giovedì 27 agosto 2015

UNA SENTENZA INNOVATIVA DEL CONSIGLIO DI STATO IN MATERIA DI USUCAPIONE

La Sez. IV del Consiglio di Stato in data 26 agosto ha emesso una sentenza profondamente innovativa in materia di riconoscimento di usucapione a favore di un Comune per effetto di una occupazione illegittima scaturita da una procedura espropriativa non conclusasi ritualmente con la cessione bonaria ovvero con il decreto di esproprio. Al riguardo la sezione IV ha argomentato quanto segue: "In primo luogo è assai discutibile la usucapibilità di beni illecitamente occupati dall'Amministrazione. Lo impediscono invero plurime ragioni. 

La prima delle quali fa capo all’orientamento secondo il quale “In tema di tutela possessoria, ricorre spoglio violento anche in ipotesi di privazione dell'altrui possesso mediante alterazione dello stato di fatto in cui si trovi il possessore, eseguita contro la volontà, sia pure soltanto presunta, di quest'ultimo, sussistendo la presunzione di volontà contraria del possessore ove manchi la prova di una manifestazione univoca di consenso, e senza che rilevi in senso contrario il semplice silenzio, in quanto circostanza di per sé equivoca, e non interpretabile come espressione di acquiescenza. alla luce dell'ampia nozione di violenza del possesso elaborata dalla giurisprudenza (ex multis Cass. civ., Sez. II, 7 dicembre 2012 n. 22174). Cosi escludendosi che la detenzione possa essere mutata in possesso. 
La seconda pone in relazione l’asserita usucapibilità con la sua incompatibilità al cospetto dell’art. 1 del Protocollo Addizionale della CEDU e della Corte Europea dei Diritti dell'Uomo, la cui costante giurisprudenza (Sez. II, 30 maggio 2000, Belvedere Alberghiera S.r.l. c. Italia, n. 31524/96; Sez. III, 12 gennaio 2006, Sciarrotta c. Italia, n. 14793/02), ha più volte affermato, la non conformità alla Convenzione (in particolare, al citato Protocollo addizionale n. 1) che ha valore di “norma costituzionale interposta”, dell'istituto della cosiddetta "espropriazione indiretta o larvata" e quindi di alternative all’acquisizione in proprietà che non siano rappresentate dal decreto di espropriazione, ovvero dal contratto tra le parti. 
Non consente quindi la C.E.D.U. che l'apprensione materiale del bene da parte dell'Amministrazione possa considerarsi legittima al di fuori di una legittima procedura espropriativa o di un procedimento sanante (art. 42 bis D.P.R. n. 327 del 2001). 
Né può essere omesso di aggiungere, infine, che l'interruzione dell'usucapione può avvenire oltre che con la perdita materiale del possesso soltanto con la proposizione di apposita domanda giudiziale, cosicché quantomeno sino all'entrata in vigore del D.P.R. n. 327 del 2001, qualificandosi antecedentemente l’occupazione acquisitiva come “fattispecie ablatoria”, era preclusa da parte del destinatario dell'occupazione preordinata all'esproprio, l'azione di restitutio in integrum, onde, trovando necessariamente applicazione l'art. 2935 Cod. civ., il dies a quo di un possibile possesso utile a fini di usucapione non potrebbe che individuarsi, come sostenuto anche da parte appellata, a partire dall'entrata in vigore del D.P.R. 8 giugno 2001 n. 327. 
Alla luce di quanto finora rilevato l’appello deve essere quindi respinto, con la conseguente conferma integrale della sentenza di primo grado e con essa dell’alternativa di cui l’Amministrazione dispone tra restituzione delle aree occupate dalla scuola, previa riduzione in pristino stato, e obbligo di disporne l’acquisizione sanante ex art.42-bis del d.p.r. n.327 del 2001"

Naturlamente il principio può essere ribaltato nel caso di usucapione fatta dal privato nei confronti della P.A.

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