La Corte Suprema di cassazione sezione Penale III con sentenza n. 26437/2016 ha stabilito che qualora nel corso di attività ispettive o di vigilanza previste da leggi o decreti si debbano eseguire analisi di campioni per le quali non è prevista la revisione, a cura dell'organo procedente è dato, anche oralmente, avviso all'interessato del giorno, dell'ora e del luogo dove le analisi verranno effettuate).
L'art. 223 delle disposizioni attuative del codice di procedura. penale infatti non prescrive la notifica dell'avviso in esame e non fissa particolari modalità esecutive al riguardo (anzi, nell'ipotesi del primo comma, prevede possa essere dato "anche oralmente"), per cui può essere utilizzato qualunque strumento idoneo a comunicare i dati necessari.
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