lunedì 31 agosto 2015

IL PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE DEVE ESSERE APPROVATO DAI COMUNI ENTRO VENTI GIORNI DALL'APPROVAZIONE DEL BILANCIO

In base all'art. 169 del Testo Unico degli enti locali la Giunta delibera il piano esecutivo di gestione (PEG) entro venti giorni dall'approvazione del bilancio di previsione, in termini di competenza . Con riferimento al primo esercizio il PEG e' redatto anche in termini di cassa. Il PEG e' riferito ai medesimi esercizi considerati nel bilancio, individua gli obiettivi della gestione ed affida gli stessi, unitamente alle dotazioni necessarie, ai responsabili dei servizi.
Con il PEG sono assegnati a ciascun dirigente responsabile gli obiettivi da raggiungere (in base ai quali saranno valutati) e le risorse finanziarie, umane e strumentali.
Nel PEG le entrate sono articolate in titoli, tipologie, categorie, capitoli, ed eventualmente in articoli, secondo il rispettivo oggetto. Le spese sono articolate in missioni, programmi, titoli, macroaggregati, capitoli ed eventualmente in articoli. I capitoli costituiscono le unita' elementari ai fini della gestione e della rendicontazione, e sono raccordati al quarto livello del piano dei conti finanziario. Il PEG rappresenta anche lo strumento per assicurare in maniera effettiva la separazione dei poteri tra politica e dirigenza. E' importante che il PEG sia collegato al Piano degli indicatori in modo da rendere misurabili gli obiettivi affidati ai dirigenti. E' pure importante che sia posta molta attenzione alle somme attribuite a ciascun responsabile affinché siano commisurate alle esigenze.Il PEG rappresenta anche una garanzia in merito all'utilizzo dei fondi assegnati a ciascun dirigente, in quanto nessun altro settore può utilizzarli senza la firma del titolare, a meno che la Giunta modifichi in corso dell'anno il PEG e l'assegnazione degli obiettivi e delle risorse.

IL CONTROLLO SULL'EFFICIENZA DEI SERVIZI COMUNALI PUO' ESSERE FATTO "DE VISU" SOLO DAI CITTADINI


 In base alle norme ogni Comune, sulla base dei dati relativo al funzionamento dei servizi e resi pubblici sul proprio sito web,  dovrebbe sviluppare degli indicatori sulla base delle indicazioni fornite dal Ministero dell'Interno e di quello dell'Economia e delle Finanze. Per quanto riguarda il servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti gli indicatori sono i seguenti:
1) Unità immobiliari servite/Totale delle unità immobiliari
2) Costo pro capite del servizio
Il Comune di Sabaudia non ha reso noti questi dati, nonostante gli obblighi di legge.

Personalmente, sulla base dei dati del bilancio di previsione 2015 approvato dal Consiglio comunale e delle popolazione residente al 1° gennaio 2015 (dati ISTAT) ho provato ad elaborare il costo annuo pro capite che ammonta ad € 240,86
In base all'oramai famoso comma 461 dell'art. 2 della legge 244/2007 i cittadini dovrebbero essere coinvolti nella valutazione del funzionamento dei servizi pubblici. 
I cittadini che pagano le tasse sono stanchi di assistere a spettacoli del genere quando l'ultimo giorno di agosto i turisti se ne vanno e lasciano i rifiuti di una vacanza...
Con la deliberazione n. 10 del 17 febbraio 2015 era stato approvato un piano di informatizzazione dell'ente  con le procedure per la presentazione delle istanze, dichiarazioni e segnalazioni, ma è ancora tutto in alto mare..... 







domenica 30 agosto 2015

I COMUNI SONO TENUTI A PUBBLICARE SUL PROPRIO SITO LE INFORMAZIONI SULLE CONCESSIONI DEMANIALI MARITTIME

La L.R. del lazio n. 8/2015 ha introdotto una nuova norma nella L. R: 1372007 : l' Art. 53 bis (Trasparenza delle concessioni)che stabilisce quanto segue: 
1. I comuni sono tenuti a pubblicare, sui propri siti istituzionali, le informazioni identificative relative alle concessioni demaniali marittime per finalità turistiche e ricreative di propria competenza nonché i canoni concessori e l’imposta regionale dovuta. In particolare, sono pubblicati i dati relativi alla località, al titolare della concessione, alla tipologia concessoria e la relativa planimetria, compresi i dati oggetto di pubblicazione nell’albo regionale di cui all’articolo 75, comma 1, lettera m), della l.r. 14/1999 e successive modifiche, istituito con deliberazione della Giunta regionale 23 aprile 2014, n. 205.
2. La mancata pubblicazione da parte del comune dei dati di cui al comma 1 preclude l’accesso alle agevolazioni finanziarie regionali destinate ai comuni del litorale.
3. I comuni sono tenuti ad attivare procedure di evidenza pubblica ai fini del rilascio di nuove concessioni, nonché nei casi di affidamento ad altri soggetti delle attività oggetto della concessione e di subingresso ai sensi, rispettivamente, degli articoli 45 bis e 46 del codice della navigazione e successive modifiche.”.
Allo stato il Comune di Sabaudia no  risulta aver ottemperato a questa norma e pertanto rischia di essere escluso dalle agevolazioni finanziarie previste per i Comuni de litorale. 

sabato 29 agosto 2015

COSTITUITE LE AREE DI AGGREGAZIONE PER GLI ACQUISTI DELLE ASL NELLA REGIONE LAZIO


Il Commissario ad acta per la sanità della Regione Lazio con decreto n. 369 del 29 luglio scorso ha individuato e costituito le aree di aggregazione per lo svolgimento di gare in forma aggregata tra le ASL del Lazio come segue:

AREA 1:  ASL Rieti, ASL Viterbo, ASL Roma F e ASL Roma G
AREA 2: ASL Roma A, ASL Roma B, ASL Roma C, ASL Roma D, ASL Roma E, Policlinico Umberto I , Policlinico Tor Vergata, INMI, Spallanzani, IFO, Azienda Ospedaliera San Camillo Forlanini, Azienda Ospedalierea San Giovanni, Azienda sanitaria Sant'Andrea.
AREA 3:  ASL Latina, ASL Frosinone, ASL Roma H.
Si tratta di un avvio delle centrali uniche di acquisto previste anche per gli enti locali; l'atto prevede anche una bozza di  convenzione operativa tra le aziende appartenenti a ciascuna area di aggregazione. 
L'intento voluto dal legislatore è quello non solo di contenere i costi dei beni e servizi, ma anche quello di qualificare meglio le procedure, specializzare il personale e ridurre i tempi per ogni procedura.
Su questo tema lavora da tempo il Presidente dell'ANAC Cantone, anche per le implicazioni relative alla lotta alla corruzione.
Sarà possibile inoltre liberare del personale destinandolo ad altre attività.
In alcune città taluno ha cercato di far passare il concetto che si volessero accorpare talune ASL commettendo un errore. 
Invece se tutti collaboreranno potranno essere raggiunti i risultati attesi riducendo notevolmente i tempi delle gare e contenendo ulteriormente i costi. 

venerdì 28 agosto 2015

SABAUDIA: SPETTACOLI PIROTECNICI ESTATE 2015: COSTO € 25.620,00

Senza dubbio i fuochi d'artificio sono stati belli, ma il costo è stato molto elevato. E' stata pubblicata finalmente la determinazione n.16 del 5 agosto scorso con cui lo staff del Sindaco ha assunto l'impegno di spesa per gli spettacoli pirotecnici svolti questa estate il 15 e il 22 agosto.
Il costo totale è di € 25.620,00, non poco, specialmente se pensiamo alle tante persone che in questa città si trovano in situazioni di disagio, senza casa, senza soldi, ecc.  e alle quali spesso è difficile dare un aiuto

OGNI COMUNE DEVE PUBBLICARE IL PIANO DEGLI INDICATORI E DEI RISULTATI ATTESI DI BILANCIO ENTRO TRENTA GIORNI DALL'APPROVAZIONE DEL BILANCIO DI PREVISIONE

Il DPCM 28 novembre 2011 recante la Sperimentazione della disciplina concernente i sistemi contabili e gli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro enti ed organismi, di cui all'articolo 36 del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, all' Art. 17 (Indicatori di bilancio) stabilisce che al fine di illustrare gli obiettivi della gestione, misurarne i risultati e monitorarne l'effettivo andamento in termini di servizi forniti e di interventi realizzati, gli enti in sperimentazione, esclusi gli enti coinvolti nella gestione della spesa finanziata con le risorse destinate al Servizio sanitario nazionale di cui all'articolo 19 del citato decreto legislativo n. 118 del 2011, entro 30 giorni dall'approvazione del bilancio di previsione o del budget di esercizio e del bilancio consuntivo o del bilancio di esercizio, presentano un documento denominato "Piano degli indicatori e dei risultati attesi di bilancio", d'ora in avanti denominato "Piano", il quale: a) in riferimento al contenuto di ciascun programma e agli obiettivi individuati nei documenti di programmazione dell'ente espone informazioni sintetiche relative ai principali obiettivi da realizzare con riferimento agli stessi programmi del bilancio per il triennio della programmazione finanziaria e riporta gli indicatori individuati per quantificare tali obiettivi, nonché la misurazione annuale degli stessi indicatori per monitorare i risultati conseguiti; b) e' parte integrante dei documenti di programmazione e di bilancio di ciascuna amministrazione pubblica. Esso viene divulgato anche attraverso pubblicazione sul sito internet istituzionale dell'amministrazione stessa nella sezione "Trasparenza, valutazione e merito", accessibile dalla pagina principale (home page); c) e' coerente e si raccorda al sistema di obiettivi e indicatori adottati da ciascuna amministrazione ai sensi del decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150. Con successivo DPCM 18 settembre 2012 la Presidenza del Consiglio ha provveduto alla "Definizione delle linee guida generali per l'individuazione dei criteri e delle metodologie per la costruzione di un sistema di indicatori ai fini della misurazione dei risultati attesi dai programmi di bilancio, ai sensi dell'articolo 23 del decreto legislativo 31 maggio 2011, n. 91. Pertanto i Comuni devono provvedere a mettere a disposizione dei cittadini il Piano degli indicatori e dei risultati attesi entro trenta giorni dall'adozione del Bilancio. Quindi se ad esempio il bilancio di previsione fosse stato approvato il 29 luglio, entro oggi avrebbe dovuto essere pubblicato il Piano comunale ai sensi delle disposizioni sopra richiamate. In questo modo anche i cittadini potranno seguire su un immaginario cruscotto lo stato della "macchina" Comune: la velocità degli incassi, la capacità di spesa, l'efficienza nella riscossione delle tasse, il rapporto tra anziani e assistenza domiciliare, ecc...

giovedì 27 agosto 2015

LO STATO DELLE ACQUE INTERNE DEL PARCO NAZIONALE DEL CIRCEO E LE NUOVE NORME IN MATERIA DI DELITTI CONTRO L'AMBIENTE


Il Giudice Guariniello di Torino ha dato applicazione per la prima volta alla nuova legge n.68/2015 recante disposizioni in materia di delitti contro l'ambiente. La legge ha introdotto un nuovo titolo nel Codice penale il Titolo VI bis, denominato "Dei delitti contro l'ambiente". In particolare l'art. 452-bis tratta dell'inquinamento ambientale, mentre il 452-quater di disastro ambientale.

Lo stato delle acque del lago di Paola di Sabaudia, profondamente compromesso da una serie di cause, a mio avviso può essere fatto rientrare tra le fattispecie previste dal legislatore.
Il rischio per la salute di chi pratica sport remieri in alcuni punti può essere elevato.
E' ora che vengano messi in atto tutti i provvedimenti necessari per ricondurre lo stato delle acque alla normalità.

UNA SENTENZA INNOVATIVA DEL CONSIGLIO DI STATO IN MATERIA DI USUCAPIONE

La Sez. IV del Consiglio di Stato in data 26 agosto ha emesso una sentenza profondamente innovativa in materia di riconoscimento di usucapione a favore di un Comune per effetto di una occupazione illegittima scaturita da una procedura espropriativa non conclusasi ritualmente con la cessione bonaria ovvero con il decreto di esproprio. Al riguardo la sezione IV ha argomentato quanto segue: "In primo luogo è assai discutibile la usucapibilità di beni illecitamente occupati dall'Amministrazione. Lo impediscono invero plurime ragioni. 

La prima delle quali fa capo all’orientamento secondo il quale “In tema di tutela possessoria, ricorre spoglio violento anche in ipotesi di privazione dell'altrui possesso mediante alterazione dello stato di fatto in cui si trovi il possessore, eseguita contro la volontà, sia pure soltanto presunta, di quest'ultimo, sussistendo la presunzione di volontà contraria del possessore ove manchi la prova di una manifestazione univoca di consenso, e senza che rilevi in senso contrario il semplice silenzio, in quanto circostanza di per sé equivoca, e non interpretabile come espressione di acquiescenza. alla luce dell'ampia nozione di violenza del possesso elaborata dalla giurisprudenza (ex multis Cass. civ., Sez. II, 7 dicembre 2012 n. 22174). Cosi escludendosi che la detenzione possa essere mutata in possesso. 
La seconda pone in relazione l’asserita usucapibilità con la sua incompatibilità al cospetto dell’art. 1 del Protocollo Addizionale della CEDU e della Corte Europea dei Diritti dell'Uomo, la cui costante giurisprudenza (Sez. II, 30 maggio 2000, Belvedere Alberghiera S.r.l. c. Italia, n. 31524/96; Sez. III, 12 gennaio 2006, Sciarrotta c. Italia, n. 14793/02), ha più volte affermato, la non conformità alla Convenzione (in particolare, al citato Protocollo addizionale n. 1) che ha valore di “norma costituzionale interposta”, dell'istituto della cosiddetta "espropriazione indiretta o larvata" e quindi di alternative all’acquisizione in proprietà che non siano rappresentate dal decreto di espropriazione, ovvero dal contratto tra le parti. 
Non consente quindi la C.E.D.U. che l'apprensione materiale del bene da parte dell'Amministrazione possa considerarsi legittima al di fuori di una legittima procedura espropriativa o di un procedimento sanante (art. 42 bis D.P.R. n. 327 del 2001). 
Né può essere omesso di aggiungere, infine, che l'interruzione dell'usucapione può avvenire oltre che con la perdita materiale del possesso soltanto con la proposizione di apposita domanda giudiziale, cosicché quantomeno sino all'entrata in vigore del D.P.R. n. 327 del 2001, qualificandosi antecedentemente l’occupazione acquisitiva come “fattispecie ablatoria”, era preclusa da parte del destinatario dell'occupazione preordinata all'esproprio, l'azione di restitutio in integrum, onde, trovando necessariamente applicazione l'art. 2935 Cod. civ., il dies a quo di un possibile possesso utile a fini di usucapione non potrebbe che individuarsi, come sostenuto anche da parte appellata, a partire dall'entrata in vigore del D.P.R. 8 giugno 2001 n. 327. 
Alla luce di quanto finora rilevato l’appello deve essere quindi respinto, con la conseguente conferma integrale della sentenza di primo grado e con essa dell’alternativa di cui l’Amministrazione dispone tra restituzione delle aree occupate dalla scuola, previa riduzione in pristino stato, e obbligo di disporne l’acquisizione sanante ex art.42-bis del d.p.r. n.327 del 2001"

Naturlamente il principio può essere ribaltato nel caso di usucapione fatta dal privato nei confronti della P.A.

martedì 25 agosto 2015

IL RECUPERO DEI VECCHI PNEUMATICI PER LA DIFESA DEL NOSTRO AMBIENTE


Tra i tanti  rifiuti che si trovano lungo le strade sono compresi i vecchi pneumatici, hanno completato il loro ciclo di vita e vengono abbandonati degradando l'ambiente. Un tempo alcuni li gettavano nei cassonetti, altri li bruciavano. Ancora oggi se ne trovano anche in mezzo ai nostri boschi. Ora esiste un Consorzio per il loro recupero e riciclo, si chiama Eco Tyre e si preoccupa appunto di riciclare i vecchi pneumatici trasformandoli in materiale utilizzabile per strade, piste ciclabili, campi sportivi, ecc.
Quest'anno il Consorzio ha raccolto tutte le vecchie carcasse presenti nelle isole minori, dando un forte contributo all'ambiente. Sarebbe opportuno che tutti i Comuni aderissero al Consorzio.

lunedì 24 agosto 2015

SABAUDIA: L'ESTATE STA FINENDO

La cicala e la formica (da Wikipedia)
Dal punto di vista meteorologico l'estate si avvia già al cambiamento che ci porterà al clima di settembre (quando il 21 ci sarà il passaggio alla stagione autunnale), mese che comunque regala spesso bellissime giornate per godere ancora il mare. Il Comune di Sabaudia con la festa di fine estate svolta sabato scorso ha anticipato i tempi pur dichiarando ovunque che il turismo debba essere destagionalizzato. La nostra amministrazione quest'anno ha speso molto per le manifestazioni estive; in parte le spese sono state sostenute da sponsors ma di questo non si hanno notizie certe, per cui dovremo attendere un rendiconto formale per conoscere i costi effettivamente sostenuti dal bilancio comunale ed avere più trasparenza sui costi fronteggiati grazie agli sponsors. Ancora una volta desidero sollevare il problema etico sulla scelta di questi imprenditori che decidono di contribuire spontaneamente al funzionamento della città e che si concentrano ben poco sui servizi pubblici, preferendo le manifestazioni estive che hanno senza dubbio un ritorno di immagine maggiore, anche se durano il tempo di una serata. Proprio mentre l'estate era già iniziata il Consiglio comunale ha approvato a maggioranza il bilancio di previsione 2015 che, a detta del Collegio dei revisori dei conti parte con uno sbilancio rilevante, nonostante i nuovi obblighi relativi all'adozione di bilanci in pareggio da parte degli enti locali. Molte manifestazioni hanno avuto senza dubbio costi molto contenuti, ma le altre? Non vorremmo che avvenisse come la favola di Esopo intitolata "La cicala e la formica":  Durante l'estate la formica lavorava duramente, mettendosi da parte le provviste per l'inverno. Invece la cicala non faceva altro che cantare tutto il giorno. Poi arrivò l'inverno e la formica ebbe di cui nutrirsi, dato che durante l'estate aveva accumulato molto cibo. La cicala cominciò a sentire i morsi della fame, perciò andò dalla formica a chiederle se potesse darle qualcosa da mangiare. La formica le disse: «Io ho lavorato duramente per ottenere questo; e tu, invece, che cosa hai fatto durante l'estate?» «Ho cantato» rispose la cicala. La formica allora esclamò: «E allora adesso balla!». Mi auguro che l'amministrazione pubblichi al più presto il rendiconto delle manifestazioni estive per fugare ogni legittima preoccupazione circa la stabilità del bilancio comunale e circa il funzionamento delle funzioni fondamentali del Comune e che entro il mese di settembre vengo portato in Consiglio comunale il provvedimento per ricondurre il bilancio in pareggio così come stabilito dalla L. 243/2012.

sabato 22 agosto 2015

L'AUMENTO DELLE TARIFFE DEI SERVIZI PUBBLICI LOCALI DENUNCIATO DA CONFARTIGIANATO

​La Confartigianato sul proprio sito ha inserito queste interessanti considerazioni: Tra giugno 2012 e giugno 2015 le tariffe dei servizi pubblici locali (raccolta rifiuti, trasporti pubblici, parcheggi, istruzione secondaria, mense scolastiche, nidi d’infanzia comunali e certificati anagrafici) sono aumentate del 9,9%,mentre l’inflazione è rimasta contenuta ad un aumento dell’1,7%.
​Confartigianato ha calcolato il costo dei servizi pubblici per le tasche di famiglie e imprenditori rivelando una vera e propria impennata negli ultimi due anni che si è tradotta in un rincaro del 6,2% delle tariffe a fronte di un modesto aumento dello 0,5% del tasso di inflazione.
​A crescere sono le tariffe applicate dalle 1.782 aziende pubbliche partecipate a livello locale, presenti in tutta Italia e nelle quali spesso le perdite superano gli utili di esercizio.
​In testa nella classifica delle regioni con gli organismi a totale partecipazione pubblica che registrano le maggiori perdite c’è il Lazio, In questa regione si registra una differenza di 27,6 milioni di euro data da utili per 4,4 milioni e perdite per 32 milioni.
​Secondo posto per l’Umbria con una differenza di 26,4 milioni tra utili per 6,4 milioni e perdite per 32,8 milioni. Seguono la Campania con una differenza di 19,8 milioni tra utili per 4,6 milioni e perdite per 24,4 milioni, Piemonte (-9,2 milioni tra utili per 18,4 milioni e perdite per 27,6 milioni), Calabria (-6,7 milioni tra utili per 0,8 milioni e perdite per 7,5 milioni), Abruzzo (con una differenza di 5,2 milioni data da utili per 1,8 milioni e perdite per 7 milioni), Molise (con una differenza di 2,7 milioni data da utili per 0,3 milioni e perdite per 3 milioni) e infine la Sicilia con una differenza di 2,4 milioni data da utili per 11,5 milioni e perdite per 13,9 milioni.
​All’altro capo della classifica, la regione più virtuosa è il Trentino Alto Adige dove gli utili di 137,5 milioni superano di 132,1 milioni le perdite di 5,4 milioni. Buona performance anche per la Sardegna, regione in cui gli utili delle società pubbliche locali si attestano a 109,3 milioni e superano di 106,8 milioni i 2,5 milioni di perdite. Bene anche la Puglia dove gli utili di 73,1 milioni superano di 61,6 milioni gli 11,5 milioni di perdite.
​Secondo il rapporto di Confartigianato, nelle otto regioni dove le perdite superano gli utili, gli organismi a totale partecipazione pubblica mostrano un’incidenza del costo del personale sul costo della produzione pari al 37,2%, superiore di 13,5 punti rispetto al 23,8% registrato nelle 13 regioni dove, al contrario, gli utili superano le perdite.
​“Il mercato dei servizi pubblici locali – commenta il Segretario Generale di Confartigianato Cesare Fumagalli – ha bisogno di una robusta cura di efficienza. Le regole di una sana gestione imprenditoriale non possono valere soltanto per i privati. I risultati di esercizio e i costi per i cittadini la dicono lunga sulla necessità di interventi mirati a razionalizzare e innovare la gestione, innalzare la qualità dei servizi, migliorare la convenienza di prezzi e tariffe”.
Sarebbe opportuno poter confrontare i dati anche per verificare gli scostamenti tra un Comune e l'altro. Qui riporto i dati relativi ai proventi dei servizi pubblici in questi anni:


venerdì 21 agosto 2015

SABAUDIA: IL PAREGGIO DI BILANCIO

La LEGGE 24 dicembre 2012, n. 243 reca Disposizioni per l'attuazione del principio del pareggio di bilancio ai sensi dell'articolo 81, sesto comma, della Costituzione. L'art. 3 di detta legge tratta del principio dell'equilibrio dei bilanci: Le amministrazioni pubbliche concorrono ad assicurare l'equilibrio dei bilanci ai sensi dell'articolo 97, primo comma, della Costituzione. L'equilibrio dei bilanci corrisponde all'obiettivo di medio termine. I documenti di programmazione finanziaria e di bilancio stabiliscono, per ciascuna annualità del periodo di programmazione, obiettivi del saldo del conto consolidato, articolati per sotto settori, tali da assicurare almeno il conseguimento dell'obiettivo di medio termine ovvero il rispetto del percorso di avvicinamento a tale obiettivo nei casi previsti dagli articoli 6 e 8. Nei medesimi documenti sono indicate le misure da adottare per conseguire gli obiettivi del saldo del conto consolidato. Gli obiettivi di cui al comma 3 possono, in conformità all'ordinamento dell'Unione europea, tenere conto dei riflessi finanziari delle riforme strutturali con un impatto positivo significativo sulla sostenibilità delle finanze pubbliche. L'equilibrio dei bilanci si considera conseguito quando il saldo strutturale, calcolato nel primo semestre dell'esercizio successivo a quello al quale si riferisce, soddisfa almeno una delle seguenti condizioni: a) risulta almeno pari all'obiettivo di medio termine ovvero evidenzia uno scostamento dal medesimo obiettivo inferiore a quello indicato dall'articolo 8, comma 1; b) assicura il rispetto del percorso di avvicinamento all'obiettivo di medio termine nei casi previsti dagli articoli 6 e 8 ovvero evidenzia uno scostamento dal medesimo percorso inferiore a quello indicato dall'articolo 8, comma 1. E' evidente quindi che i Comuni devono approvare bilanci in pareggio; non si comprende quindi come mai alcuni comuni seguitino ad approvare bilanci di previsione che già all'inizio dell'anno si presentano sbilanciati. Pertanto i bilanci dei comuni si considerano in equilibrio quando, sia nella fase di previsione che di rendiconto, registrano: a) un saldo non negativo, in termini di competenza e di cassa, tra le entrate finali e le spese finali; b) un saldo non negativo, in termini di competenza e di cassa, tra le entrate correnti e le spese correnti, incluse le quote di capitale delle rate di ammortamento dei prestiti.
Il Consiglio comunale di Sabaudia ha approvato un bilancio che non è in pareggio e che secondo il Collegio dei revisori sarebbe molto più sbilanciato di quanto dichiarato nell'atto n. 23/2015.
Salvo quanto previsto dall'articolo 10, comma 4, della citata L. 243/2012 qualora, in sede di rendiconto di gestione, un ente di cui al comma 1 del presente articolo registri un valore negativo dei saldi di cui al medesimo comma 1, lettere a) e b), adotta misure di correzione tali da assicurarne il recupero entro il triennio successivo. Certamente il legislatore non ha voluto dire che da ciò possa derivare un nuovo disavanzo....

giovedì 20 agosto 2015

L'avvio della riforma delle norme in materia fallimentare

Sul Supplemento alla G.U. n. 192 è pubblicata la legge n. 132 del 6 agosto di conversione del D.L. 83/2015, recante misure urgenti in materia fallimentare, civile e processuale e di organizzazione dell'amministrazione giudiziaria. Con questa legge vengono introdotte alcune misure, appunto urgenti per la riforma del procedimento fallimentare che rafforzano la tutela dei creditori, specialmente nella fase del concordato preventivo. Ma è solo un anticipo della riforma più ampia sulla quale è ancora al lavoro una apposita commissione e che dovrebbe finire i propri lavori entro l'anno. Si tratta comunque di un importante passo avanti anche per evitare il fallimento di tante aziende.  

mercoledì 19 agosto 2015

IL CAPORALATO


Il problema del caporalato è presente in Italia da prima dell'Unità ed anche nella zona pontina esisteva da prima della bonifica come ho ricordato nel mio libro "Odonomastica sabaudiana" nel capitolo dedicato ai "guitti" con uno sfruttamento inumano della mano d'opera che veniva reclutata nella vicina ciociaria.
Dopo oltre cento anni dall'Unità d'Italia e quasi settanta anni di Repubblica fondata sul lavoro nulla è stato fatto per debellare questo sistema che oggi sfrutta gli immigrati.
Molti processi sono aperti anche avanti al Tribunale penale di Latina, ma occorre intervenire sulla prevenzione e sui controlli da parte degli organi preposti che devono essere più stringenti e costanti.
Il Manifesto (cui dobbiamo la foto) ha pubblicato molti articoli sull'argomento di Marco Omizzolo, che da anni si batte contro questa forma di schiavitù e che insieme a Pina Sodano ha da poco pubblicato un libro "Migranti e territori" in cui si parla diffusamente di questo problema.
Il quotidiano "La Repubblica" oggi ha dato ampio spazio alle dichiarazioni del Ministro dell'agricoltura Martina sui drammatici casi di braccianti morti nelle campagne e sul nuovo allarme sul caporalato: "Il caporalato in agricoltura è un fenomeno da combattere come la mafia e per batterlo occorre la massima mobilitazione di tutti: istituzioni, imprese, associazioni e organizzazioni sindacali. Chi conosce situazioni irregolari deve denunciarle senza esitazione". 
"In queste settimane - ha aggiunto Martina - abbiamo lavorato con il ministero del Lavoro sia per intensificare i controlli che per consolidare nuove pratiche utili al contrasto permanente del fenomeno". Il ministro nella nota ricorda anche che dal primo settembre prende il via la 'Rete del lavoro agricolo di qualità', "che abbiamo fortemente voluto dal ministero delle Politiche Agricole, e che è diventata finalmente realtà in questi mesi".
"È uno strumento importante. Dall'1° settembre le aziende agricole potranno aderire alla Rete tramite il portare internet INPS. Per la prima volta in Italia - ha sottolineato Martina - si istituisce un sistema pubblico di certificazione etica del lavoro che riguarderà proprio le imprese agricole. Il 'certificato di qualità' non sarà un semplice bollino di natura burocratica ma attesterà il percorso delle verifiche puntuali e preventive effettuate individuando e valorizzando le aziende virtuose".
Secondo Martina occorrerà rafforzare il coordinamento tra istituzioni e parti sociali con il completamento dell'iter parlamentare del provvedimento "collegato agricoltura", che "prevede l'adesione alla Rete, attraverso la stipula di convenzioni, degli sportelli unici per l'immigrazione, delle istituzioni locali, dei centri per l'impiego e degli enti bilaterali costituiti dalle organizzazioni dei datori di lavoro e dei lavoratori in agricoltura". 
Il ministro Martina ha tenuto a sottolineare che "La nostra deve essere una battaglia senza sosta e senza quartiere alla piaga del caporalato e del lavoro nero in agricoltura".
Attendiamo di leggere questo "collegato" per verificare se i provvedimenti attesi saranno appropriati alla situazione del nostro Paese e della nostra provincia. Servono norme chiare e sanzioni precise per debellare questo sistema di potere.

martedì 18 agosto 2015

LA CIRCOLARE INPS PER IL CONGEDO PARENTALE DEI LAVORATORI DIPENDENTI

Messa in rete ieri sera la circolare dell'INPS per il congedo parentale dei lavoratori dipendenti...ne riposto uno stralcio....
"L’ indennità per congedo parentale è subordinata alla vivenza del bambino e alla sussistenza di un rapporto di lavoro in atto all’inizio e durante il periodo di astensione facoltativa. 
SPETTA ai lavoratori dipendenti, in costanza di rapporto di lavoro,genitori naturali (esclusi quelli disoccupati o sospesi, i lavoratori domestici e quelli a domicilio) per un periodo complessivo tra i due non superiore a 10 mesi, aumentabili a 11, fruibili anche contemporaneamente, entro i primi 8 (fino al giorno compreso dell'ottavo compleanno) anni di vita del bambino circ. 109/2000. L'indennità spetta in qualità di lavoratori dipendenti anche ai lavoratori agricoli a tempo determinato purché possano far valere 51 giornate nell'anno precedente quello di inizio del congedo oppure nello stesso anno se lavorate prima dell'inizio del congedo stesso. alla madre lavoratrice dipendente, per un periodo continuativo o frazionato non superiore a 6 mesi, trascorso quello previsto per l'astensione obbligatoria dopo il parto circ. 109/2000 punto 1.3; al padre lavoratore dipendente, per un periodo continuativo o frazionato non superiore a 6 mesi, elevabile a 7 se lo stesso si astiene dal lavoro per un periodo continuativo o frazionato non inferiore a 3 mesi circ. 109/2000 punto 1.3. In questo caso il limite complessivo delle astensioni dal lavoro dei genitori sale a 11 mesi. al padre lavoratore dipendente, anche durante il periodo di astensione obbligatoria della madre (a decorrere dal giorno successivo al parto), e anche se la stessa non lavora. al genitore solo (padre o madre), per un periodo continuativo o frazionato non superiore a 10 mesi; circ. 109/2000 In caso di fruizione da parte di entrambi i genitori (madre autonoma e padre dipendente) il periodo massimo complessivo tra i due è pari a 10 mesi (3 mesi per la madre e 7 mesi per il padre). Ai lavoratori dipendenti genitori adottivi o affidatari (esclusi quelli disoccupati o sospesi, i lavoratori domestici e quelli a domicilio) con le stesse modalità dei genitorinaturali, fino al compimento della maggiore età del minore.circ. 16/2008. 
Madre e padre possono fruire di tale congedo parentale anche contemporaneamente. 
N.B.: In caso di fruizione frazionata dell'astensione, i periodi si calcolano secondo i criteri di cui alla circolare n. 134382/17 del 26.1.1982, par. 14.2 e msg n. 28379 del 25.10.2006. 
La frazionabilità va comunque intesa nel senso che tra un periodo (anche di un solo giorno per volta) e l'altro di astensione facoltativa deve essere effettuata una ripresa effettiva del lavoro. Le giornate di ferie, la malattia,le festività e i sabati cadenti tra il periodo di congedo parentale e la ripresa lavoro non vanno computate in conto congedo parentale msg n. 28379 del 25.10.2006. 
PARTO GEMELLARE O PLURIGEMELLARE Ciascun genitore lavoratore dipendente, in caso di parto gemellare o plurigemellare e anche in caso di adozione e affidamento di più minori, ha diritto a fruire del congedo parentale,per ogni nato e per ogni adottato o affidato, per il numero di mesi previsti dalla legge, con le stesse modalità di fruizione e con gli stessi criteri di pagamento. circ. 8/2003 punto 8 ­ msg. 569/2001. Con l’occasione si precisa che in caso di parto plurimo non è previsto il diritto ad ulteriori periodi di astensione obbligatoria. 
NON SPETTA Ai genitori disoccupati o sospesi; ai genitori lavoratori domestici; ai genitori lavoratori a domicilio; da quando cessa il rapporto di lavoro in atto all'inizio e durante il periodo di astensione;

lunedì 17 agosto 2015

NEI DECRETI DELEGATI DALLA L. 124/2015 OCCORRE AFFRONTARE IL PROBLEMA DELLA NOMINA DELL'OIV

Più volte mi sono dovuto occupare dell'Organismo Indipendente di Valutazione istituito con il D.lgs 150/2009 che è chiamato a valutare l'attività dei dirigenti e dei dipendenti pubblici. L'ultima volta che l'ho fatto su questo blog è stato il 16 aprile scorso. Poi ho inviato una petizione alla Presidente della camera affinchè nella legge di riforma della P.A. , all'epoca in discussione in quel ramo del parlamento fosse inserita una norma che rendesse tale organo veramente indipendente, cosa che oggi non avviene in quanto vine nominato dall'organo di vertice di ciascuna amministrazione ( Ministro, Sindaco, Direttore generale di ASL, ecc.) condizionandone pesantemente l'imparzialità. Se si vuole veramente responsabilizzare i dirigenti occorre liberarli da ogni legame con i politici. La soluzione proposta nella mia petizione era quella di affidare all'ANAC la tenuta di un elenco nazionale e di attribuire alle prefetture il sorteggio dei componenti di ciascun OIV su base regionale. In questo modo si avrebbe un sistema analogo a quello dei revisri che già mostra di dare buoni frutti.

WHISTBLOWER: COSA E' ?

Da molti anni nei Paese anglosassoni vengono tutelati i dipendenti che denuncino pubblicamente o che riferiscano alle autorità attività illecite o fraudolente all'interno del governo, di un'organizzazione pubblica o privata o di un'azienda. Le rivelazioni possono essere di varia natura: violazione di una legge o un regolamento, minaccia di interesse pubblico come in caso di corruzione e frode.
Le gole profonde possono denunciare tali condotte all'interno dell'organizzazione stessa, o renderle pubbliche attraverso i media o le associazioni che si occupano dei problemi in questione. Spesso le gole profonde si espongono a ritorsioni e rivalse da parte dell'istituzione che hanno accusato o di altre organizzazioni correlate.
L’art. 1, comma 51 della legge 6 novembre 2012, n. 190 (Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione, in G.U. n. 265 del 13-11-2012) ha disciplinato per la prima volta nella legislazione italiana, certamente in maniera parziale e problematica, la figura della gola profonda, con particolare riferimento al “dipendente pubblico che segnala illeciti”, al quale viene offerta una parziale forma di tutela. Con l' art. 54-bis del D.lgs 165/2001, si è stabilito che il pubblico dipendente che denuncia all’autorità giudiziaria o alla Corte dei conti, ovvero riferisce al proprio superiore gerarchico condotte illecite di cui sia venuto a conoscenza in ragione del rapporto di lavoro, non può essere sanzionato, licenziato o sottoposto ad una misura discriminatoria, diretta o indiretta, avente effetti sulle condizioni di lavoro per motivi collegati direttamente o indirettamente alla denuncia. Inoltre, nell'ambito del procedimento disciplinare, l’identità del segnalante, salvo casi particolari,  non può essere rivelata, senza il suo consenso, sempre che la contestazione dell'addebito disciplinare sia fondata su accertamenti distinti e ulteriori rispetto alla segnalazione.  Infine, si è stabilito che la denuncia è sottratta all'accesso previsto dalla legge 7 agosto 1990, n. 241. Tali disposizioni pongono inoltre delicate problematiche con riferimento all'applicazione del Codice in materia di protezione dei dati personali.
Fino ad ora non sembra che questo nuovo istituto abbia trovato molta applicazione.
A mio avviso occorre che nei decreti delegati previsti dalla L. 124/2015 siano introdotte norme più attente alla figura del whisblower garantendo una maggiore tutela ai dipendenti interessati.

ATTUARE IL FREEDOM OF INFORMATION ACT: la delega contenuta nell'art. 7 della L. 124/2015

Più volte negli ultimi anni è sta invocata l'emanazione anche in Italia di norme analoghe a quelle esistenti negli USA con il Freedom of information act (FOIA), un provvedimento per la libertà di informazione emanato negli USA sin da 1966 che impone alle amministrazioni pubbliche una serie di regole per permettere a tutti di sapere come opera ciascuna amministrazione.  Purtroppo la L. 190/2012 e il D.lgs 33/2013  non hanno corrisposto alle attese; ora la legge 124/2015 all'art. 7 reca la delega al Governo di emanare norme ancora più penetranti per la trasparenza totale:
Revisione e semplificazione delle disposizioni in materia di prevenzione della corruzione, pubblicità e trasparenza 1. Il Governo è delegato ad adottare, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore ella presente legge, uno o più decreti legislativi recanti disposizioni integrative e correttive del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33, in materia di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni, nel rispetto dei principi e criteri direttivi stabiliti dall'articolo 1, comma 35, della legge 6 novembre 2012, n.190, nonchè dei seguenti principi e criteri direttivi:
a) ridefinizione e precisazione dell'ambito soggettivo di applicazione degli obblighi e delle misure in materia di trasparenza;
b) previsione di misure organizzative, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, anche ai fini della valutazione dei risultati, per la pubblicazione nel sito istituzionale dell'ente di appartenenza delle informazioni concernenti:
1) le fasi dei procedimenti di aggiudicazione ed esecuzione degli appalti pubblici;
2) il tempo medio di attesa per le prestazioni sanitarie di ciascuna struttura del Servizio sanitario nazionale;
3) il tempo medio dei pagamenti relativi agli acquisti di beni, servizi, prestazioni professionali e forniture, l'ammontare complessivo dei debiti e il numero delle imprese creditrici, aggiornati periodicamente;
4) le determinazioni dell'organismo di valutazione;
c) riduzione e concentrazione degli oneri gravanti in capo alle amministrazioni pubbliche, ferme restando le previsioni in materia di verifica, controllo e sanzioni;
d) precisazione dei contenuti e del procedimento di adozione del Piano nazionale anticorruzione, dei piani di prevenzione della corruzione e della relazione annuale del responsabile della prevenzione della corruzione, anche attraverso la modifica della relativa disciplina legislativa, anche ai fini della maggiore efficacia dei controlli in fase di attuazione, della differenziazione per settori e dimensioni, del coordinamento con gli strumenti di misurazione e valutazione delle performance nonché dell'individuazione dei principali rischi e dei relativi rimedi; conseguente ridefinizione dei ruoli, dei poteri e delle responsabilità dei soggetti interni che intervengono nei relativi processi;
e) razionalizzazione e precisazione degli obblighi di pubblicazione nel sito istituzionale, ai fini di eliminare le duplicazioni e di consentire che tali obblighi siano assolti attraverso la pubblicità totale o parziale di banche dati detenute da pubbliche amministrazioni;
f) definizione, in relazione alle esigenze connesse allo svolgimento dei compiti istituzionali e fatto salvo quanto previsto dall'articolo 31 della legge 3 agosto 2007, n. 124, e successive modificazioni, dei diritti dei membri del Parlamento inerenti all'accesso ai documenti amministrativi e alla verifica
dell’applicazione delle norme sulla trasparenza amministrativa, nonché dei limiti derivanti dal segreto o dal divieto di divulgazione e dei casi di esclusione a tutela di interessi pubblici e privati;
g) individuazione dei soggetti competenti all'irrogazione delle sanzioni per la violazione degli obblighi di trasparenza;
h) fermi restando gli obblighi di pubblicazione, riconoscimento della libertà di informazione attraverso il diritto di accesso, anche per via telematica, di chiunque, indipendentemente dalla titolarità di situazioni giuridicamente rilevanti, ai dati e ai documenti detenuti dalle pubbliche amministrazioni, salvi i casi di segreto o di divieto di divulgazione previsti dall'ordinamento e nel
rispetto dei limiti relativi alla tutela di interessi pubblici e privati, al fine di favorire forme diffuse di controllo sul perseguimento delle funzioni istituzionali e sull'utilizzo delle risorse pubbliche; semplificazione delle procedure di iscrizione negli elenchi dei fornitori, prestatori di servizi ed esecutori di lavori non soggetti a tentativi di infiltrazione mafiosa istituiti ai sensi dell'articolo 1, comma 52, della legge 6 novembre 2012, n. 190, e successive modificazioni, con modifiche della relativa disciplina, mediante l'unificazione o l'interconnessione delle banche dati delle amministrazioni centrali e periferiche competenti, e previsione di un sistema di monitoraggio semestrale, finalizzato all'aggiornamento degli elenchi costituiti presso le Prefetture Uffici territoriali del Governo; previsione di sanzioni a carico delle amministrazioni che non ottemperano alle disposizioni normative in materia di accesso, di procedure di ricorso all'Autorita' nazionale anticorruzione in materia di accesso civico e in materia di accesso ai sensi della presente lettera, nonche' della tutela giurisdizionale ai sensi dell'articolo 116 del codice del processo amministrativo, di cui all'allegato 1 del decreto legislativo 2 luglio 2010, n. 104, e successive modificazioni.
Sarà opportuno che siano previste sanzioni pesanti per chi omette di rispettare le nuove norme.
Già oggi le amministrazioni locali sono chiamate a fare di più.

domenica 16 agosto 2015

LA CONCESSIONE DELL'ARENILE DA PARTE DEL COMUNE DEVE AVVENIRE MEDIANTE GARA A SOGGETTI CHE NON SIANO INADEMPIENTI NEI CONFRONTI DELL'ENTE

Il TAR del Lazio, Sezione I di Latina ha emesso l'interessante sentenza n. 3889/2015 secondo cui "La procedura di gara per la concessione di parte dell'arenile da parte di un Comune segue lo schema dell’appalto di servizi e ha ad oggetto l’affidamento di sub concessione d’uso di demanio marittimo, pertanto sono ad essa applicabili gli articoli 38 del codice appalti (il cui comma 1 lett. f) prevede che “Sono esclusi dalla partecipazione alle procedure di affidamento delle concessioni e degli appalti di lavori, forniture e servizi, né possono essere affidatari di subappalti, e non possono stipulare i relativi contratti i soggetti (…) che, secondo motivata valutazione della stazione appaltante, hanno commesso grave negligenza o malafede nell'esecuzione delle prestazioni affidate dalla stazione appaltante che bandisce la gara; o che hanno commesso un errore grave nell'esercizio della loro attività professionale, accertato con qualsiasi mezzo di prova da parte della stazione appaltante”) e 47 del codice della navigazione (l'amministrazione può dichiarare la decadenza del concessionario (…) d. per omesso pagamento del canone per il numero di rate fissato a questo effetto dall'atto di concessione (…) f. per inadempienza degli obblighi derivanti dalla concessione, o imposti da norme di legge o da regolamenti); ....la giurisprudenza in tema è costante nell’affermare che “Costituisce pacifica acquisizione quella secondo cui la scelta del concessionario di un bene demaniale da parte dell'Amministrazione concedente sia essenzialmente fondata sull'intuitus personae, nel senso della necessaria sussistenza di un rapporto fiduciario tra l'ente concedente e il concessionario, del quale è positivamente apprezzata, oltre che l'integrità morale, anche l'idoneità a svolgere adeguatamente tutti i compiti e le funzioni oggetto della concessione. Dunque, non sarebbe ammissibile una cessione della concessione a terzi senza il preventivo assenso dell'Amministrazione concedente (cfr. ex multis “T.A.R. Campania Napoli sez. VII 10 febbraio 2014 n. 920; Consiglio di Stato sez. III 7 marzo 2012 n. 1298). Conseguentemente si verifica il venir meno delle condizioni di ammissibilità di cui all’art. 38 comma 1 lett. f) del d.lgs 163/06 (codice degli appalti) e agli artt. 37 e 47 del codice della navigazione. Da quanto sopra si deduce : a) che per l'affidamento delle concessioni del demanio marittimo occorre fare le gare, b) che in tutte le gare occorre verificare se i partecipanti abbiano pendenze nei confronti dell'amministrazione.

IL PROJECT FINANCING DI UN PARCHEGGIO : UNA SENTENZA DEL CONSIGLIO DI STATO

Una interessante sentenza del Consiglio di Stato, sezione V, n.3889/2015 relativa alla proposta di project financing ai sensi dell'art. 37 bis della L. 109/1994 per la realizzazione e la gestione di un parcheggio interrato deve spingere gli enti locali a porre la massima attenzione all'utilizzo di questo strumento in quanto una volta avviata la procedura è difficile uscirne fuori e si rischia di soccombere.  Secondo il Consiglio di Stato "...una volta che da parte dei promotori è stata data esecuzione, a suo tempo, alla nota dell’Amministrazione ..., trasmettendo a questa la sostanza della documentazione loro richiesta, vi era l’obbligo del Comune della prosecuzione ulteriore del relativo procedimento. Sicché il Comune, a seguito del reinserimento dell’opera...nel Programma triennale delle opere pubbliche 2009-2011, e poiché perdurava l’interesse del Consorzio alla conclusione del procedimento, avrebbe dovuto dare seguito alla ulteriore istanza propulsiva del 14 gennaio 2009, con la quale il medesimo interesse era stato ribadito.

UNA INTERESSANTE SENTENZA DEL CONSIGLIO DI STATO IN MATERIA DI CONDONO EDILIZIO

Con sentenza n. 3943/2015, depositata il 14 agosto scorso, il Consiglio di Stato, Sez. VI ha stabilito un principio in materia di condono edilizio accogliendo un ricorso delle parti interessate con riferimento alla realizzazione di alcune opere in tempi successivi alla presentazione di domanda di condono ai sensi della legge 23 dicembre 2004, n. 724. 

Secondo il Collegio "Il legislatore, all’art. 35 della legge 28 febbraio 1985, n. 47 (Norme in materia di controllo dell’attività urbanistico-edilizia, sanzioni, recupero e sanatoria delle opere edilizie), ha previsto che: «decorsi centoventi giorni dalla presentazione della domanda e, comunque, dopo il versamento della seconda rata dell'oblazione, il presentatore dell'istanza di concessione o autorizzazione in sanatoria può completare sotto la propria responsabilità» le opere oggetto della domanda. A tal fine, prosegue la norma, «l’interessato notifica al Comune il proprio intendimento, allegando perizia giurata ovvero documentazione avente data certa in ordine allo stato dei lavori abusivi, ed inizia i lavori non prima di trenta giorni dalla data della notificazione».  Questa norma autorizza esclusivamente, quando sussistono i presupposti da essa indicati, la realizzazione di lavori di completamento con assunzione del rischio da parte di chi li effettua, nel caso di rigetto della domanda di condono. Sempre secondo il Collegio  "La disposizione riportata non si occupa della diversa fattispecie in cui il soggetto che ha presentato la domanda di condono abbia realizzato interventi non di rifinitura ma nuovi e diversi rispetto a quelli oggetto della richiesta di sanatoria. 
La Sezione ritiene che, in mancanza di una espressa norma di divieto, la realizzazione di detti interventi non può da sola giustificare il diniego del condono, occorrendo verificare se essi hanno inciso in modo radicale sui beni oggetto del condono impedendo all’amministrazione di valutare, per la diversità degli immobili, la sussistenza dei presupposti per la concessione del condono. 
La Sezione rileva, inoltre, che, se si ritiene possibile tale valutazione, in ogni caso l’autorità pubblica dovrà esercitare i propri poteri repressivi applicando le sanzioni previste dalla legge in relazione alla effettuazione degli interventi successivi.  In definitiva, le opere realizzate dopo la presentazione della domanda di condono possono condurre, ricorrendo i presupposti indicati, al rigetto della domanda stessa ovvero all’applicazione delle sanzioni previste in caso di accertata “autonoma” abusività".

La legge di delega al Governo per la razionalizzazione delle spese del Servizio sanitario nazionale è stata pubblicata sulla GU

Sul S.O: n. 49 della G.U. n. 188 è stato pubblicato il testo del decreto-legge 19 giugno 2015, n. 78 coordinato con la legge di conversione 6 agosto 2015 , n. 125 , recante: «Disposizioni urgenti in materia di enti territoriali. Disposizioni per garantire la continuita' dei dispositivi di sicurezza e di controllo del territorio. Razionalizzazione delle spese delServizio sanitario nazionale nonché norme in materia di rifiuti e di emissioni industriali.
In particolare per quanto riguarda il SSN entro il 15 settembre il Ministero della salute dovrà definire con decreto «le condizioni di erogabilità e le indicazioni di appropriatezza prescrittiva delle prestazioni di assistenza specialistica ambulatoriale», previa intesa da raggiungere in Conferenza stato-regioni. Dopo le polemiche che ci sono state al momento della presentazione del maxiemendamento relativo alla sanità all'interno del DL. sulle urgenze relative agli enti territoriali, ora sarà importante il passaggio in Conferenza Stato Regioni. Da quanto si apprende dalle fonti bene informate molti accertamenti ad alto costo saranno autorizzabili dai medici solo in casi particolarmente gravi, speriamo che di ciò possano beneficiare le liste di attesa per chi ha veramente bisogno di accertamenti e di cure.  Certamente un provvedimento del genere, almeno per certi casi avrebbe dovuto essere adottato prima per contenere le richieste di accertamenti ad alto costo. Ora speriamo che le scelte non danneggino le persone con reddito basso e i cronici.... 

IL MINISTRO ORLANDO HA PRESENTATO LO STATO DELLA GIUSTIZIA IN ITALIA

Il 12 agosto il Ministro Orlando ha presentato alla stampa l'aggiornamento del censimento della giustizia civile in Italia. Il Ministro ha dichiarato che "I dati in nostro possesso confermano un trend positivo e le misure adottate fino ad oggi, in aggiunta agli interventi futuri del cammino riformatore, si innestano in un percorso che al momento possiamo definire di successo".
nonostante quello che si pensa comunemente l'Italia non è la prima per la litigiosità in Europa in quanto il primo posto è occupato dal Belgio, seguito dalla Grecia, e da molti altri Paesi. L'Italia occupa un posto di centro classifica.
Per leggere il documento andate qui:

venerdì 14 agosto 2015

La Direttiva del Consiglio d'Europa 91/271 del 21 maggio 1991 in gran parte ancora in attesa di attuazione

Nonostante la Bandiera Blu a Sabaudia in alcuni giorni le acque non sono propriamente limpide.
Per Ferragosto Legambiente ha reso pubblici i dati raccolti da Goletta verde sullo stato dei mari italiani, la situazione è abbastanza grave e, secondo quanto dichiarato dal Presidente di quell'Associazione «A conferma del deficit depurativo ci sono le due sentenze di condanna dell'Unione Europea arrivate rispettivamente nel 2012 e nel 2014, e il parere motivato del rispetto della direttiva 91/271 sulla depurazione degli scarichi civili. Procedimenti che riguardano un agglomerato su tre» e di cui Legambiente sottolinea l'impatto
negativo anche a livello economiche, poiché «le sanzioni sono pari a 476 milioni di euro all'anno dal 2016 al completamento delle opere»
Altro aspetto che emerge dall'indagine di Legambiente è l'assenza di adeguata cartellonistica: dei 266 punti monitorati, il “divieto di balneazione” mancherebbe in 122. Inoltre, come da direttiva europea, all'accesso alle spiagge deve essere installato un cartello informativo che illustri la qualità dell'acqua sulla base della media dei giudizi raccolti negli ultimi 4 anni, eventuali ragioni di criticità, e i numeri utili a cui il cittadino può rivolgersi per qualsiasi tipo di segnalazione: tali cartelli sono presenti «solo nel 3% dei casi»; questo purtroppo avviene anche a Sabaudia . Venendo alla costa del Comune di Sabaudia che rappresenta 20 km di quella laziale, riscontriamo che questi problemi si ritrovano tutti. Da una parte la deresponsabilizzazione dei Comuni dell'entroterra (le loro acque finiscono nel Canale della Lavorazione alla Bufalara e nel Canale Caterattino e , dall'altra la insufficiente depurazione delle acque reflue specialmente da parte di ville sul lago (fatto questo ammesso dal Sindaco in Consiglio comunale in quanto ha affermato che solo il 75% delle ville è allacciato alla rete fognaria circumlacuale. A ciò si aggiungono i fertilizzanti provenienti dall'agricoltura che si riversano nel lago attraverso i vari affluenti. Tutto ciò ricordo che avviene in un ambiente particolarmente sensibile rappresentato dal Parco Nazionale del Circeo. Il fenomeno della eutrofizzzazione riscontrato più volte dall'ARPA consiste nell'arricchimento delle acque in nutrienti, in particolar modo composti dell'azoto e/o del fosforo, che provoca una proliferazione di alghe e di forme superiori di vita vegetale, producendo una indesiderata perturbazione dell'equilibrio degli organismi presenti nell'acqua e della qualità delle acque interessate. Nonostante le scadenze fissate nella predetta direttiva europea che è del 21 maggio 1991, il Comune di Sabaudia è oggi in parte ancora inadempiente. Voglio augurarmi che la Commissione nominata di recente dal Consiglio comunale di Sabaudia si insedi al più presto e fornisca all'esecutivo le indicazioni per procedere  a mettere in regola in nostro Comune prima della nuova stagione estiva.

AUTOTUTELA

La legge 124/2015 all'art. 6 modifica alcune norme relative all'autotutela amministrativa.
Ma cosa è questo istituto? L’autotutela può essere definita come quel complesso di attività con cui ogni pubblica amministrazione risolve i conflitti potenziali ed attuali, relativi ai suoi provvedimenti o alle sue pretese. In questi casi la pubblica amministrazione interviene unilateralmente con i mezzi amministrativi a sua disposizione (salvo ovviamente ogni sindacato giurisdizionale), tutelando autonomamente la propria sfera d’azione. Il suo fondamento si rinviene nella potestà generale che l’ordinamento riconosce ad ogni pubblica amministrazione di intervenire unilateralmente su ogni questione di propria competenza (ed è per questo che la si considera espressione del più generale concetto di autarchia). Per molti anni l'autotutela è stata oggetto di una costruzione dottrinaria e giurisdizionale. Secondo Quaranta "...è la capacità riconosciuta dall'ordinamento all'amministrazione di riesaminare criticamente la propria attività. in vista dell'esigenza di assicurare il più efficace perseguimento dell'interesse pubblico, ed eventualmente correggerla mediante l'annullamento o la revoca di atti ritenuti illegittimi. Il suo fine è quello di realizzare l'interesse pubblico e non di garantire al cittadino un ulteriore mezzo di difesa oltre a quelli assicurati dal sistema di tutela amministrativa; in nessun caso, quindi, essa può essere confusa con la tutela" 
Secondo F. Benvenuti l'autotutela è una delle tre manifestazioni della pubblica amministrazione (p.a.), accanto all’autonomia e all’autarchia.
In sostanza ogni cittadino può segnalare all'amministrazione un errore in cui è incorsa chiedendo il ritiro dell'atto, oppure una sua modifica; a sua volta l'amministrazione con atti di ritiro, di convalescenza (la convalida, con cui viene effettuata una sanatoria dei vizi contenuti nell'atto), di conservazione ovvero di ratifica.
Nella legge 18 marzo 1968, n. 249 recante la delega al Governo per il riordinamento dell'Amministrazione dello Stato, per il decentramento delle funzioni e per il riassetto delle carriere e delle retribuzioni dei dipendenti statali all'art. 6 leggiamo che "Alla convalida degli atti viziati di incompetenza può provvedersi anche in pendenza di gravame in sede amministrativa e giurisdizionale". Si è dovuta attendere la legge 241/90 per avere una disciplina normativa sufficientemente chiara. Si tratta di un potente strumento affidato al cittadino di cui non viene fatto spesso molto uso, in quanto per lo più è limitato a questioni tributarie o a violazioni del codice della strada. Poiché non è alternativo al ricorso giurisdizionale e non costa nulla, è molto opportuno utilizzarlo specialmente nei confronti delle amministrazioni locali.

giovedì 13 agosto 2015

LA RIFORMA DELLA P.A. E' LEGGE .

Ministro Madia
Sulla gazzetta ufficiale n. 187 è stata pubblicata la legge n. 124 de 7 agosto 2015:  Deleghe al Governo in materia di riorganizzazione delle amministrazioni pubbliche. Molti articoli contengono deleghe al Governo per cui, beninteso entro i limiti della delega, si potrà cercare di fare in modo di migliorare il contenuto dei decreti delegati prima della loro uscita, ma in altri casi le modifiche ai testi di legge vigenti sono state già disposte: come ad esempio le norme sul silenzio assenso (art. 3), che tanta preoccupazione hanno destato tra gli ambientalisti per i rischi derivanti per la natura, il paesaggio e i beni culturali, quelle sull'autotuela (art. 6) istituto questo troppo spesso dimenticato. Ma gli articoli che potranno incidere in maniera più decisa sulla P.A. sono quelli relativi all'organizzazione e alla dirigenza che uscirà sconvolta da questa nuova riforma anche perché quelle precedenti, in molti casi sono ancora inattuate.
Leggetela qui:
http://www.gazzettaufficiale.it/do/gazzetta/downloadPdf?dataPubblicazioneGazzetta=20150813&numeroGazzetta=187&tipoSerie=SG&tipoSupplemento=GU&numeroSupplemento=0&estensione=pdf&edizione=0

mercoledì 12 agosto 2015

LE COMMISSIONI DEI CONCORSI PUBBLICI DEVONO ESSERE NOMINATE DOPO LA SCADENZA DEL TERMINE PER LA PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE

Le liasons dangereuses
Da anni è stato instaurato il principio in base al quale le commissioni giudicatrici dei concorsi pubblici vanno fatte dopo la scadenza del termine per la presentazione delle domande per prevenire casi di incompatibilità o di conflitto di interessi. Ora il TAR FRIULI VENEZIA GIULIA, con una Sentenza del 7 agosto 2015 ha ribadito tale principio sancendo l’illegittimità di un concorso per posti di professore universitario nel caso in cui i rapporti tra la candidata dichiarata vincitrice ed una commissaria siano risultiti “particolarmente intensi”).

martedì 11 agosto 2015

I TEMPI DI PAGAMENTO DEI FORNITORI DEL COMUNE DI SABAUDIA

Da tempo il Governo è impegnato ad abbreviare i tempi di pagamento della Pubblica amministrazione. La questione è molto importante anche per i Comuni in quanto spesso in un piccolo territorio l'ente locale è l'azienda più grande e se non paga i fornitori rischia di creare problemi all'economia locale. Il Ministero dell'economia ha pubblicato i nominativi e i tempi di pagamento dei 100 enti più virtuosi: il più bravo è il Comune di Arezzo con 13 giorni. Sono andato a vedere quanto tempo si prende in media il Comune di Sabaudia, i dati sono relativi al primo trimestre di quest'anno; all'epoca la media era di 72 (settantadue) giorni. Io penso che si debba fare di più, chi fornisce beni e servizi al nostro Comune non può attendere tanto. Non è difficile, si chiama organizzazione.....

PUBBLICATA LA COMPOSIZIONE DEI COLLEGI PLURINOMINALI PER L'EELZIONE DELLA CAMERA DEI DEPUTATI

Sulla gazzetta Ufficiale n. 185 è stato pubblicato il D.lga 122 del 7 agosto recante la determinazione dei collegi della camera dei Deputati per le prossime elezioni. Per quanto riguarda i collegi plurinominali la provincia di Latina e quella di Frosinone costituiscono ognuna un collegio; Viterbo e Rieti costituiscono invece un unico collegio (ad eccezione di alcuni comuni attribuiti a Roma e provincia). A sua volta la città di Roma e la relativa provincia sono state articolate in sei seggi.
Leggete qui il D.lgs:
http://www.gazzettaufficiale.it/atto/serie_generale/caricaDettaglioAtto/originario?atto.dataPubblicazioneGazzetta=2015-08-11&atto.codiceRedazionale=15G00142&elenco30giorni=false

La protezione della natura e l'Ordinanza ferragostana per proibire la circolazione nel tratto tra Ponte Giovanni XXIII e Torre Paola. Ma perché invece dei VIP non si protegge la zona SIC ?




Ancora una volta, in occasione della festività di Ferragosto, onde prevenire lo svolgimenti di rave parties il Sindaco ha emesso una ordinanza per proibire il traffico sulla lungomare nel tratto tra il Ponte Giovanni XXIII e Torre Paola. La motivazione formale di tale decisione è quella di prevenire danni all'ambiente e ai beni di proprietà comunale, passaggi di accesso al mare nonchè atti vandalici alla vegetazione dunale, oltre che rischi per l'incolumità fisica dei giovani partecipanti ai suddetti rave parties. Il fatto è che in quell'area la vegetazione è quasi tutta "protetta" dalle proprietà private e che, a causa della chiusura dei "varchi" è anche difficile raggiungere la spiaggia da parte di chi non ha la villa...
Al riguardo desidero rilevare invece che la duna tra Caterattino e Rio Martino è un  Sito di Interesse Comunitario  (SIC) ed in quanto tale deve essere protetto, mentre purtroppo il tratto di duna tra il Ponte Giovanni XXIII e Torre Paola, a causa delle molte costruzioni presenti e il relativo degrado, non gode di tale riconoscimento europeo. Inoltre nel tratto oggetto dell'ordinanza non sono presenti passerelle nè altri beni di proprietà comunale. Sono oramai molti anni che viene adottata una ordinanza del genere, per cui lo svolgimento di rave parties in quella zona, se è avvenuto, il fatto risale a molti anni fa. In questo modo si spinge invece i giovani proprio ad andare nella zona SIC, dove sì sono presenti passerelle ed altri beni comunali che potrebbero essere danneggiati. Pertanto se veramente si vuole proteggere la natura sarebbe opportuno spostare il tratto con il divieto di circolazione dal Canale Caterattino alla Bufalara. 
Così com'è scritta l'ordinanza mira solamente a proteggere i sonni dei VIP....

lunedì 10 agosto 2015

UN VIDEO SU YOU TUBE PER ILLUSTRARE IL BILANCIO DI PREVISIONE 2015 DEL COMUNE DI SABAUDIA

Mentre i festeggiamenti dell'estate sabaudiana stanno arrivando al loro massimo, il 29 luglio la maggioranza ha approvato in Consiglio comunale il bilancio di previsione 2015 con un vistoso sbilancio.  Per legge i bilanci dei Comuni devono essere in pareggio. I revisori dei conti hanno manifestato perplessità sulla certezza di alcune entrate, quelle che appaiono reali sono invece le uscite. Guardate tutto sul mio video che potete trovare su  Youtube
http://youtu.be/HVyBaLt1V7s

domenica 9 agosto 2015

LA REGIONE LAZIO APPROVA LE NUOVE LINEE DI INDIRIZZO PER LA SICUREZZA DEL LAVORO NELLE AZIENDE SANITARIE PUBBLICHE

Sin dal 2013 la Regione lazio ha stipulato una convenzione con l'INAIL per una collaborazione destinata alla realizzazione di un progetto cofinanziato dal Ministero della salute per la gestione della salute e  sicurezza nelle Aziende sanitarie pubbliche attraverso l'adozione di modelli gestionali ed organizzativi in attuazione del D.lgs 81/2008 e successive modificazioni e integrazioni.
ora con il Decreto del Commissario ad acta n. 347/2015, pubblicato in questi giorni sul BURL, sono state approvate le Linee di indirizzo SGSL.-AS - Sistema di gestione della salute e sicurezza sul lavoro nelle Aziende sanitarie pubbliche della Regione Lazio.
Un documento cui hanno collaborato molti esperti e che, se rispettato dovrebbe aiutare a prevenire gli infortuni nell'ambito degli enti strumentali della regione operanti nel campo sanitario.

sabato 8 agosto 2015

QUELLO CHE SI SCOPRE LEGGENDO LE DELIBERE

Il Consiglio comunale di Sabaudia, con deliberazione n. 18 in data  22 luglio ha approvato la mozione presentata dalle minoranze sul problema dello stato delle acque interne e la costituzione di una apposita commissione.  Nel testo della delibera si legge che il Sindaco ha ammesso che, nonostante il tempo trascorso,  solamente il 75% delle ville sulla strada lungomare è allacciato alla rete fognaria. Si tratta di un problema assai grave, anche perché nel bilancio di previsione 2015 non sono state iscritte nuove somme a titolo di ulteriori allacci fognari sul capitolo competente. E' indispensabile completare gli allacci verificando direttamente chi è allacciato e chi no. Occorre anche verificare se le acque chiare che finiscano nel lago siano effettivamente tali. Questa situazione, unita alle acque che dall'interno della provincia vengono scaricate in mare attraverso i canali: Rio Martino,  della Lavorazione e di Caterattino, che dovrebbero essere monitorati dall'Amministrazione provinciale per verificare la presenza di eventuali scarichi industriali non autorizzati, è fonte di ulteriori problemi, cui si aggiungono gli affluenti del lago che sono portatori di sostanze chimiche usate in agricoltura come i fitofarmaci (fertilizzanti, ecc.) che sono la causa della crescita abnorme delle alghe che sottraggono ossigeno alle acque prima di morire, creando il fenomeno dell'anossia nelle acque profonde del lago che a sua volta produce la moria dei pesci.  Mi auguro che la Commissione nominata inizi al più presto il proprio lavoro.

venerdì 7 agosto 2015

SABAUDIA - I COSTI DELLA TASSA SUI RIFIUTI 2015


Il Consiglio comunale il 29 luglio ha approvato il Piano economico finanziario e le tariffe della TARI per l'anno in corso con effetto dal 1° gennaio.
COSTI DEL CONTRATTO:  ammontano ad € 2.586.906,63
COSTI SMALTIMENTO RIFIUTI INDIFFERENZIATI: € 425.141,35
COSTI SMALTIMENTO RIFIUTI DIFFERENZIATI: € 624.835,62
STIMA RICAVI RACCOLTA DIFFERENZIATA  € 345.707,80
Il costo totale (detratti i ricavi) è quindi pari a : €  3.291.175,80 superiore quindi a quello dell'anno precedente che era stato di € 3.199.839,27.
Le utenze domestiche sono 12.906, pari al  66,75%, quelle non domestiche sono 1992, pari al 33,25%
Sulla base di questi dati sono state determinate le aliquote a seconda delle utenze.
Naturalmente la tassa applicata alle attività che producono maggiori rifiuti è più elevata.

giovedì 6 agosto 2015

IL CONSIGLIO DEI MINISTRI DEL 6 AGOSTO HA APPROVATO IL PIANO STRATEGICO NAZIONALE DELLA PORTUALITÀ E DELLA LOGISTICA

Il Consiglio dei ministri ha approvato in via definitiva, su proposta del Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti Graziano Delrio, il Piano strategico nazionale della Portualità e della Logistica (PSNPL), da adottarsi con Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri. Il Piano è stato redatto in attuazione dell’articolo 29 del decreto legge 12 settembre 2014, n. 133, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 novembre 2014, n.164, Sblocca Italia.
La finalità è di “di migliorare la competitività del sistema portuale e logistico, di agevolare la crescita dei traffici delle merci e delle persone e la promozione dell'intermodalità nel traffico merci, anche in relazione alla razionalizzazione, al riassetto e all'accorpamento delle Autorità Portuali esistenti”.
Il Piano disegna una strategia per il rilancio del settore portuale e logistico da perseguire attraverso la massimizzazione del valore aggiunto che il “Sistema Mare” può garantire in termini quantitativi di aumento dei traffici, ed individua azioni di policy a carattere nazionale - sia settoriali che trasversali ai diversi ambiti produttivi, logistici, amministrativi ed infrastrutturali coinvolti - che contribuiranno a far recuperare competitività all’economia del sistema mare in termini di produttività ed efficienza.
Il “sistema mare” viene presentato dal Piano come strumento attivo di politica economico commerciale euro-mediterranea, e come fattore di sviluppo e coesione del Mezzogiorno nonché come fattore di sostenibilità, innovazione, sostegno al sistema produttivo del Paese.
Nella prima parte di analisi si prendono in considerazione i profili che condizionano le performance della portualità italiana dei porti quali porte di scambio dei sistemi territoriali economico – produttivi e dei consumi. Si analizzano poi gli aspetti legati agli accordi Euro-Mediterranei, gli scenari geo-economici globali di riferimento, l’andamento della domanda dei traffici nei diversi segmenti, l’attuale offerta infrastrutturale e dei servizi. Molto spazio è dedicato poi alla disamina delle vigenti procedure amministrative dei controlli e dello sdoganamento delle merci: una delle principali cause della scarsa competitività internazionale del sistema portuale nazionale. Si evidenzia quindi una normativa eccessivamente complessa e disomogenea, con stratificazione multilivello di iter procedurali, istituzionali ed amministrativi. 
Infine vengono esposti gli scenari tendenziali di domanda sulla base di analisi macroeconomiche, geopolitiche e sociali, nonché di posizionamento di mercato degli attori di settore e della struttura delle reti distributive, allo scopo di rivedere i possibili cambiamenti dell’organizzazione delle filiere logistiche e trasportistiche.
Sulla scorta delle analisi condotte il Piano individua una strategia integrata, con azioni da compiere sia nei porti sia sulla loro accessibilità – da mare e da terra – al fine di potenziare il ruolo dell’Italia nel Mediterraneo e negli scambi internazionali. La strategia è articolata per dieci Obiettivi strategici, declinati al loro interno in specifiche e dettagliate azioni: Semplificazione e snellimento; concorrenza, trasparenza e upgrading dei servizi; miglioramento accessibilità dei collegamenti marittimi; integrazione del sistema logistico; miglioramento delle prestazioni infrastrutturale; innovazione; sostenibilità; certezza e programmabilità delle risorse finanziarie; coordinamento nazionale e confronto partenariale; attualizzazione della governance del sistema.
L’attuale assetto della governance portuale è plasmato dalla legge n.84 del 1994, ed ha evidenziato, nel corso degli anni, limiti e distorsioni evidenti. Il Piano individua nella dimensione “mono-scalo” degli organi di governo dei porti uno dei fattori principali su cui intervenire, avendo tale assetto prodotto nel tempo una non efficiente allocazione delle risorse e degli investimenti, anche per l’assenza di una stringente strategia nazionale volta a sviluppare il sistema portuale italiano nel suo complesso.
È quindi proposto un nuovo modello di governance, da realizzarsi attraverso atti legislativi successivi, in ossequio al disposto dell’art. 29 decreto legge 12 settembre 2014, n. 133, cd. “Sblocca Italia”, che pone tra gli strumenti serventi alla realizzazione degli obiettivi del Piano la razionalizzazione, il riassetto e l’accorpamento delle Autorità portuali esistenti.
In particolare il piano definisce una strategia di intervento ipotizzando l’istituzione di Autorità di Sistema Portuale (AdSP).
In prospettiva, il Piano costituirà uno dei piani di settore che andranno a confluire in un documento programmatico più ampio, plurisettoriale e plurimodale, e, segnatamente, nel Documento di Programmazione Pluriennale che il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti intende redigere ed approvare entro la fine del corrente anno 2015, secondo il disposto del decreto legislativo n. 228/2011, e nella cornice del Piano Strategico Nazionale dei Trasporti e della Logistica.
La IX Commissione della Camera e l’8a Commissione del Senato hanno espresso parere favorevole al Piano con osservazioni che sono state recepite o considerati attinenti a principi e criteri e obiettivi già contenuti nel piano.
In particolare sono state espressamente recepite nel piano le osservazioni in ordine alla richiesta di attuare le modifiche concernenti la governance mediante un provvedimento organico. Sono state altresì espressamente recepite le osservazioni concernenti il coinvolgimento delle regioni e degli enti locali nella fase attuativa del piano e alla necessità che si mantenga il vincolo del bilancio in utile.