lunedì 22 agosto 2016

LE LINEE GUIDA DELL'ANAC PER LE IMPRESE CHE ESERCITANO ATTIVITA' SANITARIA COINVOLTE IN PROCEDIMENTI PENALI PER FATTI CORRUTTIVI

Sulla G.U. 194 del 20 agosto scorso sono state pubblicate le "Quarte linee guida per l’applicazione dell’articolo 32, commi 2-bis e 10 del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90, alle imprese che esercitano attività sanitaria per conto del servizio sanitario nazionale in base agli accordi contrattuali di cui all’articolo 8-quinquies del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502.
Le linee guida sono state firmate oltre che dal Presidente Cantone, anche dal Ministro Lorenzin e dal Ministro Alfano, per sottolineare l'importanza della cosa.
L’art. 1, comma 704, della legge 28 dicembre 2015, n. 208 (legge di stabilità 2016) ha modifi cato l’art. 32 del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90, che detta misure straordinarie di gestione, sostegno e monitoraggio delle imprese coinvolte in procedimenti penali per fatti corruttivi ovvero destinatarie di informazioni antimafi a interdittive. 
In particolare, la legge di stabilità 2016 ha previsto che le misure straordinarie di prevenzione della corruzione di cui al richiamato art. 32 del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90, siano applicate anche alle imprese che esercitano attività sanitaria per conto del Servizio sanitario nazionale in base agli accordi contrattuali di cui all’art. 8 -quinquies del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502.
Finalmente cominciano a stringersi gli spazi che fino ad ora hanno permesso vantaggi enormi ai titolari di questi accreditamenti sin dai tempi in cui era Ministro De Lorenzo, quando fu data una svolta liberistica alla riforma sanitaria che ha permesso a molti di trasformare strutture private in macchinette per fare soldi.


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