venerdì 5 agosto 2016

DAL 9 AGOSTO ANCHE I COMUNI SONO TENUTI AL RICORSO AI SOGGETTI AGGREGATORI PER GLI AFFIDAMENTI NELLE CATEGORIE PREVISTE DAL DPCM 24 DICEMBRE 2015

L'ANAC con un suo breve comunicato ricorda che la legge 208/2015, art. 1, co. 499, lett. d) estende anche gli enti locali di cui all’art. 2 del d.lgs 18 agosto 2000 n. 267 e i loro consorzi e associazioni il rispetto di quanto disposto dall’art. 9 del dl 66/14 e s.m. e i. e dal relativo DPCM 24 dicembre 2015. Il comma 3 di tale DPCM prevede che dal 9 agosto 2016 entri in vigore l’estensione per tali amministrazioni, le quali vanno quindi ad affiancarsi a quelle già individuate dall’art. 9, co. 3 del citato dl, che rispettano tali previsioni normative già dal mese di febbraio 2016.
In sostanza, per affidamenti di servizi e forniture nelle 19 categorie merceologiche e relative soglie elencate nel citato DPCM comuni, province, città metropolitane, comunità montane, comunità isolane, unioni di comuni, nonché i loro consorzi e associazioni, sono tenuti al ricorso ai Soggetti aggregatori elencati nella deliberazione dell'ANAC n. 784 del 20 luglio 2016. 
Le modalità operative per l’acquisizione del CIG sono illustrate in un Comunicato del Presidente del 10 febbraio 2016. .
L'ANAC ricorda infine che i Soggetti aggregatori sono esclusivamente quelli elencati nella citata Delibera ANAC: essi sono infatti caratterizzati da una specifica qualificazione che li distingue rispetto a ogni altra tipologia di enti che pure svolgono attività di aggregazione della domanda, quali ad es. centrali uniche di committenza, stazioni uniche appaltanti, unioni di comuni, etc.
Pertanto dal 9 agosto p.v. i Comuni  non potranno più acquisire i beni in questione direttamente. 

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