venerdì 29 giugno 2018

LA PROCEDURA DELLA MOBILITA' E' PRELIMINARE ALLE ALTRE PROCEDURE DI RECLUTAMENTO DEI COMUNI E L'EVENTUALE ESCLUSIONE DI UNO O PIU' CANDIDATI DEVE ESSERE ADEGUATAMENTE MOTIVATA

La recente Direttiva n. 3 in data 24 aprile 2018 del Dipartimento della funzione pubblica ci ricorda che gli enti locali, prima di procedere a nuove assunzioni, devono esperire non solo le procedure di mobilità collettiva volte a ricollocare il personale in sovrannumero. 
A sua volta la Corte dei conti, Sezione regionale di controllo per il Veneto (Deliberazione n 181/2018/PAR)  richiesta di parere dal Sindaco di un Comune ha approfondito ulteriormente la materia sostenendo che nel caso di ricorso alla mobilità l'eventuale valutazione di non idoneità di tale personale deve essere motivata in modo puntuale e rigoroso.
Ad ogni buon fine riporto i principi di diritto enunciati in delibera:
a) la determinazione della capacità assunzionale costituisce il contenuto legale tipico della facoltà di procedere ad assunzioni, potenzialmente correlata alle cessazioni dal servizio, costitutiva di uno spazio finanziario di spesa nei limiti dei vincoli di finanza pubblica;
b) la quantificazione effettiva della capacità assunzionale al momento della utilizzazione va determinata tenendo conto della capacità assunzionale di competenza, calcolata applicando la percentuale di turn over utilizzabile secondo la legge vigente nell’anno in cui si procede all’assunzione e sommando a questa gli eventuali resti assunzionali;
c) i resti assunzionali sono rappresentati dalle capacità assunzionali maturate e quantificate secondo le norme vigenti ratione temporis dell’epoca di cessazione dal servizio del personale ma non utilizzate entro il triennio successivo alla maturazione. 
Detta quantificazione rimane cristallizzata nei predetti termini”.
Per chi volesse approfondire allego la deliberazione della Corte 181/2018/PAR

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