venerdì 8 giugno 2018

SABAUDIA : CHI DIFENDE I CITTADINI ?

L'istituto del difensore civico venne introdotto in Italia negli anni ‘70 autonomamente in alcuni Comuni.
La Carta dei diritti fondamentali della U.E. approvata a Nizza nel dicembre del 2000 agli artt. 41 e seguenti individua nella difesa civica lo strumento di tutela del diritto in una buona amministrazione.
Con il nuovo ordinamento delle autonomie locali approvato con la legge 142/1990 all’art.8 fu finalmente previsto che lo statuto provinciale e quello comunale potessero prevedere l’istituto del Difensore civico, il quale avrebbe dovuto svolgere un ruolo di garante dell’imparzialità e del buon andamento della pubblica amministrazione comunale o provinciale, segnalando, anche di propria iniziativa, gli abusi, le disfunzioni, le carenze ed i ritardi dell’amministrazione nei confronti dei cittadini.
La norma lasciava allo statuto la disciplina, l’elezione, le prerogative ed i mezzi del difensore civico nonché i suoi rapporti con il consiglio comunale o provinciale.
Anche il D.lgs 267/2000 all’art. 11 prevedeva che gli statuti comunali potessero contemplare l’istituzione della figura del “Difensore civico” con compiti di garanzia dell’imparzialità e del buon andamento della pubblica amministrazione comunale, segnalando, anche di propria iniziativa, gli abusi, le disfunzioni, le carenze ed i ritardi dell’amministrazione nei confronti dei cittadini.
In entrambi i casi il Difensore civico si muoveva prevalentemente a favore delle fasce deboli della popolazione.
Purtroppo sin da subito sono stati evidenti i limiti di questa figura in quanto poteva solamente:
- Tutelare i cittadini in via amministrativa nel diritto di accesso agli atti nel caso di illegittimo diniego o differimento, ai sensi dell’art. 25 della L. 241/90 e del DPR n. 184/2006;
- Costituirsi parte civile per difendere i disabili ai sensi dell’art. 36, comma 2 della L. 104/92;
- Svolgere il ruolo di giudice terzo e di mediatore tra cittadino e amministrazione comunale, provvedendo alla tutela non giurisdizionale dei diritti soggettivi e degli interessi legittimi di cittadini, stranieri, apolidi ecc.
- Provvedere alla tutela degli interessi diffusi e collettivi.
Sarebbe stato opportuno migliorare la funzionalità dell’istituto definendo le modalità della individuazione degli incaricati (solo alcuni Comuni di grandi dimensioni avevano scelto di affidare la scelta ai cittadini) e di sostenere una sua crescita dal punto di vista organizzativo, procedurale e culturale.
Invece improvvisamente con il comma 186 dell’art. 2 della legge n. 191/2009 (legge finanziaria 2010) con la motivazione del contenimento della spesa pubblica è stata disposta la soppressione della figura del difensore civico comunale stabilendo che possano essere attribuite le sue funzioni, mediante apposita convenzione, al Difensore civico della provincia nel cui territorio rientra il relativo comune. 
Il problema è aggravato dal fatto che in molte parti d’Italia non esiste un difensore civico provinciale per cui si è creato un vero e proprio vuoto, ancora più grave se si pensi che taluni Comuni sono privi anche dell’URP. 
In tali casi è possibile rivolgersi al livello superiore cioè al Difensore civico regionale secondo una tesi confortata anche dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri.
È comunque venuto meno un organo di garanzia dei cittadini che rappresentava un deterrente verso i comportamenti di taluni dirigenti e/o amministratori, anche perché l’organo di garanzia in questo modo si è allontanato molto dalla realtà comunale.
Con la scusa di risparmiare poche migliaia di euro è stato deciso un grave arretramento dei diritti dei cittadini, proprio di quelli più deboli.
La crasi oggi esistente nella democrazia rappresentativa a livello locale comporta spesso che chi governa si sottragga al controllo dei cittadini
Secondo una corrente di pensiero i Comuni potrebbero ancora procedere nell’ambito dell’autonomia riconosciuta ai Comuni, mentre secondo altri, più rigorosi, la norma citata ha voluto chiudere definitivamente questa esperienza che in molte realtà aveva dato risultati positivi.
In effetti la cosa più semplice sarebbe quella di ripristinare la figura del Difensore civico abrogando la norma citata contenuta nella legge finanziaria 2010 e possibilmente affidando la scelta ad un organo esterno al fine di garantirne la terzietà. Sarebbe opportuno anche ampliare le competenze aggiungendo all’attività amministrativa e al procedimento amministrativo in genere anche l’erogazione dei servizi pubblici, i tributi, i servizi sociali e l’inquinamento ambientale. 
Nel frattempo alcune amministrazioni comunali al fine di assicurare la più ampia partecipazione della popolazione alla vita politica e amministrativa, hanno provato a sperimentare nuove forme di garanzia per i cittadini. 
Nel Comune di Sabaudia l'art. 52 dello Statuto (risalente al 20039 che nessuno ha aggiornato, prevede ancora che possa essere istituito l'ufficio del Difensore civico al fine di tutelare il cittadino dagli abusi, ritardi, negligenze commesse dall'Amministrazione Pubblica ed assicurare il buon andamento, la correttezza e l'imparzialità. 
Purtroppo, pur avendo istituito questa figura, il Sindaco dell'epoca non provvide a nominarla e così i cittadini sono stati privati di una difesa nei confronti dei soprusi dell'amministrazione. 
Ma siamo ancora in tempo, si tratta solo di capire cosa vorrà fare la nuova amministrazione.
Oramai è passato un anno dalle elezioni e sarebbe ora che venisse fatto qualcosa su questo punto.


Nessun commento:

Posta un commento