Sulla Gazzetta ufficiale n. 202 del 30 agosto è stata pubblicata la legge 19 agosto 2016, n. 166 recante "Disposizioni concernenti la donazione e la distribuzione di prodotti alimentari e farmaceutici a fini di solidarietà sociale e per la limitazione degli sprechi".
Si tratta di una legge che finalmente affronta in maniera adeguata il problema degli sprechi assurdi che fino ad oggi si verificavano specialmente nella catena di distribuzione.
La legge mira a;
a) favorire il recupero e la donazione delle eccedenze alimentari a fini di solidarietà sociale, destinandole in via prioritaria all'utilizzo umano;
b) favorire il recupero e la donazione di prodotti farmaceutici e di altri prodotti a fini di solidarietà sociale;
c) contribuire alla limitazione degli impatti negativi sull'ambiente e sulle risorse naturali mediante azioni volte a ridurre la produzione di rifiuti e a promuovere il riuso e il riciclo al fine di estendere il ciclo di vita dei prodotti;
d) contribuire al raggiungimento degli obiettivi generali stabiliti dal Programma nazionale di prevenzione dei rifiuti, adottato ai sensi dell’articolo 180, comma 1 - bis , del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e dal Piano nazionale di prevenzione dello spreco alimentare previsto dal medesimo Programma nonché alla riduzione della quantità dei rifiuti biodegradabili avviati allo smaltimento in discarica;
e) contribuire ad attività di ricerca, informazione e sensibilizzazione dei consumatori e delle istituzioni sulle materie oggetto della presente legge, con particolare riferimento alle giovani generazioni.
In particolare per quanto riguarda gli alimenti gli operatori del settore alimentare possono cedere
gratuitamente le eccedenze alimentari a soggetti donatari
i quali possono ritirarle direttamente o incaricandone altro
soggetto donatario.
I soggetti donatari di cui al comma 1 devono destinare,
in forma gratuita, le eccedenze alimentari ricevute,
idonee al consumo umano, prioritariamente a favore di
persone indigenti.
Le eccedenze alimentari non idonee al consumo
umano possono essere cedute per il sostegno vitale di
animali e per la destinazione ad autocompostaggio o a
compostaggio di comunità con metodo aerobico. Gli alimenti che presentano irregolarità di etichettatura
che non siano riconducibili alle informazioni relative
alla data di scadenza o alle sostanze o prodotti che provocano
allergie e intolleranze, possono essere ceduti ai
soggetti donatari.
È consentita la cessione a titolo gratuito delle eccedenze
di prodotti agricoli in campo o di prodotti di allevamento
idonei al consumo umano ed animale ai soggetti
donatari. Le operazioni di raccolta o ritiro dei prodotti
agricoli effettuate direttamente dai soggetti donatari o da
loro incaricati sono svolte sotto la responsabilità di chi
effettua le attività medesime, nel rispetto delle norme in
materia di igiene e sicurezza alimentare.
Un ruolo importante lo possono svolgere anche i Comuni.
Il testo della legge lo trovate qui:
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