sabato 31 dicembre 2016

UN POCO DI SPENDING REVIEW ANCHE ALLA RAI NON AVREBBE FATTO MALE.....

Il comma 4 dell'art. 6 del Decreto legge n. 244/2016 (il c.d. mille proroghe) stabilisce che "...al fine di assicurare il pieno ed efficace svolgimento del ruolo istituzionale e societario attribuito, sono differiti al 1° gennaio 2018 gli effetti nei confronti della Rai Radiotelevisione S.p.a. delle norme finalizzate al contenimento di spesa in materia di gestione, organizzazione, contabilita', finanza, investimenti e disinvestimenti, previste dalla legislazione vigente a carico dei soggetti inclusi nell'elenco dell'ISTAT di cui all'articolo 1, comma 2, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, fermo restando quanto disposto dall'articolo 49, commi 1‐ter e 1‐quater del Testo unico dei servizi di media audiovisivi e radiofonici, di cui al decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177 e successive modificazioni."
Ecco che oltre al differimento di un termine, si è provveduto a concedere una deroga rispetto alle norme, il che no sembra giusto, ma la RAI non potrebbe risparmiare un poco anche lei?

venerdì 30 dicembre 2016

PUBBLICATO IN GAZZETTA UFFICIALE IL DECRETO LEGGE DI PROROGA E DEFINIZIONE DI TERMINI

Sulla G.U. n. 304 del 30 dicembre è stato pubblicato il decreto legge n.244 recante  "Proroga e definizione di termini", il c.d. mille proroghe, quest'anno molto più contenuto rispetto al passato.
Confermata la presenza delle norme sulla proroga delle graduatorie dei concorsi pubblici, quelle sui precari,  quelle per l'editoria, ma anche la proroga per le concessioni dei mercatali così l'art. 6 comma 8: "Al fine di allineare le scadenze delle concessioni per commercio su aree pubbliche garantendo omogeneita' di gestione delle procedure di assegnazione, nel rispetto dei principi di tutela della concorrenza, il termine delle concessioni in essere alla data di entrata in vigore del presente decreto e' prorogato al 31 dicembre 2018". 
Mancano molti dei provvedimenti attesi dagli enti locali sia quelli finanziari che quelli relativi alle slot machines. Mi auguro che queste norme possano essere inserite nell'annunciato disegno di legge omnibus.
Il testo lo trovate qui:

LE NUOVE LINEE GUIDA DELL' ANAC PER LA TRASPARENZA

Il Consiglio dell'ANAC nella seduta del 28 dicembre ha approvato la deliberazione n. 1310/2016, recante   «Prime linee guida recanti indicazioni sull'attuazione degli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni contenute nel d.lgs. 33/2013 come modificato dal d.lgs. 97/2016».
Si tratta di u documento molto articolato con un allegato molto utile.
Le amministrazioni e gli altri soggetti obbligati sono tenuti, pertanto, ad adottare, entro il 31 gennaio di ogni anno, un unico Piano triennale di prevenzione della corruzione e della trasparenza in cui sia chiaramente identificata la sezione relativa alla trasparenza.
Come già chiarito nel PNA 2016, in una logica di semplificazione e in attesa della realizzazione di un’apposita piattaforma informatica, non deve essere trasmesso alcun documento ad ANAC. I PTPCT devono, invece, essere pubblicati sul sito istituzionale tempestivamente e comunque non oltre un mese dall’adozione.  Per quel che concerne i contenuti, gli obiettivi strategici in materia di trasparenza definiti da parte degli organi politici costituiscono elemento necessario, e dunque ineludibile, della sezione del PTPC relativa alla trasparenza. Si precisa che questo è quanto previsto dal co. 8 dell’art.1 della l. 190/2012, come modificato dall’art. 41 co. 1 lett. g) del d.lgs. 97/2016.  Il legislatore ha rafforzato poi la necessità che sia assicurato il coordinamento tra gli obiettivi strategici in materia di trasparenza contenuti nel PTPCT e gli obiettivi degli altri documenti di natura programmatica e strategico-gestionale dell’amministrazione nonché con il piano della performance.
Caratteristica essenziale della sezione della trasparenza è l’indicazione dei nominativi dei soggetti responsabili della trasmissione dei dati, intesi quali uffici tenuti alla individuazione e/o alla elaborazione dei dati, e di quelli cui spetta la pubblicazione. In altre parole, in questa sezione del PTPCT non potrà mancare uno schema in cui, per ciascun obbligo, siano espressamente indicati i nominativi dei soggetti e gli uffici responsabili di ognuna delle citate attività. In ragione delle dimensioni dei singoli enti, alcune di tali attività possono essere presumibilmente svolte da un unico soggetto. In enti di piccole dimensione, ad esempio, può verificarsi che chi detiene il dato sia anche quello che lo elabora e lo trasmette per la pubblicazione o addirittura che lo pubblica direttamente nella sezione “Amministrazione trasparente”. In amministrazioni complesse, quali, a titolo esemplificativo un Ministero con articolazioni periferiche, invece, di norma queste attività sono più facilmente svolte da soggetti diversi. L’individuazione dei responsabili delle varie fasi del flusso informativo è anche funzionale al sistema delle responsabilità previsto dal d.lgs. 33/2013.
Alcune disposizioni riguardano anche una maggiore trasparenza delle risorse finanziarie utilizzate e richiederanno molta attenzione da parte degli amministratori locali.
L’art. 30, solo in minima parte modificato dal d.lgs. 97/2016, prevede la pubblicazione delle informazioni identificative degli immobili posseduti e, nella nuova formulazione, anche di quelli detenuti, nonché dei canoni di locazione o di affitto versati o percepiti. Ogni amministrazione è, pertanto, tenuta a rendere pubblico il patrimonio immobiliare a propria disposizione, posseduto in ragione di un titolo di proprietà o altro diritto reale di godimento o semplicemente detenuto; ciò, evidentemente, allo scopo di consentire alla collettività di valutare il corretto utilizzo delle risorse pubbliche, anche patrimoniali, nel perseguimento delle funzioni istituzionali. Si osserva, infatti, che, in generale, tutti i beni patrimoniali, non solo quelli di proprietà, generano oneri nel bilancio dell’amministrazione connessi semplicemente al loro mantenimento. Al fine di garantire una pubblicazione uniforme dei dati, è opportuno che le  informazioni sugli immobili siano rese sulla base dei dati catastali. 
Molto interessanti le norme riguardanti il controllo oltre che quelle sui servizi erogati.

LA TRASPARENZA DEL SSN

Le linee guida sulla trasparenza pubblicate dall'ANAC trattano anche della trasparenza del SSN.
Il d.lgs. 97/2016 ha modificato l’art. 41 del d.lgs. 33/2013 con il quale si sottopongono all’obbligo di pubblicità e trasparenza tutte le amministrazioni e gli enti del servizio sanitario nazionale, regionale, delle aziende sanitarie territoriali ed ospedaliere nonché di tutti gli enti, agenzie ed organismi pubblici che svolgono attività di programmazione e fornitura dei servizi sanitari. 
All’art. 41 è stato aggiunto il co. 1-bis che dispone la pubblicazione dei dati relativi alle spese e ai pagamenti effettuati, distinti per tipologia di lavoro, bene o servizio. 
Alla luce della nuova disposizione tutti i soggetti sopra indicati attivano nella propria sezione “Amministrazione Trasparente”, anche in coerenza con quanto previsto dalle specifiche disposizioni di settore, una sotto-sezione relativa alle spese sostenute contenente i dati di cui al comma 1-bis organizzati secondo le prescrizioni ivi contenute. 
In aggiunta a quanto già previsto nel comma 6, viene richiesta anche la pubblicazione dei criteri di formazione delle liste di attesa. 
 Gli enti operanti nel servizio sanitario nazionale sono tenuti, altresì, al rispetto degli obblighi di pubblicazione previsti dalla vigente normativa, avendo riguardo anche alle disposizioni contenute in atti vincolanti o accordi, quale, ad esempio, l’Accordo Collettivo Nazionale del 17 dicembre 2015, recante la disciplina dei rapporti con gli specialisti ambulatoriali interni, veterinari ed altre professionalità sanitarie. 
Per quanto riguarda gli obblighi di pubblicazione da applicarsi ai dirigenti sanitari l'ANAC emanerà altre Linee guida che sono in corso di predisposizione.

giovedì 29 dicembre 2016

IL DECRETO LEGGE MILLEPROPROGHE

Ieri il Consiglio dei Ministri ha, tra l'altro, approvato il consueto decreto legge mille-proroghe.
Da quanto si apprende, sembra che quest'anno il numero delle proroghe sia abbastanza contenuto, anche se è il principio che non si può accettare anche perché si creano gruppi di pressione per fare in modo che a fine anno vengano prorogati dei termini coprendo così le omissioni di molti:

  • L'attuazione delle norme antincendio nelle scuole è rinviata di un anno il che appare assolutamente ingiustificato e fonte di gravi rischi per alunni, insegnanti e personale;
  • Gli incarichi dei precari sono stati prorogati di un anno, però sarebbe ora che il problema fosse risolto alla radice con gli incarichi a tempo indeterminato;
  • Sono stati accontentati i mercatali che hanno vinto la battaglia ingaggiata contro la Bolkestein e così la scadenza delle loro concessioni è stata prorogata al 2020; qui si rischia anche l'apertura di una infrazione europea;
  • Sono state sospese le arate dei mutui nelle zone terremotate per tutto il 2017; questa è senza dubbio una norma opportuna;
  • Sono stati prorogati al 31 luglio 2017 i termini per l'adeguamento delle termovalvole dei termosifoni; 
  • E' stato differito il termine per l'adeguamento delle comunicazioni dei dati del sistema dei rifiuti SISTRI
Non appena pubblicato, cercheremo di vedere cos'altro c'è per gli enti locali.


LE LINEE GUIDA DELL'ANAC PER L'ATTUAZIONE DEL DLGS 97/2016 IL FREEDOM OF INFORMATION ACT ALL'ITALIANA

Il Consiglio dell’Anac ha approvato nella seduta del 28 dicembre le Linee guida per l’attuazione dell’accesso civico generalizzato, il cosiddetto Foia. Il documento ha ottenuto l’intesa del Garante della privacy, il parere favorevole della Conferenza unificata e ha recepito le osservazioni formulate dagli enti territoriali. Un apposito tavolo tecnico, che vedrà la partecipazione del Garante e delle rappresentanze degli enti locali, monitorerà l’applicazione delle Linee guida in modo da giungere a un aggiornamento entro i prossimi 12 mesi. 
Nella medesima seduta il Consiglio dell’Anac ha approvato inoltre le prime Linee guida sull’attuazione degli obblighi di pubblicazione previsti dal decreto Trasparenza (dlgs. 97/2016). Tra le modifiche di maggior rilievo previste dalla normativa, l’introduzione di nuove sanzioni pecuniarie per i soggetti inadempienti, che d’ora in poi saranno irrogate direttamente dall’Anac, e l’unificazione fra il Piano triennale di prevenzione della corruzione e quello della trasparenza.
L’Autorità ha infine evidenziato alcune criticità che saranno oggetto di segnalazione al Governo e al Parlamento ai fini di una eventuale modifica.
Potete scaricarle da qui:

SABAUDIA: APPROVATO IL NUOVO REGOLAMENTO COMUNALE PER L'ORGANISMO INDIPENDENTE DI VALUTAZIONE

Con deliberazione n. 98 in data 27 dicembre, assunta con i poteri della Giunta il Commissario straordinario del Comune di Sabaudia ha approvato il nuovo regolamento dell'organismo indipendente di valutazione (OIV) , l'organo incaricato della valutazione della performance dei dirigenti e dei titolari delle posizioni organizzative.
Un grosso passo avanti rispetto al passato e mi auguro vivamente che grazie al nuovo regolamento possa essere migliorato il sistema di valutazione favorendo una effettiva crescita del personale ed un miglioramento della qualità dei servizi nell'interesse dei cittadini.
E' prevista una maggiore trasparenza rispetto al passato a spero che anche questo contribuisca ad una valutazione più vicina alla realtà anche perché troppo spesso a fronte di servizi poco efficienti si sono lette valutazioni troppo elevate.

APPROVAZIONE DEFINITIVA OPERE DI URBANIZZAZIONE BORGO VODICE E BORGO SAN DONATO

L' Amministrazione comunale di Sabaudia con deliberazione n. 93 del 26 novembre 2015 aveva inserito nel Programma Triennale dei lavori pubblici 2016-2018 le opere di urbanizzazione di borgo Vodice e di Borgo San Donato per un importo complessivo di € 250.000.
Il  progetto preliminare è stato poi approvato con deliberazione n. 52 del 26 maggio 2015.
Il dirigente del Settore lavori pubblici ha affidato direttamente all'arch. Adriano Cremona l'incarico di progettazione definitiva dei lavori in questione con determinazione n. 8 del 22 gennaio 2016.
Ora con deliberazione n. 97 del 27 dicembre 2016 il Commissario straordinario ha approvato il progetto definitivo che prevede e 179.999,45 per i lavori a base d'asta,  cui si aggiungono € 18.000,00 per progettazioni ecc. , € 70.000,00 per spese tecniche segnaletica, ecc. 
La copertura della spesa è stata assicurata con un mutuo presso la Cassa depositi e Prestiti.  

IL TAR SOSPENDE L'ORDINANZA CHE VIETAVA I FUOCHI, MA....

Il Presidente della Sezione II del TAR di Roma con decreto n. 8302 in data 28 dicembre ha preso in esame il ricorso numero di registro generale 15425 del 2016, proposto da alcune impree pirotecniche;  contro il Comune di Roma e il Ministero dell'Interno, non costituiti in giudizio; per l'annullamento previa sospensione dell'efficacia, dell'Ordinanza n. 145 del 22.12.2016 con la quale a far data dal 29.12.2016 e fino alle ore 24.00 del 01.01.2017 è stato disposto su tutto il territorio di Roma Capitale il divieto assoluto "di usare materiale esplodente, utilizzare fuochi artificiali, petardi, botti, razzi e simili artifici pirotecnici e in genere artifici contenenti miscele detonanti ed esplodenti";
Al riguardo il TAR visti il ricorso e i relativi allegati; vista l'istanza di misure cautelari monocratiche proposta dalla parte ricorrente, ai sensi dell'art. 56 cod. proc. amm.; considerato che, nella specie, sussistono le condizioni per disporre l’accoglimento dell’istanza anzidetta nelle more della celebrazione della camera di consiglio, atteso che il provvedimento impugnato, nella sommaria delibazione propria della presente sede cautelare, non appare sorretto da un’idonea istruttoria né, tantomeno, da una sufficiente motivazione, tenuto in particolare conto che trattasi di un’ordinanza contingibile ed urgente che inibisce l’uso di qualsivoglia tipologia di materiale esplodente, per giunta sull’intero territorio comunale; ha accolto l’istanza cautelare indicata in parte motiva, fissando per la trattazione collegiale la camera di consiglio del 25 gennaio 2017.
Al riguardo si deve osservare che in primo luogo il presidente ha ritenuto di fatto di rinviare la decisione a dopo le feste quando il problema sarà superato, che la decisione è basata sulla insufficiente istruttoria e motivazione, ma la cosa più grave è che il Comune non si è costituito.
La questione è importante per l'avvenire e per casi analoghi.

mercoledì 28 dicembre 2016

LA MADIA INSISTE PER LA RIFORMA DELLA DIRIGENZA DELLA P.A.

Circolano insistentemente voci secondo cui il Governo voglia riaprire la riforma della P.A. per completare il percorso chiuso dalla famosa sentenza della Corte Costituzionale n. 251/2016.
In particolare la Ministra Madia sembra che voglia aprire un contatto con la Conferenza stato regioni e che a gennaio ci potrebbe essere il primo incontro sulla questione della riforma della dirigenza pubblica.
Naturalmente a questo punto il Governo dovrebbe presentare una proposta di legge per ricominciare a capo in quanto la delega a suo tempo concessa con la legge 12472016 è scaduta. Questo sistema sempre più utilizzato dal Governo di chiedere al Parlamento delle deleghe, peraltro molto ampie, svilisce il ruolo delle Camere e lo svuota, anche perché talora i decreti emanati vanno oltre i limiti concessi , come più volte rilevato dal Consiglio di stato.
Personalmente ritegno che sarebbe meglio ritornare al sistema precedente in cui le leggi le scriveva il Parlamento, senza delegare nulla, anche perché tra pareri delle commissioni ed altro alla fine non si vede quanto tempo si risparmi.
Tra breve così assisteremo alle proteste di tutte le categorie interessate: segretari comunali in testa....
 

SABAUDIA: ASSOCIAZIONI E CITTADINI POSSONO CONTRIBUIRE AL PIANO PER LA PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE

Come tutti gli anni il Comune di Sabaudia (ma devono farlo tutti i Comuni) rende disponibile il Piano per la prevenzione della corruzione e consente ai cittadini di partecipare per migliorarlo, mettendo a disposizione sul proprio sito un modulo già predisposto.
Si tratta di una iniziativa purtroppo poco utilizzata dai cittadini e dalle tante associazioni che pure spesso dicono di voler fare il bene della città.
Mi auguro che quest'anno molti rispondano all'invito della Segretaria comunale contribuendo a rendere sempre più trasparente la nostra amministrazione.
L'avviso lo trovate qui:
http://www.comune.sabaudia.latina.it/attachments/1246_Avviso%20Corruzione.pdf

martedì 27 dicembre 2016

PROGRAMMAZIONE DEI CONTROLLI E DELLE ANALISI DELLA CORTE DEI CONTI PER IL 2017

La Corte dei conti ha pubblicato la programmazione dei controlli per l'anno 2017.
Per quanto riguarda la Sezione delle Autonomie è chiamata a molteplici compiti, che sono centrali per il pieno realizzarsi degli obiettivi del sistema dei controlli sugli enti territoriali. Ad essa è richiesto di fornire il necessario supporto operativo alle attività delle Sezioni regionali di controllo, indispensabile per rafforzare il monitoraggio e le analisi della gestione di tutti gli organismi che compongono il sistema di finanza pubblica locale. 
A ciò sono funzionali le attività svolte nell’ambito della Banca Dati delle Amministrazioni Pubbliche (BDAP) per la raccolta delle informazioni contabili degli enti territoriali relative agli schemi di bilancio di tutti gli enti e degli organismi da questi controllati o partecipati; quelle per la predisposizione dei questionari informativi contenuti nelle Linee guida destinate agli organi di revisione contabile delle Regioni e degli Enti locali; l’opera di orientamento tesa a favorire una attuazione uniforme della legge nell’ottica del rafforzamento del coordinamento della finanza pubblica, della ottimizzazione delle risorse e della riduzione della spesa. Un compito quest’ultimo di recente esteso con l’inclusione tra i soggetti legittimati a richiedere pareri in materia di contabilità pubblica direttamente alla Sezione delle Autonomie da parte sia della Conferenza delle Regioni e delle Province autonome sia della Conferenza dei Presidenti delle Assemblee legislative delle Regioni e delle Province autonome, sia delle componenti rappresentative di Comuni, Province e Città metropolitane nell’ambito della Conferenza unificata (art. 10-bis della legge 7 agosto 2016, n. 160). 
L’attività continuerà ad essere orientata ad accompagnare gli enti nella delicata fase di passaggio alla contabilità armonizzata e, segnatamente, nell’applicazione degli istituti qualificanti della riforma, fornendo indicazioni di principio e modelli operativi tesi a favorire l’applicazione uniforme delle disposizioni in materia e a garantire un recupero di trasparenza della gestione. 29. Nell’attività di referto al Parlamento, oltre a riferire sui risultati della finanza regionale e locale in base ai dati ed alle informazioni raccolte dalle Sezioni regionali di controllo ed alle altre elaborazioni effettuate per fornire un’adeguata e completa rappresentazione dei fatti economici gestionali di maggior rilievo, una particolare attenzione andrà riservata al procedere delle più recenti innovazioni dell’ordinamento contabile. 
Il documento integrale lo trovate qui:

FIRMATO UN PROTOCOLLO DI INTESA TRA ANAC E UNIONCAMERE: ALLEATE CONTRO LA CORRUZIONE

Con un comunicato l'ANAC informa della sigla di un importante protocollo che consentirà decisivi passi avanti nella lotta contro la corruzione.
Fronte comune tra Anac e sistema camerale per la lotta alla corruzione e per la legalità. A sancirlo è il nuovo patto tra l’Autorità Nazionale Anticorruzione e l’Unioncamere, contenuto nel Protocollo di intesa sottoscritto dai due presidenti, Raffaele Cantone e Ivan Lo Bello.
Unioncamere si impegna, avvalendosi anche delle competenze dell’Anac e valorizzando le esperienze maturate nelle Camere di commercio, a garantire la massima diffusione presso il sistema camerale e nel mondo imprenditoriale della cultura della legalità, dell’etica pubblica e della trasparenza, anche attraverso la realizzazione di iniziative formative, l’organizzazione di studi e progetti di ricerca, incontri, conferenze e seminari.
Nucleo fondamentale dell’alleanza tra Anac e sistema camerale sono la messa in comune e l’integrazione, anche attraverso l’interoperabilità dei sistemi informativi, di dati e informazioni provenienti dal patrimonio del Registro delle imprese e della pubblica amministrazione, con l’obiettivo di favorire processi di semplificazione e riduzione degli oneri amministrativi e di assicurare efficacia, trasparenza e controllo della spesa pubblica. 
Utili a questo fine saranno gli strumenti digitali, a partire da quelli contenuti nel Registro delle imprese, per consentire la massima divulgazione delle informazioni sugli assetti giuridici, economici e finanziari delle imprese.
Un capitolo importante della convenzione riguarda inoltre la sperimentazione di un sistema di analisi del contesto esterno ai fini delle attività svolte dalle amministrazioni in materia di valutazione del rischio corruzione, anche attraverso l’individuazione di indicatori di rischio.
La convenzione, della durata di tre anni, è concepita come un accordo quadro, che disciplina la relazione tra le parti e che potrà ampliarsi anche attraverso ulteriori accordi operativi. Essa amplia i confini di una collaborazione in essere da tempo.
Ecco il protocollo:

POCHI INVESTIMENTI = POCO TURISMO

Molti Sindaci si lamentano perchè ci sono pochi turisti, ma quanto investono? Openpolis ha provato a confrontare la spesa pro capite dei maggiori Comuni italiani, il risultato è molto triste....
Molti imprenditori si sono lamentati anche in questi giorni, ma le scelte di bilancio parlano chiaro.
Qualche comune che deve ancora approvare il bilancio di previsione per il 2017 è ancora in tempo....

LE PROROGHE DEI CONTRATTI DEL COMUNE DI SABAUDIA

Il Comune di Sabaudia con determinazione n. 1351 ha di fatto prorogato fino al 31 dicembre 2016 il servizio di refezione scolastica ed ora con determinazione  n. 1428  ha prorogato ulteriormente il contratto delle pulizie. fino al 31 marzo p.v. 
Già l’art. 23, comma 2 della L. 18 aprile 2005, n. 62 stabiliva che la “proroga” dei contratti per acquisti e forniture di beni e servizi fosse consentita solo per casi molto limitati.
Ora il comma 11 dell’art. 106 del Codice ribadisce che «La durata del contratto può essere modificata esclusivamente per i contratti in corso di esecuzione se prevista nel bando e nei documenti di gara una opzione di proroga. La proroga è limitata al tempo strettamente necessario alla conclusione delle procedure necessarie per l’individuazione di un nuovo contraente. In tal caso il contraente è tenuto all'esecuzione delle prestazioni previste nel contratto agli stessi prezzi, patti e condizioni o più favorevoli per la stazione appaltante».
Uno dei problemi più ricorrenti fin ad oggi è stato rappresentato proprio dalla proroga formale o tacita dei contratti, materia questa oggetto di una serie di importanti decisioni giurisprudenziali.
La proroga consiste nella ultrattività del contratto il cui termine sia scaduto, deciso di comune accordo tra le parti, per prolungare gli effetti e le conseguenze previsti dal contratto originario ad invarianza delle condizioni; in sostanza il contratto (stipulato a seguito di procedura aperta) si è esaurito e le parti non possono legalmente incidere su di esso (la legge ammette solamente alcune eccezioni), per cui è spesso ragionevole dubitare della legittimità della proroga di un contratto scaduto. 
L’Amministrazione era a conoscenza della data di scadenza di quel contratto e avrebbe dovuto organizzarsi affinché la gara fosse indetta prima. 
L'orientamento giurisprudenziale maggioritario attribuisce al divieto di rinnovo dei contratti di appalto scaduti una valenza generale e preclusiva sulle altre e contrarie disposizioni della normativa nazionale che consentono di eludere il divieto di rinnovazione dei contratti pubblici.
In sostanza il Codice non consente proroghe o rinnovi a meno che sia stata espressamente prevista questa possibilità in sede di gara; la proroga ha carattere di temporaneità e di strumento atto esclusivamente ad assicurare il passaggio da un regime contrattuale ad un altro. 
Le uniche deroghe sono legate a motivazioni tecniche o a situazioni eccezionali e imprevedibili.
L’Autorità di vigilanza sui contratti di lavori, servizi e forniture ha avuto modo anch'essa di esprimersi in numerosi casi.
Quindi una volta scaduto un contratto l’amministrazione, qualora abbia ancora necessità di avvalersi dello stesso tipo di prestazione, deve effettuare una nuova gara (Cons. di Stato n. 3391/2008).


SPUNTA UN NUOVO DECRETO LEGGE OMNIBUS PER L'ULTIMA SEDUTA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI DEL 2016

Tra i provvedimenti previsti per la prossima seduta del Consiglio dei Ministri che si dovrebbe tenere giovedì 29 dicembre c' è un nuovo decreto omnibus in cui dovrebbero trovare posto sia le nuove regole per una stretta sui voucher che norme per una riduzione delle slot machine s entro il 2017. 
Non sono esclusi ulteriori provvedimenti pendenti che interessano alcuni Dicasteri e che non hanno trovato posto nella legge di bilancio 2017.

lunedì 26 dicembre 2016

MILLEPROPROGHE

Come tutti gli anni, ancora una volta il nuovo Governo si appresta anch'esso ad emanare (sembra i 29 dicembre) un decreto legge per la proroga dei termini di molte leggi forse troppo spesso emanate senza tener conto delle problematiche operative conseguenti.
Poche le notizie che filtrano, ma di sicuro ci sarà qualcosa che riguarderà molti problemi lasciati insoluti dal precedente governo come quello dei precari (una proroga in attesa di definire la situazione), la tracciabilità dei rifiuti (il famoso SISTRI), poi  le graduatorie dei concorsi, il mondo della scuola (anch'esso colpito dalla famosa riforma) , in attesa che vengano apportati correttivi, probabilmente anche qualcosa che riguarderà la pubblica amministrazione e forse anche i decreti di attuazione del Codice dei contratti.
Moltissime le attese da parte degli enti locali, sia per quanto riguarda le spese di giustizia, che per quanto riguarda il finanziamento delle province, dimenticate in attesa della cancellazione respinta dal referendum.
Insomma, non mancherà nulla.

I PARTITI ESISTONO NON PER SE STESSI MA PER IL POPOLO

Se uno di noi avesse pronunciato la frase che forma il titolo di questo post sarebbe stato immediatamente accusato di populismo dai soliti c.d. benpensanti che servilmente si prestano a sorreggere il leader di turno; il fatto è che l'autore si chiamava Konrad Adenauer uno degli uomini che hanno fatto l''Europa insieme a Robert Schumann, Jean Monnet, Alcide De Garperi, Paul-Henri Spaak, Joseph Beck e Altiero Spinelli.
L'anno che si chiude ha mostrato ancora una volta che il dialogo interno nei partiti è spento e che chi si permette di avere una opinione diversa o solamente di tentare dare un contributo costruttivo per proporre miglioramenti per qualcosa ritiene, spesso a ragione, che debba essere cambiata, viene immediatamente etichettato come contestare e in quindi isolato per costringerlo ad abbandonare, ad andarsene.
La sconfitta del referendum confermativo ha dimostrato che quando il popolo è messo in condizione di esprimere liberamente il proprio pensiero, questo è molto lontano dalle scelte di chi pretende di imporre certe scelte ignorando quanti, in forme variate avevano cercato di esporre il loro dissenso, ma che avevano anche formulato proposte concrete.
Le stesse problematiche le ritroviamo nei problemi gravissimi che stringono in una morsa le amministrazioni locali, ma anche le aziende che gestiscono la sanità, dove spesso troviamo il rifiuto di ogni contributo per amministrare meglio e in maniera più trasparente.
La democrazia rappresentativa pur con i correttivi attuati in Italia comincia a mostrare molte falle dovute per lo più al comportamento degli eletti a vario livello.
Nascono così movimenti, associazioni che sono desiderosi di esprimere il loro pensiero e il loro giudizio sul malfunzionamento delle amministrazioni centrali e periferiche, ma che non sempre vengono sentite,
Occorre un ascolto maggiore a tutti i livelli per comprendere quali sono le esigenze dei cittadini per poter consentire ai rappresentanti di potersi definire tali.

domenica 25 dicembre 2016

LA PRODUTTIVITA' DEI PARLAMENTARI

L'associazione  OPENPOIS  che opera costantemente per rendere più trasparente l'attività dei politici ha prodotto un dossier sulla produttività dei nostri parlamentari, si cui riporto qui un breve stralcio.
Per inquadrare il contesto politico del parlamento italiano bisogna ricordare che è di iniziativa legislativa circa l’80% delle oltre 250 leggi approvate nell’attuale legislatura. Come già analizzato nel MiniDossier “Premierato all’italiana”, la produzione legislativa è sempre più in mano all’esecutivo, con la dinamica classica “maggioranza-opposizione” che sempre più diventa “governo-opposizione”. Tutto ciò ha delle conseguenze dirette sul potenziale ruolo dei quasi 1.000 parlamentari. Se in linea di principio la loro produttività potrebbe esprimersi al meglio presentando e lavorando per far approvare disegni di legge, in realtà ormai quello che conta è essere nominati relatori dei provvedimenti proposti dal governo. Il relatore è, citando il sito del senato, «una sorta di regista politico del dibattito, che esprime il suo parere su tutti gli emendamenti presentati .
In assemblea riferisce oralmente mediante la presentazione di una relazione sul testo approvato». Il relatore può essere sia di maggioranza, presentando anche la posizione del governo, sia di minoranza, a sostegno dei gruppi di opposizione. E di solito il ruolo di relatore viene affidato a chi già ricopre incarichi chiave, che possono essere di tue tipi: istituzionali e politici. 
Nella prima categoria rientrano i presidenti e vice presidenti di commissione; nella seconda i i capigruppo di aula e commissione. Queste quattro key position hanno una media di produttività di molto superiore al resto dell’aula. Per esempio un presidente di commissione alla camera ha una media di produttività che è quasi 2 volte e mezzo quella di un parlamentare semplice. Analizzare la produttività per ruoli ci permette anche di tornare su un punto fondamentale affrontato anche in passato: la difficoltà di portare avanti il doppio incarico per i membri del parlamento che fanno anche parte del governo. Chi è ministro, vice ministro o sottosegretario e al contempo parlamentare tende ad avere un indice di produttività molto basso, ben sotto la media dell’aula.
Molto interessante l'analisi regione per regione.
Il rapporto lo trovate qui:

IL CONSIGLIO DEI MINISTRI HA APPROVATO LE NORME PER IL RILANCIO DEL MEZZOGIORNO

Nella tarda serata del 23 dicembre il Consiglio dei Ministri ha approvato una serie di provvedimenti tra i quai alcuni interventi urgenti per la coesione sociale e territoriale, con particolare riferimento a situazioni critiche in alcune aree del Mezzogiorno (decreto legge).
Non si comprende come mai un provvedimento del genere non sia stato approvato dal Governo precedente. 
La prima misura consente di dare stabilità alla rete di ammortizzatori sociali che, a tutela dei lavoratori, sta accompagnando il processo di transizione e cessione del complesso aziendale Ilva.
La seconda destina 70 milioni di euro al rinnovo e al potenziamento della dotazione delle strutture sanitarie dell’area di Taranto in termini di apparecchiature e dispositivi medici di diagnostica e cura nel quadro di un progetto che sarà definito da Ministero della salute e Regione Puglia nell’ambito del Tavolo istituzionale permanente per Taranto. Questo intervento si aggiunge al rifinanziamento per 8 milioni delle attività di screening disposto in parallelo dal Ministro della salute. A sua volta, la Regione dovrà rielaborare il proprio Piano sanitario - che non ha superato la verifica di efficacia e di efficienza dei Ministeri vigilanti - in modo da garantire il potenziamento dei servizi nell’area di Taranto.
La terza misura prevede che l’Amministrazione straordinaria dell’Ilva debba sottoporre al Ministero dello sviluppo economico un piano di misure di carattere assistenziale e sociale per le famiglie disagiate dell’area di Taranto. Tale piano, che ha a disposizione 30 milioni di euro su 3 anni, verrà concordato con i Comuni del territorio e monitorato dal Mise.
La quarta introduce l’istituzione, da parte delle rispettive Autorità portuali, di una Agenzia di transhipment nel Porto di Taranto e nel Porto di Gioia Tauro al fine di fornire una rete di sicurezza ai lavoratori interessati ai processi di ricollocazione nell’ambito dei piani di rilancio delle attività terminalistiche in corso.
La quinta stabilisce la figura di un Commissario unico nazionale alla depurazione che acceleri, nel Mezzogiorno e nelle altre Regioni in ritardo rispetto agli standard europei, la realizzazione degli impianti necessari al trattamento ecologicamente avanzato delle acque reflue.
Il provvedimento dispone inoltre che, nel 2017, il Fondo per le non autosufficienze venga incrementato di 50 milioni di euro.
Un ulteriore articolo del dl prevede interventi funzionali alla preparazione e organizzazione della Presidenza italiana del G7 nel 2017, evento che si terrà a Taormina.
Infine, col decreto si sostiene la Scuola Europea di Brindisi collegata alla base Onu che ha sede nella medesima città.

IL MINISTRO LORENZIN HA FIRMATO IL DECRETO DEI NUOVI LEA DOPO IL PARERE FAVOREVOLE DELLE CAMERE

Il 21 dicembre la Camera ha espresso parere favorevole all'atto n. 358 recante lo schema di decreto del Presidente del Consiglio dei ministri recante definizione e aggiornamento dei livelli essenziali di assistenza (LEA) di cui all'articolo 1, comma 7, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502.
In attuazione di quanto previsto dall’Intesa tra il Governo, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano del 10 luglio 2014 (Rep. Atti n. 82/CSR), concernente un nuovo Patto per la salute per gli anni 2014-2016 e dall’articolo 1, commi 553 e 554, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, è stato predisposto il presente schema di decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, integralmente sostitutivo del d.P.C.M. 29 novembre 2001, recante “Definizione dei Livelli essenziali di assistenza”. Le caratteristiche principali del provvedimento sono indicate di seguito. 1. Il provvedimento è integralmente sostitutivo del d.P.C.M. 29 novembre 2001 e di alcuni altri provvedimenti in vigore. A differenza del precedente decreto – che aveva un carattere sostanzialmente ricognitivo e si limitava ad una descrizione generica dei sottolivelli di assistenza, rinviando agli atti normativi vigenti alla data della sua emanazione – l’attuale provvedimento ha carattere costitutivo e diviene la fonte primaria per la definizione delle “attività, dei servizi e delle prestazioni” garantite ai cittadini con le risorse pubbliche messe a disposizione del Servizio sanitario nazionale. Nel provvedimento sono, inoltre, inclusi i nuovi Nomenclatori dell’assistenza specialistica ambulatoriale e dell’assistenza protesica, che disciplinano interamente le relative materie. Il rinvio a “quanto previsto dalla normativa vigente” rimane, transitoriamente, solo per alcune aree. 
Anche il Senato ha espresso parere favorevole.
Il testo dello schema di DPCM lo trovate qui:

AGENAS HA PRESENTATO IL RAPPORTO DEL PROGRAMMA NAZIONALE ESITI

L'AGENAS ha presentato Iil Programma Nazionale Esiti (PNE) 2016 sviluppato per conto del Ministero della Salute che fornisce a livello nazionale valutazioni comparative di efficacia, sicurezza, efficienza e qualità delle cure prodotte nell'ambito del servizio sanitario. 
Gli ambiti di valutazione sono, per quanto riguarda la funzione di produzione, le singole aziende ospedaliere/stabilimenti ospedalieri e, per quanto riguarda la funzione di tutela o committenza, le aziende sanitarie locali/province. 
Gli indicatori sono discussi nell’ambito del Comitato PNE, composto dai rappresentanti di Regioni, Province Autonome, Ministero della Salute e istituzioni scientifiche. Progettazione, gestione, definizione degli indicatori, analisi dei dati e gestione del sito web sono svolte dal Dipartimento di Epidemiologia del SSR della Regione Lazio, in qualità di centro operativo PNE di AGENAS. 
Le misure di PNE sono strumenti di valutazione a supporto di programmi di auditing clinico e organizzativo finalizzati al miglioramento dell’efficacia e dell’equità nel SSN. PNE non produce classifiche, graduatorie o pagelle. 
Nella nuova edizione sono disponibili le valutazioni sintetiche per struttura, specifiche per area clinica.
Molto preoccupante ancora una volta il divario tra nord e sud.
Il rapporto lo trovate qui:

I RISCHI DELL'ECCESSIVA CONCENTRAZIONE DEGLI ACQUISITI DI SERVIZI PER LA P.A.

Il quotidiano l'Unità riferisce in merito all' indagine sulla corruzione in Consip avviata dalla Procura di Napoli. Come molti sanno Consip è una società per azioni posseduta al 100% dal ministero dell'economia e delle finanze costituita nel 1997 ed operativa dal 1998 che si occupa degli acquisti di beni e servizi della pubblica amministrazione come l’energia elettrica, il gas, il carburante per le auto, il riscaldamento e i contratti telefonici ma anche di dispositivi medici, di appalti di pulizie, ecc. stipulando delle convenzioni con le ditte aggiudicatrici alle quali poi si possono rivolgere Comuni e ASL per la stipula dei contratti.
Come si legge sul sito della Consip la stessa società in qualità di centrale di committenza nazionale, realizza il Programma di razionalizzazione degli acquisti nella PA. Sulla base di specifiche convenzioni, supporta singole amministrazioni su tutti gli aspetti del processo di approvvigionamento. Attraverso provvedimenti di legge o atti amministrativi, sviluppa iniziative che coinvolgono sia le proprie competenze nel procurement, sia la propria capacità di gestire progetti complessi e innovativi nell'ambito della Pubblica Amministrazione.
Tra le importanti gare d’appalto che la società pubblica gestisce ce n’è uno del valore di 2,7 miliardi di euro che è stato sottoposto a indagine dalla Procura di Napoli per sospetta corruzione e presunti illeciti di rivelazione di segreto e favoreggiamento. La vicenda sarebbe quella relativa all'appalto di Facility management consistente nella fornitura pluriennale dei servizi gestionali di uffici pubblici, università e centri di ricerca. 
La questione è interessante perchè riapre un tema dibattuto da tempo legato alla progressiva concentrazione delle stazioni appaltanti che giustamente mira a sollevare i piccoli comuni dalla gestione delle gare, spesso molte impegnative per affidare questa funzione ad enti aggregatori o a società come la Consip; questo avrebbe dovuto anche mettere al riparo gli enti locali da possibili infiltrazioni e dalla corruzione.
Il problema è che l'accentramento talora (come in questo caso) eccessivo di una gare per un valore assai rilevante da una parte uccide il mercato mettendo fuori gioco molti piccoli imprenditori (e quindi l'economia locale) per consegnare il tutto in poche mani; ma dall'altra parte si accentua il rischio che gli appetiti delle persone di malaffare si rivolgano al nuovo ente gestore che, se non è sufficientemente attrezzato per prevenire la corruzione rischia di essere anch'esso oggetto della malavita organizzata.
Non sarà facile trovare il bandolo della matassa, ma penso che, come spesso accade, la verità possa essere nel mezzo, occorre verificare la possibilità di fare gare a livello provinciale al massimo regionale per alcuni beni, ma poi basta, altrimenti si uccide il mercato.
La Consip seguiti tranquillamente svolgere la propria attività istituzionale, ma sarebbe bene che si evitasse di affidargli gare di dimensioni troppo ampie che possono attirare troppi interessi.

I LIMITI DIMENSIONALI DEI RICORSI AL CONSIGLIO DI STATO

PIAZZA DELLA QUERCIA (QUANDO C'ERA ANCORA)
Il Presidente del Consiglio di Stato con proprio decreto n. 167 in data 22 dicembre ha deciso, ai sensi dell'articolo 13-ter dell'allegato II al decreto legislativo 2 luglio 20 l O, n. 104 di fissare i limiti dimensionali dei ricorsi.
Personalmente ritengo che tali limiti possano essere applicabili anche ai ricorsi Straordinari al capo dello Stato che, com'è noto, teoricamente, possono essere redatti anche da qualunque cittadino, per cui, per comodità ho ritenuto di riportare questa disposizione.  In particolare l' Articolo 3 (Limiti dimensionali degli atti processuali di parte) del decreto prevede quanto segue:
1. Salvo quanto previsto agli articoli 4 e 5, le dimensioni dell'atto introduttivo del giudizio, del ricorso incidentale, dei motivi aggiunti, degli atti di impugnazione principale ed incidentale della pronuncia di primo grado, della revocazione e dell'opposizione di terzo proposti avverso la sentenza di secondo grado, dell'atto di costituzione, dell'atto di intervento, del regolamento di competenza, delle memorie e di ogni altro atto difensivo non espressamente disciplinato dai commi seguenti, sono contenute, per ciascuno di tali atti, nel numero massimo di caratteri, in conformità alle specifiche tecniche di cui all' at1icolo 8, indicati di seguito per ciascun rito: 
a) nei riti dell'accesso, del silenzio, del decreto ingiuntivo (sia ricorso che opposizione), elettorale di cui all'articolo 129 del codice del processo amministrativo, dell'ottemperanza per decisioni rese nell' ambito dei suddetti riti, dell' ottemperanza a decisioni del giudice ordinario, e in ogni altro rito speciale non espressamente menzionato nel presente comma, 30.000 caratteri (corrispondenti a circa 15 pagine nel formato di cui all'articolo 8); 
b) nel rito ordinario, nel rito abbreviato comune di cui all'art. 119, nel rito appalti, nel rito elettorale di cui all'articolo 130 e seguenti del codice del processo amministrativo, e nei giudizi di ottemperanza a decisioni rese nell'ambito di tali riti, 70.000 caratteri (corrispondenti a circa 35 pagine nel formato di cui all'articolo 8); 
c) la memoria di costituzione unica relativa a un numero di ricorsi o impugnazioni superiori a due, proposti contro un atto plurimo, non può eccedere le dimensioni della somma delle singole memorie diviso due. 
2. La domanda di misure cautelari autonomamente proposta successivamente al ricorso e quella di cui all'articolo 111 del codice del processo amministrativo sono contenute, per ciascuno di tali atti, nel numero massimo di caratteri 1 0.000 (corrispondenti a circa 5 pagine nel formato di cui all'articolo 8) e 20.000 (corrispondenti a circa lO pagine nel formato di cui all'articolo 8), rispettivamente nei riti di cui al comma 1, lett. a) e b). 
3. Le memorie di replica sono contenute, ciascuna, nel numero massimo di caratteri 10.000 (corrispondenti a circa 5 pagine nel formato di cui all'articolo 8) e 20.000 (corrispondenti a circa lO pagine nel formato di cui all'articolo 8), rispettivamente nei riti di cui al comma 1, lett. a) e b). 

venerdì 23 dicembre 2016

LA CORTE DEI CONTI INTERVIENE SULLE PENSIONI D'ORO DI ALCUNI RAPPRESENTANTI SINDACALI.

Una interessante sentenza della Corte dei Conti Sezione III giurisdizionale di appello (n. 491 del 10 ottobre scorso) interviene sul trattamento pensionistico e in particolare dei contributi aggiuntivi di alcuni rappresentanti sindacali.
Speriamo che ora si occupino anche delle doppie e triple pensioni.
Nelle premesse della sentenza leggiamo.:
Come è noto, l’articolo 13 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 503, ha stabilito che: “Per i lavoratori dipendenti iscritti all’assicurazione generale obbligatoria per l’invalidità, la vecchiaia ed i superstiti ed alle forme sostitutive ed esclusive della medesima, e per i lavoratori autonomi iscritti alle gestioni speciali amministrate dall’INPS, l’importo della pensione è determinato dalla somma: A) della quota di pensione corrispondente all’importo relativo alle anzianità contributive acquisite anteriormente all’1 gennaio 1993, calcolato con riferimento alla data di decorrenza della pensione secondo la normativa vigente precedentemente alla data anzidetta che a tal fine resta confermata in via transitoria, anche per quanto concerne il periodo di riferimento per la determinazione della retribuzione pensionabile; B) della quota di pensione corrispondente all’importo del trattamento pensionistico relativo alle anzianità contributive acquisite a decorrere dall’1 gennaio 1993, calcolato secondo le norme di cui al presente decreto”.
L’articolo 2 della legge 8 agosto 1995, n. 335, ha, altresì, esteso ai dipendenti pubblici la disciplina dell’articolo 12 della legge 30 aprile 1969, n. 153, e successive modificazioni, sulla “determinazione della base contributiva e pensionabile”, per cui va ora considerato come retribuzione pensionabile, fatte salve le eccezioni espressamente previste, "tutto ciò che il lavoratore riceve dal datore di lavoro in denaro o in natura, al lordo di qualsiasi ritenuta, in dipendenza del rapporto di lavoro".
Peraltro, l’articolo 2 della richiamata legge n. 335 del 1995 ha anche precisato che l’innovazione ha “effetto dal 1 gennaio 1996” (comma 9) e che “la retribuzione” definita secondo le nuove disposizioni “concorre alla determinazione delle sole quote di pensione previste dall’articolo 13, comma 1, lettera b), del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 503” (comma 11).
In concreto, nella determinazione della pensione per il personale destinatario del succitato complesso normativo, sono computabili in quota A, dopo l’entrata in vigore della legge n. 335 del 1995: gli assegni già espressamente dichiarati pensionabili dallo stesso d.P.R. n. 1092 del 1973; gli assegni già dichiarati pensionabili da altre disposizioni precedenti la legge n. 335/1995; gli assegni dichiarati pensionabili in quota A da disposizioni di legge successive alla legge n. 335 del 1995. Gli emolumenti divenuti pensionabili solo con la legge n. 335 del 1995 vanno invece considerati unicamente nella quota B della pensione.
Tutto ciò premesso, va, in particolare, ribadito che il nuovo concetto generale di quiescibilità, introdotto dalla L. n.335/1995, configura un sistema innovativo, che, superando il criterio tradizionale di ‘tassatività’ di taluni elementi retributivi – che, unici, rimangono a connotare la c.d. ‘quota A’ di pensione, in base al combinato disposto dei menzionati artt.13 D. lgs. n.503/1992 e 43 DPR n.1092/1973 – consente la computabilità, a fini pensionistici, di altri emolumenti economici, che possono essere ricompresi esclusivamente nella ‘quota B’ di pensione.
La suesposta normazione di ordine generale va opportunamente trasfusa alla fattispecie che ne occupa con le modalità che seguono.
L’art. 3, comma 5 del d. lgs 564/96 stabilisce che “può essere versata, facoltativamente, una contribuzione aggiuntiva sull'eventuale differenza tra le somme corrisposte per lo svolgimento dell'attività' sindacale ai lavoratori collocati in aspettativa ai sensi dell'art. 31 della citata legge n. 300 del 1970 e la retribuzione di riferimento per il calcolo del contributo figurativo di cui all'art. 8, ottavo comma, della citata legge n. 155 del 1981. La facoltà' può' essere esercitata dalla organizzazione sindacale, previa richiesta di autorizzazione al fondo o regime pensionistico di appartenenza del lavoratore. Il contributo aggiuntivo va versato entro lo stesso termine previsto per la domanda di accredito figurativo di cui al comma 3 ed e' pari all'aliquota di finanziamento del regime pensionistico a cui il lavoratore e' iscritto ed e' riferito alla differenza tra le somme corrisposte dall'organizzazione sindacale e la retribuzione figurativa accreditata”
Il successivo comma 6, a sua volta, stabilisce che “La facoltà di cui al comma 5 può' essere esercitata negli stessi termini e con le stesse modalità' ivi previste per gli emolumenti e le indennità' corrisposti dall'organizzazione sindacale ai lavoratori collocati in distacco sindacale con diritto alla retribuzione erogata dal proprio datore di lavoro”.
Nella fattispecie presa in esame i caratteri di “fissità e continuità” degli emolumenti risultano palesemente mancanti pertanto la Corte ritenendo che l’interpretazione caldeggiata dall’appellante “legittimerebbe il riconoscimento di una posizione di ingiustificabile privilegio non solo rispetto alla generalità dei lavoratori per i quali il computo nella quota a) di pensione è ammesso per le sole retribuzioni erogate con carattere di fissità e continuità, ma anche a quei lavoratori, collocati come l’odierno ricorrente in posizione di distacco, che abbiano cessato di ricoprire le funzioni retribuite di rappresentanza o dirigenza sindacale prima dell’accesso al pensionamento. Per questi ultimi, infatti, la computabilità degli emolumenti percepiti dall’organizzazione sindacale nella prima quota di pensione dipenderebbe dalla circostanza, del tutto casuale, di essere collocati in quiescenza nel corso dell’espletamento dell’ incarico sindacale”,) l’appello va respinto.

SECONDO L'ISTAT LE SOCIETA' PARTECIPATE SAREBBERO DIMINUITA, MA....

Nel 2014 le unità economiche partecipate dal settore pubblico sono 9.867 ed impiegano 846.283 addetti. Pur in numero limitato, presentano una dimensione media elevata (117 addetti per impresa attiva) ed operano prevalentemente in settori ad alta intensità di capitale come quelli energetici, infrastrutturali e dei servizi avanzati.
Rispetto al 2013, il numero delle unità partecipate si è ridotto del 10% e gli addetti del'11,2%.
Il 62,5% delle unità analizzate è a controllo pubblico, ossia è sottoposto al potere di indirizzo decisionale di soggetti pubblici, mentre per le altre l'influenza del settore pubblico può essere significativa ma non è determinante.
Tra le unità a partecipazione pubblica, le imprese attive sono 6.927 e impiegano 810.405 addetti, (95,8% degli addetti di tutto l'insieme). Le imprese non attive che nel 2014 hanno presentato una dichiarazione contabile o fiscale, sono invece 1.138 (-9,7% rispetto all'anno precedente).
Le partecipate svolgono prevalentemente attività di produzione di servizi. I settori con il maggior numero di imprese attive sono le Attività professionali, scientifiche e tecniche (14,3% sono partecipate con il 3,1% degli addetti) e il Trasporto e magazzinaggio (rispettivamente 10,9% e 41,9%).
Le imprese attive partecipate da almeno una amministrazione pubblica regionale o locale ammontano a 5.549,per un totale di 391.295 addetti.
Le imprese attive a controllo pubblico sono 4.515 ed impiegano 649.644 addetti. Al netto delle attività finanziarie e assicurative, generano quasi 56 miliardi di valore aggiunto, pari al 10,6% di quello realizzato dal complesso delle imprese dell'industria e dei servizi.
La produttività del lavoro, misurata in termini di valore aggiunto per addetto, è del 50% superiore a quella delle aziende con le stesse forme giuridiche non partecipate dal pubblico (oltre 86,5 mila euro rispetto a circa 57,2 mila). Questo effetto è ampiamente determinato dalla differente composizione settoriale e dimensionale delle partecipate pubbliche.
Le controllate pubbliche in perdita sono il 27,6% del totale, quota inferiore rispetto al 35,1% registrato per le imprese non controllate da soggetti pubblici. Le perdite ammontano a circa 855 milioni di euro nel 2014, gli utili a oltre 1,9 miliardi, con un saldo complessivo positivo per poco più di 1 miliardo di euro.
Nel frattempo, com'è noto il decreto legislativo 175/2016  prevede  che la scadenza per la revisione straordinaria (art. 24) e la chiusura di molte società degli enti locali è stata fissata entro sei mesi dalla sua entrata in vigore, manca poco......   

IL TESTO DE D.L. PER LA TUTELA DEL RISPARMIO NEL SETTORE CREDITIZIO

Sulla Gazzetta Ufficiale n. 299 è stato pubblicato il decreto legge  23 dicembre 2016, n. 237.
Disposizioni urgenti per la tutela del risparmio nel settore creditizio approvato nella tarda notte del 22 e di cui ho scritto ieri.
Lo trovate qui:
http://www.gazzettaufficiale.it/atto/serie_generale/caricaDettaglioAtto/originario?atto.dataPubblicazioneGazzetta=2016-12-23&atto.codiceRedazionale=16G00252&elenco30giorni=false

L'ANAC HA PUBBLICATO LE LINEE GUIDA N.6 DEL CODICE DEI CONTRATTI

Il Consiglio dell'ANAC con deliberazione n. 1293 del 16 novembre ha approvato le nuove Linee guida n. 6 recanti "indicazioni dei mezzi di prova adeguati e delle carenze nell'esecuzione di un precedente contratto di appalto che possano considerarsi significative per la dimostrazione delle circostanze di esclusione di cui all'art. 80 comma 5 lettera c) del Codice.
Sulla base delle previsioni citate, l’Autorità ha ritenuto di intervenire in materia con la predisposizione delle linee guida recanti «Indicazione dei mezzi di prova adeguati e delle carenze nell'esecuzione di un precedente contratto di appalto che possano considerarsi significative per la dimostrazione delle circostanze di esclusione di cui all'art. 80, comma 5, lett. c) del Codice». Al fine di addivenire all'individuazione dei mezzi di prova adeguati, l’Autorità, ha specificato e circostanziato le fattispecie esemplificative individuate in via generica dalla norma e fornito indicazioni interpretative e operative anche sullo svolgimento delle valutazioni discrezionali rimesse alle stazioni appaltanti, nel rispetto della discrezionalità riconosciuta alle stesse nello svolgimento delle valutazioni di competenza. Ciò anche nell'ottica di assicurare la corretta interpretazione e applicazione delle disposizioni codicistiche, garantendo l’adozione di comportamenti omogenei da parte delle stazioni appaltanti e certezza per gli operatori economici. L’obiettivo perseguito è rappresentato dal conseguimento di benefici concreti in termini di riduzione dei tempi e dei costi di espletamento delle gare e di riduzione del contenzioso sulle cause di esclusione. Sul punto, si evidenzia che, già in vigenza dell’art. 38, comma 1, lett. c) del d.lgs. 163/06, era stata positivamente sperimentata l’efficacia delle indicazioni fornite dall'Autorità in merito alla valutazione dell’incidenza delle sentenze di condanna sulla moralità professionale del concorrente in termini deflattivi del contenzioso. Pertanto, data l’affinità delle fattispecie, si auspica che anche le indicazioni fornite con riferimento alle valutazioni di cui all'art. 80, comma 5, lett. c) del Codice possano sortire il medesimo effetto. Si evidenzia che, al fine di agevolare le stazioni appaltanti nella verifica della sussistenza delle cause ostative rilevanti ai sensi dell’art. 80, comma 5, lett. c) del Codice, l’Autorità ha anticipato, rispetto all'emanazione del Regolamento sul funzionamento dell’Osservatorio di cui all'art. 213, comma 8, del Codice, l’introduzione di specifici obblighi informativi a carico delle stazioni appaltanti, prevedendo che le stesse debbano comunicare, oltre alle esclusioni disposte ai sensi della disposizione in esame, anche i provvedimenti di risoluzione anticipata, di applicazione delle penali, 4 di escussione delle garanzie e le condanne emesse in relazione a contratti dalle stesse affidati. In tal modo, introducendo obblighi informativi che, poiché già previsti nella previgente normativa, non impattano in misura eccessiva sulle amministrazioni destinatarie, si assicura l’adeguata pubblicità dei provvedimenti di esclusione, agevolando la verifica della sussistenza delle cause ostative e garantendo il rispetto dei principi di certezza, pubblicità e trasparenza.

SABAUDIA: APPROVATA LA CENTRALE UNICA DI COMMITTENZA

Il Commissario straordinario, al fine di superare la mancata approvazione durante la passata amministrazione della Centrale Unica di committenza (CUC) per assolvere alle procedure per l'affidamento degli acquisti di beni, forniture e lavori pubblici, ha ritenuto di aderire a quella già costituita tra i Comuni di Terracina ed Itri che ha come capofila quello di Terracina.
In tal modo sarà superato il problema delle difficoltà ricorrenti per tutti gli affidamenti superiori a 40.000 euro, almeno fino a quando non sarà risolta a livello nazionale la questione.
Rispetto alle proposte presentate in Consiglio comunale dall'ex sindaco il Comune di Sabaudia non è più capofila e si dovrà attendere il testo della convenzione tra i Comuni per comprendere quale sarà il ruolo del nostro Comune.
Appare singolare che entrambi i Comuni prescelti non sono confinanti con quello di Sabaudia e che nelle more del perfezionamento della convenzione siano stati adottati molti atti  che relativi a gare o affidamenti che in base al codice dei contratti avrebbe dovuto adottare la CUC.


IL RECALL: LA REVOCA DEL MANDATO AI POLITICI CHE NON SI COMPORTANO COME DOVREBBERO

Com'è noto l'art. 67 della Costituzione recita: « Ogni membro del Parlamento rappresenta la Nazione ed esercita le sue funzioni senza vincolo di mandato »
Questo articolo della fu scritto e concepito per garantire la libertà di espressione più assoluta ai membri del Parlamento. In altre parole, per garantire la democrazia; i costituenti ritennero opportuno che ogni singolo parlamentare non fosse vincolato da alcun mandato né verso il partito cui apparteneva quando si era candidato, né verso il programma elettorale, né verso gli elettori che, votandolo, gli avevano permesso di essere eletto a una delle due Camere. Il vincolo che lo lega agli elettori assume, invece, la natura di responsabilità politica.
Ma in questi anni le cose sono molto cambiate, così da più parti, specialmente il prof. Michele Ainis stanno sollecitando l'introduzione anche in Italia del "recall" per combattere i trasformismo parlamentare che nella presente legislatura ha raggiunto picchi preoccupanti.
Il recall è un istituto in vigore in diversi Stati membri degli USA, ma anche in Canada e in alcuni Cantoni svizzeri per cui mediante votazione popolare si possono rimuovere dal loro ufficio, prima dello spirare del termine per il quale sono state elette, persone investite di cariche statali o locali e talvolta anche magistrati. In genere, perché si addivenga alla votazione popolare, è necessaria la presentazione di una petizione da parte di un certo numero di elettori. E' una pratica che risale addirittura alla democrazia ateniese ma che è sostanzialmente sconosciuta in Italia. 
In Europa è diffusa l’idea che l’operato degli eletti debba essere giudicato dagli elettori solo alla scadenza del mandato, con il voto: chi ha operato male, non sarà rieletto. Concetto condivisibile, ma che non mette la cittadinanza al riparo da ruberie, scandali e dissesti economici dell’immediato. 
In Italia poi, anche di fronte ad accuse circostanziate, chi ricopre una carica pubblica spesso non si assume le proprie responsabilità, nemmeno di fronte all'evidenza della colpa. Inoltre vige il principio che si vada ritenuti “innocenti fino a sentenza definitiva”: con i tempi della giustizia italiana, questo significa che l’opinione pubblica deve attendere parecchi anni prima di costringere un politico all'uscita di scena, con il rischio che eventuali reati o acclarate incapacità si perpetuino ben oltre il primo allarme.
Al momento esiste solo una proposta di legge dell'on.le Pisicchio per rimuovere i Sindaci.
ti.

giovedì 22 dicembre 2016

DAL 23 DICEMBRE TUTTE LE PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI (MINISTERI, REGIONI, COMUNI, ASL, ECC.) DEVONO DARE ATTUAZIONE ALLE NORME SULLA TRASPARENZA TOTALE

E' scaduto il 23 dicembre il termine entro il quale tutte le pubbliche amministrazioni avrebbero dovuto adottare i provvedimenti per  dare attuazione al D.lgs 97/2016 con il quale anche in Italia sono stati introdotti i principi del famoso Freedom of information act (FOIA).
Finisce l'epoca in cui venivano ignorate le richieste o negato l'accesso agli atti  ai cittadini.
La dirigenza pubblica deve essere informata, non è possibile sentirsi rispondere che non è possibile, che non c'è, che non si può, ecc.
Entriamo in una nuova era, ma la percezione è che gli uffici non siano informati. 
L'ANCI  ha realizzato una guida per agevolare l'applicazione di queste nuove norme.
Ma cosa hanno fatto Direttori generali, Sindaci ecc. per dare concreta attuazione a questo provvedimento?
La strada per i cittadini è ancora in salita.
Nel frattempo il Consiglio dell’Autorità Nazionale Anticorruzione ha approvato in via preliminare, il giorno 14 dicembre, lo schema delle Linee Guida in materia di esclusione e limiti all'esercizio dell’accesso generalizzato (cd.FOIA).
Sullo schema ha espresso, il giorno 15 dicembre, la propria intesa il Garante per la protezione dei dati personali, come previsto dal comma 6 dell’art. 5 bis del decreto legislativo n. 33 del 2013, così come integrato dal d.lgs. n. 97 del 2016.
Il 22 dicembre, il testo ha ottenuto il parere della Conferenza unificata di cui all’art. 8, co. 1, del d.lgs. 28 agosto 1997, n. 281 sempre ai sensi dell’art. 5 bis co. 6 citato.
Il Consiglio dell’ANAC, convocato in via straordinaria il 28 dicembre, esaminerà il testo definitivo per l’approvazione. Immediatamente dopo le Linee Guida verranno pubblicate sul sito dell’Autorità.

IL CONSIGLIO DEI MINISTRI HA APPROVATO NELLA TARDA SERATA DEL 22 LE MISURE URGENTI PER LA TUTELA DEL RISPARMIO

Il Consiglio dei ministri si è riunito giovedì 22 dicembre 2016, alle ore 23.35 a Palazzo Chigi, sotto la presidenza del Presidente del Consiglio Paolo Gentiloni. Segretario la Sottosegretaria alla Presidenza Maria Elena Boschi.
Dal comunicato stampa leggiamo  che il Governo ha approntato strumenti giuridici e finanziari propedeutici a interventi finalizzati a tutelare il risparmio, grazie ai quali potrà intervenire sulla liquidità e il patrimonio delle banche. Gli interventi sono così articolati:
Interventi per garantire la liquidità
In primo luogo il Governo potrà rafforzare la capacità di una banca di approvvigionarsi di liquidità. Il Tesoro potrà rilasciare alle banche che lo chiedono una garanzia su nuove obbligazioni da emettere, a fronte del pagamento di una commissione. Grazie alla garanzia pubblica, le obbligazioni emesse dalle banche presenteranno per il sottoscrittore il grado di rischio dello Stato e non quello della banca emittente. In questo modo le banche potranno avere accesso al mercato anche se sottoposte a tensioni e reperire le risorse finanziarie di cui avessero bisogno a condizioni analoghe a quelle dello Stato italiano. L’accesso alla liquidità potrà essere assicurato anche attraverso un altro tipo di garanzia statale, sui finanziamenti di emergenza che la Banca d’Italia erogasse per fare fronte alla crisi di liquidità di una banca (cosiddetta ELA – Emergency Liquidity Assistance). Le condizioni di rilascio delle garanzie sono state concordate preventivamente con la Commissione europea.
Per entrambe le forme di garanzia è richiesto che la banca rispetti i requisiti patrimoniali prescritti e che non abbia evidenziato carenze patrimoniali nell’ambito di una prova di stress. Nei casi in cui queste condizioni non siano rispettate, la garanzia può essere rilasciata previa decisione positiva da parte della Commissione europea sulla compatibilità con il quadro normativo sugli aiuti di Stato. 
Interventi per rafforzare il patrimonio
La seconda dimensione d'intervento per la tutela del risparmio concerne il capitale. Le banche che solo nello scenario avverso di una prova di stress presentino una carenza patrimoniale possono chiedere una ricapitalizzazione precauzionale da parte dello Stato. Per beneficiare dell'intervento pubblico la banca sarà tenuta a preparare un programma di rafforzamento patrimoniale da sottoporre all’approvazione della Banca Centrale Europea. La misura di ricapitalizzazione precauzionale permetterà di portare avanti il progetto di ristrutturazione e messa in sicurezza della banca che lo richiede.
In conformità al quadro normativo europeo sulla gestione delle crisi e sugli aiuti di Stato, l’intervento di ricapitalizzazione precauzionale non comporta in questo caso l’avvio di una procedura di risoluzione, né l’applicazione delle disposizioni sul cosiddetto bail-in (ovvero la ricostituzione del patrimonio anche attraverso l’azzeramento dei crediti di alcune specifiche categorie). L’intervento pubblico comporta la conversione delle obbligazioni subordinate in azioni della banca.
Le condizioni della conversione delle obbligazioni subordinate in azioni sono determinate con decreto del Ministro dell’economia e delle finanze, su proposta della Banca d’Italia, da pubblicare in Gazzetta Ufficiale. Nel caso della Banca Monte dei Paschi di Siena le condizioni sono determinate nel decreto legge: 
- la conversione delle obbligazioni Tier 1 - sottoscritte per lo più da clientela istituzionale - avverrà a un valore corrispondente al 75 percento del valore nominale; 
- la conversione delle obbligazioni Tier 2 - sottoscritte per lo più da clientela retail - avverrà a un valore corrispondente al 100 percento del valore nominale. 
Lo schema di tutela dei risparmiatori
Il decreto legge contempla la possibilità che la banca interessata da una ricapitalizzazione precauzionale da parte dello Stato, che comporta la conversione delle obbligazioni subordinate in azioni, offra obbligazioni non subordinate in cambio delle azioni frutto della conversione. Il Tesoro può acquistare tali azioni. 
Al termine della procedura di compensazione orientata a tutelare i risparmiatori, coloro che inizialmente detengono obbligazioni subordinate si troverebbero quindi a possedere obbligazioni non subordinate.
Lo schema di compensazione in sintesi:
1. La banca propone di scambiare le azioni frutto della conversione delle obbligazioni subordinate con obbligazioni non subordinate di nuova emissione.
2. Il Tesoro acquista le azioni scambiate con le obbligazioni non subordinate di nuova emissione. 
Il riacquisto delle azioni frutto della conversione dalle obbligazioni subordinate ha lo scopo di prevenire iti giudiziarie connesse alla commercializzazione delle obbligazioni stesse. 
Il fondo per gli interventi
Il decreto legge dispone la creazione di un fondo con una dotazione di 20 miliardi di euro, al quale il Governo potrà attingere per i singoli interventi sul capitale e sulla liquidità.

L'OMS - WHO MONITORA LO STATO DELLA SALUTE DELLA POPOLAZIONE MONDIALE

WHO - GINEVRA - eccezionali aumenti di aspettativa di vita sono stati fatti a livello mondiale a partire dal 2000, ma grandi diseguaglianze persistono all'interno e tra i paesi, secondo quest'anno "le statistiche di salute mondiale: monitoraggio della salute per l'OSS".
L'aspettativa di vita è aumentata di 5 anni tra il 2000 e il 2015, l'aumento più veloce dal 1960. Quei guadagni diminuisce nel corso del 1990, in cui l'aspettativa di vita è caduto in Africa a causa della epidemia di AIDS e in Europa orientale dopo il crollo dell'Unione Sovietica retromarcia. L'aumento è stato più grande nella regione africana del WHO in cui l'aspettativa di vita è aumentata da 9,4 anni a 60 anni, grazie soprattutto miglioramenti nella sopravvivenza infantile, i progressi nel controllo della malaria e di accesso allargato ai farmaci antiretrovirali per il trattamento dell'infezione da HIV.
"Il mondo ha fatto passi da gigante nel ridurre la sofferenza inutile e morti premature che derivano da malattie prevenibili e curabili", ha detto Margaret Chan, Direttore generale dell'OMS. "Ma i guadagni sono stati irregolari. Sostenere i paesi a muoversi verso la copertura sanitaria universale basato su una forte cure primarie è la cosa migliore che possiamo fare per assicurarsi che nessuno sia lasciato indietro". 
L'aspettativa di vita globale per i bambini nati nel 2015 era 71,4 anni (73,8 anni per le femmine e 69,1 anni per i maschi), ma prospettive di un singolo bambino dipende da dove lui o lei è nato. Il rapporto mostra che i neonati in 29 paesi - tutti ad alto reddito - hanno una aspettativa di vita media di 80 anni o più, mentre i neonati in altri 22 - tutti in Africa sub-sahariana - hanno un'aspettativa di vita inferiore a 60 anni.
Con una vita media di 86,8 anni, le donne in Giappone possono aspettarsi di vivere più a lungo. La Svizzera gode la sopravvivenza media più lunga per gli uomini, a 81,3 anni. Le persone in Sierra Leone hanno più speranza di vita al mondo per entrambi i sessi: 50,8 anni per le donne e 49,3 anni per gli uomini.
L'aspettativa di vita in buona salute, una misura del numero di anni di buona salute che un neonato nel 2015 può aspettarsi, è pari a 63,1 anni a livello globale (64,6 anni per le femmine e 61,5 anni per i maschi).
I rapporto completo lo trovate qui: