giovedì 18 febbraio 2016

SANZIONI PER CHI SCARICA LIQUAMI O ACQUE REFLUE INDUSTRIALI SENZA AUTORIZZAZIONE

Una interessante sentenza della Corte di Cassazione Sez. III, n. 3872 del 29 gennaio scorso prende in esame l’art. 137 del D.lgs 152/2006 Codice dell’ambiente che, com’è noto riguarda le sanzioni penali previste per chiunque apra o comunque effettui nuovi scarichi di acque reflue industriali senza autorizzazione oppure continui ad effettuare o mantenere detti scarichi dopo che l’autorizzazione sia stata sospesa o revocata; la sanzione prevista è l’arresto da due mesi a due anni, con l’ammenda da 1.500 euro a 10.000 euro.
In base alla citata sentenza La norma di cui all'art. 137 cit. individua una tipica fattispecie di pericolo correlata al mancato controllo preventivo esercitato dalla P.A. mediante il rilascio del titolo abilitativo, che dunque prescinde del tutto da evenienze quali, nel caso di specie, il fatto che l'immissione nell'impianto di scarico nelle acque reflue domestiche sarebbe avvenuta soltanto in caso di totale riempimento della vasca, peraltro solo asseritamente mai verificatosi fino al momento del controllo da parte dell'Arpa.
La materia degli scarichi è molto delicata, desidero ricordare anche una delle sanzioni amministrative, prevista dall’art. 133 secondo cui «Chiunque apra o comunque effettui scarichi di acque reflue domestiche o di reti fognarie, servite o meno da impianti pubblici di depurazione, senza l'autorizzazione di cui all'articolo 124, oppure continui ad effettuare o mantenere detti scarichi dopo che l'autorizzazione sia stata sospesa o revocata, e' punito con la sanzione amministrativa da seimila euro a sessantamila euro. Nell'ipotesi di scarichi relativi ad edifici isolati adibiti ad uso abitativo la sanzione e' da seicento euro a tremila euro».
I reati assumono particolare rilevanza nelle aree protette





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