lunedì 29 febbraio 2016

LA RELAZIONE DI FINE MANDATO DEI SINDACI DEI COMUNI CHE VANNO ALLE ELEZIONI IN PRIMAVERA

Ai sensi di quanto previsto dall’art. 4 del D. Lgs. 149/2011, i Comuni in scadenza di mandato sono tenuti a predisporre la relazione di fine mandato, finalizzata a descrivere le principali attività normative e amministrative svolte nel periodo di competenza. 
La relazione deve essere predisposta dal Responsabile del servizio finanziario o dal Segretario generale ed è successivamente sottoscritta dal Sindaco non oltre il sessantesimo giorno antecedente la data di scadenza del mandato (in tal senso, non essendo ancora stata definita la data per le elezioni amministrative 2016, la scadenza deve considerarsi puramente indicativa); entro quindici giorni dalla sottoscrizione del Sindaco, la relazione deve essere certificata dall'organo di revisione dell'ente; entro tre giorni dalla certificazione, la relazione di fine mandato deve essere trasmessa alla sezione regionale della Corte dei conti ed entro sette giorni deve essere pubblicata sul sito istituzionale dell’ente.
􀀃La relazione di fine mandato deve contenere la descrizione dettagliata delle principali attività normative e amministrative svolte durante il mandato, con specifico riferimento a: 
a) sistema ed esiti dei controlli interni; 
b) eventuali rilievi della Corte dei conti; 
c) azioni intraprese per il rispetto dei saldi di finanza pubblica programmati e stato del percorso di convergenza verso i fabbisogni standard; 
d) situazione finanziaria e patrimoniale, anche evidenziando le carenze riscontrate nella gestione degli enti controllati dal comune o dalla provincia ai sensi dei numeri 1 e 2 del comma primo dell'articolo 2359 del codice civile, ed indicando azioni intraprese per porvi rimedio; 
e) azioni intraprese per contenere la spesa e stato del percorso di convergenza ai fabbisogni standard, affiancato da indicatori quantitativi e qualitativi relativi agli output dei servizi resi, anche utilizzando come parametro di riferimento realta' rappresentative dell'offerta di prestazioni con il miglior rapporto qualità-costi; 
f) quantificazione della misura dell'indebitamento provinciale o comunale. 
Anche se al momento non è stata ancora stata fissata la data per le elezioni amministrative, è presumibile che la stessa venga fissata entro maggio; ne consegue che la relazione di fine mandato dovrà essere predisposta entro la fine di marzo. 
In caso di mancato adempimento dell'obbligo di redazione della relazione di fine mandato, il Sindaco è tenuto a darne notizia, motivandone le ragioni nella pagina principale del sito istituzionale dell'ente. 
Inoltre al Sindaco e, qualora non abbia predisposto la relazione al responsabile del servizio finanziario comunale o al segretario generale, è ridotto della metà, per tre successive mensilità, rispettivamente, l’importo dell'indennità di mandato e degli emolumenti.
Lo schema di riferimento per la predisposizione della Relazione di fine mandato è contenuto nel DM 26/04/2013 che potete scaricare qui:
http://finanzalocale.interno.it/circ/dec33-13.html
In caso di scioglimento anticipato del Consiglio comunale la sottoscrizione della relazione e la certificazione da parte degli organi di controllo interno avvengono entro quindici giorni dal provvedimento di indizione delle elezioni.  La relazione di fine legislatura anche in questo caso deve essere  pubblicata sul sito istituzionale  del comune. 

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