sabato 20 agosto 2016

LA NATURA GIURIDICA DELLE SOCIETA' MISTE CHE GESTISCONO IL SERVIZIO IDRICO INTEGRATO

Molta attenzione c'è in questi giorni intorno alla Società Acqualatina S.p.A.,  il gestore del Servizio Idrico Integrato nell'Ambito Territoriale Ottimale n.4 – Lazio Meridionale. E' una società mista a prevalente capitale pubblico (il 51% del capitale è detenuto dai Comuni dell' ATO4 in proporzione alla popolazione residente).
Il partner industriale di Acqualatina S.p.A. è stato selezionato tramite una gara europea per la scelta del socio a cui affidare il 49% del capitale societario e la responsabilità della gestione. La normativa vigente stabilisce i criteri in base ai quali l’attività del servizio idrico sia caratterizzata dal metodo economico che prevede la copertura dei costi con i ricavi. Le Sezioni Unite della Corte Suprema di Cassazione con sentenza del 2 marzo 1982, n. 1282 hanno ritenuto che il  fine di lucro  deve essere inteso come diretto a realizzare almeno quanto occorre per compensare i fattori produttivi impiegati e deve normalmente essere soddisfatto al fine di consentire l'esistenza dell'ente. Sempre le Sezioni Unite hanno affermato con la sentenza del 15 aprile 2005, n. 7799 che la qualificazione di un ente come società di capitali non è di per sé sufficiente ad escludere la natura pubblica dell’ente stesso. A sua volta il Consiglio di Stato ha confermato la natura pubblica della società partecipata da enti pubblici e che le società affidatarie del servizio pubblico devono perseguire il pareggio di bilancio attraverso l’equilibrio dei costi e dei ricavi, ma i Comuni non sono obbligati a ripianare le eventuali perdite di esercizio, in considerazione della responsabilità limitata dei soci nelle società di capitali.
Il TAR della Toscana Sez. II, infine, con sentenza dell'11 ottobre 2007, n. 3202, ha sancito anch'esso la riconducibilità delle società partecipate preordinate alla gestione dei servizi pubblici, nell'alveo delle aziende pubbliche.
Novità saranno portate dal decreto legislativo delegato dalla L. 124/2015 che riguarda proprio le società partecipate e che prevede anche disposizioni in merito alla responsabilità degli amministratori.

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