mercoledì 21 dicembre 2016

QUANTE AMMINISTRAZIONI APPLICANO L'ISTITUTO DELL'ACCESSO CIVICO?

Nonostante tutti gli interventi svolti ancora oggi l'istituto dell'accesso civico trova ancora reistenze nella pubblica amministrazione.
Com'è noto si tratta di una procedura  introdotta dall’art.5 del decreto legislativo 14 marzo 2013 n.33, riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione delle informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni.
L’istituto si configura quale strumento a disposizione del cittadino nel caso in cui nel sito istituzionale non risultino presenti quei documenti, informazioni e dati che, ai sensi del suddetto decreto, le pubbliche amministrazioni sono tenute a pubblicare.
L'accesso civico è, quindi, il diritto, esercitabile da chiunque, di richiedere la pubblicazione dei documenti, delle informazioni o dei dati che le Pubbliche Amministrazioni abbiano omesso di pubblicare sul proprio sito pur avendone l'obbligo.
E’ opportuno evidenziare che l’accesso civico non sostituisce l'accesso amministrativo disciplinato dalla legge n.241/1990 e ss.mm.ii.; non può essere, infatti, esercitato con riferimento a tutte le informazioni accessibili, ma solo ai dati e le informazioni che le pubbliche amministrazioni abbiano omesso di pubblicare pur avendone l’obbligo.
La richiesta, da indirizzare al Responsabile della Trasparenza, è gratuita, non deve essere motivata e può essere inviata tramite:
• posta elettronica
• posta elettronica certificata (PEC) 
• servizio postale 
• gli Uffici Relazioni con il Pubblico 
• fax 
Entro 30 giorni, l'Amministrazione verifica la sussistenza dell’obbligo di pubblicazione ed in caso di esito positivo:
• pubblica quanto richiesto sul portale istituzionale;
• informa il richiedente circa l’avvenuta pubblicazione, comunicando il relativo indirizzo del
collegamento ipertestuale.
Nei casi di ritardo o mancata risposta è possibile rivolgersi al Segretario comunale , titolare del potere sostitutivo  il quale, verificata la sussistenza dell’obbligo di pubblicazione, dispone affinché il documento, l’informazione o il dato, venga inserito, entro 15 giorni, nell’apposita sezione del Portale istituzionale e che dell’adempimento venga data comunicazione all’interessato, con indicazione del relativo collegamento ipertestuale.

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