venerdì 26 giugno 2020

LA REGIONE LAZIO HA APPROVATO NUOVE LINEE GUIDA PER POTENZIARE L'ASSISTENZA DOMICILIARE PER GLI UTENTI CHE SI TROVANO IN CONDIZIONI DI DISABILITA' GRAVISSIMA

La Regione Lazio informa di aver approvato l’aggiornamento delle linee guida regionali per la programmazione territoriale delle prestazioni assistenziali domiciliari in favore degli utenti in condizione di disabilità gravissima. Le modifiche tengono conto sia dell’incremento nella domanda assistenziale da parte degli utenti in condizione di disabilità gravissima sul territorio regionale e sono redatte in conformità a quanto previsto dal decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 21 novembre 2019 (riparto del Fondo nazionale per le non autosufficienze e approvazione del Piano per la non autosufficienza 2019 – 2021). 
Le linee guida rientrano nel quadro degli interventi messi in campo per la disabilità gravissima e il mantenimento della continuità assistenziale: in aggiunta ai 28 milioni di risorse nazionali, a marzo la Regione Lazio ha stanziato 19,3 milioni di euro per il triennio. Nello specifico, le risorse regionali per il 2020 ammontano a ulteriori 5,3 milioni di euro, mentre sia per il 2021 sia per il 2022 la somma supplementare è di 7 milioni di euro.
Rispetto alle precedenti, le nuove linee guida introducono dei criteri per la priorità di accesso: la Regione Lazio garantisce a tutti gli utenti già in carico (beneficiari in almeno una delle annualità precedenti) l’erogazione dell'assegno o del contribuito di cura nell'importo minimo rispettivamente di 800 e 700 euro; inoltre, si tiene conto dell’assenza di altre prestazioni o servizi sociali.
Secondo quanto riferito dalla regione sarebbero state soddisfatte le richieste di tutti gli aventi diritto, i distretti potranno modulare l’assegno o il contributo di cura sulla base di ulteriori, specifici criteri in cui il grado di compromissione funzionale assume un peso rilevante. 
Per la Sla, inoltre, l’importo assicurato aumenta di 300 euro rispetto al passato. Altre novità introdotte riguardano la possibilità di mantenere l'assegno o contributo in caso di trasferimento in un’altra regione per un periodo di 6 mesi e la compatibilità dell'assegno di cura anche in caso di ricoveri ospedalieri per 30 giorni (prima erano 15). Il lavoro che ha portato alla stesura delle nuove linee guida, frutto di un confronto continuo con i distretti sociosanitari, le associazioni dei familiari e le parti sociali, ha tenuto infatti conto della rilevazione territoriale secondo cui il numero complessivo di utenti con accertata condizione di disabilità gravissima, a livello regionale, è di 5.169, comprensivo sia di quanti sono già in carico e beneficiari degli interventi assistenziali sia di quelli in lista di attesa.
Al riguardo l'Assessore alle politiche sociali, welfare ed enti locali Alessandra Troncarelli nel presentare la deliberazione ha affermato: “L’assistenza domiciliare, l’assegno di cura compreso tra 800 euro e 1.200 euro mensili (1.500 in caso di Sla) e il contributo ai caregiver tra 700 e 1.000 mensili (1.300 in caso di Sla), sono le modalità che garantiscono un concreto sostegno ai cittadini più fragili e alle loro famiglie, per migliorare la loro qualità di vita. Le politiche sociali della Regione Lazio, i cui pilastri sono contenuti nel Piano sociale, sono orientate  alla promozione di modelli organizzativi e di funzionamento dei servizi socioassistenziali prossimi alla persona, che garantiscano la libertà di scelta e l’inclusione nel proprio contesto di vita. Il nostro intervento di integrazione e modifica delle linee guide nasce, infatti, dalla consapevolezza che la permanenza a “casa” rappresenta la risposta assistenziale da privilegiare nell’ambito dell’offerta pubblica anche per le persone non autosufficienti in condizione di disabilità gravissima che hanno necessità di sostegno intensivo e continuativo. La crescita del fabbisogno ci ha guidati nel ridisegnare i criteri di accesso alle prestazioni al fine di ampliare la platea dei beneficiari. Integrazione sociosanitaria, valutazione multidimensionale, presa in carico globale della persona attraverso un progetto personalizzato condiviso, inteso come intervento di cura ed assistenza ma anche di vita e pari opportunità, sono  elementi complementari di un unico percorso, con più interlocutori, rivolto al benessere sociale, nella sua accezione più ampia, della persona con disabilità". 

domenica 21 giugno 2020

SOSPESO L'ACCREDITAMENTO DI NUOVE RSA DA PARTE DELLA REGIONE LAZIO AL FINE DI RIPENSARE IL MODELLO DI OFFERTA ASSISTENZIALE


La Regione Lazio con Decreto de Commissario ad acta per la gestione del Piano di rientro n. U00187/2017 aveva avviato un  percorso di riorganizzazione e riqualificazione delle strutture residenziali e semiresidenziali per persone non autosufficienti, anche anziane, in attuazione del DCA U00098/2016 in base al quale era stata accertata una carenza di 466 posti in RSA tra livello intensivo, estensivo , di mantenimento e cognitivo.
E' stato così avviata una procedura di riorganizzazione e riqualificazione delle strutture residenziali e semiresidenziali per persone non autosufficienti, anche anziane, ricomprese nelle seguenti categorie:
a) strutture pubbliche oggetto di riconversione e/o di finanziamento pubblico;
b) strutture private ospedaliere in regime di accreditamento istituzionale disponibili alla riconversione ai sensi del DM 70/2015;
c) strutture private in regime di accreditamento istituzionale, che abbiano inoltrato istanza di riconversione nell’ambito di posti letto già autorizzati e accreditati;
d) strutture private che abbiano ottenuto l’autorizzazione all’esercizio e hanno presentato istanza di  accreditamento istituzionale;
e) strutture già autorizzate per altre attività che hanno chiesto la trasformazione ed il conseguente accreditamento;
f) strutture non autorizzate all’esercizio né accreditate che hanno formulato istanza, ovvero strutture già autorizzate e accreditate che hanno inoltrato istanza di ampliamento di ulteriori p.r. in autorizzazione e in accreditamento.
Successivamente sono stati adottati anche il DCA U00467/2017, il DCA U00016/2018 con cui erano stati riaperti i termini per le domande dei soggetti privati interessati a partecipare al processo di riorganizzazione della rete e il DCA U00258/2019 in virtù del quale sono stati aggiornati i dati di fabbisogno/offerta di cui al DCA n. U00467/2017, con particolare riferimento alla non autosufficienza ed alla disabilità e si è dato mandato di completare l’implementazione dell’offerta e garantire il razionale soddisfacimento del bisogno ad oggi rilevato sul territorio, con particolare riferimento ai livelli di trattamento maggiormente carenti (intensivo ed estensivo).
Con DCA U00471/2019 la Regione ha poi si è provveduto alla ricognizione delle domande presentate, in aggiunta a quelle già ricomprese nel DCA 187/2017, corredata delle opportune modifiche ed integrazioni segnalate dalle strutture interessate e ha  provveduto a dettare le procedure ai sensi del DCA n. U00258 del 4 luglio 2019.
Il fabbisogno di posti residenziali per la provincia di Latina era stato ridotto a 310 posti.
Peraltro a seguito dell'emergenza dovuta all'epidemia e ai numerosi provvedimenti per contrastare la propagazione del contagio durante l’emergenza COVID, la Regione ha posto in atto un monitoraggio sulle strutture residenziali per il tramite delle ASL; in particolare, sono state rilevate oltre ad una disomogenea distribuzione sul territorio regionale degli eventi epidemici, alcune criticità all’interno delle strutture relativamente alla governance clinica delle strutture residenziali e semiresidenziali, in termini di qualità, sicurezza, tempestività ed equità delle prestazioni, alla gestione del rischio clinico e alla carenza di formazione/informazione del personale.
La regione ammette che la gestione della fase emergenziale COVID 19 ha comportato la definizione di modelli di intervento sul territorio che hanno di fatto accelerato alcune azioni già in essere o programmate e introdotto innovazioni organizzative: l’emergenza ha svelato in alcuni casi l’inadeguatezza o la non completa efficacia di alcuni modelli assistenziali, velocizzando il ripensamento degli stessi in una prospettiva diversa.
Quanto accaduto unitamente alla modularità della presa in carico, all’esigenza di potenziare l’assistenza domiciliare e al ruolo della telemedicina hanno imposto alla regione di ripensare il modello di offerta assistenziale per i non autosufficienti, anche anziani.
Pertanto con un nuovo decreto n. U00073 in data 9 giugno è stato deciso di sospendere il percorso di riorganizzazione di cui ai DCA 187/2017, come modificato, dal DCA 16/2018 e dal DCA 471/2019, fino al 31 ottobre 2020, durante il quale l’amministrazione regionale procederà a rivedere l’intera programmazione regionale ed il modello di offerta assistenziale per i non autosufficienti, anche anziani.
Di fatto sono state accolte le vive sollecitazioni rivolte dai sindacati degli anziani e da molte associazioni che hanno chiesto la fine della istituzionalizzazione degli anziani  e il potenziamento dell'assistenza domiciliare. 



PROSEGUE LA LOTTA IN DIFESA DEL PUNTO DI PRIMO INTERVENTO (OGGI PAT) DI SABAUDIA E DI TUTTI GLI ALTRI


L'azienda sanitaria locale Latina ha ripristinato dal 15 giugno il servizio H24 del Punto di assistenza territoriale, ma l'attività dei Comitati che hanno impugnato il DCA U00469/2019 con cui la Regione, pur assicurando la continuità delle funzioni precedentemente svolte (quelle di emergenza urgenza; ha confermato la trasformazione dei Punti di Primo Intervento in Punti di Assistenza Territoriale, non si è fermata.
Senza dubbio il 2 dicembre 2019, la data dell'udienza al TAR, resta una data importante perché ha comunque segnato la vittoria dei Comitati in quanto il Presidente del TAR ha preso atto della improcedibilità del ricorso avverso il DCA U00303/2019 annullato dalla stessa regione pochi giorni prima dell'udienza e con cui è stata cancellata la precedente decisione che prevedeva di affidare ai nuovi PAT funzioni di assistenza primaria.
Forse molti non rammentano, anche qualche dirigente della ASL, che in data 25 ottobre 2018 la direzione generale presentò alla Conferenza dei Sindaci un documento con il quale si voleva trasformare i Punti di Primo Intervento in "Ambulatori di cure primarie specializzati -ACPS" portando l'orario di apertura H12 e che, nonostante le manifestazioni fatte a Latina e a Roma sotto la regione, solo grazie ai ricorsi di alcuni Comuni e di tutti i Comitati dei cittadini si è ottenuto di far recedere la regione da questa scelta irragionevole e illegittima.  
Fino ad ora i comitati di Latina, Sezze, Priverno, Sabaudia e Gaeta sono stati assistiti dall'avv. Pasquale Lattari  il quale con passione e molta professionalità ha seguito la vertenza gratuitamente; a seguito della sua rinuncia, dovuta a problemi di lavoro,  l'incarico è stato assunto, sempre "pro bono" dall'avv. Diego Santoro del Foro di Latina il quale entro i termini di legge (prorogati peraltro a seguito della pandemia) ha presentato al TAR di Roma i motivi aggiunti al ricorso in quanto nel frattempo la regione ha annullato ancora una volta il decreto impugnato sostituendolo con il nuovo DCA U00018/2020 che non ha modificato comunque la materia oggetto del contendere.   
In quanto primo firmatario del ricorso desidero rassicurare tutti i lettori e i cittadini dei Comuni interessati che non lasceremo che il nostro diritto ad avere un servizio di pronto intervento di prossimità come previsto dall'art. 10 della legge di riforma sanitaria e che non ci faremo intimidire da nessuno.

giovedì 18 giugno 2020

IL POTENZIAMENTO DELL'ASSISTENZA TERRITORIALE PASSA PER LE CASE DELLA SALUTE

Ho pubblicato oggi la nuova edizione del mio "MANUALE PER LE CASE DELLA SALUTE".
Quando fu pubblicata la prima edizione, nella Regione Lazio era stata appena inaugurata la prima nel Comune di Sezze Romano, anche se nel resto d' Italia c'erano già alcune CdS.
Come molti sanno si tratta di "Strutture polivalenti e funzionali in grado di erogare materialmente l’insieme delle cure primarie, di garantire la continuità assistenziale e le attività di prevenzione; sedi pubbliche dove trovano allocazione, in uno stesso spazio fisico, i servizi territoriali che erogano prestazioni sanitarie e sociali; luogo di prevenzione e promozione della salute e del benessere sociale" (è la definizione data nel 2007 dal Ministero della salute).
Oggi le Case della salute sono cresciute e sono presenti in tutte le regioni; nel Lazio sono oramai 22 e rappresentano nei Comuni dove sono presenti il centro dell'assistenza territoriale.
Il manuale vuole aiutare operatori, cittadini ed organi decisori a pianificare in maniera adeguata le nuove CdS, scegliendo immobili sufficientemente ampi, possibilmente al centro delle città, utilizzando possibilmente gli ospedali dismessi e dotandole di apparecchiature e di personale professionalmente preparato.
Nel mio saggio viene indicato in base a studi fatti da società scientifiche o altri organismi quale deve essere l'organizzazione interna, il fabbisogno di ore per le visite specialistiche, le categorie di personale di cui  devono essere dotate, ecc. 
Proprio in questi giorni molte aziende sanitarie sono chiamate, insieme alla regione Lazio a riorganizzare 'assistenza territoriale in base al DL 34/2020 per rinforzare questo tipo di assistenza in vista di possibili nuove epidemie (che speriamo non si verifichino); questo libro può essere uno strumento per affrontare in maniera adeguata i nuovi impegni per dare ai cittadini un servizio sanitario di prossimità in grado di fronteggiare le nuove sfide.
Il saggio può essere molto utile anche ai cittadini più attenti per difendere il loro diritto alla salute.

martedì 16 giugno 2020

LA REGIONE LAZIO VARA, FINALMENTE, L'AVVIO DELLA INTERNALIZZAZIONE DEL SERVIZIO DI EMERGENZA SANITARIA

         
Fino all'anno 2000 il Servizio di emergenza urgenza sanitaria era gestito direttamente dalle aziende, poi progressivamente fu avviata la centralizzazione del servizio che culminò con la nascita dell'ARES 118. 
All'epoca tutto il personale era dipendente. 
Dopo il transito al 118 con la scusa dei tagli alla sanità e con alterne vicende il servizio è stato affidato ad associazioni e cooperative private. 
Nell'estate del 2019 era stato firmato un protocollo con i sindacati per la re-internalizzazione del servizio, poi il Consiglio regionale del lazio aveva votato un Ordine del giorno ed infine con DCA U00469 (punto 7.1.2) in data 14 novembre 2019 il presidente Zingaretti aveva approvato la realizzazione del piano pluriennale per la completa internalizzazione nell'arco di tre anni dei mezzi di soccorso attualmente esternalizzati.
A dicembre 2019, come se nulla fosse accaduto l'ARES 118 aveva invece adottato una delibera approvando un avviso per proseguire la gestione esternalizzata per altri tre anni causando notevoli agitazioni tra il personale, tanto che a furor di popolo fu poi revocata. 
Ora con una deliberazione adottata ieri 16 giugno dalla giunta regionale sarebbe stata decisa l' "Assegnazione di fondi regionali all'Ares 118 per l'attuazione del "Progetto di reinternalizzazione del servizio di soccorso di emergenza/urgenza in area extra ospedaliera - annualità 2020".
In particolare con il provvedimento adottato si stabilisce di assegnare all’Ares 118 il finanziamento di € 5.307.000,00 iva compresa per l’annualità 2020 per il “Progetto di reinternalizzazione del servizio di soccorso di emergenza/urgenza in area extra ospedaliera”, nello specifico per l’acquisto di 33 ambulanze e 5 automediche completamente attrezzate, al netto della quota parte programmata nell’ambito dei finanziamenti di cui l'art. 20 della Legge 11 marzo 1988, n. 67 - 3° fase - stralcio 1.B2.
Con successivi provvedimenti adottati dal Direttore della Direzione Regionale Salute e Integrazione Sociosanitaria si provvederà, previo parere del Nucleo di Valutazione Regionale, all’approvazione del progetto esecutivo che dovrà essere coerente con i costi unitari e il numero dei mezzi sopra descritti e che l’Ares 118 dovrà trasmettere secondo le modalità semplificate di cui alla DGR 667/2019 “Semplificazione delle procedure di trasmissione, di valutazione e di controllo dei progetti di edilizia e tecnologia sanitaria trasmessi dalle Aziende - Modifica DGR n. 483 del 03/08/2017. Approvazione regolamento del Nucleo di Valutazione Regionale per l’esame dei progetti di edilizia e tecnologia sanitaria.”.
Si tratta finalmente di un atto concreto che si spera rappresenti solo l'inizio per la re-internalizzazione di tutti i servizi sanitari previsto dal 3° comma dell’art. 11 della legge 60/2019 in cui è stabilito che le regioni, previo accordo da definirsi con il Ministero della salute ed il Ministero dell’economia e delle finanze, possano incrementare i limiti di spesa per il personale di un ammontare non superiore alla riduzione strutturale della spesa già sostenuta per servizi sanitari esternalizzati prima dell'entrata in vigore del D.L. 35/2019.
Sarà molto delicata la parte relativa alla internalizzazione del personale che oggi presta servizio presso cooperative o associazioni private e andrà seguita con particolare attenzione onde evitare nuovi problemi e preoccupazione tra gli operatori.  


mercoledì 10 giugno 2020

MINISTERO DELLA SALUTE: INDICAZIONI PER IL CONTENIMENTO DEL CONTAGIO NELLE OPERAZIONI DI PRIMO SOCCORSO BALNEARE


Con una nuova Circolare del 5 giugno il Ministero della salute ha fornito indicazioni emergenziali per il contenimento del contagio da SARS-CoV-2 nelle operazioni di primo soccorso e per la formazione in sicurezza dei soccorritori:
Soccorso Balneare.
L’annegamento rappresenta ancora oggi una causa importante di mortalità, contando circa 400.000 decessi l’anno in tutto il mondo. Nei Paesi in via di sviluppo l’annegamento rappresenta la prima e seconda causa di mortalità non legata a patologia preesistente nella fascia di età compresa tra 5 e 14 anni (Global Report on Drowning – WHO, 2014). In Italia la mortalità per annegamento ha subito un decremento da circa 1200 casi/anno del 1970 a 400 casi registrati nel 1990. Questo dato (circa 400 casi/anno) è rimasto tuttavia costante dagli anni ’90 a tutt’oggi (Rapporto ISTISAN 16/10).
L’abbattimento di questo numero implica uno sforzo notevole da parte delle Istituzioni (Ministero della Salute ed esperti del settore), attraverso l’analisi dei fattori di rischio e l’adozione delle più moderne strategie di contrasto, ivi compresa l’attività di prevenzione e di intervento dei Bagnini di Salvataggio.
Anche in epoca COVID-19 la possibilità di registrare vittime di annegamento nelle più svariate aree di balneazione rimane evidente. Una analisi puntuale delle modalità di approccio ad una vittima da sommersione, pur salvaguardando le necessarie precauzioni di carattere infettivologico, è quindi importante.
Il bagnino di salvataggio (BDS) è definito soccorritore non sani tario di elevata specializzazione per l’ambiente di balneazione.
Al BDS spettano i compiti di:
- Prevenzione di eventi dannosi, attraverso la conoscenza dei fattori di rischio.
- Sorveglianza e vigilanza della utenza balneare in mare, in piscina e lungo il litorale facente parte dell’area di balneazione (spiaggia, bordo-piscina)
- Vigilanza ambientale e segnalazione alle Autorità competenti
- Salvataggio di potenziali vittime di sommersione
- Soccorso di una vittima in stato di necessità (per sommersione, trauma o per altre patologie acute di carattere generale, ad esempio affezioni cardiovascolari acute o altro)
- Esecuzione di BLS-D (Basic Life Support and Defibrillation) adulto e pediatrico di qualità con ausilio di strumenti avanzati, training specifico ed utilizzo in urgenza di ossigeno normobarico.
Non si deve pertanto confondere la figura del Bagnino di Salvataggio (BDS) con quella del "personale laico" abilitato al BLSD occasionale, in quanto il BDS, pur definito "non sanitario",
riceve una formazione professionale specializzata tanto da poter utilizzare presidi, farmaci (l'ossigeno), e le manovre di cui sopra.
L'abilitazione all'uso della maschera con pallone autoespandibile (da tempo prevista dalla normativa) non inficia la qualità delle manovre di salvataggio per quel che riguarda le ventilazioni anche in questa fase emergenziale, ma anzi le migliora; infatti tale dispositivo (pallone maschera) permette:
- ventilazioni di maggiore qualità;
- adattamento differenziale dei presidi: lattante – bambino- adulto;
- assenza di contatto diretto;
- possibilità di essere coadiuvati da "reservoir"(sacchetto collocato sul retro delle maschere dell'ossigeno e dei palloni autoespandibili, eventualmente associati a filtri HEPA)
- facilità nella somministrazione di ossigeno per un migliore ROSC (ritorno alla circolazione spontanea dopo arresto cardiaco) o la necessaria assistenza respiratoria nel caso della presenza del battito cardiaco ma dell'assenza del respiro.
Tutto ciò, con il contemporaneo utilizzo di adeguati DPI (dispositivi di protezione individuale), pur tenendo presente il rischio intrinseco di contagio scaturito dalle manovre di ventilazione, limita al massimo il rischio di esposizione al contagio. Infatti la "ventilazione in ossigeno" per una vittima di sommersione, da partedi personale ben addestrato rappresenta una "goodpractice".
Anche nella presente fase pandemica chi ricopre un ruolo che lo obblighi a prestare soccorso (in questo caso il bagnino di salvataggio) dovrebbe avere sempre a disposizione, durante il suo servizio:
- i DPI appropriati compresa una mascherina supplementare per la vittima, 
-il sistema pallone-filtro-maschera,
- ove obbligatorio, una fonte di ossigeno con un circuito-maschera per la sua erogazione.
BLSD in occasione di vittima da sommersione-annegamento
Tutte le sigle internazionali del soccorso (ILCOR, AHA, ERC, ILSF) sono concordi nel ritenere che:
-Una vittima da sommersione e in fase di annegamento sia primitivamente un soggetto con insufficienza respiratoria acuta per asfissia meccanica legata alla presenza del liquido inalato nello spazio bronco-alveolare.
-La rianimazione cardiopolmonare per una vittima di sommersione/annegamento deve essere completa (ventilazioni e compressioni) e non può prescindere da una corretta ventilazione con uso di ossigeno.
Cosa fare per ridurre il rischio di contagio
A – Fase di salvataggio (rimozione della vittima dalle condizioni di pericolo)
Deve essere effettuatacon obbligo di “rescue can” o “rescue T-Tube” (che consentono un distanziamento dal pericolante). In alternativa, a giudizio dello stesso BDS, l’uso di pattino o di tavola di salvataggio (surf rescue). È importante che il BDS in occasione di un intervento di salvataggio indossi maschera e boccaglio, a protezione della propria integrità, onde limitare la possibilità di contatto col pericolante e minimizzare la trasmissione di secrezioni respiratorie ipoteticamente veicolanti il virus.
B – Fase di soccorso (ripristino e mantenimento delle condizioni vitali)
Ogni soccorritore deve operare il “miglior soccorso possibile”, valutando rapidamente quale decisore esperto la situazione logistica, il tipo di urgenza, i mezzi a disposizione, il supporto del Servizio di Emergenza Territoriale (112).
Il BLSD per le vittime da sommersionedeve essere, se possibile, completo (ventilazione + massaggio cardiaco + ossigeno). La ventilazione deve essere effettuata con sistemi e modalità che assicurino un distanziamento e riducano l’eventuale contatto con il paziente. Pertanto si ritiene necessario raccomandare la ventilazione esterna solo con uso di pallone auto-espansibile (tipo Ambu) ed eventualmente ma solo in casi limite (es. problemi con il pallone-maschera, misura inadeguata della maschera , pazienti pediatrici ) utilizzare la pocket -mask provvista di tubo distanziatore (catetere di Mount), quando il soccorritore, consapevolmente, ritenga che il rischio per  sé sia nettamente inferiore al beneficio per la vittima .Entrambi i dispositivi saranno accoppiati ad una fonte di erogazione di ossigeno normobarico. Questi dispositivi (previsti dalle Ordinanze delle Capitanerie di Porto) fanno parte dell’equipaggiamento messo a disposizione dei BDS.
Sono invece da evitare ventilazioni bocca-bocca o con telino da interposizione. Durante il massaggio cardiaco è opportuno appoggiare sul viso della vittima una mascherina o un telino, onde evitare la possibile fuoriuscita di droplets e/o aerosol. Qualora durante il massaggio dovesse evidenziarsi un episodio di vomito la mascherina va prontamente rimossa.

martedì 9 giugno 2020

DAL 15 GIUGNO IL PUNTO DI ASSISTENZA TERRITORIALE DI SABAUDIA RIPRENDE IL SERVIZIO H24 - ANCORA UNA VITTORIA DEL COMITATO PER LA DIFESA DEL PPI DI SABAUDIA

Come già comunicato il 18 maggio, sia su questo blog che con un comunicato alla stampa e sulle reti sociali, con una lettera dello stesso giorno in qualità di promotore del Comitato per la difesa del PPI di Sabaudia ho chiesto alla direzione generale dell'Azienda sanitaria di riattivare il servizio notturno del PPI essendo venuta meno la Fase 1 dell'epidemia e quindi la compressione del nostro diritto alla salute.
Detta nota era stata inviata per conoscenza anche al Sindaco di Sabaudia la quale in data 28 maggio ha sollecitato la riapertura del servizio dalle 20 alle 8:00.
Successivamente si è appreso dal direttore sanitario che il servizio H24 sarebbe ripreso a decorrere dal 15 giugno.
Oggi il Direttore generale ha firmato l'ordinanza n. 9 con cui si dispone la riattivazione del servizio H24 in tutti e sette i PAT della provincia.
Desidero ringraziare ancora una volta tutti i medici e gli infermieri che si adoperano quotidianamente con grande abnegazione e motivazione per assistere i pazienti, sia del PPI di Sabaudia che negli altri Comuni. 

venerdì 5 giugno 2020

IL PROBLEMA DELLA FASE 2 IN SANITA'

La CGIL e la Funzione Pubblica Cgil di roma e del Lazio lanciano l'allarme sui tempi delle liste di attesa che a causa del COVID-19 sono state limitate ai soli casi urgenti.
La ASL Latina è in difficoltà ad ottemperare alle Linee guida del Ministero e alle indicazioni della regione Lazio per la ripresa delle visite e degli accertamenti diagnostici.
Il Sindacato manifesta tutta la propria preoccupazione per le difficoltà di accesso alle visite e agli accertamenti diagnostici con il rischio che i pazienti siano costretti a pagare di tasca propria dai privati o addirittura all'intra moenia.
Un altro problema molto grave è rappresentato dalla sospensione del follow up come denunciato anche dal Prof. Cicchetti dell'Università Cattolica che potrebbe causare problemi molto gravi per i pazienti oncologici.
Il Sindacato chiede immediate assunzioni di medici ed infermieri per dare risposte alle aspettative dei cittadini.

NUOVI FONDI DALLA REGIONE PER L'EDILIZIA SANITARIA DELLA PROVINCIA DI LATINA


Tra le iniziative annunciate dalla regione Lazio per il rilancio della sanità sono previsti 358 milioni per l'edilizia sanitaria spalmati su ben 276 cantieri.
Per quanto riguarda la provincia di Latina abbiamo oltre al nuovo ospedale del Golfo che dovrà sostituire il vecchio "Dono Svizzero" di Formia per il quale esiste già lo studio di fattibilità, anche l'ampliamento del Santa Maria Goretti di Latina per consentire di dotarlo di tutti i posti letto necessari, di ulteriori ambulatori e per potenziare alcuni servizi. 
Tra gli interventi di importanza minore, ma solo dal punto di vista finanziario ci sono i lavori di riqualificazione delle strutture destinate ad ospitare le nuove Case della Salute di Sabaudia, Gaeta, Minturno, Cori, ecc. 

SARA' L'IMPRESA DEL PRETE DI SERMONETA A GESTIRE IL SERVIZIO DELLA RACCOLTA E SMALTIMENTO DEI RIFIUTI DI SABAUDIA



E' stata pubblicata il 4 giugno la sentenza del Consiglio di Stato, Sezione IV, con cui è stato accolto il ricorso della Del Prete s.r.l., aggiudicataria della gara svolta dalla Regione Lazio, Stazione appaltante,  avverso la sentenza del TAR di Latina (n.17/2020) che aveva ribaltato il risultato della gara dichiarando vincitrice la seconda classificata (Diodoro Ecologica s.r.l.).
Il ricorso dell'impresa del Prete era motivato tra l'altro come segue:
1) Illegittimità della sentenza per error in procedendo: violazione e falsa applicazione degli artt. 41 e 120, comma 5, c.p.a.; violazione dei principi enucleati dalla giurisprudenza comunitaria (C. Giust. U.E., Sez. III, 28 gennaio 2010, C – 406/08); violazione del principio di corrispondenza tra chiesto e pronunciato ex art. 112 c.p.c.; omessa pronuncia su fatti decisivi per la controversia; carenza della motivazione; violazione e falsa applicazione dell’art. 80, comma 5, lett. a), c) e f-bis) del d.lgs. n. 50 del 2016 e s.m.i.; eccesso di potere per carenza di istruttoria e motivazione; sviamento di potere; perplessità.
2) Illegittimità della sentenza: violazione del principio di corrispondenza tra chiesto e pronunciato ex art. 112 c.p.c.; omessa pronuncia su fatti decisivi per la controversia; carenza ed erroneità della motivazione; violazione dell’art. 97 del d.lgs. n. 50 del 2016; travisamento dei fatti; perplessità.
3) Violazione dell’art. 80 del d.lgs. n. 50 del 2016. Violazione del principio di continuità nel possesso dei requisiti di partecipazione. Disparità di trattamento. Inattendibilità complessiva dell’offerta. Difetto di istruttoria e motivazione. Sviamento. Violazione della par condicio competitorum. Irragionevolezza manifesta.
4) Violazione degli artt. 80 e 105 del d.lgs. n. 50 del 2016. Violazione dell’art. 2545-sexiesdecies del codice civile. Violazione del principio di continuità nel possesso dei requisiti di partecipazione. Disparità di trattamento. Inattendibilità complessiva dell’offerta. Difetto di istruttoria e motivazione. Sviamento. Violazione della par condicio competitorum. Irragionevolezza manifesta.
5) Violazione dell’art. 30, 80, comma 5, lett. m), del d.lgs. n. 50 del 2016. Violazione dell’art. 2359 c.c. Eccesso di potere per errore nei presupposti di fatto e di diritto; difetto di istruttoria; difetto di motivazione, motivazione falsa o apparente; sviamento; violazione dell’art. 97 Cost. 2. Error in judicando. Violazione degli artt. 30 e 97 del d.lgs. n. 50 del 2016. Violazione del principio di immodificabilità dell’offerta. Violazione della lex specialis di gara. Inattendibilità complessiva. Contraddittorietà degli atti di gara. Violazione della par condicio competitorum.
Il Collegio giudicante ha ritenuto fondato il ricorso dell'impresa Del Prete.
Ora in base alla determinazione della Regione Lazio n. G06203 del 9 maggio 2019  il Comune di Sabaudia, quale esecutore del contratto, dovrà procedere alla stipula del contratto e sosterrà le relative spese di gestione e di esecuzione e, come specificato negli atti di gara e nell’accordo sopracitato sottoscritto dalle parti ed in ottemperanza alla prescrizione di cui all’articolo 31, comma 14, del d.lgs. 50/2016 che limita le funzioni del Responsabile Unico del Procedimento della Centrale di committenza alle sole attività di competenza della medesima, nominerà un proprio responsabile del procedimento per la fase di esecuzione e, laddove necessario, un Direttore dell’Esecuzione del Contratto.
La ditta Sangalli, attuale gestore aveva partecipato alla gara classificandosi al terzo posto.   

giovedì 4 giugno 2020

SABAUDIA: IL GIORNO 8 PARTIRANNO I PARCHEGGI A PAGAMENTO. PREVISTI SUSSIDI PER LE PERSONE E LE FAMIGLIE DISAGIATE.

Con deliberazione in data 26 maggio u.s, n. 71, pubblicata all' Albo pretorio del Comune il 3 giugno sono stati fissati i criteri generali per i parcheggi a pagamento per l'anno 2020.
A causa del periodo emergenziale non è stato possibile l'avvio del servizio dal mese di aprile come negli anni precedenti.
Il periodo di applicazione del parcheggio a pagamento è fissato dall'8 giugno all'8 dicembre.
Le condizioni restano invariate rispetto all'anno precedente; peraltro è previsto che venga riconosciuto ai nuclei familiari o a singoli cittadini che per comprovate ragioni di disagio economico siano stati già censiti dai servizi sociali, un sussidio economico pari all'importo dovuto per l'abbonamento annuo. 

mercoledì 3 giugno 2020

IL NUOVO BANDO PER LA NOMINA A DIRETTORE GENERALE DELLE ASL DI LATINA, FROSINONE, RIETI, VITERBO ECC.

Con deliberazione di Giunta regionale n. 313 del 29/05/2020 la Regione Lazio ha provveduto ad integrare l’avviso pubblico, già approvato con DGR n. 837 del 15/11/2019 (pubblicato sul BURL n. 93 del 19/11/2019), per la formazione delle rose di nominativi dei candidati idonei alla nomina a direttore generale delle seguenti aziende sanitarie:
Azienda Sanitaria Locale Roma 2
Azienda Sanitaria Locale Roma 3
Azienda Sanitaria Locale Viterbo
Azienda Sanitaria Locale Rieti
Azienda Sanitaria Locale Latina
Azienda Ospedaliero Universitaria Policlinico Umberto I
Azienda Ospedaliero Universitaria Policlinico Tor Vergata (già Fondazione)
Azienda Sanitaria Locale di Frosinone
Alla selezione saranno ammessi esclusivamente i candidati che abbiano conseguito l’iscrizione nell’elenco nazionale di idonei alla nomina a direttore generale di azienda sanitaria regionale pubblicato sul sito internet del Ministero della Salute e costantemente aggiornato.
I soggetti che abbiano già presentato domanda entro i termini di scadenza dell’avviso approvato con DGR 837/2019, fatta salva la facoltà di integrazione e/o rettifica di dichiarazioni o documenti, non sono tenuti a presentare nuovamente domanda, ma dovranno inviare una comunicazione solo nel caso in cui intendano manifestare il proprio interesse anche per l’azienda sanitaria locale di Frosinone secondo le modalità indicate nell’avviso.
La selezione dei candidati, effettuata da una Commissione regionale, si svolgerà mediante valutazione per titoli e colloquio.
La scadenza di presentazione delle domande è di 10 giorni dal giorno successivo alla pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Lazio
Il testo integrale dell’avviso è pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione Lazio del 3 giugno 2020.