venerdì 9 dicembre 2016

LE NOVITÀ PER I COMUNI NELLA LEGGE DI BILANCIO 2017

Quest’anno la legge di bilancio per l’esercizio 2017 dello Stato non dedica molto spazio ai Comuni, ma alcune questioni sono molto interessanti.
In primo luogo viene differito il termine per l’adozione della deliberazione della nota di aggiornamento del Documento Unico di Programmazione al 31 dicembre 2016 (art. 1 comma 455)
Il termine per l’adozione del bilancio annuale di previsione è differito al 28 febbraio (art. 1 comma 454).
Molte le modifiche al Testo Unico degli Enti Locali (TUEL), come quella stabilita per il comma 9 dell’art. 243-bis che prevede la riduzione entro un quinquennio di almeno del 10% delle spese per acquisti di beni e prestazioni di servizi finanziati attraverso risorse proprie anche se dal computo della percentuale sono esclusi gli stanziamenti per la copertura di alcuni servizi (rifiuti solidi urbani, gestione acquedotto, trasporto pubblico locale, illuminazione pubblica, ecc.), nonché, sempre entro un quinquennio di almeno il 25% delle spese per trasferimento di cui al macro-aggregato 04 della spesa corrente (trasferimenti correnti) (art. 1 comma 436)
Un’altra cosa importante è rappresentata dalla riduzione dei tempi di pagamento dei creditori con una modifica del comma 714 dell’art. 1 della legge n. 208/2015, che consente ai Comuni che hanno presentato il piano di riequilibrio finanziario pluriennale di rimodularlo (art. 1 comma 434)
Infine c’è la possibilità di costituire consorzi tra Comuni per la gestione associata dei servizi sociali al fine di assicurare risparmi di spesa in deroga all’art. 2 comma 186, lettera a) della legge n. 191/2009 (art. 1 comma 456).
Come si può vedere siamo ancora in una fase di transizione che purtroppo si protrae da troppo tempo e che è legata ad una certa confusione di idee tra soppressione delle province, non completata, per cui sono ancora in piedi e la costituzione di altri enti intermedi, ma quali? Qui come si vede si ritorna a parlare di consorzi, mentre in alcune regioni come la Toscana sono già attivi gli enti di area vasta che avevano fatto la loro apparizione nell'art. 40 della proposta di riforma costituzionale bocciata dal referendum del 4 dicembre.
Anche per quanto riguarda la spesa sembra che ci sia confusione sulla tipologia degli strumenti da porre in atto per metterla sotto controllo (ma si tratta di fatto dei soliti tagli lineari), perché se da una parte per la prima volta, finalmente si cerca di mettere un freno alla spesa per l'affidamento all'esterno dei servizi comunali (ci sono voluti venti anni), dall'altra comincia a prendere corpo l'individuazione dei fabbisogni standard che eviterebbe di colpire chi fino ad ora si è comportato bene.
Molte sono le cose che mancano, ma ne parlerò in un altro post.

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