martedì 13 dicembre 2016

LA SEZIONE DELLE AUTONOMIE DELLA CORTE DEI CONTI CHIARISCE L'APPLICAZIONE DELL'ART. 1 COMMA 136 DELLA LEGGE 56/2014

La Corte dei Conti, sezione delle Autonomie, con Deliberazione n. 35/SEZAUT/2016/QMIG è intervenuta per chiarire la corretta applicazione dell’articolo 1, comma 136, della legge n. 56/2014 al fine del calcolo dell’invarianza della spesa per le attività relative allo status di amministratore locale.
La sezione, pronunciandosi sulla questione di massima posta dalla Sezione regionale di controllo per la Lombardia con la deliberazione n. 234/2016/QMIG, enuncia i seguenti orientamenti interpretativi: 
1. con riferimento all’individuazione della normativa applicabile al fine del calcolo dell’invarianza della spesa all’atto dell’entrata in vigore della legge n. 56/2014, la 11 locuzione “legislazione vigente” contenuta nel testo è da intendere riferita alle disposizioni del d.l. n. 138/2011 che fissano il numero degli amministratori, ancorché non materialmente applicate; 
2. il principio di invarianza di spesa di cui all’art. 1, comma 136, della legge n. 56/2014, riguarda soltanto gli oneri connessi all’espletamento delle attività relative allo status di amministratore locale (tra cui i gettoni di presenza dei consiglieri degli enti locali) che vanno determinati secondo il criterio della spesa storica; 
3. non sono oggetto di rideterminazione gli oneri relativi ai permessi retribuiti, agli oneri previdenziali, assistenziali ed assicurativi di cui agli articoli 80 e 86 del TUEL, il cui computo è escluso dalla stessa norma; 
4. non è oggetto di rideterminazione l’indennità di funzione relativa all’esercizio dello status di amministratore, che spetta nella misura prevista dalla tabella A del DM 119/2000, con la riduzione di cui all’art. 1, comma 54, della L. n. 266 del 2005.

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