Com'è noto la Costituzione prevede all'art. 76 la possibilità che il Parlamento deleghi al Governo l'esercizio della funzione legislativa purché siano determinati i principi e i criteri direttivi e che la delega abbia un oggetto definito ed un termine prestabilito.
Ad una prima lettura secondo tutti i giuristi l'unico requisito indicato dal citato art. 76 che appariva certo
(almeno fino ad oggi) era quello temporale. Infatti il termine o c'è o non c'è.
Fino ad oggi non si era mai posto alcun problema.
Nella legge 124/2015 che reca la delega per la riforma della P.A. il termine è stato fissato in dodici mesi per cui sembra che sia già scaduto il 28 agosto.
Ma ora cominciano a sorgere i primi dubbi. Infatti mentre il decreto delegato per la società partecipate è stato approvato in via definitiva dal Consiglio dei Ministri ma non è stato ancora pubblicato, quello per la riforma della dirigenza è stato solamente adottato il 25 agosto ed è ancora in attesa dei pareri obbligatori da parte del Consiglio di Stato, della Conferenza Stato Regioni e delle competenti commissioni parlamentari.
Nella sostanza il termine della delega a mio avviso afferisce alla effettiva emanazione del decreto legislativo entro il termine e non della sua proposta per cui nel caso in esame ci troveremmo di fronte ad una delega utilizzata fuori termine.
Fino ad oggi sembra che la Corte Costituzionale abbia avallato deleghe non del tutto chiare per una sorta di appiattimento nei confronti dei Governi, ma la situazione rischia di divenire incandescente a motivo del contenuto del decreto in questione che attiene direttamente all'organizzazione dello Stato.
Progressivamente il Parlamento ha arretrato il proprio potere legislativo lasciando sempre più spazio al Governo riservandosi poi solamente un passaggio nelle Commissioni per esprimere un parere sui testi prodotti in sede di consiglio dei Ministri. Peraltro in tale sede il Parlamento potrà solo influire sul testo predisposto, ma non incidere in maniera importante, così il Governo, pur essendo obbligato a sentire i pareri non è tenuto a rispettarli potendo poi approvare in via definitiva il testo che vorrà.
Ecco che ritorna il tema temporale, di fatto il percorso del decreto delegato per la riforma della dirigenza oggi è incompleto, in considerazione dei tempi tecnici necessari ad acquisire i pareri obbligatori, potrebbero trascorrere almeno due mesi e ci troveremmo a fine ottobre, quando il termine di scadenza sarebbe ampiamente trascorso.
A mio avviso in questo caso l'art. 76 della Costituzione sarebbe ampiamente violato.
Potrebbe essere interessante stimolare un giudizio della Corte Costituzionale per sapere che ne pensa.
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