Il Presidente della Sezione II del TAR di Roma con decreto n. 8302 in data 28 dicembre ha preso in esame il ricorso numero di registro generale 15425 del 2016, proposto da alcune impree pirotecniche; contro il Comune di Roma e il Ministero dell'Interno, non costituiti in giudizio; per l'annullamento previa sospensione dell'efficacia, dell'Ordinanza n. 145 del 22.12.2016 con la quale a far data dal 29.12.2016 e fino alle ore 24.00 del 01.01.2017 è stato disposto su tutto il territorio di Roma Capitale il divieto assoluto "di usare materiale esplodente, utilizzare fuochi artificiali, petardi, botti, razzi e simili artifici pirotecnici e in genere artifici contenenti miscele detonanti ed esplodenti";
Al riguardo il TAR visti il ricorso e i relativi allegati; vista l'istanza di misure cautelari monocratiche proposta dalla parte ricorrente, ai sensi dell'art. 56 cod. proc. amm.; considerato che, nella specie, sussistono le condizioni per disporre l’accoglimento dell’istanza anzidetta nelle more della celebrazione della camera di consiglio, atteso che il provvedimento impugnato, nella sommaria delibazione propria della presente sede cautelare, non appare sorretto da un’idonea istruttoria né, tantomeno, da una sufficiente motivazione, tenuto in particolare conto che trattasi di un’ordinanza contingibile ed urgente che inibisce l’uso di qualsivoglia tipologia di materiale esplodente, per giunta sull’intero territorio comunale; ha accolto l’istanza cautelare indicata in parte motiva, fissando per la trattazione collegiale la camera di consiglio del 25 gennaio 2017.
Al riguardo si deve osservare che in primo luogo il presidente ha ritenuto di fatto di rinviare la decisione a dopo le feste quando il problema sarà superato, che la decisione è basata sulla insufficiente istruttoria e motivazione, ma la cosa più grave è che il Comune non si è costituito.
La questione è importante per l'avvenire e per casi analoghi.
una cosa sono i fuochi ed un' altra "i botti". Il giorno 1 i giornali paiono un bollettino di guerra.
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