lunedì 17 agosto 2015

WHISTBLOWER: COSA E' ?

Da molti anni nei Paese anglosassoni vengono tutelati i dipendenti che denuncino pubblicamente o che riferiscano alle autorità attività illecite o fraudolente all'interno del governo, di un'organizzazione pubblica o privata o di un'azienda. Le rivelazioni possono essere di varia natura: violazione di una legge o un regolamento, minaccia di interesse pubblico come in caso di corruzione e frode.
Le gole profonde possono denunciare tali condotte all'interno dell'organizzazione stessa, o renderle pubbliche attraverso i media o le associazioni che si occupano dei problemi in questione. Spesso le gole profonde si espongono a ritorsioni e rivalse da parte dell'istituzione che hanno accusato o di altre organizzazioni correlate.
L’art. 1, comma 51 della legge 6 novembre 2012, n. 190 (Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione, in G.U. n. 265 del 13-11-2012) ha disciplinato per la prima volta nella legislazione italiana, certamente in maniera parziale e problematica, la figura della gola profonda, con particolare riferimento al “dipendente pubblico che segnala illeciti”, al quale viene offerta una parziale forma di tutela. Con l' art. 54-bis del D.lgs 165/2001, si è stabilito che il pubblico dipendente che denuncia all’autorità giudiziaria o alla Corte dei conti, ovvero riferisce al proprio superiore gerarchico condotte illecite di cui sia venuto a conoscenza in ragione del rapporto di lavoro, non può essere sanzionato, licenziato o sottoposto ad una misura discriminatoria, diretta o indiretta, avente effetti sulle condizioni di lavoro per motivi collegati direttamente o indirettamente alla denuncia. Inoltre, nell'ambito del procedimento disciplinare, l’identità del segnalante, salvo casi particolari,  non può essere rivelata, senza il suo consenso, sempre che la contestazione dell'addebito disciplinare sia fondata su accertamenti distinti e ulteriori rispetto alla segnalazione.  Infine, si è stabilito che la denuncia è sottratta all'accesso previsto dalla legge 7 agosto 1990, n. 241. Tali disposizioni pongono inoltre delicate problematiche con riferimento all'applicazione del Codice in materia di protezione dei dati personali.
Fino ad ora non sembra che questo nuovo istituto abbia trovato molta applicazione.
A mio avviso occorre che nei decreti delegati previsti dalla L. 124/2015 siano introdotte norme più attente alla figura del whisblower garantendo una maggiore tutela ai dipendenti interessati.

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