Lo schema di decreto legislativo delegato per la riforma della dirigenza pubblica adottato il 25 agosto (tre gironi prima della scadenza della delega concessa al Governo), è già pervenuto alla Camera.
Dalla relazione di accompagnamento al decreto per quanto riguarda la dirigenza degli enti locali si legge quanto segue:
L'art. 9 riguarda la dirigenza degli enti locali e inserisce due nuovi articoli, dopo l'articolo 27 del d. 1gs. n. 165/2001: l'articolo 27 bis, che contiene alcune disposizioni speciali in materia di dirigenza degli enti locali; l'articolo 27 ter, che disciplina il ruolo delle autorità indipendenti.
L'articolo 27 bis disciplina, per gli enti locali, gli incarichi di dirigente apicale conferiti a dirigenti appartenenti ai ruoli della dirigenza, nell'ambito della generale disciplina sugli incarichi, con obbligo per i comuni al di sotto di soglie stabilite, di gestire in forma associata tale funzione.
Gli oneri della funzione di dirigente apicale sono comunque sostenuti ad invarianza di spesa complessi va poiché si prevede contestualmente l'abolizione della figura di segretario comunale e provinciale e la conseguente soppressione del relativo albo nazionale, nonché l'obbligo di conferire l'incarico di dirigente apicale esclusivamente nell' ambito dei ruoli della dirigenza, fatta salva la possibilità di nomina del direttore generale ai sensi dell 'articolo 108 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, ove attualmente consentito (città metropolitane e comuni con più di 100.000 abitanti).
Il successivo art. 10 prevede una disciplina transitoria in materia di dirigenza degli enti locali che non
produce effetti sulla finanza pubblica.
Si prevede in particolare la confluenza nel ruolo dei dirigenti locali dei segretari di fascia A e B. Si
prevede altresÌ l'assunzione degli stessi presso le amministrazioni che conferiscono loro gli
incarichi, nei limiti delle dotazioni organiche.
A decorrere dalla costituzione del ruolo dei dirigenti locali, si prevede inoltre l'abolizione della
figura del segretario. Tuttavia, lo stato giuridico e il trattamento economico dei dirigenti ex segretari
privi di incarico rimangono disciplinati dalle disposizioni vigenti alla data di entrata in vigore del
presente decreto e il Ministero dell' interno, con le risorse umane, finanziarie e strumentali
disponibili a legislazione vigente, provvede alla corresponsione dello stesso.
Viene inoltre dettata una disciplina transitoria per i segretari di fascia C, per i quali si prevede
l'immissione in ruolo come funzionari per due anni, con possibilità al termine degli stessi,
nell'ambito delle risorse disponibili, di essere assunti come dirigenti.
Infine, si prevede che transitoriamente l' incarico di dirigente apicale sia comunque conferito ad ex
segretari comunali presso gli enti locali privi di direttore generale nominato ai sensi dell' articolo
108 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267.
Ulteriore disposizione transitoria, finalizzata a superare situazioni di contenzioso in atto e
comunque limitata ad un numero limitato di unità di personale, riguarda i soggetti che hanno
prestato servizio come segretari comunali di cui all'articolo l, comma 49, della legge 30 dicembre
2004, n. 311, nei cui confronti la mobilità verso altre pubbliche amministrazioni si è conclusa prima
dell' entrata in vigore della suddetta legge e che prestano o hanno prestato servizio quali dirigenti di
pubbliche amministrazioni con contratto di lavoro a seguito di sentenza favorevole, anche non
definitiva, nonché quelli di cui all'articolo IO-bis, comma 3, del decreto-legge 30 settembre 2005, n.
203, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 dicembre 2005, n. 248, previa rinuncia espressa ad
ogni ulteriore contenzioso: per essi, si prevede l'inquadramento nel ruolo unico dei dirigenti statali.
Da ultimo, senza alcun effetto di natura finanziaria, si prevedono specifici requisiti, in analogia a
quanto previsto per la dirigenza a termine delle amministrazioni statali, per i direttori generali dei
comuni e delle città metropolitane, incaricati ai sensi dell'articolo 108 del decreto legislativo 18
agosto 2000, n. 267.
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