giovedì 18 febbraio 2016

L'INTERVENTO DEL PRESIDENTE DELLA CORTE DEI CONTI IN OCCASIONE DELL'INAUGURAZIONE DELL'ANNO GIUDIZIARIO


Questa mattina in una affollatissima Aula delle Sezioni Riunite della Corte dei conti di Roma alla presenza del Presidente della Repubblica e delle più alte cariche Istituzionali, si è tenuta la tradizionale cerimonia di inaugurazione dell'anno giudiziario 2016.
Il Presidente della Corte dei conti Raffaele Squitieri, ha svolto la relazione sull'attività della Corte nel 2015 il quale tra l'altro ha affermato: "la Corte è dell'avviso che il parziale insuccesso o, comunque, le difficoltà incontrate dagli interventi successivi di "revisione della spesa" siano anche imputabili ad una non ottimale costruzione di basi conoscitive sui contenuti, sui meccanismi regolatori e sui vincoli che caratterizzano le diverse categorie di spesa oggetto dei propositi di taglio. Ciò ha generato, nel dibattito di politica economica, proposte di razionalizzazione che non offrono più scorciatoie percorribili in direzione di un'efficace spending review e che sembrano porre solo sullo sfondo il tema essenziale dell'interrelazione tra spesa pubblica e qualità dei servizi resi alla collettività, in nome della priorità assegnata all'obiettivo di riequilibrio dei conti. In altri termini, i risultati conseguiti - che sono importanti a livello di dati aggregati - nascondono i segni delle rigidità e delle difficoltà incontrate nella scelta delle modalità di contenimento della spesa. Il sacrificio degli investimenti pubblici - un punto su cui il Governo sta ponendo una attenzione particolare - è una prima evidenza che  emerge dall'esperienza degli ultimi anni e che testimonia un risultato molto sbilanciato nella composizione tra spesa corrente e spesa in conto capitale. Ma di pari importanza è l'osservazione secondo la quale il contributo al contenimento della spesa non è più solo riconducibile ad effettivi interventi di razionalizzazione e di efficientamento di strutture e servizi, quanto, piuttosto, ad operazioni assai meno mirate di contrazione, se non di soppressione, di prestazioni rese alla collettività. Dai tagli operati è, dunque, derivato un progressivo offuscamento delle caratteristiche dei servizi che il cittadino può e deve aspettarsi dall'intervento pubblico cui è chiamato a contribuire. Queste contraddizioni appaiono, naturalmente, più stridenti sul fronte degli enti territoriali. Così, per le regioni, al netto di quanto destinato al finanziamento della spesa sanitaria, si evidenzia come il progressivo taglio delle risorse disponibili si sia tradotto in una modifica del rilievo delle funzioni svolte, con caratteristiche diverse tra regioni, e come ciò stia progressivamente portando a delineare particolari modelli territoriali e diversità di accesso dei cittadini ai servizi. 
Differenze rese meno percepibili dalla mancanza in tutti i settori, tranne in sanità, di chiari elementi distintivi sulla qualità dei servizi che il cittadino può attendersi dal pubblico. Nei prossimi anni i margini di risparmio dal lato delle spese potrebbero rivelarsi limitati, anche in considerazione dei risultati importanti già conseguiti dopo l'avvio della crisi economica internazionale. Ciò, va ribadito, in un quadro prospettico di finanza pubblica che impone ancora di trovare spazi per correzioni non marginali della spesa, anche allo scopo di consentire di affrontare la questione complessa del carico fiscale. Queste considerazioni hanno indotto la Corte ad approfondire il tema della revisione della spesa per offrire un contributo informativo utile a meglio orientare le scelte di ulteriore contenimento"
Il Presidente Squitieri ha poi aggiunto: "L'efficiente funzionamento della macchina della giustizia, quale strumento principe di contrasto delle illegalità, costituisce un elemento decisivo per contribuire allo sviluppo ed alla crescita del Paese. Occorrono, a tal fine, norme chiare e non stratificate in apparati complicati, alla cui mancanza spesso deve supplire l'impegno dei magistrati nell'individuare soluzioni, anche organizzative, atte a rendere più snella e rapida l'applicazione processuale. Più volte mi sono detto convinto che le illegalità trovano nella complessità e nella moltiplicazione delle leggi, spazi più fertili per fare presa, piuttosto che presidi od ostacoli al loro diffondersi. In quest’ottica, particolare rilievo assume la delega contenuta nella legge n. 124/2015 (c.d. legge Madia), che, in sintesi, prevede il riassetto, in un unico provvedimento normativo, di tutte le tipologie di 15 giudizi contabili, compresi quelli pensionistici, di conto e “ad istanza di parte”. Nel fissare i principi ed i margini cui dovrà attenersi il legislatore delegato, significativi appaiono i riferimenti espliciti alle norme del codice di procedura civile, intese come “espressione di principi generali” e la finalità di assicurare “concentrazione delle tutele” ed “effettività”. Accanto agli anzidetti profili, la norma espone quattro indicatori di metodologia o tecnica redazionale, essendo il legislatore delegato chiamato a formulare norme “innovative” e “di coordinamento”; ad assicurare l’osservanza del principio della ragionevole durata del processo, anche mediante il ricorso a procedure telematiche; a prevedere il prevalente ricorso ad abrogazioni di tipo “esplicito”, nonché alla definizione di una disciplina transitoria per i giudizi attualmente in corso. Le norme recate dall’emanando "Codice dei giudizi contabili" - su cui dovranno preliminarmente pronunciarsi le Sezioni Riunite della Corte dei conti - contribuiranno certamente a mettere ordine nelle disposizioni disseminate in fonti di antica datazione, con l’introduzione di istituti, forme processuali attualizzate, riti alternativi semplificati".
Il testo integrale del discorso lo trovate qui:
http://www.corteconti.it/export/sites/portalecdc/_documenti/documenti_giurisdizione/inaugurazione_anno_giudiziario_centrale/2016/18_02_2016_relazione_scritta_presidente_squitieri.pdf

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