martedì 18 dicembre 2018

IL TESTO DELL'ART. 25 SEPTIES DELLA LEGGE 136/2018 RELATIVO AL COMMISSARIAMENTO DELLE REGIONI CHE ANCORA NON HANNO CONCLUSO IL PIANO DI RIENTRO DAI DISAVANZI NELLA SANITA'.

Pubblicato sulla G.U. n. 293 del 18 dicembre il testo della legge 136 recante la conversione in legge del D:L. 11972018 contenente "Disposizioni in materia di commissariamenti delle regioni in piano di rientro dal disavanzo del settore sanitario" .
1. All'articolo 1, comma 395, della legge 11 dicembre 2016, n. 232, sono apportate le seguenti modificazioni: a) il primo periodo e' soppresso; b) al secondo periodo, le parole: « per le medesime regioni » sono sostituite dalle seguenti: « per le regioni commissariate ai sensi dell'articolo 4, comma 2, del decreto-legge 1° ottobre 2007, n. 159, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 novembre 2007, n. 222 ». 
2. Al comma 569 dell'articolo 1 della legge 23 dicembre 2014, n. 190, sono apportate le seguenti modificazioni: 
a) nell'alinea, al primo periodo, le parole: « e successive modificazioni, » sono sostituite dalle seguenti: « ovvero ai sensi dell'articolo 4, comma 2, del decreto-legge 1° ottobre 2007, n. 159, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 novembre 2007, n. 222, »; 
b) nell'alinea, il secondo e il terzo periodo sono sostituiti dal seguente: « Il commissario ad acta deve possedere qualificate e comprovate professionalità nonché specifica esperienza di gestione sanitaria ovvero aver ricoperto incarichi di amministrazione o direzione di strutture, pubbliche o private, aventi attinenza con quella sanitaria ovvero di particolare complessità,, anche sotto il profilo della prevenzione della corruzione e della tutela della legalità. »; 
c) la lettera d) è sostituita dalla seguente: « d) il comma 84-bis è abrogato ». 3. Le disposizioni di cui al primo e al secondo periodo del comma 569 dell'articolo 1 della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come modificato dal comma 2 del presente articolo, si applicano anche agli incarichi commissariali in atto, a qualunque titolo, alla data di entrata in vigore del presente decreto. 
Conseguentemente il Consiglio dei ministri provvede entro novanta giorni, secondo la procedura di cui all'articolo 2, comma 79, della legge 23 dicembre 2009, n. 191, alla nomina di un commissario ad acta per ogni regione in cui si sia determinata l'incompatibilita' del commissario, il quale resta comunque in carica fino alla nomina del nuovo commissario ad acta.
In considerazione della delicatezza e complessità della materia la Conferenza Stato Regioni ha già cominciato a studiare le procedure per dare attuazione concreta al decreto nelle regioni che sono ancora sottoposte a procedura di commissariamento (Lazio, Campania, Calabria e Molise) , mentre altre pur non essendo commissariate sono ancora alle prese con il piano di rientro dal disavanzo della sanità (Puglia, Abruzzo e Sicilia).  
Già oggi le attività di affiancamento, condotte dal Ministero della Salute, si esplicano attraverso la redazione di pareri sui provvedimenti e sugli schemi di provvedimento prodotti dalle Regioni in adempimento agli obiettivi dei Piani di Rientro e/o dei Programmi Operativi (pareri espressi dal Ministero della Salute di concerto con il Ministero dell’Economia e Finanze), la verifica trimestrale dei Piani di Rientro e/o Programmi Operativi effettuata dal Comitato LEA e dal Tavolo degli adempimenti in sede congiunta e in numerosi Incontri Tecnici di Affiancamento su particolari tematiche, svolti anche su richiesta delle Regioni.

Nessun commento:

Posta un commento