Ieri alla Camera per conto del Governo il Ministro Fraccaro ha posto la fiducia sulla proposta di bilancio dello Stato per l'esercizio 2019.
Oggi 7 dicembre in Aula ci sarà quindi il voto sulla questione di fiducia posta da Governo sull'approvazione senza emendamenti e articoli aggiuntivi, dell'articolo unico del disegno di legge: Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2019 e bilancio pluriennale per il triennio 2019-2021 (C. 1334-A), nel testo predisposto dalla Commissione a seguito del rinvio deliberato dall'Assemblea.
Queste le misure più rilevanti per la sanità contenute nel testo sul quale il Governo ha chiesto la fiducia.
- Commi 228 - 229 Gli oneri per i rinnovi contrattuali per il triennio 2019 - 2021, nonché quelli derivanti dalla corresponsione dei miglioramenti economici al personale di cui all'articolo 3, comma 2, del d.lgs 165/2001, sono posti a carico dei rispettivi bilanci;
- Commi da 269 a 271 Per l’attivazione di interventi volti a ridurre, i tempi d’attesa nell’erogazione delle prestazioni sanitarie viene autorizzata la spesa di 150 milioni di euro per il 2019, 50 milioni per il 2020 e 100 milioni per il 2021.
- Commi da 272 a 278 Il Fondo sanitario nazionale si attesterà a 114,4 mld. Una cifra destinata a crescere nei prossimi anni. Il Fsn verrà infatti incrementato di 2 mld per il 2019 e per l’anno 2021 di ulteriori 1,5 mld. Gli aumenti per il biennio 2020-2021 saranno però subordinati alla stipula entro il 31 marzo 2019 di una specifica Intesa in Stato Regioni per il Patto per la salute 2019-2021 che contempli misure di programmazione e di miglioramento della qualità delle cure e dei servizi erogati e di efficientamento dei costi.
- Commi da 279 a 322 Al fine di aumentare il numero dei contratti di formazione specialistica dei medici (sono 900 borse in più) viene autorizzata una spesa incrementata di 22,5 milioni di euro per il 2019, di 45 milioni di euro per il 2020, di 68,4 milioni di euro per il 2021, di 91,8 milioni di euro per il 2022 e di 100 milioni di euro a decorrere dall'anno 2023.
- Commi da 296 a 323 Ai fini del programma pluriennale di interventi in materia di ristrutturazione edilizia e di ammodernamento tecnologico, l'importo fissato dall'articolo 20 della legge 11 marzo 1988, n. 67, e successive modificazioni, rideterminato in 24 miliardi di euro dall'articolo 2, comma 69 della legge 23 dicembre 2009, n. 191, è elevato a 28 miliardi di euro, fermo restando, per la sottoscrizione di accordi di programma con le regioni e l'assegnazione di risorse agli altri enti del settore sanitario interessati, il limite annualmente definito in base alle effettive disponibilità di bilancio.
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