PIAZZA DELLA QUERCIA (QUANDO C'ERA ANCORA) |
Il Presidente del Consiglio di Stato con proprio decreto n. 167 in data 22 dicembre ha deciso, ai sensi dell'articolo 13-ter dell'allegato II al decreto legislativo 2 luglio 20 l O, n. 104 di fissare i limiti dimensionali dei ricorsi.
Personalmente ritengo che tali limiti possano essere applicabili anche ai ricorsi Straordinari al capo dello Stato che, com'è noto, teoricamente, possono essere redatti anche da qualunque cittadino, per cui, per comodità ho ritenuto di riportare questa disposizione. In particolare l' Articolo 3
(Limiti dimensionali degli atti processuali di parte) del decreto prevede quanto segue:
1. Salvo quanto previsto agli articoli 4 e 5, le dimensioni dell'atto introduttivo del
giudizio, del ricorso incidentale, dei motivi aggiunti, degli atti di impugnazione
principale ed incidentale della pronuncia di primo grado, della revocazione e
dell'opposizione di terzo proposti avverso la sentenza di secondo grado, dell'atto di
costituzione, dell'atto di intervento, del regolamento di competenza, delle memorie e
di ogni altro atto difensivo non espressamente disciplinato dai commi seguenti, sono
contenute, per ciascuno di tali atti, nel numero massimo di caratteri, in conformità alle
specifiche tecniche di cui all' at1icolo 8, indicati di seguito per ciascun rito:
a) nei riti dell'accesso, del silenzio, del decreto ingiuntivo (sia ricorso che
opposizione), elettorale di cui all'articolo 129 del codice del processo amministrativo,
dell'ottemperanza per decisioni rese nell' ambito dei suddetti riti, dell' ottemperanza a
decisioni del giudice ordinario, e in ogni altro rito speciale non espressamente
menzionato nel presente comma, 30.000 caratteri (corrispondenti a circa 15 pagine nel
formato di cui all'articolo 8);
b) nel rito ordinario, nel rito abbreviato comune di cui all'art. 119, nel rito appalti, nel
rito elettorale di cui all'articolo 130 e seguenti del codice del processo amministrativo,
e nei giudizi di ottemperanza a decisioni rese nell'ambito di tali riti, 70.000 caratteri
(corrispondenti a circa 35 pagine nel formato di cui all'articolo 8);
c) la memoria di costituzione unica relativa a un numero di ricorsi o impugnazioni
superiori a due, proposti contro un atto plurimo, non può eccedere le dimensioni della
somma delle singole memorie diviso due.
2. La domanda di misure cautelari autonomamente proposta successivamente al ricorso
e quella di cui all'articolo 111 del codice del processo amministrativo sono contenute,
per ciascuno di tali atti, nel numero massimo di caratteri 1 0.000 (corrispondenti a circa
5 pagine nel formato di cui all'articolo 8) e 20.000 (corrispondenti a circa lO pagine
nel formato di cui all'articolo 8), rispettivamente nei riti di cui al comma 1, lett. a) e
b).
3. Le memorie di replica sono contenute, ciascuna, nel numero massimo di caratteri
10.000 (corrispondenti a circa 5 pagine nel formato di cui all'articolo 8) e 20.000
(corrispondenti a circa lO pagine nel formato di cui all'articolo 8), rispettivamente nei
riti di cui al comma 1, lett. a) e b).
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