E' iniziato alla camera dei deputati l'esame delle proposte di legge A.C. 84, d’iniziativa del deputato
Zolezzi ed altri: « Introduzione del referto
epidemiologico nel controllo sanitario
della popolazione » e A.C. 811, d’iniziativa
del deputato Cecconi: « Istituzione e disciplina
della Rete nazionale dei registri dei
tumori e dei sistemi di sorveglianza e del
referto epidemiologico per il controllo sanitario
della popolazione ».
Poiché le suddette proposte di legge
vertono su materia identica a quella del
progetto di legge in esame, la presidenza della commissione affari sociali ne ha disposto l’abbinamento ai sensi dell’articolo
77, comma 1, del regolamento.recante l'istituzione e la disciplina della Rete nazionale dei registri dei tumori e dei sistemi di sorveglianza e del referto epidemiologico per il controllo sanitario della popolazione.
Il relatore Massimo Enrico BARONI, ha fatto presente che la proposta di legge di cui la
Commissione avvia oggi l’esame, approvata
dal Senato il 7 novembre scorso, istituisce
e disciplina la Rete nazionale dei registri
dei tumori e dei sistemi di sorveglianza,
nonché il referto epidemiologico per il
controllo sanitario della popolazione.
L'on.le Baroni ha quindi rilevato che il testo in oggetto, al di là di
alcune puntuali modifiche, corrisponde,
nell’impostazione e nel contenuto, a un
provvedimento approvato nella passata legislatura
dalla Camera (Atto Camera 913 e
abbinate), esaminato in sede referente
presso la XII Commissione, che ha svolto
un lavoro approfondito su questa materia,
confluito in un testo unificato di varie
proposte di legge presentate da diversi
gruppi parlamentari.
Il provvedimento,
dopo l’approvazione da parte dell’Assemblea
il 29 giugno 2017, è stato trasmesso al
Senato, che però non ne ha concluso l’iter,
anche a causa della fine della legislatura
nel frattempo intervenuta.
Sempre nella XVII legislatura, mentre
era in corso l’esame del predetto provvedimento
presso la XII Commissione, è
stato adottato il decreto del Presidente del
Consiglio dei ministri 3 marzo 2017 – in attuazione dell’articolo 12, comma 11, del
decreto-legge n. 179 del 2012, convertito,
con modificazioni, dalla legge n. 221 del
2012 – volto a definire le modalità di
identificazione dei sistemi di sorveglianza
e di registri di mortalità, di tumori e di
altre patologie.
Il decreto individua trentuno
sistemi di sorveglianza, in buona
parte istituiti presso l’Istituto superiore di
sanità (ISS) mentre alcuni fanno capo al
Ministero della salute, e quindici registri di
patologia di rilevanza nazionale, al fine di
realizzare una raccolta sistematica di dati
anagrafici, sanitari ed epidemiologici, trattati
nel rispetto della riservatezza. Il decreto
stabilisce rigorosamente il tipo di
dati che si possono raccogliere, chi può
averne accesso e le misure per garantirne
la sicurezza.
Dell’emanazione di tale atto
governativo la XII Commissione ha tenuto
conto nel prosieguo dell’esame del provvedimento.
Passando a illustrare il contenuto della
proposta di legge trasmessa dal Senato,
evidenzia le principali modifiche intervenute
rispetto al testo approvato dalla Camera.
L’articolo 1, al comma 1, istituisce la
Rete nazionale dei registri dei tumori e dei
sistemi di sorveglianza, già identificati, per
ciascuna regione e provincia autonoma, ai
sensi del suddetto decreto del Presidente
del consiglio dei ministri 3 marzo 2017,
per le finalità di:
a) coordinamento, standardizzazione
e supervisione dei dati, alimentati
direttamente dai flussi dei registri
delle regioni e delle province autonome,
nonché validazione degli studi epidemiologici
derivanti dall’istituzione del referto
epidemiologico;
b) prevenzione, diagnosi,
cura e riabilitazione, programmazione sanitaria,
verifica della qualità delle cure,
valutazione dell’assistenza sanitaria;
c)
messa in atto di misure di controllo epidemiologico
delle malattie oncologiche ed
infettive tumore-correlate;
d) studio dell’incidenza
e della prevalenza delle malattie
oncologiche e infettive tumore-correlate,
per poterne monitorare la diffusione
e l’andamento;
e) sorveglianza epidemiologica
per ridurre il rischio di introduzione
o reintroduzione di malattie infettive, anche eliminate o sotto controllo;
f)
prevenzione primaria e secondaria;
g) studio
di morbosità e mortalità per malattie
oncologiche e infettive tumore-correlate;
h) semplificazione delle procedure di
scambio dati, facilitazione della trasmissione
degli stessi e loro tutela;
i) studio e
monitoraggio dei fattori di rischio e dei
fattori di protezione delle malattie sorvegliate;
l) promozione della ricerca scientifica
in ambito oncologico, anche nel
campo dei tumori rari;
m) monitoraggio
dei fattori di rischio di origine professionale,
anche attraverso forme di connessione
e di scambio dati con i sistemi
informativi esistenti, con particolare riferimento
al sistema informativo nazionale
per la prevenzione nei luoghi di lavoro
(SINP) di cui all’articolo 8 del decreto
legislativo n. 81 del 2008.
Il relatore ha infine segnalato che, rispetto al testo approvato
dalla Camera nella passata legislatura, è
stata aggiunta la finalità di cui alla predetta
lettera a) ed è stato inserito il
riferimento alle malattie infettive « tumore-correlate
»
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