sabato 20 febbraio 2021

CHE FINE HANNO FATTO I CONTROLLI SUI TEMPI DI ATTESA PER LE LE VISITE SPECIALISTICHE E GLI ACCERTAMENTI DIAGNOSTICI ?


Rilevazione dei tempi di attesa a cura della regione Lazio dell'Azienda USL Latina

I cittadini della regione Lazio in questi anni a causa dei Piani di rientro oltre a vedersi aumentare l’addizionale IRPEF nella misura massima prevista, si sono visti tagliare servizi e prestazioni sanitarie, il che ha reso difficile il rispetto dei Livelli Essenziali di Assistenza di cui al DPCM 29 novembre 2001e ora al DPCM 12 gennaio 2017.
A questo proposito desidero ricordare che nel Lazio i tempi di attesa per visite ed accertamenti diagnostici solo in alcuni casi rispettano gli standard stabiliti[i] e che la maggioranza delle famiglie è costretta a pagare di tasca propria interventi, visite specialistiche e accertamenti diagnostici con una spesa out of pocket che supera oramai annualmente i seicento euro a persona tanto che molte persone, non avendo disponibilità economica sono costrette a rinunciare a curarsi[ii].
È noto anche che il Lazio supera di poco la sufficienza nel punteggio della griglia LEA[iii].
L'Azienda USL Latina ha costituito la Commissione paritetica aziendale ma a tutt'oggi non si hanno notizie sull'attività svolta da questa Commissione e sui risultati ottenuti.
Certamente i problemi dei ritardi sussistono dato molte persone per taluni accertamenti si sentono dare appuntamenti dal CUP ad oltre un anno.
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[i]Piano Nazionale Governo Liste di attesa 2019-2021

[ii]Rapporto Osservasalute 2019 dell’osservatorio sulla salute nelle regioni italiane dell’Università Cattolica, p.396

[iii]Ministero della salute, griglia LEA

mercoledì 17 febbraio 2021

SABAUDIA: GUARDIA MEDICA - L'ISPEZIONE DEI NAS


Nell’ambito delle attività di controllo svolte nel periodo di emergenza sanitaria, i Carabinieri dei NAS, d’intesa con il Ministro della Salute, hanno svolto specifiche verifiche sulla regolare conduzione di servizi sanitari di continuità assistenziale – comunemente conosciute come Guardie Mediche – caratterizzati dall’erogazione di prestazioni mediche e sanitarie in orari notturni/festivi.
Proprio al fine di valutare l’entità e la qualità sanitaria offerte dalle ASL ai cittadini nonché verificare i livelli di sicurezza a favore degli operatori sanitari, il Comando Carabinieri per la Tutela della Salute ha realizzato un’ampia campagna di controllo mediante lo svolgimento di ispezioni, eseguite proprio nei giorni festivi e nell’arco notturno, presso 390 presidi pubblici di Continuità Assistenziale dislocati su tutto il territorio nazionale, dai grandi centri urbani fino alle piccole realtà e comunità locali.
Gli esiti complessivi hanno evidenziato criticità strutturali ed organizzative su 99 sedi ispezionate, determinando la denuncia di 19 persone all’Autorità giudiziaria e la segnalazione di 85 alle Autorità amministrative e sanitarie regionali. Destinatari dei provvedimenti sono stati i responsabili dei citati Servizi e dirigenti delle relative Aziende Sanitarie Locali nonchè personale medico / infermieristico ed operatori dislocati all’interno dei vari Servizi di Guardia Medica.
Le irregolarità sono riconducibili in 3 casi su 4 a unità sanitarie ubicate in strutture ed immobili con carenze igienico sanitarie, tecnologiche, organizzative e strutturali, dovute ad ambienti interessati da muffe ed umidità, mancanza di vie di fuga, locali privi di accesso per persone disabili e servizi igienici non funzionanti o non distinti per operatori e utenti. In altri casi sono emerse criticità direttamente correlabili a garantire la sicurezza degli operatori sanitari da potenziali episodi di aggressione da parte di utenti in stato di agitazione o malintenzionati, come l’assenza di sistemi di allarme, di videosorveglianza o del servizio di vigilanza, il collegamento alla centrale delle forze di polizia e di idonee di misure passive (porte blindate, inferriate alle finestre).
Contestualmente sono state rilevate ulteriori 22 irregolarità in materia di attuazione delle misure di contenimento epidemico da COVID-19, dovute all’assenza di protocolli preventivi e di dispositivi di protezione individuale, nonchè in tema di sicurezza dei luoghi di lavoro.
Due sono stati i medici in servizio presso l’Unità di Continuità Assistenziale di Sabaudia (LT) segnalati per provvedimenti disciplinari poiché risultati assenti presso i locali dell’ASL all’atto del controllo dei Carabinieri, nonostante non risultassero impegnati in attività di visita a domicilio di pazienti.
Le verifiche effettuate dai NAS hanno consentito di rilevare la detenzione di farmaci e dispositivi scaduti di validità, in altre occasioni invece la loro mancanza, in particolare per i medicinali salvavita come l’adrenalina. In tale specifico aspetto sono stati sequestrati complessivamente 260 confezioni di farmaci scaduti di validità e conservati in condizioni che ne escludevano la possibile somministrazione ai pazienti.

domenica 14 febbraio 2021

L'ORDINANZA CON CUI IL PRESIDENTE DELLA REGIONE LAZIO HA DICHIRATO ZONA ROSSA IL COMUNE DI ROCCAGORGA


Sul BUR del 14 febbraio, n.14 è stata pubblicata l'Ordinanza  n. Z00002  adottata ai sensi dell’art. 32, comma 3, della legge 23 dicembre 1978, n. 833 in materia di igiene e sanità pubblica, recante "Ulteriori misure per la prevenzione e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19 per il Comune di Roccagorga (LT).
A decorrere dalle ore 6:00 del 15 febbraio 2021 e per i 14 giorni successivi, ferme restando le misure statali, regionali e comunali di contenimento del rischio di diffusione del virus già vigenti, sono disposte le seguenti, ulteriori misure: 
a) È individuata quale zona rossa (caratterizzata da uno scenario di massima gravità e da un livello di rischio alto) il Comune di Roccagorga e si applicano le misure più restrittive di cui all’art. 3 del DPCM 14 gennaio 2021, come di seguito descritte;
b) È vietato ogni spostamento in entrata e in uscita dal Comune di Roccagorga, nonché all’interno del Comune, salvo che gli spostamenti motivati da comprovate esigenze lavorative, da situazioni di necessità ovvero per motivi di salute;
c) È consentito il rientro al domicilio, alla residenza o all’abitazione di coloro che fossero alla data della presente ordinanza fuori dal Comune; il transito solo qualora necessario a raggiungere altri territori non soggetti a restrizioni negli spostamenti;
d) Lo spostamento verso una sola abitazione privata abitata e' consentito, nell'ambito del territorio comunale, una volta al giorno, in un arco temporale compreso fra le ore 5,00 e le ore 22,00, e nei limiti di due persone ulteriori rispetto a quelle ivi già conviventi, oltre ai minori di anni quattordici sui quali tali persone esercitino la potestà genitoriale e alle persone disabili o non autosufficienti conviventi.
e) sono sospese le attività commerciali al dettaglio, fatta eccezione per le attività di vendita di generi alimentari e di prima necessità individuate nell’allegato 23, sia negli esercizi di vicinato sia nelle medie e grandi strutture di vendita, anche ricompresi nei centri commerciali, purché sia consentito l'accesso alle sole predette attività e ferme restando le chiusure nei giorni festivi e prefestivi di cui all’articolo 1, comma 10, lett. ff) del DCPM 14 gennaio 2021. Sono chiusi, indipendentemente dalla tipologia di attività svolta, i mercati, salvo le attività dirette alla vendita di soli generi alimentari, prodotti agricoli e florivaistici. Restano aperte le edicole, i tabaccai, le farmacie e le parafarmacie;
f) sono sospese le attività dei servizi di ristorazione (fra cui bar, pub, ristoranti, gelaterie, pasticcerie), ad esclusione delle mense e del catering continuativo su base contrattuale a condizione che vengano rispettati i protocolli o le linee guida diretti a prevenire o  contenere il contagio. Resta consentita la sola ristorazione con consegna a domicilio nel rispetto delle norme igienico sanitarie sia per l'attività di confezionamento che di trasporto, nonché fino alle ore 22,00 la ristorazione con asporto, con divieto di consumazione sul posto o nelle adiacenze. Per i soggetti che svolgono come attività prevalente una di quelle identificate dai codici ATECO 56.3 e 47.25 l'asporto e' consentito esclusivamente fino alle ore 18,00. Restano comunque aperti gli esercizi di somministrazione di alimenti e bevande siti nelle aree di servizio e rifornimento carburante situate lungo le autostrade, gli itinerari europei E45 e E55, negli ospedali, negli aeroporti, nei porti e negli interporti, con obbligo di assicurare in ogni caso il rispetto della distanza interpersonale di almeno un metro;
g) tutte le attività previste dall'art. 1, comma 10, lettere f) e g) del DCPM 14 gennaio 2021, anche svolte nei centri sportivi all'aperto, sono sospese;
h) sono altresì sospesi tutti gli eventi e le competizioni organizzati dagli enti di promozione sportiva;
i) è consentito svolgere individualmente attività motoria in prossimità della propria abitazione purché comunque nel rispetto della distanza di almeno un metro da ogni altra persona e con obbligo di utilizzo di dispositivi di protezione delle vie respiratorie; è altresì consentito lo svolgimento di attività sportiva esclusivamente all'aperto e in forma individuale;
j) fermo restando lo svolgimento in presenza della scuola dell'infanzia, della scuola primaria, dei servizi educativi per l'infanzia di cui all'art. 2 del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 65 e del primo anno di frequenza della scuola secondaria di primo grado, le attività scolastiche e didattiche si svolgono esclusivamente con modalità a distanza. Resta salva la possibilità di svolgere attività in presenza qualora sia necessario l'uso di laboratori o in ragione di mantenere una relazione educativa che realizzi l'effettiva inclusione scolastica degli alunni con disabilita' e con bisogni educativi speciali, secondo quanto previsto dal decreto del Ministro dell'istruzione n. 89, del 7 agosto 2020, e dall'ordinanza del Ministro dell'istruzione n. 134 del 9 ottobre 2020, garantendo comunque il collegamento on line con gli alunni della classe che sono in didattica digitale integrata;
k) è sospesa la frequenza delle attività formative e curriculari delle università e delle istituzioni di alta formazione artistica musicale e coreutica, fermo in ogni caso il proseguimento di tali attività a distanza. I corsi per i medici in formazione specialistica, i corsi di formazione specifica in medicina generale, nonché le attività dei tirocinanti delle professioni sanitarie e le altre attività, didattiche o curriculari, eventualmente individuate dalle università, sentito il Comitato universitario regionale di riferimento, possono proseguire, laddove necessario, anche in modalità in presenza. Resta in ogni caso fermo il rispetto delle linee guida del Ministero dell'università e della ricerca, di cui all'allegato 18, nonché sulla base del protocollo per la gestione di casi confermati e sospetti di COVID-19, di cui all'allegato 22; le disposizioni di cui alla presente lettera si applicano, per quanto compatibili, anche alle istituzioni di alta formazione artistica musicale e coreutica;
l) sono sospese le attività inerenti servizi alla persona, diverse da quelle individuate nell'allegato 24 al DPCM 14 gennaio 2021;
m) i datori di lavoro pubblici limitano la presenza del personale nei luoghi di lavoro per assicurare esclusivamente le attività che ritengono indifferibili e che richiedono necessariamente tale presenza, anche in ragione della gestione dell'emergenza; il personale non in presenza presta la propria attività lavorativa in modalità agile;
n) sono temporaneamente sospese le prove di verifica delle capacità e dei comportamenti, di cui all'art. 121 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, per il conseguimento delle patenti di categoria B, B96 e BE, con conseguente proroga dei termini previsti dagli articoli 121 e 122 del citato decreto legislativo n. 285 del 1992, in favore dei candidati che non hanno potuto sostenere dette prove, per un periodo pari a quello di efficacia dell'ordinanza; 
o) sono sospesi le mostre e i servizi di apertura al pubblico dei musei e degli altri istituti e luoghi della cultura di cui all'art.101 del codice dei beni culturali e del paesaggio, di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, ad eccezione delle biblioteche dove i relativi servizi sono offerti su prenotazione e degli archivi, fermo restando il rispetto delle misure di contenimento dell'emergenza epidemica;

venerdì 12 febbraio 2021

L'EPIDEMIA INSEGNA CHE E' NECESSARIO RIORGANIZZARE I DIPARTIMENTI DI PREVENZIONE

Gli ultimi dati dell'epidemia elaborati da Epicentro-ISS denotano una linea di tendenza verso una lenta riduzione, almeno per ora dell'incidenza dei casi.
Quanto avvenuto fino ad ora deve spingere maggiormente chi deve prendere decisioni a fare tesoro di quanto avvenuto per poter evitare il ripetersi delle tragedie della seconda fase che avrebbero potuto e dovuto essere evitate se solo si fosse compreso dove si era sbagliato.
La stessa organizzazione dei Dipartimenti di prevenzione delle aziende sanitarie locali dovrebbe essere rivista.
Secondo un editoriale di Epicentro  dell'Istituto Superiore di Sanità è necessario potenziare i Dipartimenti di prevenzione per affrontare le emergenze in modo strutturato e organico, dando la priorità a:
dotazione tecnologica per disporre di un sistema gestionale informatizzato e integrato e poter condividere le informazioni e attivare una rapida comunicazione tra figure professionali e contesti diversi supporti multimediali e utilizzo di telemedicina sistemi gestionali aggiornati per velocizzare e razionalizzare il lavoro disponibilità di personale adeguatamente formato specifica formazione del personale volta alla collaborazione in team.
Occorre sollecitare la consapevolezza e la partecipazione della comunità, nei diversi contesti di vita e di lavoro, senza la quale l’opera di tanti professionisti impegnati nella prevenzione e promozione della salute, rischia di fallire.

domenica 7 febbraio 2021

CHIESTA NUOVAMENTE LA RIAPERTURA NOTTURNA DEL PPI DI SABAUDIA


La direzione generale dell’azienda USL Latina con una ordinanza in data 2 ottobre 2020 ha disposto la chiusura notturna di tutti i Punti di Primo Intervento della provincia di Latina per l’asserito motivo che occorreva recuperare risorse professionali per incrementare le postazioni di Drive-in per effettuare tamponi alla ricerca dei pazienti positivi al COVID-19.
Una richiesta del Comitato per la difesa del PPI di Sabaudia per ottenere la riapertura del PPI è stata respinta dall'ex direttore generale Casati con lettera in data 8 ottobre.
In data 8 febbraio il Comitato ha inviato una nuova richiesta all'azienda USL Latina che, per conoscenza è stata spedita anche all'Assessore regionale Alessio D'Amato, al Direttore regionale dott. Annicchiarico, alla Commissione sanità del Consiglio regionale del Lazio, alla Prefettura di Latina e al Sindaco di Sabaudia.
Le motivazioni della richiesta sono le seguenti: 
La città di Sabaudia dista km 25 dal pronto soccorso dell’ospedale di Terracina e Km. 25 dall’Ospedale di Latina (sede di DEA di II livello)[1] e il tempo necessario per raggiungere da Sabaudia entrambi i Pronto soccorso è superiore ai 20 minuti previsti[2].
L’ospedale cittadino è stato chiuso molti anni fa, ma sin dal 1971 la città è stata sede di un servizio di Pronto soccorso.
Con d.P.R. 27 marzo 1992 è stato approvato l’Atto di indirizzo e coordinamento alle regioni per la determinazione dei livelli di assistenza sanitaria di emergenza.
Il Consiglio regionale del Lazio, con deliberazione 11 maggio 1994, n. 1004 ha approvato il Sistema di emergenza sanitaria Lazio Soccorso 118 in base al quale la città di Sabaudia è stata confermata come sede di un Punto di Primo Soccorso e di Guardia medica.
Con l’Atto di intesa tra Stato e regioni in data 11 aprile 1996 sono state approvate le Linee guida sul sistema di emergenza sanitaria in applicazione del citato d.P.R. 27 marzo 1992 e i Punti di Primo Intervento[3] sono stati inseriti nel sistema territoriale di soccorso divenendo il primo livello di operatività.
Il Decreto del Commissario ad acta della Regione Lazio n. U0090 del 2010 all’allegato n.1 denominato “Requisiti minimi autorizzativi per l’esercizio delle attività sanitarie e socio sanitarie” ha stabilito che «I Punti di Primo Intervento garantiscono la stabilizzazione del paziente in fase critica attivando, tramite la Centrale Operativa118, il trasporto presso l’ospedale più idoneo secondo protocolli definiti e un primo intervento medico in caso di: patologie diagnosticate ed ingravescenti, malesseri non ben definiti, piccoli atti medico–chirurgici, diagnostica strumentale semplice. L’orario di effettivo funzionamento copre di norma le 24 ore. …I punti di primo intervento rappresentano una articolazione sul territorio dei DEA, cui afferiscono e si collegano».
Con DPCM 12 gennaio 2017 l’emergenza sanitaria territoriale è stata inserita tra i Livelli Essenziali di Assistenza (artt. 3 e 7), stabilendo tra l’altro che l’attività di emergenza sanitaria territoriale sia svolta in modo integrato con le attività di emergenza intraospedaliera assicurate nei PS/DEA e con le attività effettuate nell’ambito dell’Assistenza sanitaria di base e Continuità assistenziale.
Il Commissario della regione Lazio con DCA 20 giugno 2017, n. U00257 “in coerenza” con il DM 70 del 2015 del 2017 ha previsto la trasformazione dei predetti PPI in postazioni “118” medicalizzate.
A seguito di una raccolta di firme di questo Comitato e di numerose manifestazioni organizzate unitamente agli altri Comitati sorti spontaneamente in difesa degli altri sei punti di primo intervento della provincia, l’attuazione di detta decisione, già prevista per il 31 dicembre 2018, fu rinviata al fine di verificare l’attività di ciascun PPI e in particolare il numero degli accessi nelle ore notturne.
Nonostante le assicurazioni fornite, in data 13 agosto 2019 è stato pubblicato sul BUR il DCA 25 luglio 2019 n. U00303 con il quale veniva disposta la trasformazione di tutti i Punti di Primo Intervento in Punti di erogazione di assistenza primaria entro il 31 dicembre 2019, tagliando il primo livello di operatività del Sistema di emergenza urgenza, ignorando completamente il DPCM 12 gennaio 2017 e senza tener conto del numero degli accessi che, ne caso del PPI di Sabaudia negli ultimi tre anni erano stati sempre superiori ai 6000 previsti dal DM 70 del 2015 ed in base al quale la responsabilità del PPI avrebbe dovuto rimanere al DEA di Latina.
A seguito del ricorso presentato da alcuni dei Comuni interessati e dai Comitati dei cittadini in data 14 novembre 2019 (pochi giorni prima dell’udienza del TAR), è stato pubblicato il DCA U00469 recante «Adozione in via definitiva del piano di rientro "Piano di riorganizzazione, riqualificazione e sviluppo del Servizio Sanitario Regionale 2019-2021" ai sensi e per gli effetti dell’art. 2, comma 88 della legge 191/2009, secondo periodo» in cui si afferma che tutte le aziende «hanno già adottato gli atti di propria competenza che prevedono il servizio, diversamente qualificato, ma in continuità con le funzioni precedentemente svolte, a far data dal 1 gennaio 2020».
La locuzione “in continuità con le funzioni precedentemente svolte” porta a ritenere che pur mutando nome il servizio avrebbe proseguito a svolgere le funzioni definite dalla stessa regione con il citato DCA U0090 del 2010.
Conseguentemente l’azienda USL Latina ha adottato la deliberazione 31 dicembre 2019 n. 1264 avente per oggetto “Attivazione Punti di Assistenza territoriale” incardinando peraltro il PAT nel Dipartimento di Assistenza Primaria anziché nel Dipartimento di Emergenza e Accettazione il che non garantisce la continuità delle cure ed espone a rischi i pazienti critici.
La situazione si è aggravata a seguito della chiusura notturna dei PAT disposta dall' Azienda con l’Ordinanza[4] del 2 ottobre 2020 con la quale il PAT è stato chiuso dalle 20:00 alle 8:00 con la motivazione della necessità di recuperare risorse professionali per l’epidemia; questo nonostante il Governo per fronteggiare l’emergenza COVID-19 abbia autorizzato tutte le assunzioni necessarie.
In questo modo per 12 ore i pazienti di Sabaudia trovano chiusa l’unica struttura che fino a pochi mesi fa gli assicurava cure immediate, mentre se chiamano il 118, non essendo presente a Sabaudia un’ambulanza medicalizzata (MSA), rischiano di essere trasportati in ospedale da un’ambulanza con a bordo solo dei soccorritori, senza essere visti da nessun medico prima di arrivare al pronto soccorso, con notevole rischio.
A questo si aggiunge la mancata integrazione del servizio di Continuità assistenziale (che dovrebbe funzionare dalle 20:00 alle 8:00) con quello dell’emergenza sanitaria territoriale.
La questione assume ulteriore gravità in quanto il servizio di emergenza sanitaria, di cui comunque è parte il PAT, ove necessario deve interagire con la Protezione Civile.
Al riguardo, atteso che il Parlamento con l’art. 1, comma 462 della legge 30 dicembre 2020, n.178, in deroga ai limiti previsti dalla normativa vigente, ha autorizzato la stipula di contratti di lavoro a tempo determinato tramite agenzie di somministrazione, a partire dal 1° gennaio 2021 per una durata di nove mesi, di 3.000 medici e 12.000 infermieri, si ritiene che le esigenze poste a base della citata ordinanza possano ritenersi superate. 
La giurisprudenza ha ritenuto[5] che dal servizio di emergenza e dalla sua tempestività e certezza dipenda con altissima probabilità la protezione del diritto primario dell’uomo, quello alla vita, per cui l’organizzazione del servizio di pronto soccorso deve rispondere ad un nucleo irriducibile del diritto.
Sarebbe ora che il Consiglio regionale, dato che è terminata la gestione commissariale, riprendesse in mano il piano del Sistema di emergenza sanitaria Lazio soccorso 118, approvato con una sua deliberazione dell'11 maggio 1994 per ridefinire l'individuazione delle postazioni fisse e mobili dato che da quell'epoca sono stati chiusi solo nella provincia di Latina ben cinque ospedali e con essi i relativi pronto soccorso.
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[1]Dati certificati ACI
[2]Presidenza del Consiglio dei Ministri, Comunicato relativo al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1992, recante atto di indirizzo e coordinamento alle regioni per la determinazione dei livelli di assistenza sanitaria di emergenza
[3]Nuova denominazione dei Punti di Primo Soccorso
[4]Al riguardo risulta che il potere di “ordinanza” in campo sanitario sia affidato solamente al Ministro della salute, ai Presidenti delle regioni e ai Sindaci dall’art.32 della legge 833 del 1978
[5]TAR Umbria, Perugia, Sentenza n. 98/2018



lunedì 1 febbraio 2021

NEGATIVA LA VALUTAZIONE DEL CREA SANITA' DI TOR VERGATA SUL SISTEMA SALUTE DEL LAZIO

Il Centro per la ricerca economica applicata in sanità (CREA) dell'Università degli studi di Roma Tor Vergata il 27 gennaio scorso ha presentato il 27° Rapporto Salute nel quel sono state approfondite tutte le tematiche relative all'andamento del SSN nel corso dell'anno passato. 
Molto interessante è l'esame fatto nella parte conclusiva del Rapporto relativo allo stato della sanità nelle varie regioni.
Purtroppo come si può vedere dal grafico accanto i settori negativi (in bordeaux) sono maggiori di quelli positivi (in verde).
I dati negativi riguardano principalmente la percentuale di  persone dimesse dall'ospedale ma non al loro domicilio, la quota di famiglie impoverite, la percentuale di persone over 75 che ha fatto ricorso all'assistenza domiciliare, la percentuale di ospiti di RSA e case di riposo per 100.000 abitanti, lo scostamento dal tetto della spesa farmaceutica totale pro capite, la quota di famiglie con disagio economico per spese sanitarie, i giorni perduti per mortalità evitabile e le coperture vaccinali contro l'influenza degli anziani.
Come si vede non c'è molto da stare allegri.

 

L'AZIENDA USL LATINA AFFIDA L'IMPLEMENTAZIONE DELLA COMUNICAZIONE ALL'UFFICIO STMPA DELL'AGENZIA DIRE

Con una delle ultime delibere il direttore generale dell'Azienda USL Latina ha affidato all'Agenzia Stampa Dire per un periodo di mesi tre l'elaborazione dei comunicati stampa istituzionali scientifico-informativi con particolare riguardo a
- emergenza COVID-19;
- servizi sanitari e attività dei presidi ospedalieri e dei distretti sanitari dell'azienda;
- conferenze stampa;
- comunicati stampa;
- newsletter;
- monitorare la Rassegna stampa giornaliera della ASL
Il costo per i tre mesi sarà di € 6.000,00 (oltre IVA al 22%).
Il contratto è rinnovabile.
Ancora una volta la direzione generale dell'azienda esternalizza un servizio fino ad ora svolto con grande professionalità da personale interno.
Mi auguro che prima della scadenza siano avviate le procedure per il reclutamento di un Addetto stampa nel rispetto delle norme in vigore ed in possesso dei requisiti di legge.