giovedì 27 dicembre 2018

GLI IRCSS SARANNO ASSOGGETTATI ALLA NORMATIVA COMUNITARIA DEGLI ISTITUTI DI RICERCA. PREVISTI FINANZIAMENTI PER LA RICERCA ONCOLOGICA E CARDIOLOGICA

IFO ROMA
Al momento dell'entrata in vigore della riforma sanitaria, quaranta anni fa  gli Istituti di ricovero e cura a carattere scientifico erano solo dodici, ma nel corso degli anni si sono moltiplicati non sempre per reali motivazioni.
Ora la proposta di Bilancio dello Stato per l'anno 2019 che inizia oggi il suo percorso nell'aula della Camera per l'approvazione definitiva prevede all'articolo 1, comma 281 che per consentire un miglioramento dell'efficacia degli interventi di cura e delle relative procedure per l'anno 2019 sia autorizzata la spesa di 5 milioni di euro da destinare agli IRCCS della rete oncologica impengati nello sviluppo delle nuove tecnologie antirumorali CAR-T e di 5 milioni da destinare agli IRCCS della rete cardiovascolare.
Inoltre l'art.1, comma 281-bis della medesima proposta che l'istituzione di nuovi IRCCS (Istituti di ricovero e cura a carattere scientifico), pubblici o privati, deve essere coerente e compatibile - oltre che con la programmazione sanitaria della regione interessata, come prevede la norma finora vigente - anche con la disciplina europea relativa agli organismi di ricerca.
La novella è intesa a chiarire che gli IRCCS rientrano nella categoria degli organismi di ricerca e che possono, quindi, essere legittimamente destinatari di risorse pubbliche - nazionali o di derivazione europea -
relative all'attività di ricerca.
Secondo le relazioni illustrativa e tecnica allegate all'emendamento governativo che ha proposto l'inserimento del comma in esame, la disciplina degli IRCCS soddisfa i requisiti posti, per gli organismi di ricerca, dal regolamento n. 651/2014/UE della Commissione, del 17 giugno 2014, in base ai quali: la finalità principale del soggetto deve consistere nella ricerca o nello sviluppo sperimentale o nella diffusione dei risultati delle suddette attività; la contabilità inerente alle eventuali attività economiche deve essere separata da quella relativa alle attività oggetto delle summenzionate finalità principali; le eventuali imprese in grado di esercitare un'influenza decisiva sul soggetto non possono godere di alcun accesso preferenziale ai risultati della ricerca.
Riguardo, in particolare, al requisito della contabilità separata, la relazione illustrativa rileva che l'allegato 2 del D.Lgs. 23 giugno 2011, n. 118, ed il D.M. 14 marzo 2013 (come modificato dal D.M. 5 febbraio 2015) già richiedono, per gli IRCCS, la redazione del bilancio sezionale relativo esclusivamente alle attività di ricerca.

Nessun commento:

Posta un commento