E' stata pubblicata il 4 giugno la sentenza del Consiglio di Stato, Sezione IV, con cui è stato accolto il ricorso della Del Prete s.r.l., aggiudicataria della gara svolta dalla Regione Lazio, Stazione appaltante, avverso la sentenza del TAR di Latina (n.17/2020) che aveva ribaltato il risultato della gara dichiarando vincitrice la seconda classificata (Diodoro Ecologica s.r.l.).
Il ricorso dell'impresa del Prete era motivato tra l'altro come segue:
1) Illegittimità della sentenza per error in procedendo: violazione e falsa applicazione degli artt. 41 e 120, comma 5, c.p.a.; violazione dei principi enucleati dalla giurisprudenza comunitaria (C. Giust. U.E., Sez. III, 28 gennaio 2010, C – 406/08); violazione del principio di corrispondenza tra chiesto e pronunciato ex art. 112 c.p.c.; omessa pronuncia su fatti decisivi per la controversia; carenza della motivazione; violazione e falsa applicazione dell’art. 80, comma 5, lett. a), c) e f-bis) del d.lgs. n. 50 del 2016 e s.m.i.; eccesso di potere per carenza di istruttoria e motivazione; sviamento di potere; perplessità.
2) Illegittimità della sentenza: violazione del principio di corrispondenza tra chiesto e pronunciato ex art. 112 c.p.c.; omessa pronuncia su fatti decisivi per la controversia; carenza ed erroneità della motivazione; violazione dell’art. 97 del d.lgs. n. 50 del 2016; travisamento dei fatti; perplessità.
3) Violazione dell’art. 80 del d.lgs. n. 50 del 2016. Violazione del principio di continuità nel possesso dei requisiti di partecipazione. Disparità di trattamento. Inattendibilità complessiva dell’offerta. Difetto di istruttoria e motivazione. Sviamento. Violazione della par condicio competitorum. Irragionevolezza manifesta.
4) Violazione degli artt. 80 e 105 del d.lgs. n. 50 del 2016. Violazione dell’art. 2545-sexiesdecies del codice civile. Violazione del principio di continuità nel possesso dei requisiti di partecipazione. Disparità di trattamento. Inattendibilità complessiva dell’offerta. Difetto di istruttoria e motivazione. Sviamento. Violazione della par condicio competitorum. Irragionevolezza manifesta.
5) Violazione dell’art. 30, 80, comma 5, lett. m), del d.lgs. n. 50 del 2016. Violazione dell’art. 2359 c.c. Eccesso di potere per errore nei presupposti di fatto e di diritto; difetto di istruttoria; difetto di motivazione, motivazione falsa o apparente; sviamento; violazione dell’art. 97 Cost. 2. Error in judicando. Violazione degli artt. 30 e 97 del d.lgs. n. 50 del 2016. Violazione del principio di immodificabilità dell’offerta. Violazione della lex specialis di gara. Inattendibilità complessiva. Contraddittorietà degli atti di gara. Violazione della par condicio competitorum.
Il Collegio giudicante ha ritenuto fondato il ricorso dell'impresa Del Prete.
Ora in base alla determinazione della Regione Lazio n. G06203 del 9 maggio 2019 il Comune di Sabaudia, quale esecutore del contratto, dovrà procedere alla stipula del contratto e sosterrà le relative spese di gestione e di esecuzione e, come specificato negli atti di gara e nell’accordo sopracitato sottoscritto dalle parti ed in ottemperanza alla prescrizione di cui all’articolo 31, comma 14, del d.lgs. 50/2016 che limita le funzioni del Responsabile Unico del Procedimento della Centrale di committenza alle sole attività di competenza della medesima, nominerà un proprio responsabile del procedimento per la fase di esecuzione e, laddove necessario, un Direttore dell’Esecuzione del Contratto.
La ditta Sangalli, attuale gestore aveva partecipato alla gara classificandosi al terzo posto.
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