lunedì 29 febbraio 2016

LA SENTENZA DEL CONSIGLIO DI STATO CHE ESCLUDE L'INDENNITA' DI ACCOMPAGNAMENTO DAL CALCOLO DELL'ISEEE

Il Consiglio di Stato con una sentenza depositata ieri (Sez. IV, n. 842/2016) ha stroncato il DPCM con il quale la Presidenza del Consiglio aveva inserito nel calcolo del reddito ai fini dell' ISEEE anche l'indennità di accompagnamento.
Le motivazioni della sentenza sono molto articolate e complesse, riporto qui solo la parte essenziale:
Non è allora chi non veda che l’indennità di accompagnamento e tutte le forme risarcitorie servono non a remunerare alcunché, né certo all’accumulo del patrimonio personale, bensì a compensare un’oggettiva ed ontologica (cioè indipendente da ogni eventuale o ulteriore prestazione assistenziale attiva) situazione d’inabilità che provoca in sé e per sé disagi e diminuzione di capacità reddituale. Tali indennità o il risarcimento sono accordati a chi si trova già così com’è in uno svantaggio, al fine di pervenire in una posizione uguale rispetto a chi non soffre di quest’ultimo ed a ristabilire una parità morale e competitiva. Essi non determinano infatti una "migliore" situazione economica del disabile rispetto al non disabile, al più mirando a colmare tal situazione di svantaggio subita da chi richiede la prestazione assistenziale, prima o anche in assenza di essa. Pertanto, la «capacità selettiva» dell’ISEE, se deve scriminare correttamente le posizioni diverse e trattare egualmente quelle uguali, allora non può compiere l’artificio di definire reddito un’indennità o un risarcimento, ma deve considerali per ciò che essi sono, perché posti a fronte di una condizione di disabilità grave e in sé non altrimenti rimediabile.....
il sistema delle franchigie, a differenza di ciò che affermano le appellanti principali, non può compensare in modo soddisfacente l’inclusione nell’ISEE di siffatte indennità compensative, per l’evidente ragione che tal sistema s’articola sì in un articolato insieme di benefici ma con detrazioni a favore di beneficiari e di categorie di spese i più svariati, onde in pratica i beneficiari ed i presupposti delle franchigie stesse sono diversi dai destinatari e dai presupposti delle indennità....d
eve il Collegio condividere l’affermazione degli appellanti incidentali quando dicono che «… ricomprendere tra i redditi i trattamenti… indennitari percepiti dai disabili significa allora considerare la disabilità alla stregua di una fonte di reddito -come se fosse un lavoro o un patrimonio- ed i trattamenti erogati dalle pubbliche amministrazioni, non un sostegno al disabile, ma una "remunerazione" del suo stato di invalidità… (dato) … oltremodo irragionevole … (oltre che) … in contrasto con l'art. 3 Cost. …».
Il testo integrale lo trovate qui:

IL PARERE DELLA CONFERENZA STATO REGIONI SUL DDL RECANTE LA DELEGA AL GOVERNO PER IL CONTRASTO ALLA POVERTA'

La Conferenza Stato-Regioni il 25 febbraio scorso ha espresso un parere favorevole - condizionato all'accoglimento di alcuni emendamenti - sul Ddl delega sulle norme relative al contrasto alla povertà, al riordino delle prestazioni e al sistema degli interventi e dei servizi sociali con documento nel quale, dopo aver considerato:
- la centralità della strategia per l’inclusione sociale attiva nell'ambito della programmazione nazionale e regionale 2014-2020, in coerenza con la Raccomandazione 2008 del Parlamento UE;
- della L. n. 208/2015 (Legge di Stabilità 2016) che per effetto dei commi 386 e segg. mette a sistema da subito il SIA (Sostegno per l’Inclusione Attiva) quale misura nazionale di sostegno al reddito per il supporto di percorsi di inclusione sociale attiva per persone e nuclei familiari in condizioni di particolare fragilità economica e sociale;
- del positivo percorso di collaborazione ormai già intrapreso tra Ministero del Lavoro e Politiche Sociali e Regioni, ANCI e Città Metropolitane al “Tavolo dei programmatori sociali” per strutturare tutte le azioni e definire le scelte strategiche e operative richieste per l’implementazione del SIA su larga scala e per la successiva definizione di un più organico Piano Nazionale per il Contrasto della Povertà;
- del ritardo registrato negli ultimi 15 anni per la definizione dei LEP-Livelli Essenziali di Prestazioni Sociali, ai sensi dell’art. 117 lett. m. della Costituzione, come novellato con L.Cost. n. 3/2001.
Presa visione:
del disegno di legge “Delega recante norme relative al contrasto alla povertà, al riordino delle prestazioni e al sistema degli interventi e dei servizi sociali” che individua tre ambiti da disciplinare con altrettanti decreti legislativi:
- l'introduzione della misura nazionale di contrasto alla povertà, definita come LEP;
- la razionalizzazione delle prestazioni di natura assistenziale e previdenziale sottoposte alla prova dei mezzi;
- il riordino della normativa in materia di interventi e servizi sociali.
La Conferenza ha colto con favore il valore strategico del Disegno di Legge Delega in oggetto per l’intento di riordinare il settore complessivo nel rispetto di principi e criteri direttivi quali quelli espressi ai commi 2, 3 e 4 dell’art. 1, pur dovendo cogliere l’occasione per puntualizzare quanto segue.
1. Il comma 6 dell’art. 1 del DDL Delega destina all'attuazione della delega esclusivamente il Fondo di cui all'art. 1 comma 386 della l. n. 208/2015, come rifinanziato e integrato dalle eventuali economie derivanti dall'attuazione delle disposizioni connesse alla razionalizzazione delle prestazioni assistenziali e previdenziali sottoposte alla prova dei mezzi. Si fa presente che gli studi di fattibilità più riconosciuti quotano a circa 6,6-7 miliardi di euro il fabbisogno per una misura universalistica selettiva di sostegno economico al reddito e che, allo stato attuale, la massima dotazione finanziaria è prevista per il 2018 pari a 1,1 miliardi di euro, quindi inferiore al fabbisogno complessivo richiesto per la implementazione di un LEP su tutto il territorio nazionale.
2. Nell'esercizio della delega di cui alla lett. c) dell’art. 1 comma 1 del Disegno di Legge, il Governo dovrà tenere in debito conto le competenze delle Regioni e delle Province Autonome, con la relativa autonomia, in materia di programmazione e organizzazione delle reti integrate di interventi e servizi sociali, fermo restando l’obiettivo di introdurre “disposizioni generali e comuni”, ovvero elementi di omogeneità e criteri di efficienza e di efficacia cui orientare tutti i sistemi regionali. In tal senso si chiede che il riordino della normativa in materia di sistema degli interventi e dei servizi sociali, di cui alla l. n. 328/2000 possa essere sì oggetto di una intesa in Conferenza Unificata, come già previsto, ma anche oggetto di un iter il più possibile partecipato dalla Conferenza delle Regioni e delle Province autonome in tutte le sue fasi, comprese le fasi successive degli eventuali interventi correttivi.
3. Con riferimento all'obiettivo dichiarato all'art. 1 co. 4 lett.d) di rafforzare la gestione associata degli interventi e dei servizi sociali da parte dei Comuni, si evidenzia la necessità che i principi generali ispiratori siano volti in particolare a promuovere la maggiore integrazione delle politiche sociali con le politiche sanitarie e le politiche attive del lavoro.
La Conferenza delle Regioni e delle Province autonome, alla luce di quanto sopra ha espresso parere favorevole condizionato all'accoglimento dei seguenti emendamenti:
- all'art. 1 co. 2 lett. e), sostituire le parole “in condizioni di fragilità inclusi i beneficiari…” con “in condizione di povertà, beneficiari della misura di cui alla lett. a)”;
- all'art. co. 3 lett. a), dopo la parola “(ISEE)” aggiungere le parole “ai sensi dell’art. 2 co.1 del DPCM 5 dicembre 2013, n. 159”;
- riformulare l’art. 1 co. 4 lett. a) come segue “a) previsione di organismo nazionale di coordinamento del sistema degli interventi e dei servizi sociali, presso il MPLPS, con la partecipazione di tutte le Regioni e Province Autonome e delle autonomie locali e dell’INPS, presieduto dal MLPS, al fine di favorire una maggiore omogeneità territoriale nell’erogazione delle prestazioni e di definire linee guida per le singole tipologie di intervento; dall’istituzione dell’organismo non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica;”;
- all'art. 1 co. 4 lett. d) , cassare alla fine del punto le parole “, e definizione di principi generali per l’individuazione degli ambiti medesimi”;
- all'art. 1 co. 7, dopo le parole “il Governo può adottare” aggiungere le parole “previa intesa in sede di Conferenza Unificata, ai sensi dell’art. 3 del D.Lgs. 28 agosto 1997, n. 281,”.
Il testo della bozza di Disegno di legge la trovate qui:


LA GIORNATA MONDIALE DELLE MALATTIE RARE

Oggi 29 febbraio l'Istituto Superiore di Sanità celebra la IX edizione della Giornata mondiale delle malattie rare.
La giornata è stata pensata per i malati e al servizio dei malati, quindi sono loro a presentare “buone pratiche” o iniziative nelle quali la partecipazione attiva del paziente ha fatto la differenza. 
Si tratta di un impegno importante in quanto la condivisione della ricerca con il paziente aiuta a fare passi avanti considerevoli nella ricerca delle cure.
La sera del 19 marzo gli allievi del Cantiere Teatrale di Roma presenteranno lo spettacolo “Rari per caso” all’Auditorium del Policlinico “Agostino Gemelli”, liberamente tratto dall'opera narrativa vincitrice dell’edizione 2016 de Il Volo di Pegaso. 
Dal 6 al 20 maggio, inoltre, presso la Galleria “Spazio Mater” (via dei Muratori 11) a Roma verranno esposte le opere più significative delle 8 edizioni de Il Volo di Pegaso.
La Giornata è stata promossa da Eurordis, la Federazione europea dei malati rari, e organizzata dal Centro Nazionale Malattie rare dell'ISS insieme alla Federazione Italiana Malattie Rare UNIAMO onlus, con il patrocinio del Ministero della salute e del Segretariato sociale RAI.
I base a quanto comunicato dall'ISS è nato anche un progetto con i National Health Institutes coordinato dal Centro Nazionale Malattie Rare dell'Istituto Superiore di Sanità e dall'NIH degli Stati Uniti Undiagnosed Diseases Network International (UDNI, il Network internazionale che include, oltre all'Italia e Stati Uniti, fra gli altri anche Canada, Giappone e Australia.
Nell’ambito dell’accordo Italia-USA, viene avviato anche un progetto pilota bilaterale Italia Usa finanziato dal Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione, cui partecipano cinque centri clinici e di ricerca italiani con lo scopo di raccogliere ed analizzare dati da pazienti italiani senza diagnosi attraverso la Rete Nazionale Malattie Rare
I cinque centri clinici coinvolti nel progetto-pilota Italia USA sono:
IRCCS – Istituto di Ricerche farmacologiche “Mario negri”, Centro di ricerche cliniche per le malattie rare, Bergamo
Centro Multidisciplinare di immunopatologia e documentazione su malattie rare, Torino
U.O. Logistica Genetica Medica, Dip. Scienze Mediche, Università Ferrara
Lab MR Centro regionale di Coordinamento per le Malattie Rare A.O.U. “Santa Maria della Misericordia” di Udine
COORDINATOR: National Center for Rare Disease, istituto Superiore di Sanità, Roma
UOC Genetica medica, Policlinico Tor Vergata, Roma

LA RELAZIONE DI FINE MANDATO DEI SINDACI DEI COMUNI CHE VANNO ALLE ELEZIONI IN PRIMAVERA

Ai sensi di quanto previsto dall’art. 4 del D. Lgs. 149/2011, i Comuni in scadenza di mandato sono tenuti a predisporre la relazione di fine mandato, finalizzata a descrivere le principali attività normative e amministrative svolte nel periodo di competenza. 
La relazione deve essere predisposta dal Responsabile del servizio finanziario o dal Segretario generale ed è successivamente sottoscritta dal Sindaco non oltre il sessantesimo giorno antecedente la data di scadenza del mandato (in tal senso, non essendo ancora stata definita la data per le elezioni amministrative 2016, la scadenza deve considerarsi puramente indicativa); entro quindici giorni dalla sottoscrizione del Sindaco, la relazione deve essere certificata dall'organo di revisione dell'ente; entro tre giorni dalla certificazione, la relazione di fine mandato deve essere trasmessa alla sezione regionale della Corte dei conti ed entro sette giorni deve essere pubblicata sul sito istituzionale dell’ente.
􀀃La relazione di fine mandato deve contenere la descrizione dettagliata delle principali attività normative e amministrative svolte durante il mandato, con specifico riferimento a: 
a) sistema ed esiti dei controlli interni; 
b) eventuali rilievi della Corte dei conti; 
c) azioni intraprese per il rispetto dei saldi di finanza pubblica programmati e stato del percorso di convergenza verso i fabbisogni standard; 
d) situazione finanziaria e patrimoniale, anche evidenziando le carenze riscontrate nella gestione degli enti controllati dal comune o dalla provincia ai sensi dei numeri 1 e 2 del comma primo dell'articolo 2359 del codice civile, ed indicando azioni intraprese per porvi rimedio; 
e) azioni intraprese per contenere la spesa e stato del percorso di convergenza ai fabbisogni standard, affiancato da indicatori quantitativi e qualitativi relativi agli output dei servizi resi, anche utilizzando come parametro di riferimento realta' rappresentative dell'offerta di prestazioni con il miglior rapporto qualità-costi; 
f) quantificazione della misura dell'indebitamento provinciale o comunale. 
Anche se al momento non è stata ancora stata fissata la data per le elezioni amministrative, è presumibile che la stessa venga fissata entro maggio; ne consegue che la relazione di fine mandato dovrà essere predisposta entro la fine di marzo. 
In caso di mancato adempimento dell'obbligo di redazione della relazione di fine mandato, il Sindaco è tenuto a darne notizia, motivandone le ragioni nella pagina principale del sito istituzionale dell'ente. 
Inoltre al Sindaco e, qualora non abbia predisposto la relazione al responsabile del servizio finanziario comunale o al segretario generale, è ridotto della metà, per tre successive mensilità, rispettivamente, l’importo dell'indennità di mandato e degli emolumenti.
Lo schema di riferimento per la predisposizione della Relazione di fine mandato è contenuto nel DM 26/04/2013 che potete scaricare qui:
http://finanzalocale.interno.it/circ/dec33-13.html
In caso di scioglimento anticipato del Consiglio comunale la sottoscrizione della relazione e la certificazione da parte degli organi di controllo interno avvengono entro quindici giorni dal provvedimento di indizione delle elezioni.  La relazione di fine legislatura anche in questo caso deve essere  pubblicata sul sito istituzionale  del comune. 

ADVOCACY

Advocacy (letteralmente: avvocatura, difesa) è un processo politico da parte di un individuo o gruppo di persone che mira ad influenzare le politiche pubbliche e l'allocazione delle risorse all'interno dei sistemi politici, economici e sociali e relative istituzioni. Può essere svolta da gruppi di pressione locali o nazionali. L’advocacy può includere numerose attività che una persona o organizzazione può svolgere, incluse campagne a mezzo stampa, comizi pubblici, pubblicazione di ricerche o sondaggi e raccolta di documentazione favorevole. Anche il lobbying è una forma di advocacy in cui si effettua un approccio diretto ai legislatori su una determinata questione e gioca un ruolo importante nella politica moderna, anche se in Italia non è ancora regolato. 
È in atto una ricerca per capire il modo in cui i gruppi di advocacy utilizzano i social network per sollecitare e facilitare l’impegno civile e l’azione collettiva. 
L’advocacy assume importanza per la esigibilità effettiva e quotidiana dei diritti dei cittadini e può assumere forme molto variegate. E’ importante per superare le debolezze del sistema di esigibilità dei diritti, specialmente in campo sociale e sanitario.
Un particolare tipo di advocacy “istituzionale” è rappresentata dal Difensore civico e dalle Carte dei servizi.

IL PARERE DEL CONSIGLIO DI STATO SULLA BOZZA DI DPR SULLA DISCIPLINA SEMPLIFICATA DELLA GESTIONE DELLE TERRE E ROCCE DA SCAVO

Il Ministero dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare ha predisposto una bozza di DPR recante la “disciplina semplificata della gestione delle terre e rocce da scavo, ai sensi dell’articolo 8 del decreto legge 12 settembre 2014, n. 133, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 novembre 2014, n. 164” . Il provvedimento si compone di 31 articoli, suddivisi in sei titoli - ovvero il Titolo I (“Disposizioni generali”), il Titolo II (“Terre e rocce da scavo che soddisfano la definizione di sottoprodotto”), il Titolo III (“Disposizioni sulle terre e rocce da scavo qualificate rifiuti”), il Titolo IV (“Terre e rocce da scavo escluse dall'ambito di applicazione della disciplina sui rifiuti”), il Titolo V (“Terre e rocce da scavo nei siti oggetto di bonifica”) ed il Titolo VI (“Disposizioni transitorie e finali”) - e di 9 allegati, relativi alla “caratterizzazione ambientale delle terre e rocce da scavo” (allegato 1), alle “procedure di campionamento in fase di progettazione” (allegato 2), alle “normali pratiche industriali” (allegato 3), alle “procedure di caratterizzazione chimico-fisiche e di accertamento delle qualità ambientali” (allegato 4), ai “piani di utilizzo” (allegato 5), al “documento di trasporto” (allegato 6), alla D.A.U., ovvero la “dichiarazione di avvenuto utilizzo” (allegato 7), alle “procedure di campionamento in corso d’opera e per i controlli e le ispezioni” (allegato 8) nonché alla “procedura per la quantificazione dei materiali di origine antropica” (allegato 9).
Con la nota del 2 febbraio 2016, il Ministero proponente ha trasmesso la bozza di DPR al Consiglio di stato per il parere.
Con Sentenza n. 390/2016 la Sezione consultiva ha  sottolineato che il decreto non si limita ad un complessivo riordino della materia ma prevede anche delle innovazioni rispetto alla previgente disciplina e, segnatamente: l’individuazione di definizioni “più chiare e coordinate” con quelle contenute nel decreto legislativo n. 152 del 2006; l’esclusione dei “residui della lavorazione dei materiali lapidei” dalla nozione di “terre e rocce da scavo”; una disciplina “più chiara e dettagliata” del deposito intermedio delle terre e rocce da scavo qualificate sottoprodotti; l’eliminazione dell’obbligo di comunicazione preventiva all’autorità competente di ogni trasporto avente ad oggetto terre e rocce da scavo qualificate sottoprodotti generate nei cantieri di grandi dimensioni, al contrario di quanto in precedenza stabilito dal d.m. n. 161 del 2012; una procedura “più spedita” per attestare che le terre e rocce da scavo generate nei cantieri di grandi dimensioni soddisfano i requisiti stabiliti per poter essere qualificate sottoprodotti, attraverso il modello del “controllo ex post”, basato su meccanismi di autodichiarazione da parte degli operatori economici; la possibilità, per il proponente, di chiedere all’ARPA o APPA territorialmente competente di validare in via preliminare il piano di utilizzo e di effettuare lo svolgimento in via preventiva dei controlli previsti dalla legge per le terre e le rocce qualificate come sottoprodotti, generate in cantieri di grandi dimensioni; l'introduzione di tempi certi (60 giorni) per lo svolgimento delle attività di analisi affidate all’ARPA e all’ APPA; la possibilità, per il soggetto interessato, di richiedere l’intervento sostitutivo a organi dell’Amministrazione dotati di qualificazione e capacità tecnica equipollente a quelle dell’ARPA o APPA, nel caso in cui tali agenzie siano inadempienti; una disciplina specifica per il deposito temporaneo delle terre e rocce da scavo qualificate rifiuti; la definizione delle condizioni in presenza delle quali è consentito l’utilizzo, all’interno di un sito oggetto di bonifica, delle terre e rocce ivi scavate; nonché l’individuazione di procedure uniche per gli scavi e per la caratterizzazione dei terreni nei siti oggetto di bonifica.
La Sezione ha ritenuto  che l’atto normativo in esame, complessivamente considerato, meriti parere favorevole con alcune condizioni, 
Per leggere il parere lo trovate qui:

domenica 28 febbraio 2016

ADEGUATEZZA

Sempre più di frequente nelle leggi e nei provvedimenti troviamo il riferimento all'adeguatezza. 
Da anni nel mondo anglosassone e in particolare negli Stati uniti si parla di "adeguacy" intenendo con questo termine la capacità di una organizzazione ai assicurare una determinata funzione o servizio, ma il termine attiene anche alla congruità.
Il principio di adeguatezza, nel campo del diritto amministrativo indica che l'entità organizzativa che è potenzialmente titolare di una potestà amministrativa, deve avere un'organizzazione adatta a garantire l'effettivo esercizio di tali potestà; l'adeguatezza va considerata sia rispetto al singolo ente, sia rispetto all'ente associato con altri enti, per l'esercizio delle funzioni amministrative.
Dal combinato di questo principio con il principio di sussidiarietà, si ricava che se l'ente territoriale a cui è affidata una funzione amministrativa, che per il principio della sussidiarietà dovrebbe essere quello più vicino al cittadino amministrato, non ha la struttura organizzativa per rendere il servizio, questa funzione deve essere attribuita all'entità amministrativa territoriale superiore.
Rientra pertanto in questo principio l'affidamento di alcune funzioni fondamentali agli enti di area vasta in quanto solamente lì può essere prevista una organizzazione appunto adeguata a svolgere alcune di essere come ad esempio quella relativa alla gestione di taluni servizi pubblici.

LA DETERMINAZIONE DELLA DURATA DELLE CONCESSIONI DI SERVIZI PUBBLICI

Il comma 1 dell’art.30 del D.Lgs. n.163/2006 stabilisce che le disposizioni in esso contenute non si applicano alle concessioni di servizi, fatto salvo quanto espressamente previsto dal medesimo art.30. 
Il comma 3 dell’art.30, a sua volta, prevede che l’affidamento della concessione di servizi deve avvenire non soltanto nel rispetto dei principi fondamentali del diritto nazionale e comunitario in materia di trasparenza, adeguata pubblicità, non discriminazione, parità di trattamento, mutuo riconoscimento, proporzionalità, secondo una procedura ad hoc. La giurisprudenza comunitaria e nazionale ha assunto un ruolo decisivo per l’affermazione dell’applicazione anche alla concessione di servizi delle disposizioni del Trattato istitutivo della Comunità Europea e dei principi dalle stesse desumibili. In particolare, si è sostenuto che:
- l’obbligo di affidamento mediante gara discende direttamente dal principio della parità di trattamento e dal principio di non discriminazione secondo la nazionalità;
- l’obbligo di adeguata pubblicità deriva dal principio di trasparenza e dal principio di non discriminazione
- dal principio di proporzionalità discendere l’obbligo dell’amministrazione di non richiedere specifiche tecniche eccessive rispetto all'oggetto del servizio, nonché l’obbligo di fissare una durata non eccessiva delle concessioni.
Quest’ultimo punto è molto interessante e merita un approfondimento. In effetti il legislatore non ha posto un termine alla durata delle concessioni di servizi data la vastità della materia e delle fattispecie; tuttavia anche in base al principio della congruità non appare possibile che venga definito un termine eccessivo che consentirebbe all’impresa di ottenere un profitto sproporzionato.
È evidente che il Responsabile Unico del Procedimento (RUP) dovrà valutare attentamente il business plan e verificare il break even point (il punto di pareggio dell'impresa, cioè il volume di vendita che consente di coprire tutti i costi fissi ed oltre il quale comincia a ottenere un utile).
Naturalmente il percorso di questa verifica dovrà essere adeguatamente motivato nelle premesse dell’atto con cui saranno approvati gli atti di concessione.
In considerazione della complessità di questo compito ancora una volta si conferma l'importanza di poter disporre di dirigenti particolarmente specializzati in materia il che appare possibile solamente affidandosi  agli enti aggregatori previsti dalla legge e già da tempo individuati dall'ANAC.
Nel caso di errori nella convezione e nella valutazione della congruità della durata della convenzione potrebbero derivarne responsabilità erariali per il RUP anche rilevanti.  

LUNEDI' ALLA CAMERA LA DISCUSSIONE SULLA RELAZIONE SULLA CONDIZIONE DEI GIORNALISTI MINACCIATI DALLE MAFIE

Camera dei Deputati: Particolare del Transatlantico
I lavori in Aula riprendono lunedì 29 febbraio con la discussione sulle linee generali della relazione sullo stato dell'informazione e sulla condizione dei giornalisti minacciati dalle mafie, approvata dalla Commissione parlamentare di inchiesta sul fenomeno delle mafie e sulle altre associazioni criminali, anche straniere (Doc. XXIII, n. 6). 
Si tratta di un problema molto sentito in quanto in questi anni il fenomeno è aumentato sensibilmente assumendo anche forme molto variate che purtroppo vanno dall'uccisione di alcuni giornalisti, ad aggressioni, a minacce, a ricatti, alla perdita del posto di lavoro 
Mi auguro che al più presto venga trovata una soluzione e che siano presi provvedimenti veramente idonei a far cessare minacce e intimidazioni.  
Il documento lo trovate qui; 

LA RIFORMA DEL TERZO SETTORE ALL'ESAME DEL SENATO

Senato: Sala Pannini
Presso la Commissione affari costituzionali del Senato proseguirà la prossima settimana l'esame del disegno di legge A.S. 1870 riguardante Delega al Governo per la riforma del Terzo settore, dell' impresa sociale e per la disciplina del Servizio civile universale"già approvato dalla camera il 9 aprile 2015. 
Il Terzo settore è stato finora disciplinato in maniera in qualche misura frammentata, talché la normativa vigente va ricostruita riferendosi (oltre alle norme di carattere generale contenute nel Codice civile) a molteplici interventi legislativi settoriali succedutisi nel tempo, anche di natura tributaria e fiscale. L'elemento (tuttavia parziale) comune al Terzo settore pare risultare la caratterizzazione in negativo: l'assenza di fini di lucro.
Il variegato spettro di soggetti del non profit comprende più figure. Possono ricordarsi: - le organizzazioni non lucrative di utilità sociale (ONLUS), la cui regolamentazione e regime fiscale sono dettati dal decreto legislativo n. 460 del 1997 ("Riordino della disciplina tributaria degli enti non commerciali e delle organizzazioni non lucrative di utilità sociale"); - le associazioni del volontariato, disciplinate dalla legge n. 266 del 1991 ("Legge quadro sul volontariato"); - le cooperative sociali, di cui alla legge n. 381 del 1991 ("Disciplina delle cooperative sociali"); - le fondazioni ex-bancarie, disciplinate dal decreto legislativo n. 153 del 1999 ("Disciplina civilistica e fiscale degli enti conferenti di cui all'articolo 11, comma 1, del decreto legislativo 20 novembre 1990, n. 356, e disciplina fiscale delle operazioni di ristrutturazione bancaria, a norma dell'articolo 1 della L. 23 dicembre 1998, n. 461"); - le associazioni di promozione sociale, di cui alla legge 383 del 2000 ("Disciplina delle associazioni di promozione sociale"); - le imprese sociali, oggetto della legge n. 118 del 2005 ("Delega al Governo concernente la disciplina dell'impresa sociale"), indi del decreto legislativo n. 155 del 2006, in cui figurano soggetti con differenti connotazioni giuridiche ma che svolgono la propria attività, anche imprenditoriale, al di fuori della logica del profitto propria del mercato, con l'elemento unificante rappresentato proprio dall'assenza di fine di lucro, vale a dire dalla mancata redistribuzione degli utili tra gli associati.
Con la proposta in esame si propone al fine di sostenere la libera iniziativa dei cittadini che si associano per perseguire il bene comune, di elevare i livelli di cittadinanza attiva, coesione e protezione sociale favorendo la partecipazione, l’inclusione e il pieno sviluppo della persona, di valorizzare il potenziale di crescita e di occupazione lavorativa, in attuazione degli articoli 2, 3, 18 e 118, quarto comma, della Costituzione, il Governo è delegato ad adottare, entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, decreti legislativi in materia di disciplina del Terzo settore. Per Terzo settore si intende il complesso degli enti privati costituiti per il perseguimento, senza scopo di lucro, di finalità civiche e solidaristiche e che, in attuazione del principio di sussidiarietà e in coerenza con i rispettivi statuti o atti costitutivi, promuovono e realizzano attività d’interesse generale anche mediante la produzione e lo scambio di beni e servizi di utilità sociale nonché attraverso forme di mutualità. Non fanno parte del Terzo settore le formazioni e le associazioni politiche, i sindacati e le associazioni professionali e di rappresentanza di categorie economiche.
Il testo del disegno di legge lo trovate qui:
http://www.senato.it/service/PDF/PDFServer/BGT/00912363.pdf

sabato 27 febbraio 2016

LA FORMAZIONE DEI CONSIGLIERI COMUNALI

Qualche tempo fa sul quotidiano "La Repubblica (15/3/2012) è apparso un articolo nel quale, con abbondanti particolari veniva sollevato il problema della presenza di consiglieri comunali che non sapevano svolgere il loro ruolo e che non sapevano neanche l'italiano. 
L’art. 26 dell’Allegato A della legge 20 marzo 1865, n. 2248 prevedeva che non potessero essere elettori né eleggibili gli analfabeti
L’art.30 del Regio Decreto 10 febbraio 1889 n. 5921 prevedeva  anch'esso che non potessero essere elettori né eleggibili: gli analfabeti...
Dopo la parentesi del fascismo che aveva soppresso le elezioni e i consigli comunali il nuovo T.U. della legge comunale e provinciale approvato con L 5 aprile 1952, n. 203 prevedeva che fossero eleggibili a consiglieri comunale gli iscritti nelle liste elettorali purché sapessero leggere e scrivere. La prova dell’alfabetismo, in mancanza di regolare titolo di studio poteva essere data a una dichiarazione scritta e sottoscritta dall'interessato.
La questione è stata poi superata grazie all'introduzione della scuola dell'obbligo.
In effetti si pone oggi un problema di selezione della classe dirigente e mentre fino a qualche tempo fa provvedevano i partiti con delle scuole di formazione anche a livello locale e comunque con una crescita anche dialettica che avveniva attraverso il dibattito interno, ora, con la venuta meno di queste organizzazioni, ma anche con l'uscita dalle scuole di soggetti che manifestano dei veri e propri gap culturali, ritengo che si debba porre il problema di una effettiva formazione di chi vuole presentarsi alle elezioni locali. 
Per una verifica è sufficiente partecipare ad una seduta del consiglio comunale della propria città e, salvo naturalmente i grandi Comuni, dove esiste ancora una selezione, si rischia di sentirne di tutti i colori (il congiuntivo è spesso sconosciuto, molte frasi sono prive di soggetto, ecc.) e spesso non si riesce a comprendere il senso degli interventi.
Poiché è prossima la scadenza del termine per la presentazione delle candidature alle elezioni amministrative di primavera penso che sarebbe ora di iniziare a pensarci.
Per quanto riguarda gli aspetti amministrativi, per quanto mi riguarda ho cercato di dare il mio contributo con alcuni volumi, ma i candidati a Sindaco nella composizione delle liste farebbero bene a porre seriamente attenzione a questo aspetto, non per escludere qualcuno, ma per aiutarlo  a poter presentare in maniera adeguata le proprie idee. 

IL 3 MARZO LA COMMISSIONE POLITICHE SOCIALI E SALUTE DELLA REGIONE LAZIO RIPRENDE L'ESAME DEL PL 88

A distanza di molti mesi dall'ultima seduta dedicata alla proposta di legge PL 88 (d'iniziativa della Giunta regionale) concernente il sistema integrato degli interventi e dei servizi sociali del Lazio (l'ultima seduta risaliva al 17 ottobre 2015), il 3 marzo è stata convocata la VII Commissione politiche sociali e salute. 
Si tratta di una proposta importantissima per l'integrazione socio-sanitaria.
Il testo in discussione sul quale ancora oggi non si è raggiunto l' accordo e sul quale anche io nutro qualche perplessità,  lo trovate qui:
http://atticrl.regione.lazio.it/allegati/propostelegge/TESTI_PROPOSTI/PL%20088.pdf

I PUNTI PRINCIPALI DEL PARERE DEL CONSIGLIO DI STATO SULLO SCHEMA DI “DECRETO TRASPARENZA”

Procede il percorso dei decreti legislativi delegati ex L. 124/2015 i cui schemi sono stati presentati in Consiglio dei Ministri; com'è noto oltre al parere della conferenza stato regioni occorre acquisire il parere del Consiglio di Stato il quale nella seduta del 24 febbraio scorso, i sede consultiva ha reso il parere n. 515 sul decreto trasparenza.
1. L’importanza di una riforma dell’amministrazione “nel suo complesso”, con strumenti nuovi
Trattandosi del primo parere sui cd. “decreti Madia”, attuativi della l. n. 124 del 2015, la Sezione per gli atti normativi affronta il tema generale della riforma della P.A., segnalando:
- l’importanza di una legge che consideri la riforma della pubblica amministrazione come un “tema unitario” (non l’ennesima riforma di singole parti dell’apparato pubblico ma riforma dei rapporti tra Stato e cittadino)
- la necessità di una “visione nuova” della pubblica amministrazione, che si occupi – con strumenti moderni e multidisciplinari – di crescita e sviluppo e non più solo di apparati e gestione, che sia informatizzata e trasparente, che consideri l’impatto ‘concreto’ degli interventi sul comportamento dei cittadini, sulle imprese, sull’economia.
2. Un ruolo consultivo del Consiglio di Stato al passo coi tempi
Sempre in via generale, la Sezione coglie l’occasione per fare il punto sulle funzioni consultive del Consiglio di Stato, segnalando:
- la piena indipendenza di tali funzioni e la loro complementarietà a quelle giurisdizionali, stabilita dalla Costituzione, e l’importanza delle specifiche funzioni consultive sull’attività normativa
- la prospettiva di ulteriore valorizzazione di tali funzioni nelle strategie di semplificazione e codificazione
3. L’importanza cruciale della ‘fase attuativa’ della riforma
Il parere sottolinea che non basta una “buona legge” di riforma. Ha importanza cruciale una solida fase di implementazione, anche dopo l’approvazione dei decreti attuativi. Si suggerisce in particolare:
- la creazione di una ‘cabina di regia’ per l’attuazione ‘pratica’, che curi anche gli strumenti non normativi di intervento quali: la formazione dei dipendenti incaricati dell’attuazione, la comunicazione istituzionale a cittadini e imprese sui loro nuovi diritti, l’adeguata informatizzazione dei procedimenti, etc.
- il coinvolgimento degli stakeholders sin dalla impostazione della fase attuativa (ciò anche con un nuovo metodo di svolgimento delle funzioni consultive del Consiglio di Stato, tramite audizioni, etc.)
- l’importanza di un fine tuning della riforma con la definizione di quesiti di massima in sede di attuazione delle nuove normative (una sorta di “FAQ per la riforma”), da proporre al Consiglio di Stato
4. Il valore della trasparenza e l’importanza della freedom of information con l’accesso civico
Il Consiglio di Stato si sofferma poi sul valore particolare della trasparenza, oggetto dello schema in esame.
Si descrive l’importanza storica del passaggio da un regime sinora fondato sull’accesso dei soggetti legittimati e sull’obbligo di pubblicazione a un regime nuovo di freedom of information, che consente a chiunque (non più, quindi, a chi abbia una particolare situazione legittimante) la piena conoscenza degli atti amministrativi (cd. full disclosure), con il rinnovato istituto dell’ “accesso civico”.
In particolare, ad avviso del Consiglio di Stato, la trasparenza:
- è un valore democratico che va anche oltre il suo indubbio rilievo a fini di anticorruzione, poiché si pone come il giusto punto di equilibrio tra le esigenze di garanzia e di efficienza, in attuazione del diritto fondamentale alla piena partecipazione del cittadino alla vita istituzionale di cui all’art. 2 Cost.
- deve essere sempre perseguita – a parità di intensità – nel modo ‘meno oneroso’, evitando la costituzione di una ‘burocrazia della trasparenza’ che si sovrappone a quella ordinaria con effetti opposti a quelli desiderati
- deve avere riguardo alle esigenze della privacy, anch’essa protetta dall’ordinamento
- deve essere affermata in modo chiaro dalla normativa (si suggerisce anche una ‘guida alla lettura’ del decreto legislativo).
Il decreto del governo si muove, quindi, nella giusta direzione, e può essere ulteriormente rafforzato con una serie di osservazioni fornite dal consiglio di Stato.
5. Garantire un accesso civico più ampio su spese p.a., tempi di pagamento e risorse degli uffici
Il Consiglio di Stato richiede al Governo di modificare lo schema assicurando una più ampia disclosure a una serie di dati e di documenti, allo stato non espressamente previsti.
In particolare, si chiede che vengano resi chiaramente ostensibili quelli su: le spese sostenute dalle amministrazioni pubbliche, i tempi di pagamento da parte delle amministrazioni, le risorse assegnate ai singoli uffici pubblici, etc. .
Inoltre, si chiede di evitare di imporre sempre di “indicare chiaramente” i dati richiesti, che talvolta possono non essere chiaramente noti al cittadino prima dell’accesso.
Si garantisce, così, un più ampio soddisfacimento dell’esigenza di partecipazione e conoscenza dei cittadini al funzionamento delle amministrazioni e una attuazione più completa della legge delega.
6. Obbligo di motivazione in caso di diniego di accesso civico
Lo schema del Governo prevede un meccanismo di silenzio-rigetto dopo 30 giorni dalla richiesta di accesso civico.
Si rileva la criticità di tale meccanismo, che deresponsabilizza gli amministratori e ostacola – immotivatamente – la partecipazione alla vita pubblica.
Si chiede di inserire un obbligo di motivazione del rigetto, che possa essere poi valutato dal giudice in sede di eventuale contenzioso, analogamente a quanto già oggi previsto per l’accesso ai sensi della legge n. 241 del 1990.
7. Obbligo di specificare (e limitare) gli ambiti delle esclusioni dall’accesso civico
La Sezione ritiene che i casi di esclusione dall’accesso civico siano indicati troppo genericamente (ad es., le “questioni militari” o le “relazioni internazionali”).
Il rischio è quello di una ampia discrezionalità nel negare l’accesso civico, estendendo di fatto le eccezioni alla full disclosure.
Si suggerisce l’adozione di linee-guida che chiariscano, definiscano e delimitino più puntualmente i casi di esclusione.
8. Unificazione del referente per la trasparenza e abolizione dei costi di copia per il cittadino
La proposta del Governo prevede fino a tre distinti soggetti responsabili per la trasparenza nell’ambito di ciascuna amministrazione: si suggerisce di unificare tali figure in un unico “desk telematico per la trasparenza”.
La completa digitalizzazione delle istanze (salvi casi eccezionali di richiesta cartacea) consente, altresì, di eliminare i costi di copia per il cittadino, previsti dallo schema.
9. Più garanzie ai controinteressati titolari del diritto di privacy
La trasparenza non può avvenire a scapito dei legittimi diritti di privacy.
Il Consiglio di Stato, tra le altre cose, chiede che i controinteressati alla richiesta di accesso civico (in quanto titolari di dati personali oggetto di tutela) possano avere 10 giorni ‘effettivi’ per controdedurre, sospendendo quindi il decorso del termine di 30 giorni per la risposta dell’amministrazione.
10. Salvezza degli archivi anche dopo 5 anni
Non appare chiara la eliminazione dell’obbligo di archiviazione dei documenti al termine dei 5 anni previsti per la pubblicazione. Si suggerisce di prevedere comunque forme di archiviazione telematica di tali dati.
11. Va chiarito meglio chi svolge l’indirizzo politico sulla trasparenza
Per gli enti locali, si prevede che sia la giunta ad approvare il piano triennale per la prevenzione della corruzione. Manca analoga previsione per le amministrazioni statali in relazione all’atto di adozione: tale lacuna va colmata per il Consiglio di Stato, indicando più chiaramente la titolarità dell’indirizzo politico sulla trasparenza.

IN BASE ALLA LEGGE DI STABILITA' 2016 OGNI REGIONE DEVE APPROVARE ENTRO IL 31 MARZO I PIANI DI RIENTRO DELLE AZIENDE SANITARIE CHE PRESENTINO SCOSTAMENTI RISPETTO AGLI STANDARD FISSATI

Ciascuna regione, entro il 30 giugno di ciascun anno, individua, con apposito provvedimento della Giunta regionale, ovvero del Commissario ad acta, ove nominato ai sensi dell’articolo 2, commi 79 e 83, della legge 23 dicembre 2009, n. 191, e dell’articolo 4, commi 1 e 2, del decreto-legge 1º ottobre 2007, n. 159, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 novembre 2007, n. 222, le aziende ospedaliere (AO), le aziende ospedaliere universitarie (AOU), gli istituti di ricovero e cura a carattere scientifico pubblici (IRCCS) o gli altri enti pubblici che erogano prestazioni di ricovero e cura, ad esclusione degli enti di cui al comma 536, che presentano una o entrambe le seguenti condizioni:
a) uno scostamento tra costi rilevati dal modello di rilevazione del conto economico(CE) consuntivo e ricavi determinati come remunerazione dell’attività, ai sensi dell’articolo 8-sexies del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, e successive modificazioni, pari o superiore al 10 per cento dei suddetti ricavi, o, in valore assoluto, pari ad almeno 10 milioni di euro. Le modalità di individuazione dei costi e di determinazione dei ricavi sono individuate dal decreto di cui al comma 526;
b) il mancato rispetto dei parametri relativi a volumi, qualità ed esiti delle cure, valutato secondo la metodologia prevista dal decreto di cui al comma 526.
L'azione  del Governo è divenuta così molto più penetrante rispetto al passato andando a colpire direttamente ogni singola struttura e azienda.
Ora il Ministero della salute ha emanato le Linee guida per i piani di rientro che ha pubblicato il Sole24Ore; ogni regione dovrà provvedere al più presto, manca solo un mese per l'adozione e poi ci saranno solo 90 giorni per le Aziende per per presentare alla regione i piani di rientro che potranno avere una durata non superiore al triennio; per gli inad3empienti è prevista la decadeenza dall'incarico ; il documento del ministro lo trovate qui:
http://www.sanita24.ilsole24ore.com/pdf2010/Editrice/ILSOLE24ORE/QUOTIDIANO_SANITA/Online/_Oggetti_Correlati/Documenti/2016/02/27/gobbi.pdf?uuid=ACRIxucC

venerdì 26 febbraio 2016

L'IFEL HA PUBBLICATO TUTTI I DATI DEI COMUN ITALIANI AGGIORNATI

L'Istituto per la finanza e l'Economia Locale (IFEL) è una Fondazione istituita nel 2006 dall’Associazione Nazionale dei Comuni Italiani (ANCI) ed ha pubblicato i questi giorni il nuovo Report 2016 sui Comuni italiani, un libro prezioso per chiunque si occupi di amministrazione locale, con tutti i dati e  notizie preziose per poter confrontare ad esempio la spesa del proprio comune con quella della media dei comuni della stessa categoria.
La pubblicazione, aggiornata con gli ultimi dati disponibili, è pensata per essere un utile strumento di lavoro per tutti coloro che sono interessati a comprendere e approfondire i cambiamenti in atto nel diversificato mondo dei comuni italiani. I dati vengono presentati attraverso una suddivisione tematica, strutturata in cinque sezioni: Istituzioni, Finanza, Economia, Territorio, Società
All’interno di ogni singola sezione, le variabili relative alle amministrazioni comunali sono state analizzate a livello regionale e rappresentate anche in forma cartografica al fine di fornire una visione d’insieme dei dati considerati all'interno dell'universo dei comuni italiani.

IL PARERE DELL'ISS SULL'OLIO DI PALMA

Il ministero della salute ha incaricato lì'Istituto Superiore di sanità (ISS) di esprimere un parere sulle conseguenze per la salute dell'utilizzo dell'olio di palma come ingrediente alimentare.
L’Istituto Superiore di Sanità ha affermato "...che  non esistono evidenze dirette nella letteratura scientifica che l’olio di palma, come fonte di acidi grassi saturi, abbia un effetto diverso sul rischio cardiovascolare rispetto agli altri grassi con simile composizione percentuale di grassi saturi e mono/poliinsaturi, quali, ad esempio, il burro. 
Il minor effetto di altri grassi vegetali, come ad esempio l’olio di girasole, nel modificare l’assetto lipidico plasmatico è dovuto al minor apporto di acidi grassi saturi e al contemporaneo maggior apporto di polinsaturi. 
Il suo consumo non è correlato all’aumento di fattori di rischio per malattie cardiovascolari nei soggetti normo-colesterolemici, normopeso, giovani e che assumano contemporaneamente le quantità adeguate di polinsaturi. 
Nel contempo, fasce di popolazione quali bambini, anziani, dislipidemici, obesi, pazienti con pregressi eventi cardiovascolari, ipertesi possono presentare una maggiore vulnerabilità rispetto alla popolazione generale. 
Per tale ragione, nel contesto di un regime dietetico vario e bilanciato, comprendente alimenti naturalmente contenenti acidi grassi saturi (carne, latticini, uova), occorre ribadire la necessità di contenere il consumo di alimenti apportatori di elevate quantità di grassi saturi".
Chi volesse leggere il parere dell'ISS lo trova qui: 
http://www.salute.gov.it/imgs/C_17_pubblicazioni_2481_allegato.pdf

LA DIRIGENZA AMMINISTRATIVA DEL SSN FUORI DEL COMPARTO. TORNIAMO ALL'EPOCA DEGLI EZZELINI ?

Le indicazioni impartite dal Dipartimento della Funzione Pubblica all'ARAN per la riduzione dei comparti da 11 a 4 prevedendo di inquadrare i dirigenti dell'area non medica in un comparto diverso da quello della sanità, di cui ho dato notizia il 22 scorso su questo blog, ha suscitato un vespaio, anche perché il contratto unico per la sanità era stato una conquista degli anni '80 in occasione della riforma sanitaria; poter gestire tutto il personale assegnato al SSN mirava ovviamente ad una maggiore funzionalità. 
Questa decisione non fu mai accettata da alcuni medici i quali ritenevano di dover essere i padroni degli ospedali e che il resto dei laureati non potesse essere equiparato a loro.
La scelta di staccare parte della dirigenza dal contratto della sanità e anche il resto del personale, appare non solo illogica, ma anche sbagliata e scorretta dal punto di vista organizzativo e gestionale.
Forse alcuni vogliono tornare all'epoca di Ezzelino III da Romano (1194-1259), signore della Marca trevigiana (messo da Dante all'inferno), sotto il quale gli impiegati amministrativi venivano tenuti al rango di schiavi, legati con una catenella al banchetto da scrivano?
Ora si apprende che i rappresentanti della funzione Pubblica delle organizzazioni sindacali CGIL-CISL-UIL in data 22 febbraio hanno inviato una lettera al Ministro Lorenzin con la quale hanno chiesto "...un Suo intervento in merito alla definizione delle aree dirigenziali del Servizio Sanitario Nazionale in occasione del confronto con l'ARAN per l'accordo quadro sui comparti, al fine di confermare l'afferenza di entrambe le attuali aree dirigenziali: Area III (dirigenza sanitaria, tecnica, professionale e amministrativa nella quale è ricompresa la dirigenza delle professioni sanitarie) e IV (dirigenza medica) a un'unica area dirigenziale del Servizio Sanitario Nazionale. Le sfide del sistema sanitario nazionale richiedono la presenza di un assetto contrattuale e di regole unico della dirigenza responsabile dei processi di cura e assistenza e di chi assume responsabilità professionale e di gestione amministrativa".
Mi auguro vivamente che venga posto rimedio alla proposta del Dipartimento della funzione pubblica.

LE INTIMIDAZIONI A DANNO DEGLI AMMINISTRATORI LOCALI

La Commissione parlamentare di inchiesta sul fenomeno delle intimidazioni ai danni degli amministratori locali, costituita all'inizio di questa legislatura, ha concluso la propria attività il 26 febbraio 2015. La delibera istitutiva della Commissione di inchiesta le aveva affidato, fra gli altri, il compito di verificare la congruità della normativa vigente e di proporre soluzioni di carattere legislativo e amministrativo al fine di realizzare la più adeguata prevenzione e il più efficace contrasto delle intimidazioni, cosi da assicurare il migliore e libero esercizio delle funzioni attribuite agli enti e agli amministratori locali. 
Come si legge dagli atti,  dall'attività di indagine è emerso come, pur nella molteplicità dei contesti di esecuzione e delle modalità di realizzazione dei singoli atti (dalle aggressioni alle minacce con lettere, via telefono o attraverso i social media, dagli incendi di autovetture ai danneggiamenti di cose di proprietà privata o anche pubblica, dal recapito di proiettili all'uccisione di animali domestici), il fenomeno intimidatorio vada affrontato e valutato con una visione unitaria, cogliendo gli elementi comuni che lo caratterizzano, ovvero la qualità soggettiva della vittima, che riveste il ruolo di amministratore locale, ma anche e soprattutto la finalità dell'azione intimidatoria: la volontà di intimorire l'amministratore locale, condizionandone l'attività e arrecando quindi un'offesa al regolare funzionamento del sistema democratico e al buon andamento della pubblica amministrazione. 
Complessivamente l'inchiesta ha confermato la sostanziale sottovalutazione del fenomeno, al quale corrispondono, fra le altre, una del tutto inadeguata risposta del legislatore in termini di politica criminale e l'insufficienza degli strumenti di prevenzione e repressione attualmente utilizzabili. 
La Commissione, nella relazione conclusiva, ha proceduto alla rilevazione di specifici «moventi» e alla prospettazione di rimedi di carattere organizzativo e legislativo. 
E' stato quindi presentato già da un anno un  disegno di legge (A.S. 1932) che recepisce gli esiti dell'inchiesta con riguardo alle modifiche normative in materia penale.
Il disegno di legge è attualmente all'esame della commissione Giustizia.

L'AVVOCATO GENERALE DELL'ALTA CORTE DI GIUSTIZIA EUROPEA NELLA SUA ARRINGA SOSTIENE CHE LE NORME ITALIANE SONO IN CONTRASTO CON LA DIRETTIVA BOLKESTEIN IN QUANTO PREVEDONO LA PROROGA AUTOMATICA DELLE CONCESSIONI DEMANIALI MARITTIME

I Governi italiani con vari decreti-legge emessi dal 2009 al 2012 e convertiti in legge, hanno previsto la proroga automatica della durata delle concessioni demaniali marittime per attività turistico-ricreative dapprima fino al 31 dicembre 2012 e poi fino al 31 dicembre 2020. 
Il caso è arrivato a Lussemburgo dopo che alcune per alcune aree demaniali marittime erano stati aperti contenziosi davanti ad alcuni TAR i quali hanno sollevato una questione pregiudiziale alla Corte UE chiedendo di verificarne la compatibilità con il diritto comunitario e soprattutto "con i principi di libertà di stabilimento, di protezione della concorrenza e di eguaglianza di trattamento tra operatori economici, nonchè con quelli di proporzionalità e di ragionevolezza". I dubbi dei giudici italiani erano in particolar modo riferiti all'automatismo della proroga poiché "in questo modo si sottraggono al mercato, per un periodo irragionevolmente lungo (undici anni), delle concessioni di beni sicuramente molto importanti sul piano economico".
La questione era stata già oggetto di critiche da parte della  Commissione europea, in quanto si tratta di "servizi su suolo pubblico" che devono essere aperti alla concorrenza come stabilito dalla direttiva Bolkestein, entrata in vigore in Italia nel gennaio del 2010.
Una procedura che lede i diritti degli operatori del settore, che non hanno la possibilità di ottenere una concessione, malgrado l'assenza di concrete esigenze che giustifichino il protrarsi delle proroghe. 
Tale sistema potrebbe quindi creare una discriminazione tra gli operatori economici". 
Nel corso della propria requisitoria l'avvocato generale della Corte di giustizia europea, Maciej Szpunar, ha sostenuto che la direttiva europea “impedisce alla normativa nazionale di prorogare in modo automatico la data di scadenza delle concessioni per lo sfruttamento economico del demanio pubblico marittimo e lacustre”.
Nel caso in cui la tesi dell'avvocato generale fosse accolta nelle spiagge italiane ci sarebbe senza dubbio una rivolta e l'Assobalneari già è in agitazione.

giovedì 25 febbraio 2016

LE NORME DEL MILLEPROROGHE PER GLI ENTI LOCALI


Senato: il famoso quadro di Maccari con Cicerone che
pronuncia l'arringa contro Catilina
Il 24 febbraio 2016 il Senato ha approvato, con l'ennesimo voto di fiducia chiesto dal Governo, il decreto-legge 30 dicembre 2015, n. 210, recante proroga di termini previsti da disposizioni legislative, c.d. Milleproroghe (AS. 2237).
Non mille ma certo moltissime proroghe in quanto a quelle previste nel testo del decreto legge, in sede di conversione se ne sono aggiunte molte altre.
Alcune di esse interessano anche gli enti locali.
Qui riporto solamente quelle più importanti e che hanno carattere di generalità, in quanto in molti casi si tratta di interventi su specifiche aree colpite da eventi:
  • rinvio a fine 2016 dell’obbligo per le gestioni associate delle funzioni comunali; farà felici molti Sindaci inadempienti, rallentando il percorso virtuoso per la razionalizzazione delle funzioni di acquisto e il contenimento delle spese;
  • proroga a fine 2016 della possibilità di utilizzare le risorse per l’edilizia scolastica, stesso termine definito tra l’altro anche per l’attuazione delle norme per la prevenzione degli incendi negli edifici scolastici; anche qui vengono aiutati i Comuni che sono stati meno attenti a questi problemi che invece avrebbero richiesto più rapidità di esecuzione; 
  • proroga al 30 giugno della possibilità dei Comuni di avvalersi di Equitalia per l’accertamento e la riscossione dei tributi locali. Anche qui si rinvia invece di affrontare un problema reale;
  • proroga dei contratti a tempo determinato del personale delle città metropolitane e delle provincie. Viene estesa a tutto il 2016 la possibilità per tali enti - anche non in regola con il patto di stabilità interno nell’anno 2015 - di prorogare, per comprovate necessità, i contratti di lavoro a tempo determinato; 
  • proroga dei bandi per le gare per la distribuzione del gas. Tenendo conto che è in corso di approvazione il decreto legislativo delegato sui servizi pubblici a rilevanza economica, la norma consente la riprogrammazione delle scadenze per tutti i raggruppamenti di ambiti di cui all’allegato 1 del 2 decreto ministeriale n. 226/2011;
  • proroga dell’utilizzo delle risorse da rinegoziazione mutui. 
  • proroga agli anni 2015, 2016 e 2017 la concessione di un contributo ad incremento della massa attiva della gestione liquidatoria degli enti locali in stato di dissesto, finanziato con le somme non impegnate e disponibili sul capitolo 1316 “Fondo ordinario per il finanziamento dei bilanci degli enti locali” dello stato di previsione della spesa del Ministero dell'interno. 
  • proroga dell’applicazione delle disposizioni relative al Fondo di trasporto pubblico locale. 
  • proroga del termine dell’esclusione automatica delle offerte anomale; tenuto conto che è in fase di emanazione il decreto delegato dal nuovo codice degli appalti è stato prorogato al 31 luglio 2016 il termine stabilito dall’art. 253 comma 20-bis del D. Lgs 163/2006 che consentiva di applicare l'esclusione automatica delle offerte anomale per appalti di lavori, servizi e forniture di importi inferiore alle rispettive soglie comunitarie. 
  • riapertura dei termini per il trasferimento di beni immobili dallo Stato agli enti locali. È stato fissato al 31 dicembre 2016 il termine per la richiesta all’Agenzia del Demanio di trasferimento dei beni immobili demaniali agli enti locali.
In ogni caso il testo completo del disegno di legge approvato lo trovate qui:

IN DISCUSSIONE OGGI ALLA CAMERA LA LEGGE SUL CONFLITTO DI INTERESSI, TRATTA ANCHE DEGLI ENTI LOCALI

Oggi in Aula alla Camera dei deputati torna l'esame del testo unificato delle proposte di legge: Disposizioni in materia di conflitti di interessi (A.C. 275, 1059, 1832, 1969, 2339, 2634, 2652, 3426.
Si tratta di un provvedimento atteso da tempo 
La materia è attualmente oggetto della legge n. 215 del 2004, recante norme in materia di risoluzione dei conflitti di interessi, nonché del decreto-legge n. 233 del 2004, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 261 del 2004, recante modificazioni alla legge 20 luglio 2004, n. 215, in materia di risoluzione dei conflitti di interessi. 
La proposta in esame non provvede all'abrogazione espressa delle predette leggi, le quali risulterebbero pertanto abrogate implicitamente ai sensi dell’articolo 15 delle disposizioni sulla legge in generale (secondo cui « le leggi non sono abrogate che da leggi posteriori per dichiarazione espressa del legislatore, o per incompatibilità tra le nuove disposizioni e le precedenti o perché la nuova legge regola l’intera materia già regolata dalla legge anteriore ».
Molto precise le norme che riguardano i membri del Parlamento, speriamo che vengano approvate presto e che vengano fatte rispettare.
La proposta di legge reca un contenuto omogeneo, riferito alla materia dei conflitti di interessi per i titolari di cariche di governo a livello statale, regionale e locale, anche se per quest'ultimo aspetto è prevista dall'art. 4 una delega al Governo: ". Il Governo è delegato ad adottare, entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, su proposta del Presidente del Consiglio dei ministri, di concerto con i Ministri dell’interno e per gli affari regionali, sentita la Conferenza unificata di cui all’articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, e successive modificazioni, previo parere del Consiglio di Stato da rendere entro trenta giorni dal ricevimento dello schema di decreto, un decreto legislativo per adeguare le disposizioni del testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, alle disposizioni della presente legge. Con il medesimo decreto legislativo sono definiti i compiti e le funzioni di accertamento, vigilanza, controllo e sanzione, di cui alla presente legge, esercitati dalla Commissione di cui all’articolo 9 nei confronti degli organi di governo locali e ne sono indicate le modalità. 2. Lo schema del decreto legislativo di cui al comma 1, almeno novanta giorni prima della scadenza del termine previsto per la sua adozione, è trasmesso alla Camera dei deputati e al Senato della Repubblica affinché su di esso sia espresso il parere delle Commissioni parlamentari competenti per materia, da rendere entro trenta giorni dalla trasmissione. Il Governo, qualora non intenda conformarsi ai pareri parlamentari, ritrasmette il testo alle Camere con le proprie osservazioni e con eventuali modificazioni e rende comunicazioni davanti a ciascuna Camera. Decorsi trenta giorni dalla data della nuova trasmissione, il decreto legislativo può comunque essere adottato in via definitiva dal Governo".
Il testo sottoposto all'approvazione lo trovate qui:
http://documenti.camera.it/apps/commonServices/getDocumento.ashx?sezione=lavori&tipoDoc=testo_pdl&idlegislatura=17&codice=17PDL0025340




GLI INCARICHI DIRIGENZIALI VANNO ATTRIBUITI NEL RISPETTO DELLA LEGGE

La Corte dei conti, Sezione centrale di controllo sugli atti del Governo,  con la deliberazione del 5 febbraio scorso, n. 2/2016 ha adottato una importante decisione in tema di conferimento di incarico dirigenziale di livello non generale. Secondo questa sentenza, che riguarda la Presidenza del Consiglio dei Ministri, il conferimento di incarichi dirigenziali non può prescindere dall'effettuazione delle procedure concorsuali ai sensi dell’art. 19 del d.lgs 165/2001. Sono illegittimi i conferimenti effettuati senza il rispetto delle forme regolamentari di pubblicità dei posti vacanti ed in assenza delle procedure valutative in quanto il suddetto procedimento appare effettuato al duplice scopo di contemperare sia l’interesse dell’Amministrazione ad attribuire il posto al più idoneo in ossequio al principio del buon andamento, sia ad assicurare la parità di trattamento e le legittime aspirazioni degli interessati, come ripetutamente affermato da questa Sezione con delibere nn. 21/2010; 3/2013; 25/2014. 
Sarebbe opportuno che almeno la Presidenza del Consiglio desse il buon esempio e rispettasse le leggi dello Stato.

PUO' DIRSI DEMOCRATICO UN COMUNE IN CUI I CITTADINI INVECE DI ESSERE COINVOLTI QUOTIDIANAMENTE NELLE SCELTE DELLA CITTA' VENGONO CHIAMATI ALLE URNE OGNI 5 ANNI?

Hogarth: la campagna elettorale
Può dirsi democratico un Comune in cui i cittadini elettori ogni cinque anni vengono chiamati alle urne eleggendo in maniera diretta il Sindaco il quale poi ritiene di poter gestire il potere a suo piacimento senza ricordarsi mai di coinvolgere i cittadini che lo hanno eletto nelle scelte rilevanti per lo sviluppo della città o per la vita quotidiana? Si tratta di un tema molto attuale e che secondo molti è all'origine della crescente disaffezione dei cittadini dal voto.
La complessità del problema è scoppiata specialmente da quando è stata modificata la normativa e il sindaco viene eletto direttamente dai cittadini.
Un aumento del potere del primo cittadino che invece di essere utilizzato saggiamente viene gestito avendo di mira spesso solo il proprio ego.  
In questi anni il parlamento ha approvato molte leggi che mirano proprio costruire una continuità di rapporti con i cittadini attraverso il bilancio partecipato, il bilancio sociale, la rendicontazione annuale, la partecipazione alla valutazione dei servizi sociali, il coinvolgimento nella verifica dei servizi pubblici, ecc. ma quante amministrazioni comunali hanno utilizzato questi strumenti? 
Si tratta di leggi ignorate, messe così semplicemente da parte...
Invece di cercare di recuperare sul modo di rapportarsi con la comunità, Sindaci sempre più soli al comando e arroganti vanno avanti per la loro strada.
Ora questo tema è affrontato in un recentissimo libro di Pierre Rosanvallon: Le Bon Gouvernement.
Non ci può essere buon governo locale senza una continuità di rapporto tra Sindaco e cittadini, oggi esistono anche strumenti informatici per sentire l'opinione di chi in definitiva è il vero detentore del potere e non si comprende come mai non vengano usati.
Occorre più trasparenza e più partecipazione ma anche più cura dei rapporti con i cittadini e con le loro associazioni.

mercoledì 24 febbraio 2016

SABAUDIA: ANCORA IGNORATA L'APPLICAZIONE DEL COMMA 461 DELL'ART. 2 DELLA L. 244/2207

Com’è noto il Consiglio comunale esprime l’indirizzo e il controllo politico-amministrativo sull’attività dell’Ente (art. 42, c. 1, TUEL) mediante le deliberazioni che sono atti formali con efficacia e rilevanza giuridica nei quali si manifesta ed è affermata la volontà del Consiglio comunale nell’esercizio della potestà amministrativa allo stesso attribuita per legge. 
Una volta che una deliberazione è divenuta esecutiva, tutti i dirigenti, in relazione alle loro competenze sono tenuti a dargli esecuzione. 
Sono stato costretto ad inviare oggi 25 febbraio una lettera al Segretario comunale in quanto alcune deliberazioni approvate dal Consiglio comunale non trovano ancora attuazione. 
In particolare la deliberazione n. 28/2014 è ancora inapplicata. 
Da alcuni anni esistono leggi che prescrivono il coinvolgimento delle associazioni degli utenti e dei cittadini per la valutazione della qualità dei servizi (il comma 461 dell’art. 2 della L. 244/2007 - legge finanziaria 2008) e dato che il Comune di Sabaudia non aveva ancora provveduto ad adempiere a quanto stabilito dalla citata legge n. 244/2007, verso la fine del 2013 provvidi a iniziare a raccogliere 300 firme (tante ne richiede lo statuto comunale, mentre per presentare una petizione alla UE o al presidente di uno dei rami del Parlamento nel basta una sola) per presentare una petizione per sollecitarne il rispetto. 
Tale petizione è stata consegnata il 30 aprile 2014 ma è rimasta lettera morta, per cui feci un sollecito in data 2 giugno dello stesso anno. 
La questione non è stata mai inserita all’ordine del giorno del Consiglio comunale, ma il Presidente dello stesso, con lettera del 2 luglio 2014, n. 15841, al fine di dare attuazione alla norma citata, ritenne autonomamente di invitare i dirigenti e i responsabili dei settori a mettere in atto tutti gli adempimenti necessari, dandomene comunicazione con una sua nota del 3 luglio. 
Dato che comunque da parte degli uffici non veniva messo in atto nulla, grazie ad una mozione presentata dai consiglieri Gervasi, Schintu e Bordignon la cosa fu finalmente discussa ed approvata con la citata deliberazione n. 28 del 19 novembre 2014. 
Ma di nuovo, fino ad oggi non si è visto niente (mancano le carte per la qualità dei servizi – esiste solo quella per il trasporto urbano - non vengono fatti incontri annuali per esaminare la qualità dei servizi, i cittadini non sono coinvolti nella valutazione dei servizi pubblici, ecc.). 
Ora il Consiglio dei Ministri ha approvato lo schema del Testo Unico sui servizi di interesse economico generale che all’art.22 riprende le disposizioni del predetto comma 461. 
In città sono presenti numerose associazioni e comitati spontanei di persone che sentono il dovere di contribuite alla cura del nostro territorio dandosi da fare per piantare alberi, pulire i giardini, i bordi delle strade, la duna, ecc. 
Penso che alcuni di questi cittadini, adeguatamente formati, potrebbero partecipare validamente a partecipare alla verifica dell’attuazione dei contratti in essere per la gestione dei servizi di interesse economico generale, contribuendo anche a segnalare agli uffici competenti gli eventuali disservizi.
In sostanza una legge dello Stato è ancora ignorata dal Comune di Sabaudia.

OGGI IL MINISTRO MADIA ALLA CONFERENZA STATO REGIONI PER GLI ADEMPIMENTI RELATIVI ALLA L. 124/2015

Oggi alle ore 10 è stata convocata dal Presidente Stefano Bonaccini una seduta straordinaria della Conferenza delle Regioni e delle Province autonome nella propria sede di Roma, via Parigi, 11.
I lavori si apriranno con un incontro con il Ministro, Marianna Madia per una valutazione dei provvedimenti attuativi della Legge 124 del 2015 (Riforma della Pubblica amministrazione) approvati in via preliminare dal Consiglio dei Ministri il 20 gennaio 2016.
Com'è noto l'iter per l'approvazione definitiva prevede che oltre al Parere consultivo del Consiglio di Stato si debba esprimere anche la conferenza Stato-Regioni; solo successivamente la questione sarà esaminata dalle Camere in Commissione ed infine ci sarà l'approvazione definitiva da parte del consiglio dei Ministri.
Mi auguro vivamente che nel corso di questi passaggi il testo dei decreti legislativi possa essere sensibilmente migliorato specialmente per quanto riguarda il rafforzamento dell'indipendenza della dirigenza che, almeno per quanto riguarda gli enti locali ne esce a mio avviso indebolita. 
 

ANNULLATO DAL CONSIGLIO DI STATO LO SCIOGLIMENTO DEL COMUNE DI VENTIMIGLIA

Con DPR i data 6 febbraio 2012 veniva sciolto il Comune di Ventimiglia ai sensi dell'art. 143 del TUEL concernente lo "Scioglimento dei consigli comunali e provinciali conseguente a fenomeni di infiltrazione e di condizionamento di tipo mafioso o similare", nominando un commissario straordinario. La cosa all'epoca finì sulle prime pagine dei giornali a tiratura nazionale. L'ex Sindaco ricorreva avanti al TAR del Lazio, ma il ricorso di primo grado veniva respinto. Oggi sul sito del Consiglio di Stato è stata pubblicata la sentenza della Sezione III con cui, ribaltando la precedente decisione il ricorso dell'ex Sindaco è stato accolto. Si tratta di una sentenza estremamente innovativa (e per questo la riporto) su un tema delicatissimo. All'epoca erano state coinvolte la Direzione Investigativa antimafia, il Ministero dell'interno, la Procura distrettuale antimafia di Genova, la Questura di Imperia, ecc....
Gli atti impugnati sono stati annullati ex nunc. 
Oramai all'ex Sindaco resta solamente il soddisfacimento dell'interesse morale. 
Chi volesse leggere il testo della sentenza lo trova qui:

IL COMUNE DI SABAUDIA NON SI COSTITUISCE MA IL TAR GLI HA DATO RAGIONE LO STESSO

Il TAR del Lazio, Latina Sez. I, in data 16 febbraio scorso ha pronunciato una interessante sentenza (n.106) respingendo il ricorso di un imprenditore avverso una ordinanza del Comune di Sabaudia che, a seguito del diniego di condono edilizio, aveva intimato alla società la demolizione dell'opera abusiva realizzata e il ripristino dello stato dei luoghi.
Ci si sarebbe aspettati che il Comune di Sabaudia si fosse costituito in giudizio, ma ciò non è avvenuto; per fortuna il ricorso è stato respinto.
Una amministrazione pubblica, se ha adottato un atto dovrebbe difenderlo in ogni sede e grado. Per chi volesse leggere la sentenza la trova qui:
https://www.giustizia-amministrativa.it/cdsintra/cdsintra/AmministrazionePortale/DocumentViewer/index.html?ddocname=6VDVRAKOTE2UUDPZAIKXLNTHWE&q=sabaudia