mercoledì 17 agosto 2016

LEGITTIMA LA REVOCA (rectius annullamento) DI UN INCARICO PROFESSIONALE AFFIDATO SENZA GARA

Con determinazione del 2014, il Comune di *** affidava ad una società  i lavori di manutenzione e cura dei luoghi cimiteriali. L’affidamento diretto veniva “confermato” anche per il semestre successivo, con vari atti fino al 31 dicembre 2015.
In data 4 dicembre 2015 il Consiglio dei Ministri deliberava lo scioglimento del Consiglio Comunale di Nardodipace ex art. 143 D.Lgs. 267/2000, 
Il 7 dicembre 2015, con determinazione n. 115, il Comune di *** “confermava” ancora una volta, anche per il periodo gennaio-dicembre 2016, l’affidamento del servizio a favore della ditta ricorrente, per l’importo complessivo di euro 15.000. Il relativo contratto non è peraltro mai stato stipulato, pur essendo stato allegato alla predetta determinazione lo schema da stipulare.
Con atto n. 283/2016 la Commissione straordinaria, intanto insediatasi in sostituzione in forza del provvedimento di scioglimento del Consiglio Comunale, chiedeva al segretario comunale di verificare l’esistenza di conferimenti o proroghe di affidamenti tramite procedura diretta di scelta.
In data 26 gennaio 2016, il segretario incaricato provvedeva pertanto ad avviare il procedimento amministrativo finalizzato alla “revoca” della determinazione,  procedimento conclusosi con il provvedimento oggetto di impugnazione da parte della ditta interessata.
La "revoca" veniva disposta in quanto  “il servizio è stato affidato direttamente senza alcuna indagine di mercato; la legge non consente la proroga”, mancava il parere di regolarità tecnica e contabile, non esisteva agli atti un contratto di appalto previsto nel dispositivo della determina di cui al punto quattro.
Il TAR in primo luogo ha affrontato la questione relativa alla qualifica del provvedimento oggetto di gravame, adottato in autotutela dall'amministrazione comunale, che lo ha denominato “revoca” concludendo che nel caso di specie, oggetto di esame è un atto di annullamento d’ufficio ex art. 21 octies L. 241/90 adottato sul presupposto di diverse ragioni di illegittimità dell’atto di primo grado - elencate sinteticamente nell’atto e sopra riportate al punto 1.4 - ognuna delle quali idonea a sorreggerla, secondo la struttura dell’atto plurimotivato.
Valore dirimente, in particolare - idonea a configurare il motivo riscontrato quale vizio di illegittimità, e conseguentemente il provvedimento di autotutela come annullamento ex art. 21 octies L. 241/90- assume la ravvisata violazione di legge con riguardo al “divieto di proroga” dei contratti, indicata, sia pure succintamente, nella motivazione dell’atto oggetto del  giudizio; motivazione che, da un lato, è di per sé sufficiente a sorreggere il provvedimento in autotutela; dall’altro, è esente dalle doglianze sollevate da parte ricorrente.
Ora, è noto che il divieto di rinnovo tacito ed espresso dei contratti pubblici –espressamente previsto dall’art. 57 co. 7 D.lgs. 163/2006, applicabile ratione temporis - determinando una ulteriore procedura negoziata senza previa pubblicazione del bando è diretta espressione dei principi di tutela della concorrenza, di derivazione europea.
Le norme, che si sono succedute nel tempo, derogatorie di tale divieto generale o hanno determinato procedure di infrazione aperte a carico dell’Italia (cfr. parere motivato della Commissione europea n. 2003 del 16 dicembre 2003, adottato in relazione all’art. art. 6 comma 2 ultimo periodo della legge 24.12.1993); o sono state direttamente disapplicate dai giudici nazionali, perché in contrasto con la normativa europea (cfr. art. 1 d.l. 95/2012, come modificato in sede di conversione dalla legge n. 135/2012; Consiglio di Stato, sez. III, 30 gennaio 2014, nn. 1486); o sono ritenute di stretta interpretazione, trattandosi di norme di carattere eccezionale (cfr Consiglio di Stato, sez. III, 15 aprile 2016, n. 1532 in relazione alla specifica norma di cui all’art. 6, comma 2, lett. b), del d.lg. 115 del 2008 recante attuazione della direttiva 2006/32/CE relativa all'efficienza degli usi finali di energia e i servizi energetici e abrogazione della direttiva 93/76/CEE).
La qualificazione della fattispecie in esame prospettata nel ricorso introduttivo come “rinnovo contrattuale”, con la novazione oggettiva delle obbligazioni contrattuali, piuttosto che come “proroga”, fondata sul mantenimento dei patti e delle condizioni contrattuali, oltre ad essere irrilevante ai fini dell’ambito di applicazione e della ratio del divieto legale sopra riferito, non è comunque rispondente al contenuto provvedimentale, poiché, con la determinazione oggetto di annullamento n. 115 del 7 dicembre 2015, si dispone una “conferma” del precedente affidamento - a sua volta conferito, con determinazione n.49/2015 come conferma di quello ancora precedente - per il periodo annuale successivo alla precedente scadenza, parametrando il prezzo alla diversa (doppia rispetto alla precedente) durata annuale, senza operare alcuna altra modifica contrattuale.
Il provvedimento gravato, con cui l’amministrazione ha proceduto all’annullamento d’ufficio della “conferma” del precedente affidamento risulta pertanto adeguatamente motivato, anche solo sulla base di tale riscontrato vizio di violazione di legge.
La sentenza completa la trovate qui:
https://www.giustizia-amministrativa.it/cdsintra/cdsintra/AmministrazionePortale/DocumentViewer/index.html?ddocname=HRUOLUM5Z2JXMITZC2DM5I3W2Q&q=incarico

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