Uno dei costi crescenti della sanità è quello dei dispositivi medici.
Il comma 297-bis - inserito dal Senato modifica il comma 8 del'art. 9 ter del d.L. 19 giugno 2015, n. 78 convertito con modificazioni dalla legge n. 125/2015 riguardante la disciplina sull'accertamento dell'eventuale superamento del limite annuo di spesa, a livello nazionale e regionale, per l'acquisto (da parte degli enti ed aziende del Servizio sanitario nazionale) di dispositivi medici.
Da quanto leggiamo sul Dossier predisposto dagli uffici del Senato e della Camera la novella prevede che l'eventuale superamento sia rilevato sulla base del fatturato di ciascuna azienda al lordo di IVA, risultante dai dati delle fatture elettroniche, relativi all'anno solare di riferimento, e che, nell'esecuzione dei contratti in esame, anche se già in essere, sia indicato nelle fatture elettroniche in modo separato il costo del bene e il costo del servizio. L'eventuale superamento è accertato con decreto del Ministro della salute, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, entro il 30 settembre di ogni anno, in seguito alla rilevazione - sulla base dei dati summenzionati - eseguita, per l’anno 2019, entro il 31 luglio 2020 e, per gli anni successivi, entro il 30 aprile dell’anno seguente a quello di riferimento.
La norma fino ad ora vigente prevede, invece, che il decreto ministeriale suddetto, da emanarsi entro la medesima data del 30 settembre, certifichi in via provvisoria l'eventuale superamento del limite, sulla base dei dati di consuntivo relativi all'anno precedente, rilevati dalle "specifiche voci di costo riportate nei modelli di rilevazione economica consolidati regionali CE", salvo conguaglio determinato con il decreto da emanarsi entro il 30 settembre dell'anno successivo, sulla base dei dati di consuntivo dell'anno di riferimento.
Il limite in oggetto è pari al 4,4 per cento del fabbisogno sanitario nazionale standard.
Il successivo comma 297 ter - inserito dal Senato - concerne i sistemi e registri di sorveglianza sanitaria, anche con riferimento ai dispositivi medici impiantabili.
La novella specifica, in primo luogo, che l'aggiornamento dei sistemi e dei registri suddetti concerne anche i dispositivi medici impiantabili (riguardo agli "impianti", la norma fino ad ora vigente fa riferimento a quelli protesici). Si ricorda che l'aggiornamento è effettuato con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro della salute, previa intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome e acquisito il parere del Garante per la protezione dei dati personali.
In secondo luogo, la novella specifica che l'attività di tenuta e aggiornamento dei registri suddetti è obbligatoria - fermo restando, come già prevede la formulazione fino ad ora vigente, che essa è svolta con le
risorse disponibili in via ordinaria e che rientra tra le attività istituzionali degli enti ed aziende del Servizio sanitario nazionale.
La novella demanda, inoltre, all'intesa relativa al Patto per la salute 2019-2021 la definizione delle modalità per garantire e verificare che i registri medesimi siano tenuti ed aggiornati correttamente.
Si formula, infine, il principio che gli esercenti le professioni sanitarie, in ragione delle rispettive competenze, hanno l'obbligo di alimentare in maniera continuativa, senza ulteriori oneri per la finanza pubblica, i sistemi
di sorveglianza e i registri suddetti.
Il successivo comma 297 ter - inserito dal Senato - concerne i sistemi e registri di sorveglianza sanitaria, anche con riferimento ai dispositivi medici impiantabili.
La novella specifica, in primo luogo, che l'aggiornamento dei sistemi e dei registri suddetti concerne anche i dispositivi medici impiantabili (riguardo agli "impianti", la norma fino ad ora vigente fa riferimento a quelli protesici). Si ricorda che l'aggiornamento è effettuato con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro della salute, previa intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome e acquisito il parere del Garante per la protezione dei dati personali.
In secondo luogo, la novella specifica che l'attività di tenuta e aggiornamento dei registri suddetti è obbligatoria - fermo restando, come già prevede la formulazione fino ad ora vigente, che essa è svolta con le
risorse disponibili in via ordinaria e che rientra tra le attività istituzionali degli enti ed aziende del Servizio sanitario nazionale.
La novella demanda, inoltre, all'intesa relativa al Patto per la salute 2019-2021 la definizione delle modalità per garantire e verificare che i registri medesimi siano tenuti ed aggiornati correttamente.
Si formula, infine, il principio che gli esercenti le professioni sanitarie, in ragione delle rispettive competenze, hanno l'obbligo di alimentare in maniera continuativa, senza ulteriori oneri per la finanza pubblica, i sistemi
di sorveglianza e i registri suddetti.
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