mercoledì 21 dicembre 2016

LA NOMINA DEI COMMISSARI DI GARA NELLE MORE DELL'ISTITUZIONE DELL'ALBO NAZIONALE

Il sistema della soft law applicato al nuovo Codice degli appalti comincia ad essere fonte di vertenze in quanto i tempi per il completamento dell'emanazione di tutti gli atti previsti si allungano.
Uno dei problemi è rappresentato dalla composizione delle commissioni giudicatrici.
Il TAR della Lombardia, - Brescia con sentenza n 1757 del 19 dicembre scorso è stato costretto ad intervenire anche su questa vicenda ritenendo infondato un dei motivi del ricorrente il quale lamentava il fatto che non fosse stato ancora istituito l'albo nazionale per i commissari di gara, poiché la norma dell’art. 77 prima parte del d. lgs. 50/2016 invocata è destinata a valere solo a regime, ovvero dopo che sarà stato creato l’albo dei commissari cui essa allude, e che al presente ancora non esiste; sino a quel momento, ai sensi del comma 12, “la commissione continua ad essere nominata dall'organo della stazione appaltante competente ad effettuare la scelta del soggetto affidatario del contratto, secondo regole di competenza e trasparenza preventivamente individuate da ciascuna stazione appaltante”.
Sempre secondo il TAR  il cumulo delle funzioni di RUP e di presidente della commissione di gara non viola le regole di imparzialità, come ritenuto da costante giurisprudenza, che argomenta in termini di principio, e non con riguardo ad una specifica disciplina delle gare, e quindi si deve ritener condivisibile anche nel vigore della nuova normativa: si vedano C.d.S. sez. V 20 novembre 2015 n°5299 e 26 settembre 2002 n°4938.

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