venerdì 14 agosto 2015

AUTOTUTELA

La legge 124/2015 all'art. 6 modifica alcune norme relative all'autotutela amministrativa.
Ma cosa è questo istituto? L’autotutela può essere definita come quel complesso di attività con cui ogni pubblica amministrazione risolve i conflitti potenziali ed attuali, relativi ai suoi provvedimenti o alle sue pretese. In questi casi la pubblica amministrazione interviene unilateralmente con i mezzi amministrativi a sua disposizione (salvo ovviamente ogni sindacato giurisdizionale), tutelando autonomamente la propria sfera d’azione. Il suo fondamento si rinviene nella potestà generale che l’ordinamento riconosce ad ogni pubblica amministrazione di intervenire unilateralmente su ogni questione di propria competenza (ed è per questo che la si considera espressione del più generale concetto di autarchia). Per molti anni l'autotutela è stata oggetto di una costruzione dottrinaria e giurisdizionale. Secondo Quaranta "...è la capacità riconosciuta dall'ordinamento all'amministrazione di riesaminare criticamente la propria attività. in vista dell'esigenza di assicurare il più efficace perseguimento dell'interesse pubblico, ed eventualmente correggerla mediante l'annullamento o la revoca di atti ritenuti illegittimi. Il suo fine è quello di realizzare l'interesse pubblico e non di garantire al cittadino un ulteriore mezzo di difesa oltre a quelli assicurati dal sistema di tutela amministrativa; in nessun caso, quindi, essa può essere confusa con la tutela" 
Secondo F. Benvenuti l'autotutela è una delle tre manifestazioni della pubblica amministrazione (p.a.), accanto all’autonomia e all’autarchia.
In sostanza ogni cittadino può segnalare all'amministrazione un errore in cui è incorsa chiedendo il ritiro dell'atto, oppure una sua modifica; a sua volta l'amministrazione con atti di ritiro, di convalescenza (la convalida, con cui viene effettuata una sanatoria dei vizi contenuti nell'atto), di conservazione ovvero di ratifica.
Nella legge 18 marzo 1968, n. 249 recante la delega al Governo per il riordinamento dell'Amministrazione dello Stato, per il decentramento delle funzioni e per il riassetto delle carriere e delle retribuzioni dei dipendenti statali all'art. 6 leggiamo che "Alla convalida degli atti viziati di incompetenza può provvedersi anche in pendenza di gravame in sede amministrativa e giurisdizionale". Si è dovuta attendere la legge 241/90 per avere una disciplina normativa sufficientemente chiara. Si tratta di un potente strumento affidato al cittadino di cui non viene fatto spesso molto uso, in quanto per lo più è limitato a questioni tributarie o a violazioni del codice della strada. Poiché non è alternativo al ricorso giurisdizionale e non costa nulla, è molto opportuno utilizzarlo specialmente nei confronti delle amministrazioni locali.

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