno strumento fondamentale per lavorare al meglio sulle loro inchieste, consegnandoci un giornalismo di qualità e davvero libero.
Ogni Pubblica Amministrazione (scuola, comune, ospedale ecc.) produce e detiene dati, informazioni e documenti in merito al lavoro che quotidianamente svolge. Pensiamo anche solo alle delibere, ai bandi di concorso e alle gare d’appalto. 
Ogni azione svolta dalla PA produce un atto amministrativo. Il FOIA dà la possibilità a chiunque di conoscere informazioni che altrimenti rimarrebbero nascoste. 
Proprio attraverso il FOIA è possibile rendere pubblico il lavoro delle amministrazioni ed esercitare il nostro diritto di accesso agli atti. È quindi fondamentale per essere davvero cittadini informati.
Il FOIA è uno strumento fondamentale anche per un giornalismo d’inchiesta di qualità. 
Per questo, dal giugno 2018, esiste FOIA4journalists, un progetto di Transparency Italia volto ad assistere gratuitamente tutti i giornalisti che hanno la necessità di inoltrare istanze di accesso agli atti per ottenere documenti utili alle loro inchieste. Un servizio di informazione basato sulle fonti ufficiali è necessario alla vita democratica.
Nel luglio 2017, gli autori del rapporto hanno utilizzato il FOIA nell’ambito degli appalti pubblici finanziati dai fondi europei in Italia, per capire meglio tempi e modi di risposta di alcune Regioni italiane. 
Questo primo monitoraggio  ha dato uno spaccato interessante evidenziando uno dei temi più spinosi: quello dei tempi di risposta. 
Richiesti i documenti inerenti alcune gare d’appalto, su 8 Regioni, 3 non hanno fornito una risposta nei tempi definiti per legge, su un tema così delicato come l’utilizzo dei fondi europei.
Anche nelle istanze FOIA inoltrate per il lavoro di assistenza ai cittadini che segnalano casi di corruzione ad ALAC – Allerta Anticorruzione sono stati riscontrati diversi casi di inadempienza. 
I documenti richiesti per questa attività si riferiscono a quattro macro-aree: bandi di concorso, criteri di valutazione del personale, contratti di vendita e gare d’appalto. 
I tempi di risposta sono raramente rispettati e in alcuni casi è palese come il ritardo nella risposta sia un vero e proprio modus operandi delle amministrazioni. 
Esemplare il caso di un bando di concorso pubblico per un membro dello staff tecnico di Regione Lazio, che ci ha messo 2 mesi (il doppio del dovuto) prima di arrivare nelle mani degli autori del rapporto.
Per quanto riguarda le esperienze dirette fatte dall'autore di questo blog posso riferire del mancato rispetto della consegna di dati e documenti da parte di Comuni e dell'Azienda sanitaria locale Latina.

LO STATO DELLE ACQUE SUPERFICIALI E SOTTERRANEE DEL LAZIO

Sul Supplemento ordinario n.1 del BUR della Regione Lazio n. 103 è stata pubblicata la Deliberazione del Consiglio Regionale 23 novembre 2018, n. 18 contenente l'aggiornamento del piano di tutela delle acque regionali (ptar), in attuazione del decreto legislativo 3 aprile 2006, n, 152 (norme in materia ambientale) e successive modifiche, adottato con deliberazione della giunta regionale 2016, n. 819.
Si tratta di un documento molto ma molto interessante che conferma quanto vado sostenendo da tempo: le acque all'interno del Parco nazionale del Circeo sono in uno stato pessimo.
Ma la cosa più grave è che non viene fatto nulla per contrastare questa situazione.
Molto preoccupante in particolare lo stato delle  acque di transizione che sono caratteristiche delle zone della fascia costiera dove è più ricco lo scambio tra le acque dolci e quelle saline, come ad esempio le lagune, le foci dei fiumi e le paludi. Le acque di transizione della Regione sono presenti nel Bacino Rio Martino, con il lago di Sabaudia, dei Monaci, Caprolace e Fogliano e, nel Bacino Fondi Itri, con il lago Lungo e il lago di Fondi. 
Le citate acque di transizione sono descritte nel Piano regionale di Tutela delle Acque (PTAR). 
Qui descriverò in particolare le acque presenti all'interno del parco del Circeo:
-Lago di Caprolace E’ ubicato nel Bacino n. 27 RIO MARTINO del Piano di tutela delle acque regionali. E’ forse il lago che ha maggiore valore naturalistico. Allungato parallelamente al mare, diviso da questo dalla fascia costiera e dalla strada litoranea, ha una superficie di 2,3 km2 ed una profondità di 3 m. E’ collegato al lago di Sabaudia con il canale detto Fossa Augusta. Il lago Caprolace è sottoposto a monitoraggio in funzione degli obiettivi di qualità ambientale e il punto di prelievo è ubicato nel territorio comunale di Sabaudia (LT). 
-Lago di Fogliano E’ ubicato nel Bacino n. 27 RIO MARTINO del Piano di tutela delle acque regionali. Si estende parallelo alla costa, da cui è diviso dal cordone litoraneo. E’ uno dei più grandi laghi salmastri della regione e si allunga per 5 km di fronte al mare, con un perimetro di circa 11 km ed una superficie di 4 km2. E’ profondo solo 2 m. Il lago di Fogliano è sottoposto a monitoraggio in funzione degli obiettivi di qualità ambientale e il punto di prelievo è ubicato nel territorio comunale di Latina (LT). 
- Lago di Monaci E’ ubicato nel Bacino n. 27 RIO MARTINO del Piano di tutela delle acque regionali. Il più piccolo dei laghi costieri del Parco del Circeo, è posizionato immediatamente sotto a quello di Fogliano, dal quale è diviso tramite l’estuario del Rio Martino. Il lago ha la forma di un pentagono ed è separato dal mare da una stretta duna costiera. Le sue acque salmastre occupano una superficie di 0,9 km2, e il perimetro è di circa 3,8 km. Il lago di Monaci è sottoposto a monitoraggio in funzione degli obiettivi di qualità ambientale e il punto di prelievo è ubicato nel territorio comunale di Sabaudia (LT). 
- Lago di Sabaudia E’ ubicato nel Bacino n. 27 RIO MARTINO del Piano di tutela delle acque regionali. E’ conosciuto anche come lago di Paola. Ha una forma irregolare, con numerose insenature. E’ lungo circa 6,7 km e il perimetro è di circa 20 km, con una superficie di 3,9 km2 ed una profondità media di circa 4 m. Il lago di Sabaudia è sottoposto a monitoraggio in funzione degli obiettivi di qualità ambientale e i punti di prelievo sono ubicati nel territorio comunale di Sabaudia.

giovedì 27 dicembre 2018

FIRMATO IL CCNL PER IL PERSONALE DELLA RICERCA

Dopo molte attese finalmente il 27 dicembre è stato firmato il contratto per la ricerca nel comparto sanità. 
Si tratta di una notizia importante in quanto corona lo sforzo fatto dalle istituzioni regionali e ultima un percorso portato avanti per la chiusura di tutti i contratti collettivi di lavoro delle funzioni locali e del servizio sanitario.
Il Presidente della Conferenza delle Regioni, Stefano Bonaccini ha dichirato  “Non è tutto ciò che avremmo voluto, ma è un inizio incoraggiante che dà maggiore sicurezza a lavoratori che fino ad oggi avevano garantito la loro professionalità in un quadro di grande incertezza contrattuale”, ha aggiunto Bonaccini che ha voluto anche ringraziare per la collaborazione L’Aran (l’agenzia per la rappresentanza negoziale delle pubbliche amministrazioni), i ministeri della Salute e dell’Economia, le organizzazioni sindacali – con cui non sono mancati momenti di confronto anche serrato - che hanno sottoscritto l’accordo e, infine, il Comitato di Settore Regioni-Sanità, presieduto dall’assessore dell’Emilia-Romagna, Sergio Venturi.
Grazie a www.regioni.it disponimao del testo firmato: TESTO CCNL RICERCA

GLI IRCSS SARANNO ASSOGGETTATI ALLA NORMATIVA COMUNITARIA DEGLI ISTITUTI DI RICERCA. PREVISTI FINANZIAMENTI PER LA RICERCA ONCOLOGICA E CARDIOLOGICA

IFO ROMA
Al momento dell'entrata in vigore della riforma sanitaria, quaranta anni fa  gli Istituti di ricovero e cura a carattere scientifico erano solo dodici, ma nel corso degli anni si sono moltiplicati non sempre per reali motivazioni.
Ora la proposta di Bilancio dello Stato per l'anno 2019 che inizia oggi il suo percorso nell'aula della Camera per l'approvazione definitiva prevede all'articolo 1, comma 281 che per consentire un miglioramento dell'efficacia degli interventi di cura e delle relative procedure per l'anno 2019 sia autorizzata la spesa di 5 milioni di euro da destinare agli IRCCS della rete oncologica impengati nello sviluppo delle nuove tecnologie antirumorali CAR-T e di 5 milioni da destinare agli IRCCS della rete cardiovascolare.
Inoltre l'art.1, comma 281-bis della medesima proposta che l'istituzione di nuovi IRCCS (Istituti di ricovero e cura a carattere scientifico), pubblici o privati, deve essere coerente e compatibile - oltre che con la programmazione sanitaria della regione interessata, come prevede la norma finora vigente - anche con la disciplina europea relativa agli organismi di ricerca.
La novella è intesa a chiarire che gli IRCCS rientrano nella categoria degli organismi di ricerca e che possono, quindi, essere legittimamente destinatari di risorse pubbliche - nazionali o di derivazione europea -
relative all'attività di ricerca.
Secondo le relazioni illustrativa e tecnica allegate all'emendamento governativo che ha proposto l'inserimento del comma in esame, la disciplina degli IRCCS soddisfa i requisiti posti, per gli organismi di ricerca, dal regolamento n. 651/2014/UE della Commissione, del 17 giugno 2014, in base ai quali: la finalità principale del soggetto deve consistere nella ricerca o nello sviluppo sperimentale o nella diffusione dei risultati delle suddette attività; la contabilità inerente alle eventuali attività economiche deve essere separata da quella relativa alle attività oggetto delle summenzionate finalità principali; le eventuali imprese in grado di esercitare un'influenza decisiva sul soggetto non possono godere di alcun accesso preferenziale ai risultati della ricerca.
Riguardo, in particolare, al requisito della contabilità separata, la relazione illustrativa rileva che l'allegato 2 del D.Lgs. 23 giugno 2011, n. 118, ed il D.M. 14 marzo 2013 (come modificato dal D.M. 5 febbraio 2015) già richiedono, per gli IRCCS, la redazione del bilancio sezionale relativo esclusivamente alle attività di ricerca.

IL REGOLAMENTO PER L'ACCESSO GENERALIZZATO DELL'ANAC PUO' ESSERE DI ESEMPIO A MOLTE AMMINISTRAZIONI

Nonostante quanto disposto dal D.lgs 33/2013 che ha provveduto al riordino della disciplina riguardante il diritto di accesso civico e gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni e in particolare l'art. 5 disciplinanante l'accesso civico ai dati, alle informazioni e ai documenti detenuti dalle Pubbliche amministrazioni e quindi anche dai Comuni, simo ancora molto lontani dalla effettiva attuazione di detta norma.
Molti enti locali, ma anche le aziende del SSN ignorano deliberatamente ogni richiesta di accesso generalizzato.
Allo scopo di mettere in condizione quelle amministrazioni che ancora non hanno adottato uno specifico regolamento o che desiderano migliorare quello già adottato, ritengo che possa essere utile leggere quello approvato dall'ANAC in quanto amministrazione obbligata con una deliberazione del 24 ottobre, pubblicata sulla G.U. n. 297 in data 22 dicembre scorso.
Si tratta di un regolamento composto di 28 articoli e corredato di molti modelli utilissimi.
Qui trovate i regolamento:

mercoledì 26 dicembre 2018

E' GIUSTO COLPEVOLIZZARE I PAZIENTI CHE SI RECANO AL PPI PER UN CODICE BIANCO ?


Di recente in molte parti d'Italia i cittadini si sono trovati alle prese con la decisione assunta dal Ministero della salute, d'intesa con quello dell'economia e delle finanze, di "trasformare" i Punti di primo Intervento in postazioni medicalizzate del 118 implementando l'attività ambulatoriale al fine di trasferire al sistema dell'assistenza primaria le patologie a bassa gravità e che non richiedono trattamento ospedaliero mantenendo rigorosamente separata la funzione di urgenza da quella di assistenza primaria.
Tra le argomentazioni portate, in molti casi è stata evidenziata l'elevata numerosità di accesso ai PPI di codici bianchi ai PPI al fine proprio di avvalorare la non appropriatezza di detti accessi e quindi l'assenza di necessità di mantenere detti presidi.
Alcune regioni hanno introdotto un ticket di 25 euro nei confronti di chi si è recato al Pronto soccorso per un codice bianco (D.L. 98/2011 convertito con legge 111/2011).
Ancora una volta si cerca di colpevolizzare i pazienti per un problema che talora nasce dalla disorganizzazione di alcune aziende sanitarie.
Non si comprende infatti perché i massimi dirigenti della sanità locale prendano in esame solamente i dati statistici dei PPI e non esaminino prima anche quelli dell'attività della Guardia medica.
Si tratta di una grave carenza dei controlli interni.
Com'è noto il servizio della Guardia medica è oggi regolamentato dagli artt. 48 e seguenti dell' Accordo collettivo nazionale per la disciplina dei rapporti con i medici di medicina generale, ai sensi dell’art. 8 del decreto legislativo 502/92 come modificato dai decreti legislativi n. 517/93 e n. 229/99 che attribuisce obblighi precisi ai medici della continuità assistenziale (art. 52), ma anche alle aziende che devono  fornire al medico di continuità assistenziale i farmaci e il materiale di pronto soccorso, necessari all'effettuazione degli interventi di urgenza individuati in sede regionale sentito il comitato di cui all'art. 12; in mancanza l'Azienda provvede tenendo conto delle indicazioni del comitato di cui all'art. 11.
L’Azienda sanitaria locale deve provvedere altresì: 
a) alla disponibilità di mezzi di servizio, possibilmente muniti di radiotelefono e di strumenti acustici e visivi, che ne permettano l'individuazione come mezzi adibiti a soccorso; 
b) ad assicurare in modo adeguato la registrazione delle chiamate presso le centrali operative; 
c) a garantire nei modi opportuni la tenuta e la custodia dei registri di carico e scarico dei farmaci, dei presidi sanitari e degli altri materiali messi a disposizione dei medici di continuità assistenziale. 
Non risulta che tutte le aziende provvedano ad adempiere a quanto di loro spettanza, né a controllare l'attività dei medici assegnati al servizio per cui i pazienti sono costretti (ma spesso addirittura invitati dallo stesso personale della guardia medica) a rivolgersi al PPI o al PS più vicino.
Oramai in molte località i pazienti hanno imparato a non rivolgersi più alla guardia medica e a recarsi direttamente al PPI. 
Ma questa è una colpa loro o della ASL che non ha mai messo in condizione il personale della Guardia medica di poter svolgere il proprio lavoro assegnandogli le necessarie risorse, né mai controllato quanti pazienti visitassero, quante visite domiciliari facessero, ecc.?
Non è possibile ipotizzare la chiusura dei PPI senza una adeguata valutazione anche dei dati relativi all'attività del personale addetto oggi alla continuità assistenziale. 
Per i codici bianchi che arrivano al PPI o ai P.S. non vanno colpevolizzati i pazienti, che sono vittime della disorganizzazione  di talune aziende sanitarie;  i vertici delle aziende dovrebbero prima verificare se hanno fatto tutto quanto di loro competenza per assicurare servizi adeguati ai pazienti.
Meraviglia come ciò accada anche in aziende che sono perfettamente al corrente delle disfunzioni esistenti, tanto da aver avviato procedimenti disciplinari nei confronti di alcuni medici della Guardia medica. 

martedì 25 dicembre 2018

COSA PREVEDE PER LA SANITA' IL NUOVO TESTO DELLA PROPOSTA DI LEGGE PER IL BILANCIO 2019 DELLO STATO

Da domani 27 dicembre inizierà l'esame finale da parte della Camera dei deputati del disegno di legge recante la proposta di bilancio 2019 dello Stato.
Come sempre il servizio studi e bilancio del Senato e della Camera hanno predisposto i documenti per la lettura approfondita del provvedimento.
In particolare per quanto riguarda la sanità dal dossier degli uffici leggiamo che il disegno di legge di bilancio determina in 114.439 milioni di euro il livello del fabbisogno sanitario nazionale standard per il 2019, incrementandolo di 2.000 milioni per il 2020 e di ulteriori 1.500 milioni per il 2021. 
L’accesso delle regioni a tale incremento, così come modificato durante l’esame in sede referente, è subordinato, dal 2020 (e non più dal 2019), al raggiungimento di una specifica intesa in Conferenza Stato-regioni che aggiorni - entro il 31 marzo 2019 - il Patto per la salute per il triennio 2019-2021, definendone le specifiche misure (art. 1, commi 514-516). Viene poi disposto l’incremento di 10 milioni, come limite di spesa, dal 2019, delle disponibilità vincolate sul fondo sanitario nazionale, dirette all’attivazione di ulteriori borse di studio per la formazione specifica di medici di medicina generale (comma 518) e disposto l’incremento degli stanziamenti per la definizione del numero dei contratti di formazione specialistica dei medici, allo scopo di prevederne un aumento. L’incremento riguarda la più recente autorizzazione di spesa destinata, a legislazione vigente, alla formazione di nuovi medici e dovrebbe determinare un aumento annuo stimato di 900 nuovi contratti (comma 521). 
Nel corso dell’esame presso il Senato sono state introdotte alcune disposizioni dirette a consentire nuove assunzioni di personale da parte del Ministero della salute. In particolare il Ministero della salute viene autorizzato ad effettuare nuove assunzioni a tempo indeterminato di personale rientrante nel ruolo amministrativo e di personale delle professionalità sanitarie in posizioni dirigenziali non generali, anche mediante specifiche procedure concorsuali, in deroga alle vigenti facoltà assunzionali e senza il previo espletamento delle procedure di mobilità, allo scopo di potenziare l’attuazione delle politiche di salute ed assicurare una efficiente gestione delle relative risorse pubbliche. Viene conseguentemente ampliata la dotazione organica del Ministero e viene definita la copertura degli oneri derivanti dalle nuove assunzioni e dallo svolgimento delle relative procedure concorsuali. Queste ultime, in relazione all’assunzione di professionalità sanitarie, possono essere affidate alla Commissione per l’attuazione del progetto di riqualificazione delle pubbliche amministrazioni (commi da 355-359). Inoltre è stata prevista la possibilità, per il Ministero della Salute, di avvalersi, per il biennio 2019-2020, di un contingente di n. 20 unità di personale, appartenente all'area III del comparto Ministeri, tramite l’istituto del comando obbligatorio, al fine di definire le procedure per il ristoro dei soggetti danneggiati da trasfusioni con sangue infetto, da somministrazione di emoderivati infetti o da vaccinazioni obbligatorie.
La disposizione proroga analoga previsione per gli anni 2017-2018, ai sensi, dell’art. 5-ter del D.L. 07/06/2017, n. 73 (comma 329). Sempre al Senato sono state introdotte modifiche (commi 375-376) alla disciplina sull'istituzione del ruolo della dirigenza sanitaria del Ministero della salute ed è stata posta una norma di estensione delle relative norme ai dirigenti delle professionalità sanitarie dell'AIFA (Agenzia italiana del farmaco). Allo scopo di ridurre i tempi di attesa nell’erogazione delle prestazioni sanitarie, è stata inoltre prevista (commi 510-512) un’autorizzazione di spesa – incrementata, a seguito dell’esame referente, a 150 milioni per il 2019 e a 100 milioni per ciascuno degli anni 2020 e 2021 – per l’implementazione e l’ammodernamento delle infrastrutture tecnologiche relative ai sistemi di prenotazione elettronica per l’accesso alle strutture sanitarie. 
È stato previsto (modifica introdotta al Senato) un sistema di analisi e monitoraggio delle performance delle aziende sanitarie realizzato dall’AGENAS, con maggiori oneri definiti entro un limite di spesa pari a 100.000 euro annui a decorrere dal 2019 (comma 513). Ai fini del programma pluriennale di interventi in materia di edilizia sanitaria, l’importo fissato dall’articolo 20 della legge 11 marzo 1988, n. 67, rideterminato in 24 miliardi di euro dall’articolo 2, comma 69, della legge 23 dicembre 2009, n. 191, è elevato a 28 miliardi di euro, fermo restando, per la sottoscrizione di accordi di programma con le regioni e l’assegnazione di risorse agli altri enti del settore sanitario interessati, il limite annualmente definito in base alle effettive disponibilità di bilancio (commi 555-556). 
Viene inoltre introdotta una norma che stabilisce l'idoneità ad operare presso le reti dedicate alle cure palliative pubbliche e private accreditate dei medici già in servizio presso tali reti, sulla base di specifici requisiti certificati dalla regione di appartenenza (comma 522). 
Nel corso dell’esame al Senato è stata introdotta una particolare disciplina connessa ad un trasferimento, da parte dell’INAIL, di 25 milioni di euro (soggetto a revisione biennale e a rivalutazione per gli anni successivi al 2019), da ripartire tra le regioni, in relazione all’attività di compilazione e trasmissione per via telematica da parte dei medici e delle strutture sanitarie competenti del SSN dei certificati medici di infortunio e malattia professionale (commi 526-532). Con alcune disposizioni inserite al Senato è stata disciplinata la posizione di taluni professionisti in ambito sanitario ai quali è consentito, anche in assenza del titolo idoneo all’iscrizione ai rispettivi albi professionali, di continuare a svolgere la loro attività, se hanno svolto la stessa, in regime di lavoro dipendente ovvero libero professionale, per almeno 36 mesi, anche non continuativi, nel corso degli ultimi 10 anni. Inoltre essi prevedono il riconoscimento dell’equipollenza al diploma universitario di educatore professionale socio-sanitario per i diplomi e gli attestati relativi al profilo di educatore professionale, ai fini dell'esercizio professionale e dell'accesso alla formazione post-base, ottenuti a seguito di corsi regionali o di formazione specifica conseguiti entro il 2005 (commi 537-542). 
Altre disposizioni di interesse sanitario sono state introdotte con riferimento al trattamento economico stabilito dalla contrattazione collettiva per dirigenti medici, veterinari e sanitari con rapporto di lavoro esclusivo (comma 545); al passaggio di quote del fabbisogno sanitario del SSN dall’ammontare vincolato alla parte indistinta (comma 546); a nuove modalità per l’accesso del ruolo sanitario per i medici in formazione specialistica iscritti all’ultimo anno di corso (comma 547 e 548); alla possibilità, per le regioni, di applicare, anche congiuntamente, misure alternative alla quota fissa di compartecipazione al ticket per la specialistica ambulatoriale, per raggiungere l’equilibrio economico finanziario e l’appropriatezza nell’erogazione dei LEA (549). In materia di accertamenti diagnostici neonatali obbligatori, è stata altresì prevista l’estensione, a scopo di prevenzione, dell’applicazione degli screening anche a malattie genetiche, come quelle neuromuscolari e di immunodeficienza congenita (comma 544). Numerose sono inoltre le modifiche introdotte durante l’esame in Commissione che hanno riguardato la spesa farmaceutica e le farmacie. 
Con riferimento a quest’ultima, a seguito dell’esame referente, è stata introdotta, dal 2019, una nuova disciplina per il monitoraggio del rispetto dei tetti di spesa farmaceutica per acquisti diretti, vale a dire la spesa farmaceutica ospedaliera, ed il corrispondente ripiano (payback) in caso di sfondamento da parte delle aziende farmaceutiche, con la finalità di superarne il meccanismo di determinazione calcolato sul budget assegnato alle medesime aziende (cd. budget company) con il più appropriato metodo delle quote di mercato di ciascuna azienda (commi 574-583). Al fine di garantire criteri aggiornati all’evoluzione della politica farmaceutica, si prevede uno specifico decreto del Ministro della salute con il quale verranno dettati i criteri per la fase di negoziazione del prezzo dei farmaci tra l’AIFA e l’azienda farmaceutica titolare dell’AIC (commi 553-554). A livello di bilancio dello Stato, è stato peraltro disposto il trasferimento allo stato di previsione del MEF (da quello del Ministero
della salute) dei Fondi per il concorso al rimborso alle regioni per l'acquisto dei medicinali innovativi e oncologici innovativi, ferma restando la competenza già attribuita al Ministero della salute per la disciplina delle modalità operative di erogazione delle risorse stanziate (comma 550). Per le farmacie convenzionate a ridotto fatturato - inferiore a 150.000 euro - è stata introdotta l’esenzione dallo sconto obbligatorio a beneficio del SSN (commi 551 E 552) . 
Con riferimento agli istituti di ricerca in campo sanitario, è stata estesa la possibilità di assunzione a tempo determinato presso gli Istituti di Ricovero e Cura a carattere scientifico (IRCCS) anche ai titolari, alla data del 31 dicembre 2017, di borsa di studio da almeno tre anni (comma 543). 
Per il 2019, sono stati altresì disposti finanziamenti per le reti di ricerca sanitaria oncologia e cardiovascolare del Ministero della salute, cui fanno IRCCS impegnati nello sviluppo di nuove tecnologie antitumorali e nella prevenzione primaria (comma 523). Tra i contributi ai vari enti, introdotti durante l’esame in Commissione, si segnalano quelli al Centro nazionale di adroterapia oncologica (CNAO) per 5 milioni nel 2019 e 10 milioni per ciascuno degli anni 2020 e 2021 (comma 559) e al Centro di ricerca sulle neuroscienze EBRI (European Brain Research Institute), pari a un 1 milione di euro per ciascuno degli anni del triennio 2019-2021 (commi 407-408). 
Qui trovate il testo integrale del  DOSSIER INTERVENTI 

NELLA SEDUTA DEL 21 DICEMBRE IL CONSIGLIO DEI MINISTRI HA APPROVATO IN VIA PRELIMINARE UN DISEGNO DI LEGGE CONTENENTE LA DELEGA AL GOVERNO PER EMANARE NORME PER IL MIGLIORAMENTO DELLA PA.

PALAZZO VIDONI - SEDE DEL DIPARTIMENTO DELLA P.A.
Il Consiglio dei Ministri n. 33 del 21 dicembre, su proposta del Ministro per la pubblica amministrazione Giulia Bongiorno, ha approvato, in esame preliminare, un disegno di legge che delega il Governo, entro diciotto mesi dall’approvazione della delega, ad adottare uno o più decreti legislativi per il miglioramento della pubblica amministrazione.
L’obiettivo del provvedimento è di individuare soluzioni concrete per garantire l’efficienza delle pubbliche amministrazioni, il miglioramento dell’organizzazione amministrativa e l’incremento della qualità dei servizi erogati, in primo luogo mediante una riforma del rapporto di lavoro alle dipendenze delle pubbliche amministrazioni che punti alla valorizzazione del merito, della competenza e delle capacità organizzative e relazionali del personale. Al riguardo, l’intervento normativo concerne i vari aspetti in cui tale rapporto si articola: accesso al pubblico impiego e alla qualifica dirigenziale, procedure di mobilità, procedimenti di valutazione delle competenze e procedimenti disciplinari.
Tra le novità molto interessante l’istituzione di un sistema nazionale di valutazione della performance coordinato dal Dipartimento della funzione pubblica, finalizzato anche all’individuazione e condivisione delle buone pratiche in materia di gestione del ciclo della performance; il coinvolgimento di utenti in rapporto diretto con l’amministrazione; l’utilizzazione di soggetti, anche estranei alla pubblica amministrazione, in possesso di un’effettiva competenza in materia di organizzazione amministrativa e di gestione delle risorse umane.
Il sistema instaurato da Brunetta con gli Organismi indipendenti di valutazione è assolutamente inadeguato anche perché le persone che lo compongono sono nominate dai vertici della stessa amministrazione che ha affidato gli incarichi ai dirigenti, mentre la scelta dovrebbe essere fatta da soggetti terzi. Speriamo che si faccia presto e bene....ma ne abbiano viste troppe...
Tutti i Governi provano a migliorare la P.A. ma siamo sempre al palo....

lunedì 24 dicembre 2018

LA DIRIGENZA AMMINISTRATIVA, PROFESSIONALE E TECNICA RIMARRA' NEI RUOLI DEL PERSONALE DEL SSN

Un norma che interessa la dirigenza amministrativa, professionale e tecnica del SSN è stata inserita nella proposta di legge di bilancio 2019 dello Stato: l'Articolo 1, comma 386-quaterdecies  prevede infatti il permanere della dirigenza amministrativa, professionale e tecnica del SSN nei ruoli del personale del Servizio sanitario nazionale per la mancata attuazione entro i termini (12 mesi dal 28 agosto 2015) previsti della delega di cui alla normativa vigente in materia di riorganizzazione ed inquadramento della dirigenza pubblica.
Il comma 386-quaterdecies prevede che la dirigenza amministrativa, professionale e tecnica del SSN rimanga nei ruoli del personale del Servizio sanitario nazionale, in considerazione della mancata attuazione nei termini (12 mesi dal 28 agosto 2015) previsti della delega di cui all’art. 11, comma 1, lett. b) della L. 124/2015, relativi alla riorganizzazione e, in particolare, al nuovo inquadramento della dirigenza pubblica. Si
stabilisce inoltre che si provveda alla modifica del Contratto collettivo quadro per la definizione delle aree e dei comparti di contrattazione per il triennio 2016-2018 del 13 luglio 2016, con apposito Accordo previsto ai sensi della normativa vigente di cui all’art. 40, comma 2, del D.lgs 165/2001, tra Aran e Confederazioni sindacali.
Si è così rimediato a quello che a mio avviso sarebbe stato un gravissimo errore.

UN NUOVO FRENO ALLA CRESCITA DEL COSTO DEI DISPOSITIVI MEDICI

Uno dei costi crescenti della sanità è quello dei dispositivi medici.
Il comma 297-bis - inserito dal Senato modifica il comma 8 del'art. 9 ter del d.L. 19 giugno 2015, n. 78 convertito con modificazioni dalla legge n. 125/2015  riguardante la disciplina sull'accertamento dell'eventuale superamento del limite annuo di spesa, a livello nazionale e regionale, per l'acquisto (da parte degli enti ed aziende del Servizio sanitario nazionale) di dispositivi medici.
Da quanto leggiamo sul Dossier predisposto dagli uffici del Senato e della Camera la novella prevede che l'eventuale superamento sia rilevato sulla base del fatturato di ciascuna azienda al lordo di IVA, risultante dai dati delle fatture elettroniche, relativi all'anno solare di riferimento, e che, nell'esecuzione dei contratti in esame, anche se già in essere, sia indicato nelle fatture elettroniche in modo separato il costo del bene e il costo del servizio. L'eventuale superamento è accertato con decreto del Ministro della salute, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, entro il 30 settembre di ogni anno, in seguito alla rilevazione - sulla base dei dati summenzionati - eseguita, per l’anno 2019, entro il 31 luglio 2020 e, per gli anni successivi, entro il 30 aprile dell’anno seguente a quello di riferimento. 
La norma fino ad ora vigente prevede, invece, che il decreto ministeriale suddetto, da emanarsi entro la medesima data del 30 settembre, certifichi in via provvisoria l'eventuale superamento del limite, sulla base dei dati di consuntivo relativi all'anno precedente, rilevati dalle "specifiche voci di costo riportate nei modelli di rilevazione economica consolidati regionali CE", salvo conguaglio determinato con il decreto da emanarsi entro il 30 settembre dell'anno successivo, sulla base dei dati di consuntivo dell'anno di riferimento.
Il limite in oggetto è pari al 4,4 per cento del fabbisogno sanitario nazionale standard.
Il successivo comma 297 ter - inserito dal Senato - concerne i sistemi e registri di sorveglianza sanitaria, anche con riferimento ai dispositivi medici impiantabili.
La novella specifica, in primo luogo, che l'aggiornamento dei sistemi e dei registri suddetti concerne anche i dispositivi medici impiantabili (riguardo agli "impianti", la norma fino ad ora vigente fa riferimento a quelli protesici). Si ricorda che l'aggiornamento è effettuato con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro della salute, previa intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome e acquisito il parere del Garante per la protezione dei dati personali.
In secondo luogo, la novella specifica che l'attività di tenuta e aggiornamento dei registri suddetti è obbligatoria - fermo restando, come già prevede la formulazione fino ad ora vigente, che essa è svolta con le
risorse disponibili in via ordinaria e che rientra tra le attività istituzionali degli enti ed aziende del Servizio sanitario nazionale.
La novella demanda, inoltre, all'intesa relativa al Patto per la salute 2019-2021 la definizione delle modalità per garantire e verificare che i registri medesimi siano tenuti ed aggiornati correttamente.
Si formula, infine, il principio che gli esercenti le professioni sanitarie, in ragione delle rispettive competenze, hanno l'obbligo di alimentare in maniera continuativa, senza ulteriori oneri per la finanza pubblica, i sistemi
di sorveglianza e i registri suddetti.

Iscrizione agli albi professionali di taluni professionisti in ambito sanitario ed equipollenza dei diplomi universitari di educatore professionale socio-sanitario (commi 283 bis- 283 septies della legge di bilancio dello Stato 2019)

Già sorgono i primi problemi in merito alle norme inserite nell'ultima stesura del testo della proposta di legge di bilancio per l'anno 2019 licenziata il 23 dal Senato che dovrà essere approvata dalla camera entro il 31 dicembre.
Oltre alle questioni già note circa l'aumento delle tasse ad alcune categorie, i tagli delle pensioni, la possibilità per i Comuni di aumentare le aliquote ecc. sorge una querelle in campo sanitario.
Molto correttamente gli uffici della Camera e del Senato hanno già predisposto un dossier dove viene affrontato il problema aperto dall'Articolo1, commi 283-bis-283-septies (Iscrizione agli albi professionali di taluni professionisti in ambito sanitario ed equipollenza dei diplomi universitari di educatore professionale socio-sanitario) e dal quale apprendiamo quanto segue:
I commi da 283-bis a 283-septies, inseriti durante l’esame al Senato, riguardano taluni professionisti in ambito sanitario ai quali è consentito, anche in assenza del titolo idoneo all’iscrizione ai rispettivi albiprofessionali, di continuare a svolgere la loro attività, se hanno svolto la stessa, in regime di lavoro dipendente ovvero libero professionale, per almeno 36 mesi, anche non continuativi, nel corso degli ultimi 10 anni. 
Inoltre essi prevedono il riconoscimento dell’equipollenza al diploma universitario di educatore professionale socio-sanitario per i diplomi e gli attestati relativi al profilo di educatore professionale, ai fini dell'esercizio professionale e dell'accesso alla formazione post-base, ottenuti a seguito di corsi regionali o di formazione specifica conseguiti entro il 2005.
Il comma 283-bis , al fine di garantire la continuità e funzionalità dei servizi sanitari, nonché di conseguire risparmi di spesa, aggiunge il comma 4-bis all’art. 4 della legge n. 42/1999, articolo che ha disciplinato la regolarizzazione del personale (ex ausiliario) sanitario se in possesso di diplomi conseguiti in base alla normativa anteriore a quella di attuazione dell'articolo 6, comma 3, del D.Lgs. n. 502/1992.
Si ricorda che quest’ultima norma ha previsto che la formazione del personale sanitario infermieristico, tecnico e della riabilitazione deve avvenire in sede ospedaliera ovvero presso altre strutture del Servizio sanitario nazionale e istituzioni private accreditate.
Il nuovo comma 4-bis prevede che, ferma restando la possibilità di avvalersi delle procedure per il riconoscimento dell’equivalenza dei titoli del pregresso ordinamento per i laureati delle professioni sanitarie, coloro che svolgano o abbiano svolto un’attività professionale in regime di lavoro dipendente o autonomo, per un periodo minimo di 3 anni (nella disposizione indicati in 36 mesi), per periodi anche non continuativi,
nell’arco degli ultimi dieci anni, sono autorizzati a continuare a svolgere le attività professionali previste dal profilo della professione sanitaria di riferimento, a condizione che si iscrivano, entro il 31 dicembre 2019, negli elenchi speciali ad esaurimento istituiti presso gli Ordini dei tecnici sanitari di radiologia medica e delle professioni sanitarie tecniche, della riabilitazione e della prevenzione.
In proposito si ricorda che la legge n. 43 del 2006 ha previsto, al fine di adeguare il livello culturale, deontologico e professionale degli esercenti le professioni in ambito sanitario a quello garantito negli Stati membri dell'UE, la regolamentazione delle professioni sanitarie infermieristiche, ostetrica, riabilitative, tecnico-sanitarie e della prevenzione, nel rispetto dei diversi iter  formativi, anche mediante l'istituzione dei rispettivi ordini ed albi, ai quali è stato previsto l’accesso oltre agli operatori delle professioni sanitarie esistenti, anche a quelli di nuova configurazione.
Tali operatori sanitari sono chiamati a svolgere, in forza di un titolo abilitante rilasciato dallo Stato, attività di prevenzione, assistenza, cura o riabilitazione, in base alla legge 10 agosto 2000, n. 251 e al D.M. 29 marzo 2001 del Ministro della sanità. 
La ratio della norma è di eliminare l’indeterminatezza del quadro giuridico che si è venuto a delineare a seguito dell’approvazione della L. n. 3 del 2018 (anche ricordata, per quanto qui interessa, come Legge Lorenzin sulle professioni sanitarie) che, novellando la normativa previgente , ha disciplinato il riordino delle professioni sanitarie, prevedendo l’obbligatoria iscrizione al rispettivo albo, per l’esercizio di ciascuna professione sanitaria, in qualunque forma giuridica svolta. In particolare, come sottolineato dalla relazione illustrativa alla norma, l’articolo 4, comma 9, della citata L. n. 3/2018 ha sancito la trasformazione dei preesistenti Collegi professionali in Ordini e relative Federazioni nazionali. Nelle fattispecie interessate, i preesistenti collegi professionali dei Tecnici sanitari di radiologia medica hanno assunto la denominazione di Ordini dei Tecnici sanitari di radiologia medica e delle Professioni sanitarie tecniche, della riabilitazione e della
prevenzione, in quanto hanno inglobato al proprio interno i nuovi albi di 17 professioni sanitarie che risultavano ancora non ordinate. Peraltro, in attuazione della disposizione di cui al comma 13 del richiamato articolo 4, è stato emanato il Decreto del Ministro della Salute 13 marzo 2018 (in G.U. n. 77/2018), completando in tal modo il quadro normativo per tutte le 22 professioni sanitarie mediante la previsione, contenuta all’articolo 2, comma 1, del citato decreto, che possono iscriversi all’albo coloro che sono in possesso della laurea abilitante all’esercizio della relativa professione sanitaria, ovvero titolo equipollente o equivalente alla laurea abilitante, in base al prima citato articolo 4 della legge n. 42/1999. Sono pertanto coinvolti i seguenti professionisti: 
- le figure dei tecnici: di laboratorio biomedico; audiometristi; audioprotesisti, ortopedici; della riabilitazione psichiatrica; della prevenzione nell’ambiente e nei luoghi di lavoro; neurofisiopatologi; fisiopatologi cardiocircolatori e di perfusione cardiovascolare; 
- dietisti; igienisti dentali; fisioterapisti; logopedisti; podologi; ortottisti e assistenti di oftalmologia; educatori professionali;
- terapisti occupazionali e della neuro- psicomotricità dell’età evolutiva.
Come specificato nella relazione illustrativa alla norma, tali figure possono non essere iscritte al rispettivo albo per i seguenti motivi: 
- mancata partecipazione alle procedure indette, a suo tempo, dalle regioni per sancire l’equivalenza ai titoli universitari sulla base dei criteri previsti dall’Accordo Stato-regioni del 10 febbraio 2011;
- aver continuato, in quanto dipendenti del SSR o di strutture private e private accreditate sanitarie e socio-sanitarie, ad esercitare l’attività sanitaria o socio-sanitaria riconducibile all’area delle professioni sanitarie pur senza il riconoscimento dell’equivalenza;
- aver conseguito, in determinate regioni, corsi regionali successivi al 17 marzo 1999 (data di entrata in vigore della sopra richiamata legge n. 42/1999) che hanno autorizzato all’esercizio professionale molti operatori – quali educatori professionali e massofisioterapisti, in particolare in Lombardia e Veneto -, ma che non possono essere riconosciuti equivalenti.
Il comma 283-ter dispone che entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore della legge di bilancio 2019, con decreto del Ministro della salute, vengono istituiti i predetti elenchi speciali. 
Il comma 283-quater stabilisce che i diplomi e gli attestati, indicati nella tabella allegata al DM 22 giugno 2016, relativamente al profilo di educatore professionale, purchè ottenuti a seguito di corsi regionali o di formazione specifica ed iniziati tra il 1997 e il 2000, o comunque conseguiti entro il 2005, siano da considerarsi equipollenti al diploma universitario (rilasciato a seguito di completamento del corso di laurea
L/SNT2) per educatore professionale socio-sanitario. L’equipollenza vale sia per l’esercizio professionale, sia per l’accesso alla formazione post-base, sia per l’iscrizione all’albo della professione sanitaria di educatore professionale, istituito con la L. n. 3/2018 (cd. Legge Lorenzin in materia, per quanto qui interessa, di professioni sanitarie). In proposito, rimane fermo quanto previsto dalla normativa vigente in materia di professioni sanitarie riconosciute in base alla L. n. 42/ 1999 e alla legge di bilancio per il 2018 (L. n. 205/2017). 
Il comma 283-quinquies dispone che l’iscrizione negli elenchi speciali di cui al comma 4-bis dell’articolo 4 della legge n. 42/1999 e l’equipollenza dei titoli indicati dal comma 283-quater non producono, per il possessore del titolo, alcun effetto sulla posizione funzionale rivestita e sulle mansioni esercitate, già acquisite in ragione del titolo, in relazione ai rapporti di lavoro dipendente già instaurati alla data di entrata in vigore della presente legge di bilancio Il comma 283-sexies detta una norma di coordinamento con il sopra citato comma 3, articolo 6, del D.Lgs. n. 502/1992, stabilendo che non possono essere attivati corsi di formazione regionali finalizzati al rilascio di titoli ai fini dell’esercizio delle professioni sanitarie indicate dalla sopra richiamata legge n. 43 del 2006.
Le precedenti disposizioni sono introdotte anche al fine di monitorare il fenomeno che attualmente ha una portata non definita, soprattutto a causa di corsi regionali abilitati al rilascio dei titoli ai fini dell’esercizio delle professioni sanitarie in esame, la cui futura attivazione è pertanto interdetta. 
Infine, il comma 283-septies dispone una norma di coordinamento finale che prevede, a decorrere dall’entrata in vigore della presente legge di bilancio, l’abrogazione dell’articolo 1 della legge n. 403/1971 riguardante la professione sanitaria di massaggiatore e massofisioterapista.
Si ricorda che, ai sensi del richiamato art. 1, tale professione è esercitabile soltanto dai massaggiatori e massofisioterapisti diplomati in scuole di massaggio e massofisioterapia statali e autorizzate con decreto del Ministro per la sanità, sia che lavorino alle dipendenze di enti ospedalieri e di istituti privati, sia che esercitino la professione autonomamente. Viene contestualmente abrogata la disposizione che prevede che gli enti mutualistici, previdenziali, assistenziali ed assicurativi sono autorizzati a sostenere o rimborsare le spese per prestazioni massoterapiche e fisioterapiche solo da parte dei predetti operatori diplomati. 
In relazione a tale norma, occorre sottolineare che le figure professionali sopra richiamate di massaggiatore e massofisioterapista, a seguito dell’entrata in vigore della L. n. 42/1999 (17 marzo 1999), sono state formate con corsi regionali di durata biennale o triennale; inoltre, le stesse figure non sono state riordinate dalla nuova disciplina sulle professioni sanitarie di cui alla prima citata L. n. 3/2018. 
Pertanto, la ratio della disposizione in esame è quella di superare, anche per tali figure, l’indeterminatezza del quadro giuridico, permettendo anche a questi operatori - che possano dimostrare i requisiti sopra esaminati - l’iscrizione agli elenchi speciali da costituire con decreto del Ministero della salute. In ogni caso, proprio per non creare future incertezze nell’applicazione della normativa che si vuole qui riordinare, si prevede la soppressione delle figure dei massaggiatori e massofisioterapisti ciechi, previste ai sensi della richiamata legge n. 403 del 1971. 

domenica 23 dicembre 2018

AUMENTATI I POTERI DI CONTROLLO DELL'AGENAS SUL SSN

Il nuovo testo della proposta di legge di bilancio dello Stato per l'anno 2019 al comma 271-bis prevede un sistema di analisi e monitoraggio delle performance delle aziende sanitarie realizzato dall’AGENAS, con maggiori oneri definiti entro un limite di spesa pari a 100.000 euro annui a decorrere dal 2019.
Grazie al Dossier messo a disposizione dagli uffici della Camera dei Deputati apprendiamo che il comma 271-bis prevede, a supporto del Ministero della salute e delle  regioni e province autonome, che l'Agenzia nazionale per i servizi sanitari regionali (AGENAS), istituita con D. Lgs. 30 giugno 1993 n. 266, realizzi un sistema di analisi e monitoraggio delle performance delle aziende sanitarie, entro un limite di spesa pari a 100.000 euro annui a decorrere dal 2019. Tale sistema è finalizzato a segnalare, in via preventiva, attraverso un apposito meccanismo di allerta, eventuali e significativi scostamenti relativamente alle componenti economico-gestionale, organizzativa, finanziaria e contabile, clinico-assistenziale, di efficacia clinica e dei processi diagnostico - terapeutici, della qualità, sicurezza ed  esito delle cure, nonché dell'equità e della trasparenza dei processi. 
All'Agenzia è inoltre affidato il compito di monitorare l'omogenea realizzazione del sistema di monitoraggio che ciascuna regione deve promuovere, senza oneri per la finanza pubblica, finalizzato a verificare la qualità delle prestazioni delle singole unità assistenziali delle strutture sanitarie pubbliche e private accreditate. Tale sistema, previsto dall'art. 4, comma 4, del DL. 2012, n.158 (L. n.189/2012), è in raccordo con il programma nazionale valutazione esiti della stessa AGENAS e con il coinvolgimento dei direttori di dipartimento. Viene comunque fatto salvo quanto previsto a legislazione vigente (art. 1, comma 579, Legge di stabilità 2016 – L. 208/2015) in relazione al supporto, che deve essere garantito, su richiesta della regione interessa, da parte del Ministero della salute, di concerto con il MEF, avvalendosi della stessa AGENAS, agli enti interessati dai piani di rientro, mettendo a disposizione, ove necessario, strumenti operativi per la presentazione del piano ed il perseguimento dei suoi obiettivi e l'affiancamento da parte dell'Agenzia degli enti del Servizio sanitario nazionale per tutta la durata dei piani di rientro, come peraltro previsto dall'Intesa Stato-regioni del 10 luglio 2014 concernente il nuovo Patto per la salute 2014 – 2016.

COSA PREVEDE IL MAXI EMENDAMENTO DEL GOVERNO PER IL PERSONALE DELLA SANITA'

Nella nuova (perchè tale è) proposta di bilancio di previsione dello Stato per l'anno 2018 contenuta nel maxi emendamento approvato questa notte  ci sono molte novità per il personale della sanità.
Per quanto riguarda la copertura del nuovo contratto di lavoro i commi 228 e 229  prevedono che per il personale dipendente da amministrazioni, istituzioni ed enti pubblici diversi dall'amministrazione statale, gli oneri per i rinnovi contrattuali per il triennio 2019 - 2021, nonché quelli derivanti dalla corresponsione dei miglioramenti economici al personale di cui all'articolo 3, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, sono posti a carico dei rispettivi bilanci ai sensi dell'articolo 48, comma 2, del medesimo decreto legislativo. 
In sede di deliberazione degli atti di indirizzo previsti dall'articolo 47, comma 1, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, i comitati di settore dovranno provvedere alla quantificazione delle relative risorse, attenendosi ai criteri previsti per il personale delle amministrazioni dello Stato. 
A tale fine i comitati di settore si dovranno avvalere dei dati disponibili presso il Ministero dell'economia e delle finanze comunicati dalle rispettive amministrazioni in sede di rilevazione annuale dei dati concernenti il personale dipendente.
Per quanto riguarda le nuove assunzioni, anche questo è un tema molto importante, sono tutte rinviate (anche se è già stato espletato il concorso) sono congelate fino al 15 novembre il che sarà fonte di nuovi problemi tenendo conto che molti medici e altro personale saranno costretti a lasciare il posto di lavoro a causa del collocamento in quiescenza.
Peraltro i commi 187 seties ed octies prevedono l'autorizzazione al Ministero della Salute ad assumere a tempo indeterminato per il triennio 2019-2021, mediante apposita procedura concorsuale pubblica, un contingente di personale di 80 unità appartenenti all’Area III, posizione economica F1, e di 18 unità appartenenti all’Area II, posizione economica in F1, in possesso del diploma di scuola secondaria di secondo grado.
Il Ministero della Salute potrà assumere a tempo indeterminato un contingente di personale in posizioni dirigenziali non generali delle professionalità sanitarie di complessive 210 unità. Fermo restando il limite massimo di assunzioni autorizzate dal presidente comma, il Ministero della Salute potrà indire procedure per titoli e esami per un numero di unità non superiore a 155, riservate al personale medico, veterinario, chimico e farmacista, con incarichi per lo svolgimento di controlli obbligatori in materia di profilassi internazionale.
La dotazione organica del Ministero viene quindi incrementata di 210 posizioni dirigenziali non generali delle professioni sanitarie, nonché di 80 unità di personale non dirigenziale appartenenti all’Area III, posizione economica F1, e di 28 unità di personale non dirigenziale appartenenti all’Area II, posizione economica F1.
Prima della riforma sanitaria e del trasferimento della maggioranza delle competenze alle regioni l ministero della sanità c'era meno personale di adesso.
Infine con il comma 284 viene modificato l’art. 1, comma 432, della L. 205/2017, che estende che estende la possibilità di essere assunti a tempo determinato anche ai titolari, alla data del 31 dicembre 2017, di borsa di studio erogata dagli Irccs pubblici e gli Istituti zooprofilattici sperimentali a seguito di procedura selettiva pubblica che abbiano maturato una titolarità di borsa di almeno tre anni negli ultimi cinque; la possibilità di assunzione è ora riservata ai soli titolari di rapporti di lavoro flessibile instaurati a seguito di procedura selettiva pubblica, che abbiano maturato un'anzianità di servizio di almeno tre anni negli ultimi cinque.