Il DPCM 28 novembre 2011 recante la Sperimentazione della disciplina concernente i sistemi contabili e gli schemi di
bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro enti ed organismi, di cui
all'articolo 36 del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, all' Art. 17 (Indicatori di bilancio) stabilisce che al fine di illustrare gli obiettivi della gestione, misurarne i risultati e monitorarne
l'effettivo andamento in termini di servizi forniti e di interventi realizzati, gli enti in
sperimentazione, esclusi gli enti coinvolti nella gestione della spesa finanziata con le
risorse destinate al Servizio sanitario nazionale di cui all'articolo 19 del citato decreto
legislativo n. 118 del 2011, entro 30 giorni dall'approvazione del bilancio di previsione o
del budget di esercizio e del bilancio consuntivo o del bilancio di esercizio, presentano un
documento denominato "Piano degli indicatori e dei risultati attesi di bilancio", d'ora in
avanti denominato "Piano", il quale:
a) in riferimento al contenuto di ciascun programma e agli obiettivi individuati nei
documenti di programmazione dell'ente espone informazioni sintetiche relative ai
principali obiettivi da realizzare con riferimento agli stessi programmi del bilancio per il
triennio della programmazione finanziaria e riporta gli indicatori individuati per
quantificare tali obiettivi, nonché la misurazione annuale degli stessi indicatori per
monitorare i risultati conseguiti;
b) e' parte integrante dei documenti di programmazione e di bilancio di ciascuna
amministrazione pubblica. Esso viene divulgato anche attraverso pubblicazione sul sito
internet istituzionale dell'amministrazione stessa nella sezione "Trasparenza, valutazione
e merito", accessibile dalla pagina principale (home page);
c) e' coerente e si raccorda al sistema di obiettivi e indicatori adottati da ciascuna
amministrazione ai sensi del decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150. Con successivo DPCM 18 settembre 2012 la Presidenza del Consiglio ha provveduto alla "Definizione delle linee guida generali per l'individuazione dei
criteri e delle metodologie per la costruzione di un sistema di
indicatori ai fini della misurazione dei risultati attesi dai
programmi di bilancio, ai sensi dell'articolo 23 del decreto
legislativo 31 maggio 2011, n. 91. Pertanto i Comuni devono provvedere a mettere a disposizione dei cittadini il Piano degli indicatori e dei risultati attesi entro trenta giorni dall'adozione del Bilancio. Quindi se ad esempio il bilancio di previsione fosse stato approvato il 29 luglio, entro oggi avrebbe dovuto essere pubblicato il Piano comunale ai sensi delle disposizioni sopra richiamate. In questo modo anche i cittadini potranno seguire su un immaginario cruscotto lo stato della "macchina" Comune: la velocità degli incassi, la capacità di spesa, l'efficienza nella riscossione delle tasse, il rapporto tra anziani e assistenza domiciliare, ecc...
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