sabato 10 dicembre 2016

SE LA SOCIETA' MISTA NON RISPETTA L'ECONOMICITA' DELLA GESTIONE LA P.A. LA PUO' SCIOGLIERE

Il Consiglio di stato, sezione V in data 9 dicembre ha emesso una sentenza (n. 5193) molto interessante in tema di scioglimento di una società mista in cui il socio privato abbia acquisito la maggioranza.
I giudici hanno ritenuto che abbia fatto bene il Comune a sciogliere la società per una serie di motici e in particolare:
Per la sentenza della Corte costituzionale 20 luglio 2012, n. 199 i servizi pubblici di rilevanza economica possono essere gestiti vuoi mediante il mercato, vuoi attraverso il partenariato pubblico-privato (ossia mediante una società mista, e dunque con una “gara a doppio oggetto” per la scelta del socio e poi per la gestione del servizio), vuoi attraverso l’affidamento diretto, in house; la preferenza per l’uno o l’altro modello costituisce frutto di una scelta ampiamente discrezionale, che va adeguatamente motivata circa le ragioni di fatto e di convenienza che la giustificano (in termini anche Cons. Stato, V, 22 gennaio 2015, n. 257).
In analoga direzione muove la disposizione di cui all’art. 34, comma 20, d.-l. 18 ottobre 2012, n. 179 (Ulteriori misure urgenti per la crescita del Paese) convertito dalla l. 17 dicembre 2012, n. 221, secondo cui l’affidamento del servizio è effettuato sulla base di apposita relazione, che dà conto delle ragioni e della sussistenza dei requisiti previsti dall’ordinamento europeo per l’affidamento della forma prescelta.
Nel caso di specie difetta il requisito dell’economicità della gestione: lo si evince dalla documentazione in atti, dalla quale emerge che il Comune in qualità di socio di maggioranza (detenendo il 51 per cento del capitale sociale) non ritrae più alcuna partecipazione agli utili; invece, ove ricorresse al modello dell’affidamento della gestione del servizio ad un concessionario potrebbe percepire un canone di circa 35.000,00 euro all’anno per ogni singola spiaggia. È evidente dunque l’ingiustificata diseconomia che, a parità di servizio erogato, si ingenera in capo all’ente pubblico; con corrispondente esternalizzazione del medesimo beneficio in capo ai soci cui la modifica statutaria aveva ceduto l’intero provento dell’erogazione del servizio al pubblico.
In questo contesto non assume rilevanza il richiamo alla limitazione legislativa della nullità delle società (dopo l’iscrizione nel registro delle imprese) e alla sua conversione in causa di scioglimento (e dunque di liquidazione): nel caso di specie si dà proprio corso alla liquidazione della società, e comunque tale disciplina di “stabilità istituzionale” assolve ad una funzione di protezione dei terzi (essenzialmente i creditori) la cui necessità non emerge in questa sede.
Il testo integrale lo trovate qui:

Nessun commento:

Posta un commento