"L’ indennità per congedo parentale è subordinata alla vivenza del bambino e alla sussistenza di un rapporto di lavoro in atto all’inizio e durante il periodo di astensione facoltativa.
SPETTA ai lavoratori dipendenti, in costanza di rapporto di lavoro,genitori naturali (esclusi quelli disoccupati o sospesi, i lavoratori domestici e quelli a domicilio) per un periodo complessivo tra i due non superiore a 10 mesi, aumentabili a 11, fruibili anche contemporaneamente, entro i primi 8 (fino al giorno compreso dell'ottavo compleanno) anni di vita del bambino circ. 109/2000. L'indennità spetta in qualità di lavoratori dipendenti anche ai lavoratori agricoli a tempo determinato purché possano far valere 51 giornate nell'anno precedente quello di inizio del congedo oppure nello stesso anno se lavorate prima dell'inizio del congedo stesso. alla madre lavoratrice dipendente, per un periodo continuativo o frazionato non superiore a 6 mesi, trascorso quello previsto per l'astensione obbligatoria dopo il parto circ. 109/2000 punto 1.3; al padre lavoratore dipendente, per un periodo continuativo o frazionato non superiore a 6 mesi, elevabile a 7 se lo stesso si astiene dal lavoro per un periodo continuativo o frazionato non inferiore a 3 mesi circ. 109/2000 punto 1.3. In questo caso il limite complessivo delle astensioni dal lavoro dei genitori sale a 11 mesi. al padre lavoratore dipendente, anche durante il periodo di astensione obbligatoria della madre (a decorrere dal giorno successivo al parto), e anche se la stessa non lavora. al genitore solo (padre o madre), per un periodo continuativo o frazionato non superiore a 10 mesi; circ. 109/2000 In caso di fruizione da parte di entrambi i genitori (madre autonoma e padre dipendente) il periodo massimo complessivo tra i due è pari a 10 mesi (3 mesi per la madre e 7 mesi per il padre). Ai lavoratori dipendenti genitori adottivi o affidatari (esclusi quelli disoccupati o sospesi, i lavoratori domestici e quelli a domicilio) con le stesse modalità dei genitorinaturali, fino al compimento della maggiore età del minore.circ. 16/2008.
Madre e padre possono fruire di tale congedo parentale anche contemporaneamente.
N.B.: In caso di fruizione frazionata dell'astensione, i periodi si calcolano secondo i criteri di cui alla circolare n. 134382/17 del 26.1.1982, par. 14.2 e msg n. 28379 del 25.10.2006.
La frazionabilità va comunque intesa nel senso che tra un periodo (anche di un solo giorno per volta) e l'altro di astensione facoltativa deve essere effettuata una ripresa effettiva del lavoro. Le giornate di ferie, la malattia,le festività e i sabati cadenti tra il periodo di congedo parentale e la ripresa lavoro non vanno computate in conto congedo parentale msg n. 28379 del 25.10.2006.
PARTO GEMELLARE O PLURIGEMELLARE Ciascun genitore lavoratore dipendente, in caso di parto gemellare o plurigemellare e anche in caso di adozione e affidamento di più minori, ha diritto a fruire del congedo parentale,per ogni nato e per ogni adottato o affidato, per il numero di mesi previsti dalla legge, con le stesse modalità di fruizione e con gli stessi criteri di pagamento. circ. 8/2003 punto 8 msg. 569/2001. Con l’occasione si precisa che in caso di parto plurimo non è previsto il diritto ad ulteriori periodi di astensione obbligatoria.
NON SPETTA Ai genitori disoccupati o sospesi; ai genitori lavoratori domestici; ai genitori lavoratori a domicilio; da quando cessa il rapporto di lavoro in atto all'inizio e durante il periodo di astensione;
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