lunedì 25 giugno 2018

IL DIRITTO DI ASTENSIONE DEI CONSIGLIERI COMUNALI: RESPONSABILITA'

In passato mi sono occupato su questo blog dell'obbligo di astensione dei consiglieri comunali che è disciplinato da una serie di norme ben precise.
Oggi desidero invece affrontare la questione da un punto di vista diverso consistente nel diritto di astensione di un consigliere il quale per ragioni politiche ovvero per altri motivi di ordine amministrativo ritenga di astenersi 
Naturalmente ogni consigliere quando viene indetta la votazione su qualche argomento ha diritto di votare a favore, di votare contro o di astenersi, tuttavia la cosa non è così semplice.
Infatti ad ognuna di queste scelte possono essere collegate conseguenze non solo politiche, ma dalle quali conseguono responsabilità civili (consistenti nel danno cagionato al terzo ex art. 2043 c.c.), penali e contabili.
Mentre nel caso di voto favorevole o contrario  la questione è abbastanza semplice, le cose si complicano con l'astensione. 
Chi si astiene infatti è presente in sala e con la sua presenza assicura il mantenimento del numero legale: il c.d. quorum strutturale (Consiglio di Stato, Sentenza n. 3372/2012) favorendo così l'adozione del provvedimento e quindi, anche se indirettamente ne sostiene l'andamento a buon fine.
Peraltro, in presenza di una situazione diffusa di astensioni, se non si ammettesse la formazione del quorum strutturale, il funzionamento del consiglio comunale potrebbe risultare compromesso.
Infatti dall'esame della giurisprudenza, sempre più attenta su questo punto non sarebbe sufficiente astenersi ma, se si vogliono prendere le distanze dalla decisione che verrà presa è opportuno che venga fatta una dichiarazione di voto dettagliata  e motivata.
Non è solamente un problema di etica.
Pertanto appare opportuno che chi desidera astenersi valuti attentamente le conseguenze di detto comportamento. 
Il Dicastero dell'Interno, rispondendo ad un quesito ha espresso il seguente parere: 
"L’art. 38, comma 2, del d.lgs.vo n. 267/2000, demanda al regolamento comunale, "... nel quadro dei principi stabiliti dallo statuto", la determinazione del numero dei consiglieri necessario per la validità delle sedute.
Unico limite, indicato dal legislatore, è che detto numero non può, in ogni caso, scendere sotto la soglia del "terzo dei consiglieri assegnati per legge all'ente, senza computare a tale fine il sindaco e il presidente della provincia". Per quanto riguarda la specifica questione degli astenuti, il regolamento dell’ente locale…. stabilisce espressamente che “i consiglieri che dichiarano di astenersi dal voto si computano nel numero necessario a rendere legale l’adunanza, ma non nel numero dei votanti”.

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