Il TAR del Lazio, Sezione I di Latina ha emesso l'interessante sentenza n. 3889/2015 secondo cui "La procedura di gara per la concessione di parte dell'arenile da parte di un Comune segue lo schema dell’appalto di servizi e ha ad oggetto l’affidamento di sub concessione d’uso di demanio marittimo, pertanto sono ad essa applicabili gli articoli 38 del codice appalti (il cui comma 1 lett. f) prevede che “Sono esclusi dalla partecipazione alle procedure di affidamento delle concessioni e degli appalti di lavori, forniture e servizi, né possono essere affidatari di subappalti, e non possono stipulare i relativi contratti i soggetti (…) che, secondo motivata valutazione della stazione appaltante, hanno commesso grave negligenza o malafede nell'esecuzione delle prestazioni affidate dalla stazione appaltante che bandisce la gara; o che hanno commesso un errore grave nell'esercizio della loro attività professionale, accertato con qualsiasi mezzo di prova da parte della stazione appaltante”) e 47 del codice della navigazione (l'amministrazione può dichiarare la decadenza del concessionario (…) d. per omesso pagamento del canone per il numero di rate fissato a questo effetto dall'atto di concessione (…) f. per inadempienza degli obblighi derivanti dalla concessione, o imposti da norme di legge o da regolamenti); ....la giurisprudenza in tema è costante nell’affermare che “Costituisce pacifica acquisizione quella secondo cui la scelta del concessionario di un bene demaniale da parte dell'Amministrazione concedente sia essenzialmente fondata sull'intuitus personae, nel senso della necessaria sussistenza di un rapporto fiduciario tra l'ente concedente e il concessionario, del quale è positivamente apprezzata, oltre che l'integrità morale, anche l'idoneità a svolgere adeguatamente tutti i compiti e le funzioni oggetto della concessione. Dunque, non sarebbe ammissibile una cessione della concessione a terzi senza il preventivo assenso dell'Amministrazione concedente (cfr. ex multis “T.A.R. Campania Napoli sez. VII 10 febbraio 2014 n. 920; Consiglio di Stato sez. III 7 marzo 2012 n. 1298). Conseguentemente si verifica il venir meno delle condizioni di ammissibilità di cui all’art. 38 comma 1 lett. f) del d.lgs 163/06 (codice degli appalti) e agli artt. 37 e 47 del codice della navigazione. Da quanto sopra si deduce : a) che per l'affidamento delle concessioni del demanio marittimo occorre fare le gare, b) che in tutte le gare occorre verificare se i partecipanti abbiano pendenze nei confronti dell'amministrazione.
Nessun commento:
Posta un commento