Le linee guida sulla trasparenza pubblicate dall'ANAC trattano anche della trasparenza del SSN.
Il d.lgs. 97/2016 ha modificato l’art. 41 del d.lgs. 33/2013 con il quale si sottopongono all’obbligo di pubblicità e trasparenza tutte le amministrazioni e gli enti del servizio sanitario nazionale, regionale, delle aziende sanitarie territoriali ed ospedaliere nonché di tutti gli enti, agenzie ed organismi pubblici che svolgono attività di programmazione e fornitura dei servizi sanitari.
All’art. 41 è stato aggiunto il co. 1-bis che dispone la pubblicazione dei dati relativi alle spese e ai pagamenti effettuati, distinti per tipologia di lavoro, bene o servizio.
Alla luce della nuova disposizione tutti i soggetti sopra indicati attivano nella propria sezione “Amministrazione Trasparente”, anche in coerenza con quanto previsto dalle specifiche disposizioni di settore, una sotto-sezione relativa alle spese sostenute contenente i dati di cui al comma 1-bis organizzati secondo le prescrizioni ivi contenute.
In aggiunta a quanto già previsto nel comma 6, viene richiesta anche la pubblicazione dei criteri di formazione delle liste di attesa.
Gli enti operanti nel servizio sanitario nazionale sono tenuti, altresì, al rispetto degli obblighi di pubblicazione previsti dalla vigente normativa, avendo riguardo anche alle disposizioni contenute in atti vincolanti o accordi, quale, ad esempio, l’Accordo Collettivo Nazionale del 17 dicembre 2015, recante la disciplina dei rapporti con gli specialisti ambulatoriali interni, veterinari ed altre professionalità sanitarie.
Per quanto riguarda gli obblighi di pubblicazione da applicarsi ai dirigenti sanitari l'ANAC emanerà altre Linee guida che sono in corso di predisposizione.
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