giovedì 11 agosto 2016

PUBBLICATA SUL BUR DELLA REGIONE LAZIO LA NUOVA LEGGE SUL WELFARE

Sul n. 64 del BURL è stata finalmente pubblicata la Legge Regionale 10 agosto 2016, n. 11 recante il "Sistema integrato degli interventi e dei servizi sociali della Regione Lazio"
Molti i compiti assegnati ai Comuni dall'art. 35 :
1. I comuni, in attuazione del principio di sussidiarietà di cui all’articolo 118 della Costituzione, sono titolari di tutte le funzioni amministrative concernenti l’organizzazione e la gestione degli interventi e dei servizi del sistema integrato. 
2. La Regione individua nella gestione associata da parte dei comuni, nell’ambito territoriale ottimale di cui all’articolo 43, secondo le forme associative previste dalla normativa vigente, la modalità attraverso la quale perseguire l’efficacia e l’efficienza del sistema integrato, anche al fine di garantirne il coordinamento e l’integrazione con i servizi sanitari erogati dal servizio sanitario regionale. 
3. Fermo restando quanto previsto dalla normativa vigente in materia di esercizio associato delle funzioni fondamentali, i comuni associati, in particolare: a) pianificano, progettano e realizzano gli interventi e i servizi del sistema integrato in conformità ai livelli essenziali delle prestazioni sociali di cui all’articolo 22; b) coordinano ed integrano i servizi sociali a valenza sanitaria da essi erogati con quelli sanitari a valenza sociale erogati dal distretto sanitario; c) concorrono alla programmazione sociale regionale secondo le modalità previste nell’articolo 47; d) provvedono all’autorizzazione, all’accreditamento ed alla vigilanza dei servizi e delle strutture a ciclo residenziale e semiresidenziale, ai sensi della legislazione regionale vigente; e) determinano la compartecipazione degli utenti ai costi delle prestazioni, sulla base dei criteri individuati con deliberazione della Giunta regionale; f) promuovono la partecipazione delle comunità locali, delle famiglie, delle persone e dei soggetti del terzo settore alla programmazione, alla realizzazione e alla valutazione del sistema integrato; g) valutano la qualità, l’efficacia e l’efficienza degli interventi e dei servizi, a tal fine istituiscono elenchi di soggetti accreditati allo svolgimento dei servizi di assistenza domiciliare e adottano strumenti per la semplificazione amministrativa; h) coordinano le politiche sociali con le politiche urbanistiche e abitative; i) trasmettono alla Regione dati sui bisogni e sull’offerta di servizi e strutture socio-assistenziali, ai fini dell’attuazione del sistema informativo dei servizi sociali; j) provvedono all’autorizzazione, all’accreditamento e alla vigilanza dei servizi e delle strutture che erogano assistenza domiciliare, ai sensi della deliberazione della Giunta regionale di cui all’articolo 32, comma 2. 
4. Gli organismi di indirizzo e programmazione di cui all’articolo 44, possono demandare ai comuni singoli, non rientranti tra quelli individuati ai sensi dell’articolo 14, comma 28, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78 (Misure urgenti in materia di stabilizzazione finanziaria e di competitività economica), convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122 e successive modifiche, la gestione di servizi di assistenza economica, di assistenza abitativa, di aiuto personale, di mensa sociale e accoglienza notturna, di trasporto sociale, di centri ludico-ricreativi e di aggregazione sociale. 
5. Per i soggetti per i quali si renda necessario il ricovero stabile presso strutture residenziali socio-assistenziali di cui alla l.r. 41/2003 e successive modifiche, nonché presso le strutture socio-sanitarie di cui alla legge regionale 3 marzo 2003, n. 4 (Norme in materia di autorizzazione alla realizzazione di strutture e all'esercizio di attività sanitarie e socio-sanitarie, di accreditamento istituzionale e di accordi contrattuali) e successive modifiche, il comune nel quale essi hanno la residenza prima del ricovero, previamente informato, assume gli oneri per le sole prestazioni sociali erogate. 
6. Per i minori è competente il comune nel quale risiede il minore, ovvero il comune nel cui territorio si è manifestata la necessità d’intervento, qualora il minore non sia residente nel Lazio, fatto salvo il diritto di rivalsa nei confronti del comune di residenza del minore destinatario dell’intervento e per i minori stranieri in base agli accordi internazionali. Per le prestazioni e gli interventi in favore dei soggetti di cui all'articolo 6, comma 2, è competente il comune nel cui territorio si è manifestata la necessità d’intervento.

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