Al riguardo il collegio ha affermato che per consolidata e condivisa giurisprudenza (cfr. Consiglio di Stato, Sez. III, 10.1.2018 n. 96, Sez. III, 2.10.2017 n. 4578; 25.1.2016 n. 256; 26.9.2014 n. 4845; 28.5.2013, n. 2895):
a) lo scioglimento del Consiglio comunale per infiltrazioni mafiose non ha natura di provvedimento di tipo “sanzionatorio” ma preventivo, per la cui legittimazione è sufficiente la presenza di elementi “indizianti”, che consentano d'individuare la sussistenza di un rapporto inquinante tra l'organizzazione mafiosa e gli amministratori dell'ente considerato infiltrato;
b) esso è uno strumento di tutela della collettività, in particolari situazioni ambientali, nei confronti dell’ingerenza delle organizzazioni criminali sull’azione amministrativa degli enti locali, quale “misura di carattere straordinario” per fronteggiare “una emergenza straordinaria” (già Corte Cost. 19.3.93 n. 103, sul previgente art. 15-bis della legge 19 marzo 1990, n. 55);
c) il quadro fattuale posto a sostegno del provvedimento di scioglimento ex art. 143 cit. deve essere valutato non atomisticamente ma nella sua complessiva valenza dimostrativa, dovendosi tradurre in un prudente apprezzamento in grado di lumeggiare, con adeguato grado di certezza, le situazioni di condizionamento e di ingerenza nella gestione dell’ente che la norma intende prevenire;
d) stante l’ampia sfera di discrezionalità di cui l'Amministrazione dispone in sede di valutazione dei fenomeni connessi all'ordine pubblico, ed in particolare alla minaccia rappresentata dal radicamento sul territorio delle organizzazioni mafiose, il controllo sulla legittimità dei provvedimenti adottati si caratterizza come “estrinseco”, nei limiti del vizio di eccesso di potere quanto all’adeguatezza dell’istruttoria, alla ragionevolezza del momento valutativo, nonché alla congruità e proporzionalità rispetto al fine perseguito.
La norma di cui all'art. 143 cit., infatti, consente l'adozione del provvedimento di scioglimento sulla scorta di indagini ad ampio raggio sulla sussistenza di rapporti tra gli amministratori e la criminalità organizzata, non limitate alle sole evenienze di carattere penale, ma sulla scorta di circostanze che presentino un grado di significatività e di concludenza serio, anche se - come detto - di livello inferiore rispetto a quello che legittima l'azione penale o l'adozione di misure di sicurezza (Cons. Stato, Sez. III, 6.3.12, n. 1266).
Ciò premesso, in base a quanto si legge nella relazione del Ministro degli interni al Presidente della repubblica del 29 giugno 2017, il provvedimento “sub judice” si fonda su quanto emerso all’esito delle indagini avviate a seguito di taluni esposti nei quali venivano evidenziate contiguità tra la famiglia di un amministratore locale ed esponenti delle locali consorterie mafiose a seguito dell’omicidio di un imprenditore (-OMISSIS-), nel luglio 2016, gravato da condanne penali e segnalato come contiguo alla locale cosca criminale.
In base a quanto riporta l’Avvocatura, e non smentito dai ricorrenti,-OMISSIS- ha “riportato una condanna a due anni di reclusione per il reato di favoreggiamento poiché aveva ospitato per un lungo periodo esponenti di vertice di uno dei due menzionati sodalizi (per l’esattezza della consorteria egemone nel territorio di -OMISSIS-) in una sua proprietà situata nelle campagne del -OMISSIS- (proprietà nella quale, secondo risultanze investigative, si era svolta anche una riunione fra tutti gli esponenti di vertice del predetto sodalizio)”.
All’Assessore, sig.ra -OMISSIS-, per la cui candidatura il -OMISSIS-, odierno ricorrente, risulta avere chiesto il permesso al padre,-OMISSIS-, all’epoca sottoposto ad obbligo di firma, sono state attribuite varie deleghe in settori di particolare interesse per la locale criminalità organizzata.
I rapporti di particolare deferenza dell’amministrazione verso l’imprenditore sarebbero poi testimoniati dalla circostanza del rinvio della locale festa dell’AVIS, in segno di rispetto per il lutto che aveva colpito la sua famiglia.
Il Comune, inoltre, non ha mai aderito al protocollo di legalità, sottoscritto nel maggio 2015 da buona parte dei comuni della provincia, fatto che ha evitato la richiesta, da parte dello stesso Comune, della certificazione antimafia per le ditte esecutrici di lavori, affidati sempre con appalti sotto soglia e alle stesse ditte.
Anche in occasione dell’affidamento della gestione di una struttura alberghiera di proprietà comunale, a seguito della risoluzione per inadempimento del contratto in essere, è stato pubblicato un avviso per l’acquisizione di manifestazioni di interesse al quale ha risposto una sola ditta che annovera tra i propri soci una persona con segnalazioni per reati associativi.
Dalle indagini effettuate dalla commissione d’accesso è emerso, tra l’altro, che il primo cittadino organizzò un incontro al quale egli stesso partecipò, unitamente al menzionato socio dell’impresa aggiudicataria e all’imprenditore ucciso nel 2016,-OMISSIS-, per verificare la possibilità di far partecipare alla gestione dell’albergo, di proprietà comunale, anche il fratello di quest’ultimo, più volte citato.
Nell’anno scolastico 2015– 2016, a seguito di rinuncia da parte della ditta aggiudicataria dell’appalto, il servizio di trasporto scolastico veniva affidato per due anni, ad una locale ditta di cui risulta socio un consigliere comunale. Nella determina dirigenziale si precisava che nessun’altra azienda aveva presentato domanda di partecipazione, per poi emergere, in seguito a segnalazione di un consigliere di minoranza, che un’altra azienda aveva fatto domanda.
In occasione della selezione di sei volontari per la salvaguardia e la tutela dei parchi e delle oasi naturalistiche sarebbero stati selezionati soggetti legati da rapporti di parentela con amministratori locali o con componenti della commissione esaminatrice.
Anomalie ed irregolarità sono emerse anche in relazione alla procedura di affidamento del servizio di gestione dei depuratori comunali per il quale l’ente, dopo aver fatto ripetutamente ricorso all’istituto della proroga, solo nel maggio del 2016, all’esito di un procedimento ad evidenza pubblica, ha affidato il servizio ad una locale ditta, sebbene l’offerta con il maggiore ribasso fosse stata presentata da altra società. Dalla documentazione di gara sono inoltre emerse irregolarità tecnico-contabili.
Queste alcune delle risultanze delle indagini riportate nella Relazione del Ministro dell’Interno.
Esse disegnano, come rileva il Ministro, un quadro di irregolarità e di affidamenti fiduciari, intervenuti in costanza dell’amministrazione eletta nel 2015, che è tipico degli ambienti infiltrati dal fenomeno della criminalità organizzata.
Dette risultanze sono poi inquadrate nel particolare contesto ambientale del -OMISSIS-, “ricompreso in un ambito territoriale notoriamente caratterizzato dalla pervasiva presenza di una locale organizzazione criminale, profondamente radicata nel tessuto economico e sociale e a sua volta legata alle principali consorterie del crotonese, con un raggio d’azione che si estende oltre l’ambito provinciale”.
Irrilevante la circostanza dedotta dalla difesa dei ricorrenti che all’atto dell’insediamento del nuovo consiglio fosse trascorso il periodo della sottoscrizione dei protocolli di legalità, atteso che gli affidamenti diretti senza gara o con pretermissione ingiustificata di domande di partecipazione è proseguita.
Né parte ricorrente ha allegato di avere introdotto una “white list” delle ditte o un albo dei fornitori che fornissero garanzie di estraneità ad infiltrazioni mafiose nell’anno e mezzo in cui ha gestito il Comune o di avere garantito la turnazione delle ditte, al fine di evitare quel genere di favoritismi che appare imputare esclusivamente a precedenti gestioni amministrative.
Nella sua complessiva valenza dimostrativa il quadro fattuale posto a sostegno del provvedimento di scioglimento ex art. 143, per quanto osservato, regge alle argomentazioni di parte ricorrente, risultando ancorato a prassi clientelari e situazioni, quali, tra le altre, l’esposizione per debiti tributari degli amministratori (vedi la relazione della Prefettura), che denunciano una sovraesposizione degli amministratori comunali alle verosimili illegittime richieste di un ambiente connotato dalla presenza di organizzazioni criminali.
I legami con la -OMISSIS-del padre dell’Assessore, più volte inquisito per mafia, anche se mai condannato, trovano poi ulteriore riscontro nel legame affettivo della sorella della sig.ra -OMISSIS- con un esponente di spicco della suddetta cosca, oggi detenuto al 41 bis per il reato di associazione mafiosa.
Per quanto sopra osservato devono respingersi le censure proposte con l’unico articolato motivo, rilevando, conclusivamente, che il provvedimento risulta adeguatamente sostenuto da un quadro fattuale d’insieme attestante il rischio di condizionamento da parte della criminalità organizzata e comprovato da prassi amministrative poco trasparenti, ove non decisamente illegittime, che, sebbene anche precedenti alla gestione nella quale sono stati coinvolti gli odierni ricorrenti, non risultano essere state in alcun modo bloccate, contrastate e/o sovvertite dalla amministrazione subentrante.
La giurisprudenza è, peraltro, consolidata nel ritenere, dato il carattere preventivo del provvedimento, non necessaria l’individuazione di condotte individuali penalmente rilevanti o suscettibili di applicazione di misure di prevenzione, essendo sufficiente delineare un quadro indiziario di condotte plausibilmente frutto di condizionamento mafioso (vedi tra le altre Cons. Stato, Sez. III, n. 4529/2015, n. 3340/2015 e n. 2054/2015).
....OMISSIS....
In conclusione, il ricorso rg. 8367/2017 va respinto, mentre il ricorso rg. 10568/2017 va dichiarato irricevibile.
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