mercoledì 31 agosto 2016

UNA CIRCOLARE INTERPRETATIVA DELLE NUOVE NORME SULL'ESENZIONE DELL'IMU PER I TERRENI AGRICOLI

Il Ministero dell'economia e delle finanze con una circolare del  14 luglio scorso, n. 4, avente per oggetto : "Imposta municipale propria (IMU) – Art. 7, comma 1, lett. h), del D. Lgs. 30 dicembre 1992, n. 504 – Art. 1, comma 13, della legge di stabilità 2016 – Esenzione terreni agricoli – Circolare n. 9 del 14 giugno 1993 – Fusione di comuni – Errata classificazione." ha fornito chiarimenti in merito all'applicazione delle nuove norme dell' IMU  per i terreni agricoli contenute nelle legge di stabilità 2016.
La circolare la trovate qui:

NEL CASO DI CONDANNA PER ABUSI EDILIZI PER POTER BENEFICIARE DELLA CONDIZIONALE SECONDO LA CASSAZIONE....

La Corte Suprema di Cassazione Sezione III Penale con Sentenza n. 35204 del 22 agosto 2016 ha ritenuto legittima la revoca del beneficio della condizionale se non si adempie entro 90 giorni dal passaggio in giudicato della sentenza di condanna contenente l'ordine di demolizione 
A questo fine è irrilevante il mancato decorso del termine assegnato nell'ordinanza del Sindaco.
La Corte ha ritenuto anche che sia irrilevante l' eventuale richiesta di sanatoria successiva alla scadenza di detto termine, in quanto il beneficio della sospensione condizionale della pena, subordinato all'ordine di demolizione del manufatto abusivamente realizzato, deve essere comunque revocato in caso di inutile decorso del termine per l'adempimento, a nulla rilevando la sanatoria intervenuta successivamente alla scadenza del termine (diversamente, ove la sanatoria intervenga prima della scadenza, il giudice dell'esecuzione deve ritenere "inutiliter datum" l'ordine, atteso l'avveramento della condizione).
La sentenza la trovate qui:

L'ATTESO DECRETO PER LA RIORGANIZZAZIONE DELLE AUTORITA' PORTUALI

Sulla gazzetta ufficiale di ieri 31 agosto è stato pubblicato il Decreto Legislativo 4 agosto 2016, n. 169 con cui viene disposta la "Riorganizzazione, razionalizzazione e semplificazione della disciplina concernente le Autorità portuali di cui alla legge 28 gennaio 1994, n. 84, in attuazione dell’articolo 8, comma 1, lettera f), della legge 7 agosto 2015, n. 124".
Si tratta di un provvedimento atteso con cui vengono portate a 15 le autorità portuali, ne vengono ridefiniti compiti e organizzazione.
Non mancano alcune critiche data la complessità dei compiti e l'importanza di questi enti  nell'ambito della crescita del commercio marittimo. 

UN CONVEGNO SULLA SOSTENIBILITA' URBANA

Si terrà a Bergamo il 16 settembre p.v. un interessante 
convegno "Verso la città sostenibile: salute, benessere sociale, comfort ambientale e nuovi spazi verdi".
Al convegno parteciperanno moltissimi oratori italiani e stranieri per sostenere la necessità di un approccio integrato per migliorare la qualità della vita nelle città

LA RESPONSABILITA' DEL RESPONSABILE DEL SETTORE ADDETTO ALLA MANUTENZIONE DEGLI IMMOBILI COMUNALI

Il dirigente dell'ufficio lavori pubblici di un Comune è responsabile per le lesioni subite da un minore anche nel caso in cui ci si trovi in presenza di un edificio abbandonato ed occupato abusivamente.
Una sentenza della Suprema Corte di Cassazione n. 28809/2013 afferma un principio molto importante affermando la responsabilità del titolare di un ufficio comunale per omissione colposa consistente nella mancata manutenzione e messa in sicurezza di un immobile, ancorché fosse occupato illegalmente. 

martedì 30 agosto 2016

L'OFFERTA DI BENI EQUIVALENTI

Una recentissima sentenza del Consiglio di Stato, Sezione IV, n. 3701/2016 del 26 agosto torna ad occuparsi dell'annoso problema dell’offerta di un bene equivalente. 
Si tratta di un tema che mira a rompere situazioni in cui un produttore monopolizza spesso il mercato spingendo in alto i prezzi e che è basato sul principio del favor partecipationis (ampliamento della platea dei concorrenti) e costituisce altresì espressione del legittimo esercizio della discrezionalità tecnica da parte dell’Amministrazione
L’ammissione dell’offerta di un prodotto equivalente, da verificare sempre molto attentamente da parte della commissione, permette di abbattere i costi e di abbattere situazioni ingiustificate e poco trasparenti.
Su questo tema si è espresso anche in precedenza il giudice amministrativo (Consiglio di stato, Sezione III Sentenza n. 4364/2013; Sezione III n. 4541/2013)


UNA AVVOCATURA UNICA PER PIU' ENTI LOCALI ? SECONDO IL TAR DELLA LOMBARDIA.....

Il TAR della Lombardia, Milano, Sezione III con sentenza n. 1608/2016 è stato chiamato ad occuparsi della questione relativa alla stipula di una convenzione per la costituzione di una Avvocatura comunale unica tra più enti locali.
L’art. 2 comma 12 della L. 244/2007 (Legge Finanziaria 2008) dispone che “Gli enti locali di cui all'articolo 2 del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, possono istituire, mediante apposite convenzioni, da stipulare ai sensi dell'articolo 30 del medesimo testo unico, uffici unici di avvocatura per lo svolgimento di attività di consulenza legale, difesa e rappresentanza in giudizio degli enti convenzionati.”
L’art. 30 del D.lgs. 267/2000 prevede che “1. Al fine di svolgere in modo coordinato funzioni e servizi determinati, gli enti locali possono stipulare tra loro apposite convenzioni. 2. Le convenzioni devono stabilire i fini, la durata, le forme di consultazione degli enti contraenti, i loro rapporti finanziari ed i reciproci obblighi e garanzie. 3. Per la gestione a tempo determinato di uno specifico servizio o per la realizzazione di un'opera lo Stato e la regione, nelle materie di propria competenza, possono prevedere forme di convenzione obbligatoria fra enti locali, previa statuizione di un disciplinare-tipo. 4. Le convenzioni di cui al presente articolo possono prevedere anche la costituzione di uffici comuni, che operano con personale distaccato dagli enti partecipanti, ai quali affidare l'esercizio delle funzioni pubbliche in luogo degli enti partecipanti all'accordo, ovvero la delega di funzioni da parte degli enti partecipanti all'accordo a favore di uno di essi, che opera in luogo e per conto degli enti deleganti”.
Ai precedenti riferimenti normativi va aggiunta la L. 247/2012 (Nuova disciplina dell'ordinamento della professione forense) che all’art. 18 lett. d) stabilisce l’incompatibilità della professione di avvocato “con qualsiasi attività di lavoro subordinato anche se con orario di lavoro limitato” e al seguente art. 19, nel dettare le eccezioni al regime delle incompatibilità, dispone, al comma 3, che “È fatta salva l'iscrizione nell'elenco speciale per gli avvocati che esercitano attività legale per conto degli enti pubblici con le limitate facoltà disciplinate dall'articolo 23”. L’art. 23, rubricato “Avvocati degli enti pubblici” prevede che gli avvocati degli uffici legali specificamente istituiti presso gli enti pubblici, ai quali venga assicurata la piena indipendenza ed autonomia nella trattazione esclusiva e stabile degli affari legali dell'ente ed un trattamento economico adeguato alla funzione professionale svolta, sono iscritti in un elenco speciale annesso all'albo. L'iscrizione nell'elenco è obbligatoria per compiere le prestazioni indicate nell'articolo 2”. Il comma 2 dispone che “Per l'iscrizione nell'elenco gli interessati presentano la deliberazione dell'ente dalla quale risulti la stabile costituzione di un ufficio legale con specifica attribuzione della trattazione degli affari legali dell'ente stesso e l'appartenenza a tale ufficio del professionista incaricato in forma esclusiva di tali funzioni; la responsabilità dell'ufficio è affidata ad un avvocato iscritto nell'elenco speciale che esercita i suoi poteri in conformità con i principi della legge professionale”.
La questione di diritto centrale per la soluzione della controversia è il rapporto tra la disposizione dell’art. 2 comma 12 della L. 244/2007, che consente agli enti locali di istituire uffici unici di avvocatura per lo svolgimento di attività di consulenza legale, difesa e rappresentanza in giudizio degli enti convenzionati, e la deroga al regime delle incompatibilità alla professione di avvocato, che, ai sensi dell’art. 23 della L. 247/2012, consente agli avvocati degli uffici legali di enti pubblici di svolgere la professione per la trattazione degli affari legali dell'ente stesso, previa iscrizione nell’elenco speciale.
Il Collegio ha ritenuto che la disposizione richiamata che, in quanto inserita nel corpus della legge Finanziaria per il 2008, deve ritenersi preordinata a realizzare un contenimento della spesa corrente, e volta a disciplinare l’istituzione di uffici unici di avvocatura sotto un profilo organizzativo. La norma, in altri termini, si presta ad essere applicata in modo compatibile con la disciplina dell’ordinamento forense, mediante l’istituzione di un ufficio unico che abbia un sistema organizzativo unitario, sotto il profilo del personale amministrativo dedicato (distaccato dagli enti partecipanti), delle risorse strumentali assegnate, dei locali da adibire a sede, delle attività collaterali da svolgere (es. attività di cancelleria), prevedendo tuttavia che gli avvocati provenienti dagli enti convenzionati trattino esclusivamente gli affari legali dell’ente di appartenenza, e osservando gli altri presupposti previsti dalla normativa (indipendenza dell’ufficio, esclusiva attribuzione della trattazione delle cause, etc.).

PUBBLICATA LA LEGGE PER L'ELIMINAZIONE DEGLI SPRECHI ALIMENTARI

Sulla Gazzetta ufficiale n. 202 del 30 agosto è stata pubblicata la legge 19 agosto 2016, n. 166 recante "Disposizioni concernenti la donazione e la distribuzione di prodotti alimentari e farmaceutici a fini di solidarietà sociale e per la limitazione degli sprechi". 
Si tratta di una legge che finalmente affronta in maniera adeguata il problema degli sprechi assurdi che fino ad oggi si verificavano specialmente nella catena di distribuzione.
La legge mira a;
a) favorire il recupero e la donazione delle eccedenze alimentari a fini di solidarietà sociale, destinandole in via prioritaria all'utilizzo umano; 
b) favorire il recupero e la donazione di prodotti farmaceutici e di altri prodotti a fini di solidarietà sociale; 
c) contribuire alla limitazione degli impatti negativi sull'ambiente e sulle risorse naturali mediante azioni volte a ridurre la produzione di rifiuti e a promuovere il riuso e il riciclo al fine di estendere il ciclo di vita dei prodotti; 
d) contribuire al raggiungimento degli obiettivi generali stabiliti dal Programma nazionale di prevenzione dei rifiuti, adottato ai sensi dell’articolo 180, comma 1 - bis , del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e dal Piano nazionale di prevenzione dello spreco alimentare previsto dal medesimo Programma nonché alla riduzione della quantità dei rifiuti biodegradabili avviati allo smaltimento in discarica; 
e) contribuire ad attività di ricerca, informazione e sensibilizzazione dei consumatori e delle istituzioni sulle materie oggetto della presente legge, con particolare riferimento alle giovani generazioni.
In particolare per quanto riguarda gli alimenti gli operatori del settore alimentare possono cedere gratuitamente le eccedenze alimentari a soggetti donatari i quali possono ritirarle direttamente o incaricandone altro soggetto donatario. 
I soggetti donatari di cui al comma 1 devono destinare, in forma gratuita, le eccedenze alimentari ricevute, idonee al consumo umano, prioritariamente a favore di persone indigenti. 
Le eccedenze alimentari non idonee al consumo umano possono essere cedute per il sostegno vitale di animali e per la destinazione ad autocompostaggio o a compostaggio di comunità con metodo aerobico. Gli alimenti che presentano irregolarità di etichettatura che non siano riconducibili alle informazioni relative alla data di scadenza o alle sostanze o prodotti che provocano allergie e intolleranze, possono essere ceduti ai soggetti donatari. 
È consentita la cessione a titolo gratuito delle eccedenze di prodotti agricoli in campo o di prodotti di allevamento idonei al consumo umano ed animale ai soggetti donatari. Le operazioni di raccolta o ritiro dei prodotti agricoli effettuate direttamente dai soggetti donatari o da loro incaricati sono svolte sotto la responsabilità di chi effettua le attività medesime, nel rispetto delle norme in materia di igiene e sicurezza alimentare. 
Un ruolo importante lo possono svolgere anche i Comuni.
Il testo della legge lo trovate qui:

lunedì 29 agosto 2016

LA MANCATA SOTTOSCRIZIONE DELLA DOMANDA PER UN CONCORSO PUBBLICO E UNA SAGGIA SENTENZA DEL CONSIGLIO DI STATO

Il Consiglio di stato sezione IV con sentenza n. 3685/2016 ha ritenuto che una pubblica amministrazione non possa escludere un candidato da un concorso pubblico per non aver sottoscritto la domanda dopo averla ammessa al concorso ed avergli fatto sostenere anche la prova scritta.
Mi sembra una decisione saggia che rimedia ad un comportamento perlomeno strano della P.A. in questione (Ministero di grazia e giustizia, mica il Comune di.....)
La sentenza la trovate qui:
https://www.giustizia-amministrativa.it/cdsintra/cdsintra/AmministrazionePortale/DocumentViewer/index.html?ddocname=47NOIDLJ5UG4VRPAF2DPNRPUSU&q=Concorso

I CANI DI SABAUDIA NON POSSONO PIU' ASPETTARE

La stampa quotidiana riprende ancora una volta il problema dei costi dei canili privati che ospitano i cani randagi a costi rilevanti e sparsi in tutto il territorio della provincia (Sermoneta, Gaeta, Itri, Lenola).
Il 22  giugno 2011 l'ex Sindaco Lucci   si era  impegnato in Consiglio comunale a presentare entro il 30 dello stesso mese una richiesta di finanziamento alla Regione  per la realizzazione  di un canile comunale,  che avrebbe consentito di  risparmiare  circa  € 200.000,00,  tanto quanto costava all'epoca il pagamento della  retta  ad alcuni canili privati, consentendo anche di  realizzare qualche posto di lavoro.
Sin dal mese di gennaio dello stesso anno era stata presentata una proposta di parco rifugio per  cani  che prevedeva:   
a)l’acquisizione gratuita dalla Regione di un’area di circa  20.000 mq. ( ai confini con il Comune di Pontinia e sufficientemente lontana dalle abitazioni) ,
b)la costruzione, grazie ad un finanziamento della Regione  di un parco rifugio per i cani 
c) l’affidamento della gestione dello stesso ad una associazione.
La  Regione  Lazio con  legge del 21 ottobre 1997, n. 34  ha disciplinato la “Tutela degli animali di affezione e prevenzione del randagismo” recependo  i principi e gli indirizzi enunciati dalla legge quadro nazionale n. 281 del 14 agosto 1991 in materia, secondo questi principi :
- la costruzione dei canili pubblici da parte dei comuni singoli o associati e delle comunità montane;
- il risanamento dei canili esistenti;
- la sterilizzazione dei cani e dei gatti;

- la creazione della figura del cane di quartiere;
- l'iscrizione dei cani all'anagrafe canina;
- la protezione dei gatti in libertà;
- la creazione di una coscienza zoofila tramite campagna di educazione sanitaria e ambientale.
L’art. 2bis stabilisce che i  comuni con popolazione superiore ai ventimila abitanti  devono prevedere nei propri strumenti urbanistici, nelle aree destinate a servizi, la realizzazione di canili rifugio.
Il  nostro Comune, in base alla popolazione raggiunta avrebbe dovuto superare l’ipotesi di un canile consortile e  iniziare a pensare a  dotarsi di una propria struttura.
Successivamente con Deliberazione n. 43 in data 29 gennaio 2010 veniva approvata dalla giunta regionale  una Direttiva per il coordinamento delle funzioni amministrative e sanitarie in materia di animali d’affezione e di prevenzione del randagismo.
In base a queste disposizioni :
“Il Sindaco del Comune rimane responsabile dei cani prelevati sul proprio territorio e collocati in strutture site in altri Comuni ed in altre regioni di provenienza e deve:
a) informare del trasferimento dei cani il servizio veterinario dell'azienda sanitaria locale competente per territorio della struttura individuata;
b) effettuare verifiche periodiche sullo stato di salute e benessere dei propri animali non meno di una volta l'anno;
c) dare comunicazione dei risultati ottenuti e dello stato di salute e benessere degli animali al Consiglio comunale anche nel Rendiconto della gestione.
Il progetto di un Canile-Parco presentato nel 2011 nasceva dall'esigenza di superare la concezione e l’attuale realtà dei canili come luoghi di segregazione -separazione e si basa inoltre sui seguenti presupposti:• Rispetto delle esigenze etologiche della specie.• Assicurare ai cani l’indispensabile movimento, varietà e socializzazione al fine di evitare una vita alienante senza che ciò comporti un costante e massiccio lavoro dell’uomo.• Facilitazione e razionalizzazione delle operazioni degli addetti (pulizie, abbeveramenti, alimentazione ecc.).• Piacevolezza del canile in modo da invogliare la sua frequentazione e quindi favorire le adozioni.• Massima possibilità di variazione nell'aggregazione degli alloggi e modularità della struttura• Progetto moderno ed evoluto che riesca ad essere economicamente competitivo.
La struttura avrebbe dovuto assolvere a più funzioni: dotata di un padiglione sanitario, di un padiglione servizi con i magazzini, la cucina, i locali per gli operatori , di un ufficio adozione; il tutto in ottemperanza a tutte le indicazioni imposte dall’ASL di competenza, nel rispetto della vigente  legislazione, con particolare riferimento ai servizi a rete (adduzione e scarichi).
La struttura sanitaria con centro di sterilizzazioni è fondamentale per una politica seria di lotta al randagismo, lotta che ogni Comune (singolo o consorziato) dovrebbe intraprendere in ottemperanza alla  Legge nazionale 281/91 e quella della Regione Lazio.
Gli animali avrebbero potuto godere di ricoveri adeguati, ma anche di  poter uscire  perlomeno due volte al giorno.
Il verde avrebbe dovuto essere curato per evitare che la crescita spontanea e l’erba alta provochino la proliferazione di parassiti (e la manutenzione del verde deve rientrare nei costi di gestione ordinaria del parco canile)
Avrebbero dovuto essere incentivate le visite attraverso campagne specifiche che andranno ad affiancarsi alle campagne affido. 
Non di secondaria importanza le visite scolastiche, come del resto richiamato dalla legge 281/91.Un canile, quantunque vasto, non dovrebbe ospitare più di   200  cani ( cfr. Ordinanza Ministero della salute del  16 luglio 2009 )
Come accennato per  acquisire il finanziamento necessario si sarebbe dovuto presentare  domanda corredata dal progetto all’Area Veterinaria della Regione entro il 30 giugno, ai sensi della DGR  487/2007.
Purtroppo,  nonostante l’impegno formale del Sindaco la  domanda non è stata presentata e si è persa una  opportunità.
In questi anni  il numero dei canili privati che ospitano a pagamento i randagi catturati a Sabaudia è aumentato e con essi i costi.
Sarebbe ora che il problema fosse affrontato anche alla luce della sentenza di recente emanata dal TAR Piemonte, n. 306/2016 secondo cui le cooperative sociali non possono gestire queste strutture.

LA REGIONE LAZIO HA DICHIARATO LO STATO DI CALAMITA' NATURALE PER IL TERRITORIO DEI COMUNI DI ACCUMULI ED AMATRICE

Sul Bollettino ufficiale della Regione Lazio 69 è stato pubblicato il Decreto del Presidente della Regione Lazio 25 agosto 2016, n. T00178 con la Dichiarazione dello "stato di calamità naturale" ai sensi della l.r. 26 febbraio 2014 n. 2, art. 15 comma 1, per il territorio dei Comuni di Accumoli e Amatrice a seguito dell'evento sismico verificatosi nel giorno 24 agosto 2016.
L'atto dispone anche che venga effettuata una stima ed una contestuale ricognizione delle risorse finanziarie iscritte nel bilancio di previsione finanziario della Regione Lazio per il 2016 finalizzate alla copertura delle spese relative agli interventi necessari alla riparazione dei danni e per il ritorno alle ordinarie condizioni di vita;

SABAUDIA: ANCORA AVVISI DI CONDONI EDILIZI PUBBLICATI ALL'ALBO PRETORIO

Sull'Albo pretorio del Comune di Sabaudia sono stati pubblicati ieri quattro avvisi relativi a provvedimenti di condono di abusi edilizi da parte del Comune di Sabaudia che recano i numeri progressivi 1082, 1083, 1084 e 1085, in varie zone della città.
La stampa ha dato spazio ad uno di essi perché riguarda il noto giornalista  RAI Antonio Caprarica, IL problema oltre che ambientale è anche gestionale dato che il costo del servizio condoni è molto elevato a fronte di entrate che non sempre  coprono le spese sostenute.

MODIFICATE LE NORME SUI BILANCI DEI COMUNI

Sulla Gazzetta Ufficiale n. 201 del 29 agosto è stata pubblicata la legge 12 agosto 2016, n. 164 recante "Modifiche alla legge 24 dicembre 2012, n. 243, in materia di equilibrio dei bilanci delle regioni e degli enti locali" che ammorbidisce in parte le precedenti disposizioni, prevedendo però delle sanzioni in caso di mancato rispetto delle nuove disposizioni.
Il testo lo trovate qui:
http://www.gazzettaufficiale.it/do/gazzetta/downloadPdf?dataPubblicazioneGazzetta=20160829&numeroGazzetta=201&tipoSerie=SG&tipoSupplemento=GU&numeroSupplemento=0&estensione=pdf&edizione=0

IL RIEMPIMENTO DI UNA CAVA NON PUO' ESSERE EFFETTUATO....

La Corte di Giustizia Europea nella causa n. C-147/15 relativa alla gestione dei rifiuti delle industrie estrattive e che modifica la direttiva 2004/35/CE  ha ritenuto che l’articolo 10, paragrafo 2, della direttiva 2006/21/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 marzo 2006, relativa alla gestione dei rifiuti delle industrie estrattive e che modifica la direttiva 2004/35/CE, deve essere interpretato nel senso che esso non produce l’effetto di assoggettare alle prescrizioni della direttiva 1999/31/CE del Consiglio, del 26 aprile 1999, relativa alle discariche di rifiuti, l’operazione di riempimento di una cava mediante rifiuti diversi dai rifiuti di estrazione nel caso in cui tale operazione costituisca un recupero di tali rifiuti, circostanza questa che spetta al giudice del rinvio verificare.

LE MODALITA' PER LA COMUNICAZIONE DELLE ANALISI....

La Corte Suprema di cassazione sezione Penale III con sentenza n. 26437/2016 ha stabilito che  qualora nel corso di attività ispettive o di vigilanza previste da leggi o decreti si debbano eseguire analisi di campioni per le quali non è prevista la revisione, a cura dell'organo procedente è dato, anche oralmente, avviso all'interessato del giorno, dell'ora e del luogo dove le analisi verranno effettuate).
L'art. 223 delle disposizioni attuative del codice di procedura. penale infatti non prescrive la notifica dell'avviso in esame e non fissa particolari modalità esecutive al riguardo (anzi, nell'ipotesi del primo comma, prevede possa essere dato "anche oralmente"), per cui può essere utilizzato qualunque strumento idoneo a comunicare i dati necessari. 

domenica 28 agosto 2016

IL FATTORE TEMPO E LA DELEGA CONCESSA DAL PARLAMENTO AL GOVERNO PER LA RIFORMA DELLA P.A. - LA CORTE COSTITUZIONALE POSTA A TUTELA DELL'ART. 76

Com'è noto la Costituzione prevede all'art. 76 la possibilità che il Parlamento deleghi al Governo l'esercizio della funzione legislativa purché siano determinati i principi e i criteri direttivi e che la delega abbia un oggetto definito ed un termine prestabilito.
Ad una prima lettura secondo tutti i giuristi l'unico requisito indicato dal citato art. 76 che appariva certo 
(almeno fino ad oggi) era quello temporale. Infatti il termine o c'è o non c'è. 
Fino ad oggi non si era mai posto alcun problema.
Nella legge 124/2015 che reca la delega per la riforma della P.A. il termine è stato fissato in dodici mesi per cui sembra che sia  già scaduto il 28 agosto.
Ma ora cominciano a sorgere i primi dubbi. Infatti mentre il decreto delegato per la società partecipate è stato approvato in via definitiva dal Consiglio dei Ministri ma non è stato ancora pubblicato, quello per  la riforma della dirigenza è stato solamente adottato il 25 agosto ed è ancora in attesa dei pareri obbligatori da parte del Consiglio di Stato, della Conferenza Stato Regioni e delle competenti commissioni parlamentari.
Nella sostanza il termine della delega a mio avviso afferisce alla effettiva emanazione del decreto legislativo entro il termine e non della sua proposta per cui nel caso in esame ci troveremmo di fronte ad una delega  utilizzata fuori termine.
Fino ad oggi sembra che la Corte Costituzionale abbia avallato deleghe non del tutto chiare per una sorta di appiattimento nei confronti dei Governi, ma la situazione rischia di divenire incandescente a motivo del contenuto del decreto in questione che attiene direttamente all'organizzazione dello Stato.
Progressivamente il Parlamento ha arretrato il proprio potere legislativo lasciando sempre più spazio al Governo riservandosi poi solamente un passaggio nelle Commissioni per esprimere un parere sui testi prodotti in sede di consiglio dei Ministri. Peraltro in tale sede il Parlamento potrà solo influire sul testo predisposto, ma non incidere in maniera importante, così il Governo, pur essendo obbligato a sentire i pareri non  è tenuto a rispettarli potendo poi approvare in via definitiva il testo che vorrà.
Ecco che ritorna il tema temporale, di fatto il percorso del decreto delegato per la riforma della dirigenza oggi è incompleto, in considerazione dei tempi tecnici necessari ad acquisire i pareri obbligatori, potrebbero trascorrere almeno due mesi e ci troveremmo a fine ottobre, quando il termine di scadenza sarebbe ampiamente trascorso.
A mio avviso in questo caso l'art. 76 della Costituzione sarebbe ampiamente violato. 
Potrebbe essere interessante stimolare un giudizio della Corte Costituzionale per sapere che ne pensa.  

NOTIZIE SUL NEGOZIATO PER IL TTIP.

Secondo quanto riportato da Il Sole 24ore il vicecancelliere e ministro dell’Economia tedesco, Sigmar Gabriel, avrebbe ammesso il fallimento dei negoziati Usa-Ue sul Trattato di libero scambio (Ttip). 
In tutti i 14 round di colloqui che si sono tenuti da quando sono iniziate le discussione sembra che le parti non avesssero trovato alcun punto di intesa su nessuno dei 27 capitoli.
La resistenza sembra che sia venuta specialmente da Francia e Germania, mentre non sembra che l'Italia abbia svolto un ruolo molto forte.
Il trattato sembra che favorisse notevolmente alcuni gruppi industriali mentre i consumatori e specialmente i produttori agricoli vedevano molti lati negativi consistenti in particolare nel libero accesso sul nostro mercato di prodotti che non rispondevano agli standard europei di qualità, per cui il TTIP si presentava come un vero e proprio "cavallo di Troia". 
Le cose da punto di vista politico si sono aggravate da parte europea con la Brexit, ma anche da parte statunitense la campagna elettorale ha indebolito i colloqui in quanto nessuno dei candidati vuole scontentare l'elettorato che anche lì vede il TTIP come un possibile rischio per i posti di lavoro locali.
D'altra parte l'inizio dell'ultimo semestre del Governo Obama indebolisce i suoi poteri avviando il periodo che gli americani chiamano quello dell'"anatra zoppa".
In buona sostanza, per molto tempo non sentiremo più parlare del TTIP.
Soddisfazione da parte di quanti hanno contrastato il TTIP sin dal suo inizio.

sabato 27 agosto 2016

LA DIRIGENZA APICALE DEI COMUNI

Lo schema di decreto legislativo delegato per la riforma della dirigenza pubblica adottato il 25 agosto (tre gironi prima della scadenza della delega concessa al Governo), è già pervenuto alla Camera. 
Dalla relazione di accompagnamento al decreto per quanto riguarda la dirigenza degli enti locali si legge quanto segue:
L'art. 9 riguarda la dirigenza degli enti locali e inserisce due nuovi articoli, dopo l'articolo 27 del d. 1gs. n. 165/2001: l'articolo 27­ bis, che contiene alcune disposizioni speciali in materia di dirigenza degli enti locali; l'articolo 27­ ter, che disciplina il ruolo delle autorità indipendenti. 
L'articolo 27 bis disciplina, per gli enti locali, gli incarichi di dirigente apicale conferiti a dirigenti appartenenti ai ruoli della dirigenza, nell'ambito della generale disciplina sugli incarichi, con obbligo per i comuni al di sotto di soglie stabilite, di gestire in forma associata tale funzione. 
Gli oneri della funzione di dirigente apicale sono comunque sostenuti ad invarianza di spesa complessi va poiché si prevede contestualmente l'abolizione della figura di segretario comunale e provinciale e la conseguente soppressione del relativo albo nazionale, nonché l'obbligo di conferire l'incarico di dirigente apicale esclusivamente nell' ambito dei ruoli della dirigenza, fatta salva la possibilità di nomina del direttore generale ai sensi dell 'articolo 108 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, ove attualmente consentito (città metropolitane e comuni con più di 100.000 abitanti).
Il successivo art. 10 prevede una disciplina transitoria in materia di dirigenza degli enti locali che non produce effetti sulla finanza pubblica. Si prevede in particolare la confluenza nel ruolo dei dirigenti locali dei segretari di fascia A e B. Si prevede altresÌ l'assunzione degli stessi presso le amministrazioni che conferiscono loro gli incarichi, nei limiti delle dotazioni organiche. A decorrere dalla costituzione del ruolo dei dirigenti locali, si prevede inoltre l'abolizione della figura del segretario. Tuttavia, lo stato giuridico e il trattamento economico dei dirigenti ex segretari privi di incarico rimangono disciplinati dalle disposizioni vigenti alla data di entrata in vigore del presente decreto e il Ministero dell' interno, con le risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente, provvede alla corresponsione dello stesso. Viene inoltre dettata una disciplina transitoria per i segretari di fascia C, per i quali si prevede l'immissione in ruolo come funzionari per due anni, con possibilità al termine degli stessi, nell'ambito delle risorse disponibili, di essere assunti come dirigenti. Infine, si prevede che transitoriamente l' incarico di dirigente apicale sia comunque conferito ad ex segretari comunali presso gli enti locali privi di direttore generale nominato ai sensi dell' articolo 108 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267. Ulteriore disposizione transitoria, finalizzata a superare situazioni di contenzioso in atto e comunque limitata ad un numero limitato di unità di personale, riguarda i soggetti che hanno prestato servizio come segretari comunali di cui all'articolo l, comma 49, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, nei cui confronti la mobilità verso altre pubbliche amministrazioni si è conclusa prima dell' entrata in vigore della suddetta legge e che prestano o hanno prestato servizio quali dirigenti di pubbliche amministrazioni con contratto di lavoro a seguito di sentenza favorevole, anche non definitiva, nonché quelli di cui all'articolo IO-bis, comma 3, del decreto-legge 30 settembre 2005, n. 203, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 dicembre 2005, n. 248, previa rinuncia espressa ad ogni ulteriore contenzioso: per essi, si prevede l'inquadramento nel ruolo unico dei dirigenti statali. Da ultimo, senza alcun effetto di natura finanziaria, si prevedono specifici requisiti, in analogia a quanto previsto per la dirigenza a termine delle amministrazioni statali, per i direttori generali dei comuni e delle città metropolitane, incaricati ai sensi dell'articolo 108 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267. 

SABAUDIA: PUBBLICATA ALL'ALBO PRETORIO DEL COMUNE LA DETERMINA RELATIVA ALLA BONIFICA DEL SITO DEL CIRCOLO "LE QUERCE"

Foto presa dopo i lavori
Il 26 agosto è stata pubblicata sul sito web del Comune di Sabaudia la determinazione n. 92 adottata il 14 giugno scorso dal Settore lavori pubblici e manutenzione dell'Area tecnica, avente per oggetto: "Lavori di bonifica e smaltimento rifiuti presso Centro sportivo "Le Querce", impegno di spesa . Affidamento lavori Ditta La Rapida 2004 s.a.s. Il numero del registro generale attribuito alla determinazione è il 1003 del 26 agosto.
I lavori come già scritto in un precedenza su questo blog sono stati già completati, molto tempo prima che fosse pubblicata la determinazione; dalla foto si vede il risultato.
Peraltro ancora una volta non si comprende come mai venga data esecuzione ad atti prima della loro pubblicazione che dovrebbe essere in base alla legge: "tempestiva" termine questo che non sembra applicabile nel caso in questione.

NUOVE NORME PER IL SISTEMA DI PROTEZIONE PER RICHIEDENTI ASILO E RIFUGIATI (SPRAR)

Sulla Gazzetta ufficiale n. 200 di ieri 27 agosto è stato pubblicato il Decreto del Ministero dell'Interno 10 agosto 2016 con cui sono state stabilite le modalità di accesso da parte degli enti locali ai finanziamenti del Fondo nazionale per le politiche ed i servizi dell’asilo per la predisposizione dei servizi di accoglienza per i richiedenti e i beneficiari di protezione internazionale e per i titolari del permesso umanitario, nonché approvazione delle linee guida per il funzionamento del Sistema di protezione per richiedenti asilo e rifugiati (SPRAR).
Con il decreto sono state approvate anche le linee guida per il funzionamento del Sistema di protezione per richiedenti asilo e rifugiati (SPRAR), recanti le modalità di redazione e trasmissione delle proposte progettuali, i criteri per la formazione delle graduatorie per l’ammissione alla prosecuzione dei progetti in scadenza, per la determinazione del sostegno finanziario, nonché l’individuazione dei servizi da assicurare e la previsione di eventuali sanzioni per la violazione delle prescrizioni sui servizi di accoglienza.

LA RIFORMA DELLA DIRIGENZA ESALTA L'IMPORTANZA DEL SISTEMA DI VALUTAZIONE DELLA PERFORMANCE

Com'è noto con il DPR 105/2016 il Governo ha modificato ancora una volta il sistema di valutazione della performance che dovrà presiedere alla gestione del nuovo decreto per la riforma della dirigenza approvato il 25 agosto dal Consiglio dei Ministri in prima lettura.
Il problema è che gli obiettivi dovranno essere predisposti  dal Segretario comunale: una figura di fatto abolita e da tempo quasi sempre politico-dipendente si tratta di  una stortura che fino ad oggi ha impedito di sviluppare una  effettiva valutazione di certi dirigenti più vicini all'amministrazione che ricevono obiettivi di facile raggiungimento, per non parlare del cosiddetto organo Indipendente di Valutazione che di indipendente non ha nulla in quanto oggi viene nominato dal Sindaco.
Con queste premesse ci si appresta ad avviare la riforma della dirigenza e di smantellare il sistema della corruzione.
Ci si sarebbe aspettato che almeno fosse stato modificato il sistema di scelta dell''OIV; una soluzione da me caldeggiata più volte è quella, in analogia di quanto fatto per il Collegio di revisori, di affidare alla Prefettura il sorteggio da un albo regionale costituito da professionisti in possesso dei requisiti di legge. 

venerdì 26 agosto 2016

HO CHIESTO UN REGOLAMENTO PER LIMITARE L'USO DEI PESTICIDI NEL PARCO DEL CIRCEO

Nei giorni passati ho inviato ai Sindaci dei Comuni che costituiscono con parte del loro territorio il Parco Nazionale de Circeo, una nota per sollecitare l’adozione di norme per regolamentare l’utilizzo di fitofarmaci, pesticidi ed altro sul territorio del Parco, con particolare riguardo alle aree in prossimità all'abitato o frequentate dalla popolazione quali: parchi, giardini, campi sportivi e aree ricreative, cortili e aree verdi all'interno di plessi scolastici, aree gioco per bambini e aree adiacenti alle strutture sanitarie.
Naturalmente copia della lettera è stata inviata anche al Presidente e al Direttore generale dell’Ente Parco in quanto com'è noto quella del Parco del Circeo è un’area densamente abitata che coesiste con attività agricole intensive.
Questa mia decisione ha avuto origine dall'entrata in vigore del Decreto del Ministro della salute del 9 agosto 2016 recante il divieto di commercializzazione dei prodotti a base di glifosato.
È noto il rischio dell’utilizzo dei fitofarmaci in agricoltura, specialmente a causa della scarsa informazione dei lavoratori, con particolare riguardo al rispetto delle norme di sicurezza specifiche per chi usa queste sostanze tossiche, nonostante l’Assessorato all'agricoltura della Regione Lazio abbia da tempo pubblicato una Guida per il corretto impiego dei prodotti fitosanitari. 
A livello scientifico è ampiamente documentato il nesso causale tra alcune sostanze e talune malattie anche gravi, che possono colpire gli agricoltori, le loro famiglie e quanti si trovano a vivere nei pressi dei campi o delle serre, per non parlare dei danni dovuti ai rischi per l’alimentazione umana causati dalla presenza di residui nei prodotti agricoli, ma anche in quelli di origine animale. 
Con decreto dei Ministeri delle politiche agricole, dell’ambiente e della salute del 22 gennaio 2014 è stato adottato il Piano di azione nazionale per l’uso sostenibile dei prodotti fitosanitari (PAN) ai sensi del D.lgs 150/2012 recante “Attuazione della direttiva 2009/128/CE che istituisce un quadro per l’azione comunitaria ai fini dell’utilizzo sostenibile dei pesticidi”.
A seguito di una recente indagine dell’Istituto Superiore per la Protezione e la Ricerca Ambientale (ISPRA), pubblicata nel 2016, le acque superficiali e sotterranee del Parco del Circeo hanno ricevuto il bollino rosso per la presenza di pesticidi con tutti gli inconvenienti facilmente immaginabili.
Nel corso dell’anno passato due operai sono stati ricoverati al Pronto soccorso dell’ospedale Santa Maria Goretti di Latina in preda a crisi respiratoria e quest’anno è toccato a quattro abitanti di Borgo Vodice, residenti nei pressi di alcune serre nelle quali erano stati effettuati alcuni trattamenti; in entrambi i casi il problema è stato creato proprio dall'inalazione di prodotti erbicidi.
A sua volta il Ministero dell’Ambiente, del territorio e del mare, con un Decreto del 10 marzo 2015 ha approvato le Linee guida di indirizzo per la tutela dell’ambiente acquatico e dell’acqua potabile e per la riduzione dell’uso di prodotti fitosanitari e dei relativi rischi nei Siti Natura 2000 e nelle aree naturali protette.
Purtroppo fino ad ora non risulta che siano state assunte iniziative concrete per dare attuazione a tali Linee guida nell'ambito del territorio del Parco del Circeo da parte degli enti locali.
Proprio di recente la Giunta regionale del Veneto ha approvato uno schema di regolamento comunale che limita l’utilizzo nelle aree urbane dei fitofarmaci e vieta l’uso di erbicidi, obbligando gli operatori a eseguire pratiche alternative al diserbo, che si aggiunge ad un altro di carattere più generale già emanato da tempo.
Ritengo che sarebbe quanto mai opportuno se tutti i Comuni che costituiscono il Parco Nazionale del Circeo, adottassero un Regolamento per disciplinare la materia al fine di assicurare una maggiore tutela dell’ambiente e delle persone che vi lavorano o vi abitano.
Ho offerto la mia collaborazione gratuita ai Sindaci e al Commissario straordinario del Comune di Sabaudia per la redazione del regolamento in parola.

I SEGRETARI COMUNALI CANCELLATI DALLA RIFORMA MADIA

Con l’ultimo schema di decreto sottoposto al consiglio dei Ministri del 25 agosto la Ministra Madia ha completato il lungo percorso per l’attuazione della delega concessa dal parlamento per la riforma della pubblica amministrazione, riordinando la dirigenza.
Una delle scelte che colpisce maggiormente è quella della soppressione della figura del Segretario comunale.
Fino a quando la nuova riforma non avrà completato i proprio iter i Sindaci seguiteranno a sceglierlo tra gli iscritti all'albo nazionale per la durata del loro mandato.
Ma non è stato sempre così: la figura del segretario comunale risale alla L. 20 marzo 1865, n. 2248 in base alla quale ogni Comune era tenuto ad avere un Segretario comunale (che aveva diritto all'alloggio di servizio) con compiti ben precisi.
Il successivo TUEL n. 148/1915 ha modificato la normativa, ma è con il nuovo Testo Unico n. 383/1934 che viene specificato che il Segretari comunale ha la qualifica di funzionario dello Stato.
Di fatto con l’era fascista il Segretario comunale era alle dipendenze della prefettura e questa situazione è proseguita senza particolari modifiche per molti anni, anche dopo l’avvento della Repubblica.
Questo status è cambiato solo nel 1990 quando con la L.142 per andare incontro con le esigenze autonomistiche dei Comuni fu istituito l’Albo dei Segretari comunali e fu scritto chiaramente che il Segretario avrebbe dovuto svolgere i propri compiti nel rispetto delle direttive del Sindaco al quale era legato da una dipendenza funzionale.
Dopo un lungo braccio di ferro passato attraverso la L. 127/1997 con cui fu attribuito chiaramente al Sindaco il potere di nomina e di revoca.
La nuova impostazione è stata delineata meglio con il D.lgs 267/2000, e i Segretari comunali, dipendenti dall'Agenzia autonoma sono stati sempre più in balia dei Sindaci.
I compiti che fino ad oggi erano affidati al Segretario comunale erano i seguenti:
- collaborazione e assistenza giuridicoamministrativa nei confronti degli organi dell'ente in ordine alla conformità dell'azione amministrativa alle leggi, allo statuto ed ai regolamenti.
- sovrintendere allo svolgimento delle funzioni dei dirigenti e ne coordina l'attività, salvo quando ai sensi e per gli effetti del comma 1 dell'articolo 108 il sindaco abbia nominato il direttore generale.
- partecipare con funzioni consultive, referenti e di assistenza alle riunioni del consiglio e della giunta e ne cura la verbalizzazione;
- esprimere il parere di cui all'articolo 49, in relazione alle sue competenze, nel caso in cui l'ente non abbia responsabili dei servizi;
- rogare, su richiesta dell'ente, i contratti nei quali l'ente è parte e autenticare scritture private ed atti unilaterali nell'interesse dell'ente;
-  esercitare ogni altra funzione attribuitagli dallo statuto o dai regolamenti, o conferitagli dal sindaco o dal presidente della provincia;
-  esercitare le funzioni di direttore generale nell'ipotesi prevista dall'articolo 108, comma 4.
Ora con la nuova riforma approvata da un Governo (che vede la presenza di alcuni ex Sindaci: Renzi e Delrio) questa figura non ci sarà più in quanto il Governo ha ritenuto di schierarsi dalla parte degli autonomisti e quindi di sopprimere definitivamente questa figura.
Si tratta di una scelta che come troppo spesso accade quando c’è un problema, invece di risolverlo, viene semplicemente cancellato.
Da tempo le funzioni attribuite al Segretario comunale apparivano inadeguate ai cambiamenti della pubblica amministrazione in quanto di fatto per lo più non si occupavano di dirigere la complessa macchina amministrativa del loro Comune, salvo nei casi in cui gli veniva attribuito l’incarico di Direttore generale.
Molti Segretari si limitavano a fare i notai, timorosi di mettersi contro il Sindaco che aveva il potere di rimuoverlo.
A questo punto forse si è voluto fare chiarezza mettendo fine al tira e molla che si era trascinato in questi anni con varie commissioni di studio che però non erano giunte a conclusioni concrete e dandola vinta alla politica locale.
Con l'entrata in vigore della nuova normativa e quindi del ruolo unico dei dirigenti locali sarà soppresso l'Albo e i Sindaci potranno scegliersi un  qualsiasi dirigente apicale all'interno del ruolo.
Altro che checks and balances!
Qui viene introdotto anche nei Comuni lo spoils system!
Neppure il tanto declamato taglio dei costi appare credibile in quanto gli ex Segretari comunali saranno trasformati in dirigenti.
Ma che ne sarà delle amministrazioni comunali lasciate allo sbando in mano a dirigenti messi a fare le funzioni di segretario comunale senza alcuna formazione?
Come faranno i piccoli comuni (privi spesso di altre figure dirigenziali)  ancora una volta penalizzati dal fatto che potranno avere un dirigente-segretario comunale solo a mezzo servizio, dato che dovranno dividerlo con altri comuni associati?
Il timore è che la situazione degli enti locali possa ulteriormente peggiorare e con essa i rapporti con i cittadini.

IL BUIO OLTRE LA PRATICA: LA DIRIGENZA PUBBLICA E LA PERFORMANCE

Lo schema di decreto per la riforma della dirigenza pubblica adottato ieri dal Consiglio dei Ministri pone molta attenzione alla valutazione e questo è giusto, ma troppo spesso mi sono trovato davanti a dirigenti che avevano ricevuto dai loro vertici obiettivi inadeguati, stantii, inutili.
Ecco che per poter elevare il livello della valutazione della dirigenza occorre alzare anche quello degli obiettivi, spesso scritti nei Comuni da segretari comunali che ancora non hanno capito dove è diretta la nuova P.A. e invece seguitano a riproporre obiettivi legati ad adempimenti (tante pratiche, tante persone viste, ecc.) mentre poi dei risultati ottenuti non se ne parla.
I segretari comunali adesso potranno essere rimpiazzati facilmente e così arriveranno giovani che magari non hanno mai lavorato in un Comune, come faranno a costruire gli obiettivi e a definire quale devono essere gli output di un settore? 
Certamente la questione è resa difficile dal fatto che nelle disposizioni emanate fino ad ora non si trova alcun riferimento su come debba essere poi redatta la relazione sulla performance; mi auguro che ci abbia pensato il nuovo decreto predisposto dalla Ministra Madia
A tutto ciò segue obbligatoriamente il problema degli indicatori che dovrebbero servire a misurare i risultati raggiunti e dei quali l’articolo 18 bis del D.Lgs. 118/2011 (introdotto dal D.Lgs. 126/2014).
Entro trenta giorni dall'approvazione del bilancio ogni Comune deve approvare il “Piano degli indicatori e dei risultati attesi di bilancio” misurabili e riferiti ai programmi costruiti secondo criteri e metodologie comuni, che è parte integrante dei documenti di programmazione, che deve essere redatto sulla base del decreto del Ministero dell’Interno del 22 dicembre 2015 e che deve essere pubblicato sul sito internet del Comune nella sezione “Trasparenza, valutazione e merito”.
È facoltà di ogni Comune introdurre nel proprio Piano ulteriori indicatori rispetto a quelli previsti dal decreto citato.
Ecco che la nuova dirigenza saper dovrà affrontare in maniera diversa la costruzione del sistema della performance e della valutazione, disponendo di persone esperte e che conoscano non solo di valutazione ma anche di quali sono gli imput e gli output attesi. Grazie al famoso decreto Brunetta sono state escluse molte persone che solamente per il fatto di essere state collocate in pensione non sono state ritenute più in grado di valutare l'operato dei dirigenti.  
Quali saranno i vantaggi per il cittadino da questa nuova riforma che si abbatte sulla P.A.?
Riusciremo finalmente a fare luce sul buio oltre la pratica? Oppure dovremo trovare un novello Atticus (dal famoso romanzo di Harper Lee) per difenderci ?

giovedì 25 agosto 2016

LA NUOVA DISCIPLINA DELLA DIRIGENZA VARATA IERI DAL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Finalmente nella seduta di ieri (a due giorni dalla scadenza della delega) il Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro per la semplificazione e la pubblica amministrazione Maria Anna Madia, ha approvato, in esame preliminare, un decreto legislativo recante disciplina della dirigenza della Repubblica ai sensi dell’articolo 11 della legge 7 agosto 2015, n.124.
Nello specifico, il sistema della dirigenza è costituito dal ruolo dei dirigenti statali, dal ruolo dei dirigenti regionali e dal ruolo dei dirigenti locali. 
Scomparirà la figura del segretario generale dei comuni.
Ogni dirigente può ricoprire qualsiasi ruolo dirigenziale; la qualifica dirigenziale è infatti unica. Alla dirigenza si accede per corso-concorso o per concorso. Le graduatorie finali sono limitate ai vincitori e non comprendono gli idonei. 
La Scuola nazionale dell’amministrazione (Sna) è trasformata in Agenzia senza maggiori o nuovi oneri per la finanza pubblica, è sottoposta alla vigilanza della Presidenza del Consiglio dei ministri, svolge funzione di reclutamento e formazione del personale della PA. Ha come obiettivo quello di assicurare una formazione omogenea della dirigenza.
Presso il Dipartimento della funzione pubblica è istituita la Commissione per la dirigenza statale (analogamente è istituita anche la Commissione per la dirigenza regionale e la Commissione per la dirigenza locale). La Commissione, costituita entro 90 giorni dall’entrata in vigore del decreto, opera in piena autonomia e con indipendenza di giudizio e di valutazione. In particolare, preseleziona i candidati ai fini del conferimento degli incarichi dirigenziali generali ed effettua la valutazione ex post delle scelte effettuate dalle amministrazioni per altri incarichi.
Gli incarichi dirigenziali hanno durata di 4 anni e possono essere rinnovati per altri 2 nel caso di valutazione positiva o per il periodo necessario al completamento delle procedure per il conferimento del nuovo incarico. I dirigenti privi di incarico, concluso il mandato, devono partecipare ad almeno 5 interpelli all’anno; in assenza di incarico, il primo anno percepiscono il trattamento economico fondamentale e il secondo anno lo stesso decurtato di un terzo. Successivamente il Dipartimento della funzione pubblica li può collocare d’ufficio in posti vacanti. Il dirigente a cui è revocato l’incarico per inadempienza ha un anno di tempo per avere un nuovo incarico altrimenti scatta la licenziabilità.
Si tratta a prima vista di un totale appiattimento della dirigenza, come già fatto in alcuni settori nel passato, il che azzera l'anzianità,  le carriere e i concorsi fatti mettendo tutti sullo stesso piano, permettendo alla politica di scegliere facilmente in un ruolo unico i dirigenti che desiderano utilizzare, si tratta di fatto di una evoluzione dello spoils system.
La norma riguarda gli oltre 36mila attuali dirigenti pubblici e tutti quelli che saranno assunti i avvenire. Sono stati stabiliti alcuni punti cardine: ci sarà un ruolo unico che ingloberà tutti (tranne presidi e medici), accesso per corso o concorso, conferma nel ruolo dopo tre anni di prova, incarichi di durata limitata, massimo quattro anni, e rinnovabili una sola volta, per due anni così da favorire la rotazione. Per ottenere un incarico bisognerà passare per una selezione, da cui saranno esentate solo le posizioni di vertice, come quelle di segretario generale ministeriale. Possibile, pur di evitare l’estromissione, optare per la retrocessione a funzionario. 
A vigilare su tutto saranno nominate delle commissioni ad hoc, una per ogni livello (statale, regionale e locale), con poteri, tra cui la formulazione della rosa dei candidati alle posizioni apicali.
Una analisi più precisa si potrà fare quando si disporrà del testo definitivo.
Ora comunque il provvedimento dovrà essere sottoposto al parere obbligatorio del Consiglio di Stato, della Conferenza Stato regioni e delle Commissioni parlamentari, prima di essere adottato in via definitiva; in ogni caso i tempi sono ristretti.

PROVVEDIMENTI DEL GOVERNO PER I TERRITORI COLPITI DAL TERREMOTO

Ieri alle ore 19 si è tenuto l'attesa seduta del Consiglio dei ministri.
In apertura di seduta, Il Consiglio dei ministri ha manifestato dolore per le vittime del terremoto che il 24 agosto ha sconvolto molte aree dell’Italia centrale nelle Regioni Lazio, Marche, Abruzzo e Umbria, espresso profonda solidarietà alle famiglie così duramente colpite nei loro affetti e formulato sentito apprezzamento per il lavoro di tutte le realtà impegnate nelle complesse operazioni di soccorso: la Protezione civile nazionale, i Vigili del fuoco, le forze armate, le forze dell’ordine e i Volontari che stanno collaborando. 
Il Consiglio dei ministri ha quindi deliberato lo stato d’emergenza per i territori colpiti e stanziato i primi 50 milioni di euro che sono destinati agli interventi di immediata necessità che verranno coordinati dalla Protezione civile.
Il Presidente del Consiglio ha poi annunciato che, in concomitanza con i funerali delle vittime, sarà proclamato il lutto nazionale.
Il Consiglio dei ministri ha infine chiesto al Ministro dell’economia e delle finanze Pier Carlo Padoan di adottare il decreto di differimento dei tributi per i soggetti residenti nei Comuni nei quali il terremoto ha provocato danni strutturali di gravità tale da impedire l’assolvimento degli obblighi fiscali da parte dei cittadini
Intanto sulla  G.U. n. 198 di ieri 25 agosto è stato pubblicato il nuovo DPCM  del 24 agosto 2016 con il quale si è provveduto alla Integrazione al precedente DPCM  recante: “Dichiarazione dell’eccezionale rischio di compromissione degli interessi primari a causa degli eventi sismici che hanno interessato il territorio delle province di Rieti, Ascoli Piceno, Perugia e L’Aquila il giorno 24 agosto 2016, ai sensi dell’articolo 3, comma 1, del decreto-legge 4 novembre 2002, n. 245, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2002, n. 286.”, di cui al repertorio n. 2600 del 24 agosto 2016. 
Si tratta ancora dei primi provvedimenti a favore delle popolazioni terremotate.

ANCORA UNA SENTENZA SULLA PREVALENZA DEL RESCLUTAMENTO MEDIANTE L'ISTITUTO DELLA MOBILITA' RISPETTO A ALL'UTILIZZO DI GRADUATORIE PREESISTENTI

Il Consiglio di Stato, con Sentenza n. 3677 è tornato ad occuparsi di una questione che sembra superata e cioè quella delle procedure di reclutamento del personale dei Comuni.
I particolare la Sezione, che aveva avuto modo di pronunciarsi recentemente su identica questione con la sentenza n. 2929 del 28 giugno 2016, ha puntualizzato in punto giurisdizione che l'istituto del cosiddetto "scorrimento della graduatoria" presuppone necessariamente una decisione dell'amministrazione di coprire il posto; quindi l'obbligo di servirsi della graduatoria entro il termine di efficacia della stessa preclude all'amministrazione di bandire una nuova procedura concorsuale ove decida di reclutare personale, ma non la obbliga tout court all'assunzione dei candidati non vincitori in relazione a posti che si rendano vacanti e che l'amministrazione stessa non intenda coprire, restando inoltre escluso che la volontà dell'amministrazione di coprire il posto possa desumersi da un nuovo bando concorsuale, poi annullato, ovvero da assunzioni di personale a termine (v. Cass., SS.UU., 12 novembre 2012, n. 19595).
In definitiva, allorquando la controversia ha per oggetto il controllo giudiziale sulla legittimità della scelta discrezionale operata dell'amministrazione, la situazione giuridica dedotta in giudizio appartiene alla categoria degli interessi legittimi, la cui tutela è demandata al giudice cui spetta il controllo del potere amministrativo ai sensi dell'art. 103 Cost., poiché in tale ipotesi, la controversia non riguarda il "diritto all'assunzione".
Correttamente i giudici di primo grado hanno pertanto correttamente declinato la giurisdizione quanto alla richiesta di scorrimento della graduatoria ai fini dell’assunzione ed altrettanto correttamente hanno ritenuto la giurisdizione del giudice amministrativo in relazione alla controversia concernente la legittimità degli atti di natura organizzatoria con cui è stato individuato il posto vacante di agente di polizia municipale ed è stato disposto di coprirlo mediante la procedura di mobilità esterna.
Per quanto riguarda in particolare la procedura da seguire per il reclutamento di nuove unità di personale la fondamentale esigenza di contenimento della spesa pubblica osta a che possa ritenersi superato il primato dell’art. 30, comma 1, d. lgs. 30 marzo 2001, n. 165, il quale recita: “Le amministrazioni possono ricoprire posti vacanti in organico mediante passaggio diretto di dipendenti di cui all’articolo 2, comma 2, appartenenti a una qualifica corrispondente in servizio presso altre amministrazioni, che facciano domanda di trasferimento, previo assenso dell’amministrazione di appartenenza (…)”.
Tale modalità di assunzione del personale costituisce una ipotesi normale di reclutamento dei pubblici dipendenti, come precisato dalla Corte costituzionale con la sentenza 30 luglio 2012, n. 211 che, in occasione dello scrutinio di legittimità dell’art. 13 della legge della Regione Basilicata 4 agosto 2011, n. 17, ha ritenuto che la predetta disciplina regionale prescriveva correttamente il ricorso obbligatorio alle procedure di mobilità dell’art. 30, comma 1, del d. lgs. n. 165 del 2001, prima di procedere all’utilizzazione delle graduatorie degli altri concorsi precedentemente espletati, oppure, in mancanza, di indirne di nuovi.
In realtà l’esistenza di una graduatoria ancora valida limita quando non esclude l’indizione di un nuovo concorso, nondimeno non incide sulla potestà di avviare una procedura di mobilità: la mobilità è infatti alternativa all’assunzione di personale nuovo rispetto al concorso o allo scorrimento delle relative graduatorie; con la mobilità il personale non viene assunto, ma solamente trasferito con il consenso della amministrazione di appartenenza, che esercita una valutazione circa la necessità di mantenere presso di sé determinati soggetti. Del resto, le leggi che hanno bloccato le nuove assunzioni fin dagli anni ‘90, non hanno impedito le procedure di mobilità (cfr. per tutto Cons. Stato, Ad. plen., 28 luglio 2011, n. 14)

mercoledì 24 agosto 2016

PUBBLICATO SULLA G.U. IL PIANO NAZIONALE ANTICORRUZIONE 2016

Sul S.O. alla G.U. 197 del 24 agosto è stata pubblicata la deliberazione dell'ANAC del 3 agosto 2016 n. 831 recante la Determinazione di approvazione definitiva del Piano Nazionale Anticorruzione 2016.
La parola ora è alle amministrazioni pubbliche, ai Comuni, alle ASL affinché la mettano in pratica non solo a parole. 
Sembra quasi che proprio dopo l'emanazione di norme che prevedono sanzioni sempre più dure nei confronti dei corrotti ci sia stata una crescita dei fenomeni di corruzione anche ad alto livello.

IL GOVERNO HA EMANATO IL PRIMO PROVVEDIMENTO PER IL TERREMOTO

Sulla G.U. del 24 agosto n. 197 è stato pubblicato il DPCM in pari data recante la  "Dichiarazione dell’eccezionale rischio di compromissione degli interessi primari a causa degli eventi sismici che hanno interessato il territorio delle province di Rieti, Ascoli Piceno, Perugia e L’Aquila il giorno 24 agosto 2016, ai sensi dell’articolo 3, comma 1, del decreto-legge 4 novembre 2002, n. 245, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2002, n. 286". Si tratta di un provvedimento molto tempestivo per iniziare ad affrontare immediatamente i problemi derivanti dal tragico terremoto che ha colpito alcune regioni. Lo Stato ha dimostrato di essere presente, ora purtroppo ci sono state ancora altre scosse e le vittime alle ore 6:30 di oggi 25 agosto sono già arrivate a 237 di cui 190 nella sola provincia di Rieti.
Domani il Consiglio dei Ministri varerà le prime provvidenze per 50 milioni di euro.
Pronti anche altri aiuti dalla UE.

martedì 23 agosto 2016

SABAUDIA SENZA PIANO PER LA PROTEZIONE CIVILE

Il nuovo, tragico evento sismico che ha colpito l'Italia centrale pone in maniera urgente la questione della mancanza di un Piano comunale per la protezione civile nel Comune di Sabaudia.
La legge n. 100 del 12 luglio 2012 prevede che “Il comune approva con deliberazione consiliare, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, il piano di emergenza comunale previsto dalla normativa vigente in materia di protezione civile, redatto secondo i criteri e le modalità di cui alle indicazioni operative adottate dal Dipartimento della protezione civile e dalle giunte regionali. 
Il 12 ottobre 2012 il Dipartimento ha inviato una nota alle Regioni e alle Province Autonome chiedendo una prima ricognizione sulla pianificazione di emergenza comunale. 
In base ad un accesso al sito del Dipartimento per la protezione civile nazionale il Comune di Sabaudia non è tra quelli che hanno adempiuto all'obbligo di legge.
Fino ad oggi il Comune di Sabaudia, nonostante i solleciti rivolti da più parti, non ha ancora provveduto a questo importante adempimento che rappresenta un indispensabile strumento per la prevenzione dei rischi.
In caso di emergenze i cittadini devono sapere come comportarsi, quindi oltre ad approvare il Piano occorre trasmetterlo alle autorità competenti, ma anche fare dei corsi per infirmare i cittadini su come ci si debba comportare in questi casi.
Molti anni fa avevo proposto all'allora Sindaco Bellassai di costruire una elisuperficie in prossimità al Punto di Primo Intervento (su un terreno comunale) che avrebbe potuto essere utile anche per la protezione civile, ma purtroppo poi non se ne fece nulla.
Mi auguro fortemente che, visto che non hanno adempiuto le amministrazioni che hanno gestito il Comune in questi ultimi venti anni, voglia provvedere il Commissario straordinario.


CONSIGLIO DEI MINISTRI DEL 25 AGOSTO

Domani 25 agosto, come preannunciato dovrebbe tenersi il Consiglio dei Ministri per completare l'approvazione dei provvedimenti delegati dalla legge 124/2015 per completare la riforma della P.A prima della scadenza che è fissata proprio per il 28 di questo mese.
Di sicuro sarà portato il provvedimento per la dirigenza che peraltro era già pronto da qualche tempo ma che trova molte resistenze a vari livelli e per molti motivi.
Probabilmente per altri non ci sarà il tempo e così la delega scadrà.

INQUINAMENTO ACUSTICO: COSA SI DEVE FARE SE GLI SPETTACOLI CHE DISTURBANO SONO ORGANIZZATI DAL COMUNE?

Zonizzazione Sabaudia
Il problema dell'inquinamento acustico nel centro urbano è particolarmente sentito durante la stagione estiva ed è causato prevalentemente dagli spettacoli musicali.
Il primo ad avviare l'attuazione della L. 445/95: "Legge quadro sull'inquinamento acustico" e della successiva L.R. n. 18/2001 fu l'ex Commissario straordinario dott. Antonio Reppucci con la deliberazione n. 3 del 16 novembre 2006. Purtroppo però all'epoca non si fece in tempo ad approvare anche la classificazione in zone acustiche del territorio comunale.
Quando ero in Consiglio comunale sollecitai più volte il Presidente a sottoporci questo argomento in quanto la deliberazione adottata senza la zonizzazione restava di fatto quasi inapplicabile, ma  purtroppo non ci fu nulla da fare.
Ci volle un nuovo commissario prefettizio, stavolta la dott.ssa Ocello che con la deliberazione n. 35 del 16 maggio 2013 adottò la classificazione in zone acustiche del territorio comunale che tutelava in particolare le aree abitate.
Purtroppo, come molti atti di natura regolamentare il Comune di Sabaudia non sempre provvede a garantire ai cittadini il rispetto delle norme, anzi, in qualche caso a superare i limiti dei decibel previsti è lo stesso ente locale con spettacoli organizzati o autorizzati proprio dai vari settori del Comune.
Inoltre molti spettacoli si protraggono fini alle ore piccole.
L'unica cosa da fare è chiedere l'intervento dell'ARPA e poi, sulla base delle rilevazioni fatte dal personale dell'Agenzia con strumenti idonei e dei relativi verbali, chiedere la cessazione del disturbo della quiete pubblica che in alcuni casi può concretizzarsi anche mediante sanzioni come la sospensione delle emissioni acustiche da parte di qualche attività commerciale.
La competenza dal punto di vista amministrativo è del responsabile del Settore ambiente e del titolare del Settore che ha autorizzato l'evento o che è preposto al controllo della attività che produce l'inquinamento acustico (ad esempio il Settore cultura o il Settore attività produttive).