mercoledì 17 agosto 2016

L'ATTIVITA' DI VIGILANZA COLLABORATIVA DELL'ANAC

Con un recente comunicato il Presidente dell'ANAC ha dato conto delle attività di Vigilanza collaborativa dell’ANAC nel periodo: Gennaio 2015 - Luglio 2016.
Questa attività svolta in forza da un  apposito Regolamento (Gazzetta Ufficiale n. 300 del 29 dicembre 2014)  nell’ambito dei poteri di vigilanza finalizzati alla prevenzione dell’illegalità e della corruzione, comunque riconosciuti dalla legge all’Autorità Nazionale Anticorruzione. 
Si tratta di una forma particolare ed eccezionale di verifica, prevalentemente preventiva, finalizzata non solo a garantire il corretto svolgimento delle operazioni di gara e dell’esecuzione dell’appalto, ma anche ad impedire tentativi di infiltrazione criminale. La vigilanza preventiva tende, infatti, a rafforzare ed assicurare la correttezza e la trasparenza delle procedure di gara indette dalle stazioni appaltanti, prima della formale adozione degli atti da parte della stazione appaltante, riducendo il rischio di contenzioso in corso di esecuzione, e, altresì, con efficacia dissuasiva di eventuali condotte corruttive o comunque contrastanti con le disposizioni di settore.
Nello specifico l’art. 4 del vigente Regolamento, ai commi 2 e 3, individua peculiari e distinte ipotesi in relazione alle quali può essere richiesta l’attività di vigilanza collaborativa, consistenti attualmente in: a) programmi straordinari di interventi in occasione di grandi eventi di carattere sportivo, religioso, culturale o a contenuto economico ovvero a seguito di calamità naturali; b) programmi di interventi realizzati mediante investimenti di fondi comunitari; c) contratti di lavori, servizi e forniture di notevole rilevanza economica e/o che abbiano impatto sull’intero territorio nazionale, nonché interventi di realizzazione di grandi infrastrutture strategiche; d) procedure di approvvigionamento di beni e servizi svolte da centrali di committenza o da altri soggetti aggregatori. A queste si aggiunge l’ulteriore possibilità di richiesta da parte delle stazioni appaltanti quando ricorrono i presupposti dell’art. 32, comma 1 d.l. 90/2014 convertito con legge 114/2014.
In ordine all’iter procedimentale previsto per l’attuazione di una possibile vigilanza collaborativa l’Autorità procede, di regola, ad una preliminare verifica dell’ammissibilità della richiesta alla luce dei criteri indicati nel richiamato art. 4 del Regolamento di vigilanza e della non genericità della stessa. Ed infatti, un siffatto sistema di controllo, per essere esercitato efficacemente, non può rivolgersi alla totalità degli appalti indetti da una stazione appaltante, né alla totalità delle stazioni appaltanti presenti sul territorio nazionale, ma deve incentrarsi su particolari specifici casi di particolare rilevanza.
A seguito della ritenuta ammissibilità della richiesta l’Autorità procede alla stipula dell’apposito Protocollo di azione di vigilanza collaborativa che, di regola, e salve le specificità dei singoli casi, individua:
-le singole fattispecie da sottoporre a vigilanza; 
-la documentazione da sottoporre a controllo preventivo per ogni singolo procedimento; 
-la descrizione del procedimento di esame; 
-la definizione della durata del Protocollo; 
-l’indicazione di un momento di verifica intermedio dell’efficacia del Protocollo medesimo; 
-specifiche clausole di legalità da inserire nei relativi bandi di gara.
Il legislatore del nuovo codice dei contratti pubblici (d.lgs. n. 50/2016), come sopra accennato, ha istituzionalizzato la vigilanza collaborativa rendendola parte integrante dei nuovi poteri dell’Autorità, prevedendo al comma 3 lett. h) dell’art. 213, che «(l’Autorità) per affidamenti di particolare interesse, svolge attività di vigilanza collaborativa attuata previa stipula di protocolli di intesa con le stazioni appaltanti richiedenti, finalizzata a supportare le medesime nella predisposizione degli atti e nell'attività di gestione dell'intera procedura di gara». Il d.lgs. 50/2016 ha dunque circoscritto l’attività di controllo preventivo alla fase della procedura di gara, fino al momento dell’aggiudicazione, con esclusione, in via sistematica, della fase dell’esecuzione del contratto, fermo restando che nell’ambito dei Protocolli di Vigilanza Collaborativa in fase di stipula successivamente all’entrata in vigore del Codice, in alcuni specifici casi sulla base di comprovati elementi di necessità l’Autorità ha provveduto, comunque, ad inserire una clausola che consente, all’occorrenza, alla stazione appaltante, di richiedere l’estensione della vigilanza anche alla fase dell’esecuzione. 

Nessun commento:

Posta un commento